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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 15 ottobre 2008 n. 74
Presidente Turco; Relatore Gianmario Palliggiano


Accesso documentazione amministrativa – Contratto – Terzi - Interesse – Controversia giudiziaria - Diritto di difesa – Ammissibilità

E’ ammissibile e fondata la richiesta di accesso ad atti e documenti relativi ad un rapporto contratto in corso tra l’amministrazione resistente ed un terzo, qualora il richiedente, estraneo a tale rapporto sia tuttavia parte del precedente contratto risolto per presunti inadempimenti e per il quale ha instaurato controversie giudiziarie, essendovi un suo interesse, giuridicamente qualificato, a verificare eventuali corrispondenze tra i lavori che il terzo deve eseguire e quelli previsti nel precedente contratto, atteso che la conoscenza di questi elementi può essere rilevante per la migliore tutela delle proprie ragioni nelle pendenti controversie giudiziarie.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 28 del 2008, proposto da:
impresa Carniello Ruggero & C. s.r.l. (di seguito Carniello),con sede in Sacile (PN), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, geom. Remo Carniello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Carniello e Daniele Parini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Aosta, via B. Festaz n. 79;


contro



Regione Autonoma Valle D'Aosta (R.A.V.A.), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dalle dott.sse Stefania Fanizzi e Silvia Menzio, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 21.7.2000, n. 205 ed elettivamente domiciliata presso il Dipartimento Legislativo e Legale della Regione autonoma Valle d'Aosta in Aosta, piazza Deffeyes n. 1;


nei confronti di



Associazione Temporanea tra le Imprese Essedi S.a.s. di Sorace G.& C. e G.R. Impianti S.r.l., non costituitasi in giudizio;


per l'annullamento



del provvedimento prot. n. 6506 del 20.3.2008 della Regione autonoma Valle d'Aosta recante il diniego di accesso ai documenti a fronte dell'istanza prodotta dalla ditta ricorrente il 29.1.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Viste le memorie difensive.
Vista l’ordinanza n. 7 del 14.5.2008.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 9.7.2008 il referendario Gianmario Palliggiano ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO




L’impresa ricorrente Carniello è risultata aggiudicataria, a seguito di gara pubblica indetta dalla R.A.V.A., della ristrutturazione di locali da destinare a sede dell’archivio storico regionale.
In corso di esecuzione del relativo contratto la regione, con relazione del 5.12.2001 redatta ai sensi dell’art. 27 r.d. 25.5.1895 n. 3560, ha contestato alla ricorrente la grave negligenza, la violazione dei patti e l’imperizia per asserita mancata esecuzione di determinate opere.
Sulla base dei contestati inadempimenti, in applicazione dell’art. 340 L. 23.3.1865 n. 2248 all. F), la regione ha risolto il contratto con delibera n. 476 del 18.2.2002, escutendo la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’appalto ed inibendo a tempo indeterminato la partecipazione della ricorrente alle gare d’appalto indette dalla regione medesima.
In seguito, le opere in origine appaltate alla ricorrente sono state affidate dalla R.A.V.A. all’Associazione temporanea d’imprese Essedi s.a.s. di Sorace G. & C. (mandataria) e G.R. Impianti s.r.l. (mandante) (di seguito ATI Essedi e Impianti).
Il 23.1.2008 l’impresa Carniello ha richiesto alla Regione il rilascio, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, di copia dei seguenti atti e documenti:
1. contabilità dei lavori eseguiti dall’ATI Essedi e Impianti (registro di contabilità, libretti delle misure e S.A.L. emessi alla data della richiesta)
2. crono programma dei lavori allegato al contratto.
3. piano di sicurezza allegato al contratto ex art. 31 legge n. 109/1994 ed art. 33 L. r. Valle d’Aosta n. 12/1996.
In risposta, la Regione con nota prot. n. 5250/OP del 5.3.2008 ha chiesto ulteriori dati alla ricorrente la quale ha a sua volta risposto con lettera dell’11.3.2008.
La Regione con nota prot. n. 6506/08 del 20.3.2008, pervenuta il 26.3.2008, ha comunicato il proprio rifiuto all’accesso agli atti motivandolo con la carenza d’interesse non avendo l’impresa ricorrente potuto partecipare alla gara per l’affidamento del nuovo appalto di lavori.
Avverso il diniego di accesso l’impresa Carniello ha presentato l’odierno ricorso, notificato il 22 aprile 2008 e depositato il 28 successivo.
Ha censurato la violazione dell’art. 22 L. 241/1990, ritenendo sussistere il proprio interesse diretto ed attuale all’accesso, considerata la pendenza di due giudizi promossi contro la Regione, il primo avanti alla Corte d’Appello di Roma (R.G. n. 7037/2004), il secondo avanti questo TAR n. 5/2003.
In qualità di originaria appaltatrice dei lavori, la ricorrente sostiene di avere diritto a raccogliere i documenti della fase esecutiva proprio al fine di accertare la corrispondenza o meno tra i lavori eseguiti e quelli previsti in origine nel contratto da essa stipulato, ciò al fine di tutelare anche in sede giudiziaria le proprie ragioni e così poter accertare l’illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla Regione.
Ha chiesto pertanto disporsi l’accesso agli atti sopra indicati, dichiarando l’illegittimità del diniego opposto dalla RAVA.
La Regione si è costituita in giudizio ed ha presentato memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata. In subordine l’infondatezza per mancanza d’interesse in merito all’acquisizione della documentazione richiesta.
Alla camera di consiglio del 14.5.2008, riconosciuto l’errore scusabile della ricorrente per omessa notificata del ricorso alla controinteressata ATI Essedi e Impianti, il Collegio ha disposto, con ordinanza n. 7/2008, l’integrazione del contraddittorio in favore di quest’ultima.
A tale ordinanza ha ottemperato l a ricorrente con atto notificato alla controinteressata il 5.6.2008 e depositato l’11 successivo.
Alla camera di consiglio del 9.7.2008 la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.


DIRITTO



1.- La controversia ha ad oggetto il diniego di accesso richiesto dall’impresa Carniello ai documenti relativi al contratto di appalto che la Regione Valle d’Aosta ha stipulato con l’ATI Essedi e Impianti.
La Regione ritiene di potere negare l’accesso per insussistenza in capo alla ricorrente di un interesse diretto, attuale e concreto a conoscere i documenti richiesti, atteso che questi ultimi attengono ad un rapporto contrattuale, peraltro non ancora concluso, con un soggetto terzo ed al quale la richiedente sarebbe estranea.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
2.- La ricorrente non ha potuto partecipare alla gara svoltasi nel 2004 per effetto della delibera n. 476 del 18.2.2002 con la quale la Regione ha disposto la sua esclusione dagli appalti di lavori pubblici regionali. Questa circostanza non è tuttavia da sola sufficiente a rendere vacillante la consistenza dell’interesse al ricorso il quale, ad avviso del Collegio, permane concreto ed attuale.
In questo caso, infatti, l’interesse è immanente risultando pendenti nei confronti della Regione due controversie giudiziarie attinenti all’illegittimità della risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento danni: la prima, instaurata davanti alla Corte di appello di Roma (R.G. n. 7037/2004), ha ad oggetto il lodo pronunciato nell’ambito della controversia civile conseguente alla notifica della domanda di arbitrato del 23.10.2001; la seconda, incardinata davanti a questo Tar (R.G. n. 5/2003), riguarda la richiesta di annullamento della delibera n. 476/2002 per negligenza e grave contravvenzione ai patti contrattuali; giudizio quest’ultimo sospeso ex art. 295 c.p., con ordinanza del 13.2.2008, fino alla pregiudiziale decisione della Corte d’appello.
La circostanza che la ricorrente sia l’originaria appaltatrice dei lavori e che la risoluzione del rapporto ha generato un contenzioso, produce il sorgere di un diritto di accesso ai documenti relativi alla fase esecutiva del nuovo rapporto contrattuale proprio perché vi è un interesse giuridicamente qualificato a verificare eventuali corrispondenze tra i lavori eseguiti e quelli previsti nell’originario contratto. Solo la conoscenza di tali documenti può mettere in condizioni la ricorrente di agire per la piena tutela delle proprie ragioni nelle pendenti controversie giudiziarie (ex multis, Cons. St., sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2975).
Trattasi pertanto di fattispecie che rientra nelle previsioni di cui all’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, secondo cui dev’essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Per l’aspetto formale, la ricorrente ha rispettato la procedura ed i termini previsti dall’art. 25 della l. 241/1990.
La ricorrente ha quindi diritto a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:
1-. Consistenza e tipo di opere di fondazione e sottofondazioni realizzate dall’ATI subentrata, ciò al fine di verificare eventuali analogie o identità rispetto a quelle previste nel precedente appalto di lavori affidati all’impresa Carniello ed in seguito stralciate dalla R.A.V.A. con perizia di variante.
2. Modalità esecutive delle opere relative al nuovo appalto, sempre al fine di una verifica della loro caratteristiche in relazione a quelle previste nell’appalto dell’impresa Carniello.
3. Sequenza esecutiva delle opere di sottomurazione, fondazione e scavi con relative misure di prevenzione infortuni programmate nei piani di sicurezza, per verificare se siano identiche a quelle previste nel crono programma e nel piano di sicurezza dei lavori appaltati in origine all’impresa ricorrente.
All’accoglimento consegue l’obbligo a carico della Regione Valle d’Aosta di garantire alla ricorrente Carniello l’accesso ai documenti di cui sopra, tramite visione ed estrazione di copia.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso n. 28/2008 R.G. in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla Regione Valle d’Aosta, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza, di consentire alla ricorrente, Impresa Carniello Ruggero & C. s.r.l. di prendere visione e di estrarre copia degli atti e documenti indicati in motivazione.
Condanna la regione Valle d’Aosta al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 9.7.2008 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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