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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 21 ottobre 2008 n. 2348
Amedeo Urbano – Presidente, Giacinta Serlenga – Estensore
Di Lella (avv.ti A.L. Deramo e D. Fasanella) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia (Avv. Stato)


1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Autorizzazione paesaggistica – Procedimento di annullamento – Avvio – Comunicazione – Obbligo – Sovraintendenza – Non sussiste.

 

2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Autorizzazione paesaggistica – Procedimento di annullamento – Controllo ministeriale – Art.10-bis, l. n.241 del 1990 – Applicazione.

 

3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Autorizzazione paesaggistica – Procedimento di annullamento – Controllo ministeriale – Adeguato e soddisfacente iter motivazionale – Obbligo – Sussiste.

1. A seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 19 giugno 2002 n.165, la Soprintendenza non è tenuta a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.

 

2. In tema di procedimento per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, anche la fase del controllo ministeriale è sottoposto alle previsioni dell’art.10-bis, l. 7 agosto 1990 n.241, in quanto la circostanza che il controllo ministeriale si svolga innanzi ad una distinta autorità amministrativa non è sufficiente a far escludere che configuri un mero autonomo “segmento” dello stesso procedimento per l’esercizio di una competenza –quella della salvaguardia ambientale- che la legge rimette a due organi distinti secondo il principio della leale collaborazione.

 

3. In tema di procedimento per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, l’organo di controllo travalica i limiti delle proprie attribuzioni ogniqualvolta sovrapponga acriticamente la propria valutazione, senza adeguata esplicitazione delle ragioni che avrebbero condotto a disattendere la scelta effettuata in sede di rilascio del nulla-osta; infatti, seppure il controllo di legittimità possa e debba essere espletato anche attraverso la verifica del rispetto del parametro dell’efficacia (ossia dell’idoneità concreta dell’atto a raggiungere l’obiettivo della tutela ambientale prescritto dalla legge) e del principio di proporzionalità, con inevitabili conseguenti sconfinamenti in valutazioni tecnico-discrezionali, tuttavia incombe sul controllore l’obbligo di dare conto del controllo di idoneità espletato attraverso l’esplicitazione di un adeguato e soddisfacente iter motivazionale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 846 del 2007, proposto da:
Di Lella Caterina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio L. Deramo e Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via Imbriani n.26;


contro



Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bari, domiciliata in Bari, via Melo n.97; Comune di Carpino;


per l'annullamento, previa sospensione:



a)del decreto prot. 1884 del 28.3.2007 con il quale il Soprintendente ad interim della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n.951 rilasciata dal Responsabile dell’U.T.C. di Carpino in data 15.2.2007, in relazione ad un intervento di ristrutturazione relativo ad immobile ubicato tra le vie Elena ed Etna;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso, ove occorra e nei limiti dell’interesse dedotto dalla ricorrente, l’art.4 del D.M. 13.6.1994 n.495;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici r per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2008 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO




Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Di Lella ha impugnato il decreto prot. 1884 del 28.3.2007 con il quale il Soprintendente ad interim della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Responsabile dell’U.T.C. di Carpino in data 15.2.2007, in relazione ad un intervento di ristrutturazione afferente un immobile di sua proprietà tra le vie Elena ed Etna; nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse dedotto, l’art.4 del D.M. 13.6.1994 n.495 nella parte in cui ha escluso la comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della legge n.241/90 in relazione ai procedimenti di rilascio del nulla-osta paesaggistico.
Con distinti atti depositati in data 27 giugno 2007 si sono costituiti in giudizio il Ministero e la Soprintendenza resistenti.
Con ordinanza n.539/2007 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare e la decisione è stata confermata in appello, giusta ordinanza della sesta Sezione del Consiglio di Stato n.138/08.
Sia il Ministero che la ricorrente hanno successivamente depositato memorie difensive –rispettivamente- in data 27 marzo 2008 e 9 maggio 2008.
All’udienza del 21 maggio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO



1.-Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10-bis della legge n.241/90 per non aver la Soprintendenza comunicato all’interessata sia l’avvio del procedimento poi conclusosi con l’annullamento del nulla-osta comunale, sia l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
1.1.-Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art.7, la censura non può trovare accoglimento.
Secondo l’orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza e che il Collegio non ritiene di disattendere, la questione dell’applicabilità o meno del citato art.7 ai procedimenti per cui è causa ha trovato soluzione a seguito delle modifiche che il D.M. n.165/02 ha apportato al precedente D.M. 13.6.1994 n.495, concernente disposizioni di attuazione degli artt.2 e 4 della legge n.241/90. Modificando il relativo art.4 vi ha invero introdotto il comma 1-bis, escludendo l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in particolare, per quel che qui rileva, per il procedimento disciplinato dall’art.151 del d.lgs.490/99; ossia proprio quello per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e relativo controllo ministeriale.
La sopravvenuta modifica regolamentare ha indotto a ritenere che soltanto fino a tale data la comunicazione dovesse qualificarsi come doveroso adempimento, con conseguente illegittimità del procedimento in ipotesi di omissione della comunicazione stessa e irrilevanza della conoscenza dell’esistenza del procedimento di controllo diversamente acquisita (cfr. C.d.S. n.4284/2006).
Nel caso di specie, tuttavia, il procedimento si è svolto nella vigenza della sopravvenuta modifica regolamentare, sicchè la censura di violazione dell’art.7 in questione deve essere disattesa.
Né possono trovare accoglimento le censure di pretesa illegittimità dello stesso Decreto ministeriale che ha introdotto l’innovazione per contrasto con la fonte superiore individuata nella legge n.241/90 giacchè –anche a voler sottacere gli evidenti profili di tardività della relativa impugnazione superabili con la disapplicazione della norma regolamentare gravata- non può ignorarsi che la sopravvenuta normativa speciale di settore, il d.lgs. n.42/04 (che ha sostituito il precedente d.lgs. n.490/99) ha espressamente previsto –sia in regime transitorio (cfr. art.159, comma 1), sia in regime ordinario (cfr. art.146, comma 7)- che la comunicazione del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica agli interessati costituisce avviso di inizio di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’invocato art.7.
La difesa dell’Amministrazione sostiene che nella fattispecie in esame la comunicazione equipollente sia stata effettuata (cfr. memoria difensiva depositata il 27.3.2008, pag.1) e la circostanza non è contestata in punto di fatto dalla ricorrente.
In ogni caso, deve osservarsi che la comunicazione di avvio con riferimento al procedimento di controllo ministeriale non è idonea ad apportare alcuna specifica utilità agli interessati poichè, in quanto destinatari di un provvedimento favorevole di nulla-osta, non avrebbero motivo di intervenire nella fase di avvio della verifica da parte dell’organo di controllo; sicchè comporterebbe un inutile aggravio procedimentale per il soggetto pubblico in contrasto con il principio di efficienza dell’azione amministrativa.
1.2.-Diversamente, sia il dato testuale sia un’interpretazione che tenga conto della ratio normativa, induce a ritenere applicabili anche alla fase del controllo ministeriale le previsioni dell’art.10-bis della legge n.241 in esame.
Non vi osta la limitazione contenuta nella norma stessa che circoscrive la sua applicabilità ai soli procedimenti ad istanza di parte, come taluna giurisprudenza ha di recente statuito (cfr. Tar Sardegna, Cagliari, Sez.II, 10.3.2008 n.387).
La circostanza che il controllo ministeriale si svolga innanzi ad una distinta autorità amministrativa non è sufficiente a far escludere che configuri un mero autonomo “segmento” dello stesso procedimento per l’esercizio di una competenza –quella della salvaguardia ambientale- che la legge rimette a due organi distinti secondo il principio della leale collaborazione.
Può cioè qualificarsi come una sorta di fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento autorizzatorio durante la quale l’autorità statale verifica il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale posti dal legislatore attraverso un controllo di legittimità esteso a tutti i possibili vizi, tra i quali l’eccesso di potere; in particolare, nelle due figure che si stanno progressivamente affermando nel nostro ordinamento: il controllo di proporzionalità e la verifica di attendibilità attraverso la valutazione diretta dei motivi emersi dall’istruttoria.
Quanto poi alla ratio perseguita dall’art.10-bis in esame, non può certamente dubitarsi che un interesse alla partecipazione si radichi in capo ai destinatari del provvedimento di concessione del nulla-osta allorchè si delinei un orientamento negativo dell’organo deputato al controllo in relazione al nulla-osta stesso, concretizzandosi solo in questa fase -per così dire posta a valle del sub procedimento di verifica- l’opportunità di un intervento a tutela delle proprie ragioni. Né può dubitarsi della contestuale configurazione di un interesse della stessa parte pubblica alla partecipazione dei destinatari del provvedimento, nell’ottica dell’instaurazione di un contraddittorio utile all’economia e all’economicità procedimentale.
Non può peraltro sottacersi che la stessa legge di settore su richiamata –il d.lgs. n.42/02- ha espressamente previsto -unitamente all’esclusione dell’obbligo di comunicazione ex art.7 della legge n.241/90- l’applicabilità dell’art.10-bis in questione all’interno del modificato procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art.146, comma 9).
Né può ostarvi -come la giurisprudenza su richiamata ha pure ritenuto- la previsione di un termine per l’esercizio dei poteri di verifica rimesso all’autorità ministeriale; ed invero, lo stesso art.10-bis ha previsto l’interruzione dei termini per la conclusione del procedimento. E’ evidente, peraltro, che ove l’Autorità ministeriale non eserciti i poteri suddetti entro il termine di legge, il nulla-osta acquisti definitiva efficacia, non ponendosi in tal caso la questione dell’applicabilità della norma in esame.
Sussiste pertanto nella specie, la lamentata violazione dell’art.10-bis della legge n.241/90.
2.- Tanto più che, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura il provvedimento impugnato nel merito, assumendo che la Soprintendenza avrebbe espresso la propria valutazione non solo sovrapponendola -sic et simpliciter- al giudizio tecnico-estetico espresso dall’autorità comunale, senza darsi alcun carico di contestare i presupposti sui quali lo stesso si fondava; ma anche fondandosi su presupposti di fatto completamente errati.
In particolare, la ricorrente contesta che le altezze proposte in progetto siano superiori agli edifici circostanti (asserzione che ha tra l’altro supportato il convincimento negativo della Soprintendenza) e la circostanza trova conferma –per tabulas- negli elaborati progettuali esibiti in giudizio.
L’emersione di tali argomenti all’interno del procedimento di controllo e prima della sua definitiva conclusione avrebbe potuto condurre –in contraddittorio- ad un esito diverso, a beneficio dei principi di economia ed economicità dell’azione amministrativa.
3.- Infine e sempre con riferimento al secondo motivo di gravame, deve rimarcarsi quanto segue.
Sebbene non possa condividersi -in linea di principio- che in sede di controllo ministeriale l’Autorità preposta sia vincolata in assoluto dal giudizio di merito espresso dall’organo di amministrazione attiva e ciò in considerazione dei nuovi confini della legalità individuati dall’art.1 della più volte richiamata legge n.241/90, tuttavia non può non convenirsi che l’organo di controllo travalichi i limiti delle proprie attribuzioni ogniqualvolta sovrapponga acriticamente la propria valutazione, senza adeguata esplicitazione delle ragioni che avrebbero condotto a disattendere la scelta effettuata in sede di rilascio del nulla-osta.
Seppure il controllo di legittimità possa e debba essere espletato anche attraverso la verifica del rispetto del parametro dell’efficacia (ossia dell’idoneità concreta dell’atto a raggiungere l’obiettivo della tutela ambientale prescritto dalla legge) e del principio di proporzionalità, con inevitabili conseguenti sconfinamenti in valutazioni tecnico-discrezionali, tuttavia incombe sul controllore l’obbligo di dare conto del controllo di idoneità espletato attraverso l’esplicitazione di un adeguato e soddisfacente iter motivazionale.
4.-Il ricorso deve, pertanto, essere accolto non avendo nella specie la Soprintendenza né inviato la comunicazione relativa ai motivi ostativi al rilascio del nulla-osta paesaggistico né, tanto meno, confutato i presupposti sui quali l’Amministrazione comunale si era determinata al rilascio del nulla-osta stesso.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia in epigrafe meglio indicato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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