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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 13 ottobre 2008 n. 8881
Pres. Tosti - Est. Russo
V. Pizzuti (Avv. Tomassini) c/ Comune di Valmontone (Avv. B. Ranieri)


1) Comune e provincia - Organi - Consiglio – Presidente – Revoca – In mancanza di una previsione dello Statuto – Ammissibilità -Sussiste

 

2) Comune e provincia - Organi - Consiglio – Revoca Presidente – Impugnazione – Sindacato del G.A. – Limiti

1) La revoca dall’ufficio di Presidente del Consiglio comunale, è ammissibile pur mancando nello Statuto comunale ogni previsione sul punto, allorché venga meno la neutralità e la correttezza della funzione, si formi una maggioranza di consiglieri comunali che s’esprima in senso favorevole alla revoca e vi sia una motivazione adeguata, ragionevole e consequenziale, in ordine ai predetti presupposti.

 

2) In caso d’impugnazione della revoca dall'ufficio di Presidente del consiglio comunale, il sindacato esercitabile dal Giudice amministrativo, si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità procedurale del procedimento seguito e la sussistenza e l’intensità dei fatti da cui muove la mozione di sfiducia, ma resta notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto di revoca impugnato (1).

 

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(1) Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2008 n. 2970.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO, SEZ. II




ha pronunciato la seguente

SENTENZA





sul ricorso n. 8425/2008, proposto dal

sig. Virgilio PIZZUTI, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele MARCHETTI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei SS. Pietro e Paolo n. 50, presso lo studio dell’avv. TOMASSINI;

CONTRO




il COMUNE DI VALMONTONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara RANIERI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. del Pollaiolo n. 5;

PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione n. 80 del 29 luglio 2008, con cui il Consiglio comunale di Valmontone ha disposto la revoca del ricorrente dalla carica di Presidente del Consiglio stesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 24 settembre 2008 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati MARCHETTI e SPECCHIO (per delega dell’avv. RANIERI);

Ritenuto in fatto che il sig. Virgilio PIZZUTI dichiara d’esser stato eletto a suo tempo Presidente del Consiglio comunale di Valmontone;
Rilevato che, con atto depositato il 26 luglio 2008, alcuni consiglieri comunali hanno presentato una mozione intesa ad ottenere la revoca del sig. PIZZUTI dalla predetta carica, in relazione a due volantini di polemica politica nei confronti del Sindaco e dell’attività di questi e della sua maggioranza;
Rilevato altresì che, nella seduta del 29 luglio 2008, il Consiglio comunale ha deliberato, a maggioranza e con l’assenza di sette consiglieri, la revoca del sig. PIZZUTI dalla carica, in forza della coeva deliberazione n. 80;
Rilevato quindi che il sig. PIZZUTI adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento della deliberazione consiliare n. 80/2008 e deducendo in punto di diritto: A) – il difetto di motivazione della statuita revoca; B) – l’eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed illogicità;
Considerato in diritto che, all’udienza camerale del 24 settembre 2008, uditi i patroni delle parti e sussistendo i presupposti ex art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.;
Considerato altresì che s’appalesa del tutto privo di pregio il primo mezzo di gravame, con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della deliberazione impugnata —per il sol fatto che questa ha accolto sic et simpliciter la relativa mozione—, in quanto il voto del Consiglio ha approvato, dopo un'articolata discussione a tratti tanto forte da determinare l’allontanamento dall’ aula consiliare del medesimo sig. PIZZUTI e di cinque consiglieri, la relativa mozione, discutendola ampiamente, accettandone il contenuto ed incorporando questo nella statuizione, la quale, a sua volta, ne dà contezza;
Considerato inoltre che il Consiglio ha non solo ben compreso, ma anche pienamente fatto suo tal contenuto, peraltro lungo ed articolato e che, perciò e ad una serena lettura del provvedimento, si manifesta a guisa di parte integrante e necessaria della statuizione stessa, tant’è che il ricorrente ben ha potuto contestarlo in fatto ed in diritto;
Considerato pure che, ferma restando la sufficienza e la completezza in sé della motivazione, l’impugnata revoca non assume carattere tipicamente sanzionatorio di condotte illecite o illegittime, né è assimilabile agli atti d'autotutela ex lege soggetti a regole garantiste stringenti (cfr., per tutti, Cons. St., V, 2 marzo 2004 n. 1042), sicché nemmeno abbisogna d’una minuziosa ed espressa motivazione che, oltre al ragionevole e succinto riferimento al contenuto della mozione, al dibattito sulla stessa ed al voto chiaramente adesivo a questa, ne duplichi in modo formalisticamente solenne il significato nel corpo del provvedimento, trattandosi, per vero, d’un adempimento non richiesto dalla legge ed anzi in patente contrasto con i principi d’efficienza e d’ economicità dell’azione amministrativa;
Considerato ancora, per quanto attiene al secondo motivo, di doverlo disattendere giacché l’assenza, nelle norme statutarie del Comune intimato, d’ una specifica disciplina della revoca de qua non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi (arg. ex TAR Veneto, I, 21 dicembre 2005 n. 4359)— attesa la mancanza nell’ordinamento degli ee.ll., a favore del Presidente revocando, di principi sulla stabilità del suo incarico, del tipo di quelli che la dottrina costituzionalista ha elaborato nei riguardi dei Presidenti delle Assemblee parlamentari (arg. ex Cons. St., V, n. 1042/2004)—, tal vicenda al più rilevando solo ai fini dell’ampiezza dello scrutinio che questo Giudice può esercitare sui presupposti sostanziali della revoca stessa;
Considerato a tal specifico riguardo che, in caso di revoca dall'ufficio di Presidente del consiglio comunale, questa, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal Giudice amministrativo, che si svolge con pienezza quando si tratti di verificare la legittimità procedurale del procedimento seguito e la sussistenza e l’intensità dei fatti da cui muove la mozione di sfiducia, ma resta notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto di revoca (cfr. Cons. St., V, 13 giugno 2008 n. 2970);
Considerato inoltre che la revoca del Presidente del Consiglio comunale è comunque connotata da aspetti precipui, nel senso che non possono richiamarsi tout court le regole che presiedono all'istituto classico della revoca ed è ammissibile pur mancando nello Statuto comunale ogni previsione sul punto, allorché venga meno la neutralità e la correttezza della funzione, si formi una maggioranza di consiglieri comunali che s’esprima in senso favorevole alla revoca e vi sia una motivazione adeguata (ossia, ragionevole e consequenziale) in ordine ai predetti presupposti;
Considerato allora che, in ordine alla sussistenza dei presupposti politico – istituzionali da cui evincere la rottura della posizione di neutralità e d'imparzialità nel comportamento del ricorrente quale Presidente del Consiglio comunale, la mozione inerente alla di lui revoca prende le mosse da tre episodi in cui il Presidente avrebbe compromesso la funzionalità dell’ente, dall’aver consentito ad un consigliere comunale di profferire «… parole offensive, ai Consiglieri e al Sindaco nella seduta del 09 Maggio u.s.… senza che lo stesso Presidente lo richiamasse ad un comportamento corretto…», nonché dalla sottoscrizione di due volantini politici fortemente critici verso il Sindaco e la sua attività di gestione dell’ente;
Considerato che, se è ben vero che singoli o isolati episodi d’abbandono, da parte del ricorrente, della funzione presidenziale nel corso d’una seduta di per sé soli non sono presupposti sufficienti per giustificarne la revoca, la reiterazione di tali comportamenti e, in generale, la pluralità di vicende gravi, precise e concordanti, in vario modo rivolte o a forzare i compiti d’istituto o ad appoggiare apertamente taluna o talaltra forza politica anche attraverso non dure critiche, bensì parole connotate da forte spirito polemico verso l’operato del Sindaco e della sua maggioranza (cfr., p.es., «La maggioranza del sindaco fantoccio Angelo Angelucci…», oppure «… Sindaco Angelucci!!! Dopo il tuo colpo di mano, hai di fatto tradito il mandato che gli elettori ti hanno conferito…», evidenziano non già la cessazione d’un rapporto fiduciario con la maggioranza politica pro tempore del Comune intimato —che evidentemente non può per legge sussistere tra questa e le figure di garanzia istituzionale dell’ente locale—, ma la diretta partecipazione del ricorrente stesso all’agone politico;
Considerato invero che le predette espressioni adoperate ed altre contenute nei volantini stessi, certo forti, ben possono costituire la manifestazione d’una passione politica intensa e sentita, che ben spetta ad ogni cittadino e, quindi, a tutti ed a ciascun consigliere comunale, ma con ogni evidenza s'ap- palesano non improntate a quel fair play istituzionale che sempre deve connotare le funzioni di garanzia e, in particolare, la Presidenza dei corpi rappresentativi degli ee.ll.;
Considerato quindi che il Presidente del Consiglio comunale deve arbitrare, nel rispetto della legge e dei valori della Costituzione repubblicana, l’ agone politico e non giocarvi come qualunque altro uomo di partito o fazione, a pena di spezzare i principi d’imparzialità e di neutralità della relativa funzione e, quindi, come nella specie, subire la conseguenza che tal rottura implica, ossia la revoca dall’incarico per opera dello stesso corpo elettivo che a suo tempo ve l’aveva nominato;
Considerato che irrilevante s’appalesa la circostanza, dedotta dal ricorrente, secondo cui altri e non egli stesso avrebbero apposto la propria sottoscrizione sui volantini in parola, perché egli non solo non li ha a suo tempo sconfessati nei modi, se non nei contenuti, ma continua a rivendicare la possibilità di far politica attiva e diretta, cosa, questa, in sé sempre possibile, ma pure non compatibile, nei termini in concreto adottati, con la sua permanenza in incarichi di garanzia istituzionale;
Considerato, infine, che il ricorso in epigrafe dev’esser integralmente rigettato, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.




il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 8425/2008 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008, con l’ intervento dei signori Magistrati:

Luigi TOSTI, PRESIDENTE,
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
Carlo MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE.



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