REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE SECONDA bis
Composto dai magistrati
Patrizio GIULIA PRESIDENTE
Paolo RESTAINO CONSIGLIERE Est.
Silvia MARTINO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2091/99 proposto da
MARINI Maria e da MIGLIORATI Giampiero rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Rita Riva con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma alla Via Ugo de Carolis n. 34
contro
il Comune di Ciampino in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Pasqualone con domicilio eletto presso la stessa in Roma alla Via F. Paolucci de Calboli n. 1 nello studio dell’Avv. Tosatti e nei confronti di Sarno Iolanda rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Spada con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma Largo Brancaccio 63, e di Scarpellini Pietro
per l’annullamento
della concessione edilizia in sanatoria n. 4160/98 n. 10035/86 di prot. rilasciata dal Comune di Ciampino alla Sig.ra Sarno Iolanda e di ogni atto, alla stessa presupposto consequenziale o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Ciampino e della Sig.ra Sarno Iolanda ,
Viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti a sostegno delle rispettive difese,
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il Relatore Consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
FATTO
Viene impugnata dai Sig.ri Marini Maria e Migliorati Giampiero la concessione edilizia n. 4160/98 prot. N. 10035/86 rilasciata dal Comune di Ciampino alla Sig.ra Sarno Iolanda a sanatoria della realizzazione di una unità immobiliare residenziale posta al piano quinto (int. 11 B) di un’immobile sito alla Via Luigi Cherubini n. 13 A dello stesso Comune in accoglimento della domanda presentata da Scarpellini Pietro, il 30/4/86 (prot. 10035 del Comune di Ciampino).
Rappresentano i ricorrenti che il Sig. Scarpellini Pietro, con la suindicata domanda prot. 10035 del 30/4/86, richiedeva al Comune di Ciampino la concessione in sanatoria per la trasformazione da soffitta ad unità immobiliare residenziale di un locale sito al piano terrazze dell’immobile suindicato nella quale domanda veniva dichiarato che i lavori di trasformazione diretti a conferire una destinazione abitativa al locale destinato a soffitta, erano stati eseguiti nel 1972.
Evidenziano che lo stesso Comune di Ciampino, a seguito della richiesta di deposito di ulteriore documentazione integrativa, ha proceduto alla modifica d’ufficio della data di esecuzione delle opere, spostando la data della loro esecuzione al 1983, anziché all’anno 1972.
Riferiscono che, in data 10/3/1986 a carico dei Sig.ri Scarpellini e Sarno veniva elevata contravvenzione dal Comando dei Vigili Urbani del Comune per aver eseguito “all’interno del vano uso soffitta opere per la realizzazione di un bagno di mt. 1,65 x 1,20 generando la modifica della destinazione d’uso del locale stesso, senza concessione edilizia”.
Evidenziano che dallo stesso verbale risulterebbe che:
1) il bagno non era ancora completamente realizzato perché erano state eseguite solo opere per la sua realizzazione e che pertanto alla data del 10/3/86 la trasformazione era tuttora in corso.
2) Che lo Scarpellini aveva dichiarato “di adibirla a monocamera per ospitarvi un proprio parente”.
Rappresentano ancora che al verbale del 10/3/86, seguiva una ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e che, su denuncia dei VV.UU di Ciampino alla Pretura di Albano, veniva aperto nei confronti di Scarpellini Pietro e Sarno Iolanda un procedimento penale per violazione dell’art. 20 Lett. B L: 28/2/85 n. 47 “per aver eseguito lavori edilizi ed urbanistici in totale difformità o in assenza di concessione comunale fino al 30/12/87”.
Riferiscono che tale procedimento penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia ma che con la stessa sentenza pretorile divenuta irrevocabile in data 25/5/90, era stato dichiarato che “alla stregua delle risultanze processuali risulta provato che gli altri lavori rilevati, di epoca lontana, tra il 1985 e il 1986 consistono in un asserito mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie consistenti e soprattutto senza aumento di cubatura, onde le opere eseguite possono rientrare nell’ultimo provvedimento di clemenza”.
Richiamano infine la convocazione di assemblea dei condomini di Via Cherubini n. 13, indetta per i giorni 24-25 ottobre 1985 in cui era stato stabilito l’inizio di azioni legali contro Scarpellini Pietro per “l’applicazione durante ferragosto 1985 di un tubo portante acqua dal suo appartamento al suo vano attico attraverso il muro condominiale ed attraverso il pianerottolo della scala in condominio della palazzina A” e che gli stessi ricorrenti, a tutela degli interessi relativi all’immobile di loro proprietà, ed in qualità anche di condomini del fabbricato di Via Cherubini n. 13, hanno promosso, nei confronti di Sarno Iolanda e Scarpellini Pietro azione civile per violazione di diritti, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Velletri.
Tanto in fatto, i ricorrenti, evidenziato il loro interesse alla presunta impugnativa quali proprietari dell’appartamento sito al piano attico di Via L. Cherubini n. 13, immediatamente sottostante al locale in cui è stato operato il cambio di destinazione d’uso e per il quale è stata emessa la concessione in sanatoria ora impugnata, deducono a motivi del loro gravame:
1) Contraddittorietà del provvedimento di concessione impugnato con i provvedimenti repressivi emessi dal medesimo Comune di Ciampino nei confronti di Scarpellini Pietro e Sarno Iolanda e con gli accertamenti giudiziari intervenuti, allo stesso Comune già noti nonché difetto di istruttoria.
Rilevano che il Comune di Ciampino ha stabilito al 1983 l’epoca di esecuzione dei lavori in questione in totale obliterazione dei provvedimenti repressivi da esso stesso posti in essere nell’87 per violazioni accertate nel marzo 1986 e riferite ad opere in atto.
Denunciano la totale carenza di istruttoria che, ove effettuata, avrebbe reso emergenti tutti gli elementi in possesso del Comune indicativi della realizzazione tra il 85 e il 86 delle opere costituenti oggetto della domanda di sanatoria.
2) Abuso di potere e violazione della legge 28/2/85 n. 47.
Viene denunciata la violazione della L. 47/85 che prevede la possibilità di ottenere la sanatoria solo per abusi compiuti sino al 1983, derivata dalla stessa omessa istruttoria, e rilevato che il Comune ha concesso la sanatoria per opere in ordine alla cui esecuzione aveva già accertato la falsità della dichiarazione dei richiedenti in ordine all’anno di completamento (1972) mentre era già in possesso di elementi certi sull’epoca risalente all’anno 1986 della realizzazione delle opere, e cioè, oltre il termine stabilito dalla legge per la sanatoria degli abusi anteriormente commessi.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti:
1) del Comune di Ciampino che costituitosi in giudizio eccepisce, nella stessa memoria di costituzione, la tardività della impugnativa proposta avverso la concessione edilizia in sanatoria n. 4160/98, e rileva comunque la infondatezza di tutte le censure svolte nel ricorso di cui viene chiesto il rigetto.
2) Dei Sig.ri Scarpellini Pietro e Sarno Iolanda, la quale ultima, costituitasi in giudizio, evidenzia nella propria memoria di difesa la esistenza di profili di inammissibilità della impugnativa per attuale difetto di interesse dei ricorrenti a proporla, concludendo comunque per il rigetto del ricorso stante la infondatezza nel merito dello stesso.
Alla udienza del 22 marzo 2007 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Per la infondatezza del ricorso si prescinde dall’esame della eccezione di tardività prospettata dal Comune resistente e di quella di inammissibilità rilevata dalla parte controinteressata, costituita in giudizio.
Le censure che i ricorrenti, proprietari di appartamento sito al piano attico di un edificio, rivolgono al provvedimento del Comune di Ciampino che ha disposto il rilascio di una concessione in sanatoria relativa alla realizzazione di una unità immobiliare abitativa soprastante lo stesso appartamento, si risolvono nei seguenti rilievi all’operato dell’Amministrazione che lo stesso provvedimento avrebbe adottato in:
a) Difetto di istruttoria desumibile, secondo gli istanti, dal comportamento contraddittorio del Comune che ha ritenuto di individuare nell’anno 1983 la data di esecuzione delle opere sanate in contrasto con i provvedimenti posti in essere per accertare e reprimere tale abuso,
b) Violazione della legge n. 47/1985 che prevede la possibilità di ottenere la sanatoria solo per abusi compiuti sino al 1983 mentre, secondo gli attuali istanti, il Comune era in possesso di dati certi che rivelavano la data della esecuzione delle opere nel 1986.
c) E con arbitraria postdatazione da parte del Comune, al 1983 del completamento delle opere per cui è stato concesso il condono, nonostante che i richiedenti avessero nello loro domanda fatto riferimento a realizzazioni risalenti all’anno 1979.
Secondo i deducenti a comprovare la ultimazione delle opere nel 1986 e cioè dopo la scadenza del termine utile per la impugnabilità del condono edilizio previsto dalla legge n. 47/1983, concorrerebbero vari elementi noti al Comune tra cui in particolare:
a) La elevazione in data 10/3/1986 di verbale contravvenzionale ad opera dei VV.UU di Ciampino e la adozione di Ordinanza Sindacale di sospensione dei lavori abusivi nonché la instaurazione di un procedimento penale nei confronti dei realizzatori delle opere abusive per violazione dell’art. 20 lett. B l. 28/2/1985 n. 47 “per aver eseguito lavori edilizi ed urbanistici in assenza di concessione comunale fino al 30/12/1987”.
b) La intervenuta sentenza pretorile, divenuta irrevocabile in data 25/5/1990, di non doversi procedere per intervenuta amnistia sul reato ascritto, in cui tuttavia il giudicante ha rilevato che “… gli altri lavori rilevati, di epoca lontana tra il 1985 ed il 1986 consistono in un asserito mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie consistenti e soprattutto senza aumento di cubatura …”.
Tutte le allegazioni fattuali e documentali dei ricorrenti non appaiono sufficienti a costituire prova certa della ultimazione delle opere nel 1986 e cioè dopo la data utile per usufruire del condono edilizio della legge n. 47/1985.
E’ noto invero che costituisce onere del ricorrente che intenda contestare quanto rilevato dal Comune in ordine alla data di ultimazione di opere edilizie che renda le stesse suscettibili di essere sanate in occasione della emanazione di un condono edilizio, addurre elementi di certo e sicuro valore probatorio atto a smentire le risultanze cui è pervenuto lo stesso Comune che ha invece ritenuto rientrare la esecuzione delle opere abusive entro i termini previsti della stessa legge di condono.
Nel caso di specie la emanazione di atti di accertamento della esistenza di un abuso edilizio e la adozione di provvedimenti dello stesso abuso repressivi (il verbale dei VV.UU del 10/3/1986 ed il provvedimento indicato dai ricorrenti, consistente in una ordinanza sindacale di sospensione dei lavori) non assumono sicuro valore significante la realizzazione dell’opera, divenuta oggetto della domanda di condono, nel predetto anno 1986 in cui l’abuso è stato accertato.
La sua esecuzione, almeno nello stato minimo delle realizzazioni valevoli per usufruire della sanatoria, ha potuto infatti essere stata effettuata anche prima dell’epoca in cui l’abuso è stato rilevato.
Alla data del 10/3/86 con le opere relative alla creazione di un bagno che consentiva la destinazione del locale soffitta a monocamera utilizzabile come alloggio abitativo, benché la trasformazione non fosse stata ancora dotata di rifinitura o di altre opere di completamento sì da apparire ancora una trasformazione in atto, era già stata attuata e possibile in virtù delle opere eseguite, la utilizzabilità della soffitta per un diverso uso abitativo.
In ordine alla già avvenuta fornitura e installazione di materiali edilizi per la creazione di un servizio igienico (bagno) per la trasformazione della soffitta, il Comune ha espressamente evidenziato, nel corso del giudizio, che tra i documenti depositati nella pratica di condono edilizio i Sig.ri Scarpellini-Sarno aveva prodotto la fattura n. 119 del 2/8/1983 relativa alla fornitura e posa in opera di materiali edilizi riguardanti la porzione dell’immobile di cui trattasi e tanto sin da data anteriore al 1/10/1983, termine ultimo per la concessione della sanatoria edilizia.
Inoltre sin dal 1979 il Sig. Pietro Scarpellini aveva chiesto autorizzazione al Condominio per il passaggio di tubazioni per acqua (nei confronti del quale sunnominato è stato poi stabilito dallo stesso Condominio di intraprendere azioni legali per la applicazione, durante il ferragosto del successivo anno 1985, di un tubo portante acqua al vano attivo attraverso il muro condominiale):
In tale quadro neppure la rilevazione contenuta nella sentenza pretorile di non doversi procedere per intervenuta amnistia nei confronti di trasgressori che ritiene “… provato che agli altri lavori rilevati, di epoca lontana, tra il 1985 ed il 1986 consistono in un asserito mutamento di destinazione senza opere edilizie consistenti e soprattutto senza aumento di cubatura …” consente di escludere la realizzazione di mutamenti modificativi dell’uso anche anteriori alla predetta epoca compresa tra il 1985 ed il 1986.
Anche se sono stati eseguiti altri lavori in tale periodo da parte dei Sig.ri Scarpellini Pietro e Sarno Iolanda cui era stata infatti ascritta la violazione dell’art. 20 lett. B l. 28/2/1985 n. 47 per esecuzione di lavori edilizi sino al 30/12/1987, e cioè anche dopo il verbale dei VV.UU del 10/3/1986 e l’ordine sindacale di sospensione dei lavori, va tuttavia evidenziato che il riferimento a tale periodo 1985 è valso in sede penale ad escludere comunque e in ogni tempo, anche successivo, la esecuzione di aumenti di cubatura ad opera dei lavori rinvenuti eseguiti nel vano in questione, dapoichè solo in tale modo per le stesse si rendeva applicabile la amnistia, così come effettivamente applicata in favore dei trasgressori.
Non può pertanto escludersi, non sussistendo elementi di sicura controprova rispetto a quanto accertato dal Comune né i ricorrenti li hanno addotti, che le opere interne di realizzazione di pareti ospitanti le strutture e le installazioni sia pure minime per la utilizzazione di una autonoma unità abitativa con creazione di un vano per bagno, siano state già eseguite prima della suindicata data del verbale dei VV.UU del 10/3/1986 (e cioè in tempo utile per il condono edilizio) nel locale dell’”ex” soffitta per destinarlo, anche prima della stessa data, ad alloggio (che la Sig.ra Sarno Iolanda, appositamente costituita in giudizio, asserisce essere stato come tale usato da un suo familiare):
Quanto poi all’operato del Comune, censurato nel secondo motivo per avere l’Amministrazione riportato all’anno 1983 una realizzazione dai richiedenti la sanatoria indicata come risalente al 1972, anche tale rilievo non appare incidere sulla legittimità del provvedimento che ha disposto il rilascio, ai sensi del Capo IV della legge 28/2/1985 n. 47 e succ. integrazioni e modifiche, della concessione in sanatoria.
La rettifica dell’anno di ultimazione delle opere non è stata operata arbitrariamente dal Comune in relazione ad una domanda che avrebbe dovuto invece essere sicuramente respinta perché dolosamente infedele per la rilevanza assunta da mendaci inesattezze, come ritengono i ricorrenti.
Gli stessi richiedenti infatti avevano, nel corso del procedimento iniziato con la presentazione della domanda di condono, precisato, in virtù di acquisita documentazione probatoria integrativa costituita da dichiarazioni delle ditte fornitrici e installatrici delle relative opere murarie e impianti per il bagno, che le opere erano state realizzate nell’anno 1983, cioè in epoca pur sempre utile per essere ammessi al condono edilizio.
Tale dichiarazione suppletiva in relazione alla effettiva epoca dell’abuso, come risulta dalle premesse dell’atto impugnato, è stata poi vagliata dal Comune attraverso i propri uffici tecnici sicchè non appare arbitrariamente assunta dal Comune la successiva rilevazione della esatta data di ultimazione dei lavori che ha condotto al rilascio della concessione edilizia.
Per tutte le ragioni sopraindicate il ricorso va rigettato mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sez. II bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2007 con la partecipazione dei Magistrati elencati in epigrafe.