T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 13 ottobre 2008 n. 8882
Pres. Tosti Est. Toschei
Radio Bella e monella S.r.l. (Avv.ti M. Rosignoli e G. Tomei) c/ Ministero delle comunicazioni (Avv. Stato) ed altri. |
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1. Processo amministrativo – Provvedimenti sanzionatori – Impugnazione - Controinteressato – Configurabilità – Esclusione - Ragioni.
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2. Diritto delle comunicazioni – Impianto di radiodiffusione - Disattivazione – Finalità - Concessione – Revoca – Distinzione - Ragioni.
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1. Nel processo amministrativo, il controinteressato è il soggetto titolare di un interesse qualificato opposto a quello di altro soggetto e che, in quanto qualificato, deve trarre un vantaggio giuridicamente rilevante dal provvedimento la cui legittimità viene posta in discussione dinanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza non può ritenersi controinteressato chi, nella comminazione di una sanzione a carico di altro soggetto, possa, eventualmente, avere un vantaggio conseguenziale che deriva solo dall'adozione di un provvedimento storicamente collegato oppure da un beneficio di mero fatto (1).
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2. In materia di telecomunicazioni, il potere di disattivazione di un impianto di radiodiffusione, ai sensi dell’articolo 32 l. n. 223/1990, non va confuso con quello di revoca della concessione, poiché la disattivazione è prevista al fine di eliminare interferenze, disturbi nonché determinare modifiche tecniche sostanziali, mentre il potere di revoca trova il suo fondamento nei consueti presupposti di riesame d'opportunità del provvedimento originario; infatti, la disattivazione incide sul mero esercizio dell'attività, la revoca sull'atto-fonte che costituisce la posizione giuridica dell'impresa concessionaria (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 1998 n. 1806.
(2) Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 25 febbraio 2004 n. 301. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda
composto dai Signori: Luigi TOSTI Presidente; Carlo MODICA de MOHAC Componente; Stefano TOSCHEI Estensore; |
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g 13703 del 1999 proposto da
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“RADIO BELLA E MONELLA S.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rosignoli e Gino Tomei ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei difensori suindicati in Roma, Viale dei Latini n. 4;
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contro
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MINISTERO DELLE COMIUNICAZIONI, in persona del Ministro pro tempore,
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI-DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI, in persona del Direttore generale pro tempore,
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI-ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO, in persona del Dirigente in carica,
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordine di disattivazione n. 162 del 30 luglio 1999, emesso da dirigente dell’Ispettorato territoriale per il Veneto del Ministero delle comunicazioni, con il quale veniva ordinata la disattivazione dell’impianto di proprietà dell’emittente Radio Bella e Monella S.r.l. operante sulla frequenza 97.750 MHZ in località Via Spelaia n. 1 Arzignano (Vicenza);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a detti provvedimenti anche se non concosciuto, compresa per quanto occorrer possa la relazione 9 luglio 1999 della Sezione di polizia postale di Verona citata nell’atto impugnato.
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Visto il ricorso con i documenti allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 4009 del 17 novembre 1999 con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente;
Esaminate le ulteriori memorie depositate con documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 marzo 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. M. Maiolini, delegato dall’avv. Rossignoli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Premetteva la ricorrente di essere titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale con la denominazione di Radio Bella e Monella rilasciata con provvedimento in data 2 marzo 1994 e rinnovato nel corso del presente giudizio.
Soggiungeva che nel 1995 essa acquistava l’azienda radiofonica denominata Onda Radio che già trasmetteva, in virtù tra l’altro di un impianto di radiodiffusione sonora ubicato in Arzignano (Vicenza) sulla frequenza 97.750 MHZ, in forza di concessione ministeriale rilasciata nel 1994.
Chiariva la ricorrente che la compravendita era avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 ter, del D.L. n. 407 del 1992, convertito nella legge n. 489 del 1992 e poi confermate dall’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996, che prevedeva la possibilità di compravendita di aziende radiofoniche tra concessionari.
Lamentava la ricorrente che in data 30 luglio 1999 l’Ispettorato territoriale per il Veneto del Ministero dell’economia e delle finanze ordinava la disattivazione dell’impianto di Arzignano, sul presupposto che tale impianto sarebbe stato inattivo per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno 1992 e la fine dell’anno 1994, salvo sporadiche accensioni, secondo quanto emergeva dalla relazione della Polizia postale del 9 luglio 1999.
Contestando la legittimità dell’adottato provvedimento sia per violazione delle norme procedimentali che debbono rispettarsi nell’adozione di siffatti provvedimenti sia per violazione di legge e travisamento dei fatti, ne chiedeva il giudiziale annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché non notificato alla controinteressata. Nel merito la difesa erariale contestava la fondatezza delle avverse prospettazioni chiedendo la reiezione del gravame siccome proposto.
Con ordinanza n. 4099 del 17 novembre 1999 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla Società ricorrente.
Entrambe le parti costituite depositavano ulteriori memorie confermando le già rassegnate conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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1. – La emittente radiofonica Radio Bella e Monella S.r.l. contesta in questa sede giudiziale la legittimità dell’ordinanza, adottata in data 30 luglio 1999 dall’Ispettorato territoriale per il Veneto del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale si ordinava la disattivazione dell’impianto di Arzignano, sul presupposto che tale impianto sarebbe stato inattivo per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno 1992 e la fine dell’anno 1994, salvo sporadiche accensioni, secondo quanto emergeva dalla relazione della Polizia postale del 9 luglio 1999.
Era avvenuto che l’odierna ricorrente aveva acquistato nel 1994 l’azienda radiofonica denominata Onda Radio che già trasmetteva, in virtù tra l’altro di un impianto di radiodiffusione sonora ubicato in Arzignano (Vicenza) sulla frequenza 97.750 MHZ in forza di concessione ministeriale rilasciata nel 1994. Con riferimento a tale operazione commerciale, chiariva la ricorrente, nell’atto introduttivo del presente giudizio, che la compravendita era avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 ter, del D.L. n. 407 del 1992, convertito nella legge n. 489 del 1992 e poi confermate dall’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996, che prevedeva la possibilità di compravendita di aziende radiofoniche tra concessionari.
Conseguentemente non poteva essere assistita da alcun elemento di legittimità la decisione dell’Ispettorato di ordinare la chiusura dell’impianto.
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2. - La ricorrente, in particolare, deduce i seguenti motivi di censura:
a) Incompetenza, atteso che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Ministero delle comunicazioni e non dall’Ispettorato territoriale, stante la competenza ministeriale al rilascio delle concessioni;
b) Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per non essere stato consentito alla destinataria del provvedimento qui gravato di interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione di quel provvedimento sanzionatorio;
c) Violazione del decreto con il quale è stata rilasciata la concessione il 4 marzo 1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 ter, del D.L. n. 407 del 1992, convertito nella legge n. 489 del 1992 (norma ribadita dall’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), in quanto l’operazione commerciale di acquisizione dell’azienda Onda Radio aveva rispettato i parametri normativi di settore e quindi l’ordinanza di sospensione delle trasmissioni manifestava la sua illegittimità perché incideva sull’attività di due concessionarie, ora confuse nell’attività della stessa impresa, senza che l’atto di concessione fosse mai stato annullato o revocato;
d) Difetto di presupposto e travisamento dei fatti, dal momento che non corrisponde a verità che l’impianto di Arzignano sia rimasto inattivo per un lungo periodo, se non in occasione di guasti o malfunzionamenti;
e) Violazione di legge e del decreto di concessione, perché l’ordinamento non ha previsto alcuna disposizione che imponga la disattivazione di impianti di emittenza radiofonica in caso di inoperatività per un certo periodo di tempo;
f) Violazione dell’art. 31, commi 8, 9, e 10 della legge 223 del 1990, dal momento che avrebbe dovuto essere adottata la procedura prevista dall’art. 31, commi 8, 9 e 10 della legge n. 223 del 1990, all’epoca dei fatti in vigore, grazie alla quale vi sarebbe stata una istruttoria più approfondita, con partecipazione dell’interessato al procedimento e con esiti comunque diversi rispetto a quelli ai quali è giunta, nella specie, l’Amministrazione.
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3. – Il Collegio deve preventivamente scrutinare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.
Quest’ultima sostiene che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a Radio Adige, controinteressata nel presente giudizio in quanto essa aveva sollecitato l’intervento dell’Autorità, che poi ha dato luogo alla disattivazione dell’impianto della Società ricorrente, lamentando gravi disturbi di segnale.
Tuttavia la suindicata emittente non può considerarsi tecnicamente controinteressata, atteso che il provvedimento impugnato ha natura e finalità sanzionatorie e che quindi, come è noto, nel giudizio impugnatorio nel quale si chiede l’annullamento del provvedimento recante una disposizione sanzionatoria, amministrativa o pecuniaria, non possono configurarsi controinteressati in senso tecnico. E ciò considerato che, per pacifica definizione della giurisprudenza e della dottrina, controinteressato è il soggetto titolare di un interesse qualificato opposto a quello di altro soggetto e che, in quanto qualificato, deve trarre un vantaggio giuridicamente rilevante dal provvedimento la cui legittimità viene posta in discussione dinanzi al giudice amministrativo e tale non può ritenersi chi, nella comminazione di una sanzione a carico di altro soggetto, possa, eventualmente, avere un vantaggio conseguenziale solo dall'adozione di un provvedimento storicamente collegato oppure da un beneficio di mero fatto (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 1998 n. 1806).
L’eccezione è quindi infondata ed il ricorso va ritenuto ammissibile.
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4. – Passando all’esame del merito della controversia il Collegio ritiene infondata la prima censura dedotta inerente alla contestata competenza dell’Ispettorato ad adottare il provvedimento sanzionatorio qui gravato.
Sul punto non può che confermarsi quanto, condivisibilmente, affermato dalla giurisprudenza in ordine alla individuazione dell’Autorità competente ad adottare il provvedimento di disattivazione dell’impianto e quindi che “la competenza a procedere alla disattivazione degli impianti, ai sensi degli artt. 18 e 32 della legge n. 223 del 1990, fu delegata ai Direttori dei Circoli Costruzioni telegrafiche e telefoniche con DD.MM. 5 novembre 1990 e 5 dicembre 1990 e, successivamente, trasferita ai Direttori dei Reparti III degli ex Circoli Costruzioni telefoniche con circolare 21 febbraio 1995 per essere, poi, trasferita ai Dirigenti degli Uffici circoscrizionali con l'art. 10 del D.P.R. 24 aprile 1995 n. 166, denominati in seguito Ispettorati territoriali ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4 settembre 1996 n. 537” (così Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2007 n. 4740 e, precedentemente, nello stesso senso Cons. Stato, Sez. VI, 8 novembre 2005 n. 6218).
Ne deriva che l’Ispettorato che ha adottato il provvedimento qui impugnato era competente alla sua assunzione.
Per completezza di motivazione va aggiunto, prendendo spunto da quanto sostenuto nella citata decisione della Sesta sezione del Consiglio di Stato n. 4740 del 2007, che:
a) il disposto di cui all'art. 240 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, recante il divieto di interferenze e disturbi nelle telecomunicazioni ed il correlato potere degli organi periferici del Ministero (Direttori dei circoli ed Ispettorati) di intervenire direttamente in via amministrativa ordinando la disattivazione degli impianti, non è stato, in ogni caso, abrogato dalla legge n. 223 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 1998 n. 1528);
b) a nulla rilevano la norma di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993, che demanda al Ministero delle Poste e telecomunicazioni la competenza in tema di modifiche degli impianti, così come la norma di cui all'art. 1 comma 15 della legge n. 650 del 1996 che riguarda le autorizzazioni provvisorie da rilasciare nelle more del procedimento per la modifica della concessione, atteso che nella specie non si fa riferimento a provvedimenti di revoca della concessione ma di disposizioni sanzionatorie ordinanti la disattivazione dell’impianto;
c) nello stesso tempo v'è inoltre da considerare che la disattivazione degli impianti quale potere degli organi periferici del Ministero è disciplinata dall'art. 3, n. 4, del decreto concessorio.
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5. – Le sopra esposte osservazioni provocano anche la dichiarazione di infondatezza del terzo e del quinto motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo la ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione del decreto con il quale è stata rilasciata la concessione il 4 marzo 1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 ter, del D.L. n. 407 del 1992, convertito nella legge n. 489 del 1992 (norma ribadita dall’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), in quanto l’operazione commerciale di acquisizione dell’azienda Onda Radio aveva rispettato i parametri normativi di settore e quindi l’ordinanza di sospensione delle trasmissioni manifestava la sua illegittimità perché incideva sull’attività di due concessionarie, ora confuse nell’attività della stessa impresa, senza che l’atto di concessione fosse mai stato annullato o revocato.
La ricorrente equivoca sul contenuto, sulla portata e soprattutto sui presupposti che accompagnano l’atto impugnato.
Quest’ultimo, come si è già chiarito, costituisce un provvedimento sanzionatorio che non incide sulla concessione rilasciata e quindi non può ritenersi equipollente ad una revoca della stessa. Quindi va, ancora, ribadito che il potere di disattivazione dell'impianto non va confuso con quello di revoca della concessione, poiché la disattivazione è prevista al fine di eliminare interferenze, disturbi nonché determinare modifiche tecniche sostanziali, mentre il potere di revoca trova il suo fondamento nei consueti presupposti di riesame d'opportunità del provvedimento originario, incidendo la disattivazione sul mero esercizio dell'attività, la revoca sull'atto-fonte che costituisce la posizione giuridica dell'impresa concessionaria (sulla diversa vicenda della revoca della concessione cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 25 febbraio 2004 n. 301).
Quindi la terza censura non ha pregio.
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6. - Né può averne la quinta con la quale si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e del decreto di concessione, perché l’ordinamento non avrebbe previsto alcuna disposizione che imponga la disattivazione di impianti di emittenza radiofonica in caso di inoperatività per un certo periodo di tempo.
Dalla lettura dell’intero atto impugnato (sia nella parte in premessa che in quella dispositiva) emerge che il provvedimento comunicato dall'Ispettorato territoriale nel luglio del 1999 si limita a prescrivere la sola disattivazione dell'impianto, senza spingere la propria portata prescrittiva alla conseguenza estrema di comportare la definitiva inidoneità della concessione ministeriale a produrre i propri effetti, in tal modo travalicando il limite dei poteri demandati agli Organi periferici del Ministero.
Il contenuto del provvedimento assunto dall’Ispettorato, nella specie, rientra dunque certamente nell'ambito delle competenze dell'Organo territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'atto di concessione in data 2 marzo 1994.
Risulta, infatti, agli atti del giudizio che il richiamato art. 3, comma 4 dell'atto di concessione del 1994 stabilisca quanto segue: "in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, gli organi periferici del Ministero P.T. competenti per territorio, ordineranno la disattivazione dell'impianto fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio (...)". Ed ancora, le prescrizioni "di cui ai precedenti commi", la cui violazione avrebbe determinato l'adozione da parte degli Organi periferici del Ministero dai provvedimenti di cui al richiamato comma 4 concernevano (ai fini che qui rilevano):
da un lato, l'obbligo di mantenere costantemente attivi gli impianti, ivi compresi quelli di collegamento, in uno stato di corretto funzionamento (comma 1);
dall'altro, l'obbligo per il concessionario di non apportare alcuna modifica alla funzionalità tecnico-operativa degli impianti di radiodiffusione e dei relativi collegamenti.
Ora, risulta da quanto esposto in narrativa che al momento in cui l'Ispettorato territoriale ha adottato il proprio provvedimento (luglio 1999), si era esaurita l’attività ispettivo-istruttoria della Polizia postale sintetizzata nel verbale della Polizia postale 9 luglio 1999 (in atti) nel quale si registra che:
già quando l’impianto era utilizzato dall’emittente Onda Radio era considerato “di secondaria importanza e pertanto a volte rimaneva anche per lunghi periodi spento”;
dal 13 novembre 1992 al 30 aprile 1994 “la postazione veniva spogliata delle apparecchiature”;
leggendo le tabelle di consumo dell’energia elettrica fornite dall’ENEL risulta che tra il 1990 e la fine del 1995 la postazione ha avuto un assorbimento molto modesto e “quasi nullo in tre letture”; conseguentemente si può ritenere che la postazione sia rimasta spenta dagli inizi del 1992 alla fine del 1994, salvo sporadiche accensioni.
Ebbene, dalle risultanze in atti emerge che effettivamente si sia riscontrata la violazione del più volte richiamato art. 3, comma 4 dell'atto di concessione del 1994.
Ora, in base al contenuto dell'atto concessorio del 1994 (il quale - art. 3, comma 4 - delimitava i poteri di verifica e di ordinanza dell'Ispettorato territoriale) ed in base alle circostanze di fatto dinanzi sinteticamente richiamate, emerge con evidenza che l'Organo territoriale non abbia certamente affatto travalicato l'ambito dei poteri ad esso devoluti in subjecta materia.
Di talché oltre a confermarsi l’infondatezza del quindo motivo di censura dedotto dalla ricorrente, risultano ricompresi nelle suesposte osservazioni anche il quarto ed il sesto motivo di censura rappresentandosi l’infondatezza di entrambi.
7. – Neppure, infine, il secondo motivo di censura si presenta fondato.
La ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere posta nella condizione di partecipare al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato. Tuttavia anche su tale aspetto non può che confermarsi quanto già espresso in condivisibili precedenti giurisprudenziali affermandosi l’inapplicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 laddove gli adempimento ivi previsti non sono necessari con riferimento ad un'attività vincolata, come nella specie, in quanto la partecipazione al procedimento dell'interessato non potrebbe potuto comportare l'adozione di un diverso provvedimento sanzionatorio (cfr., tra le ultime, T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 settembre 2006 n. 3669 e, precedentemente, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 10 maggio 2002 n. 713).
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8. – In ragione di quanto sopra, verificata la infondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
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Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 5 marzo 2008.
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