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| n.10-2008 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 24 settembre 2008 n. 2067
V. Fiorentino Pres. - L.A.O. Spiezia Est.
Impresa Individuale di Placido Geom. Francesco ed altri (Avv.ti G. ed S. Di Pardo) contro Azienda U.S.L. N. 4 Prato e Gestione Liquidatoria U.S.L.N.9 - Prato (Avv. P. Federigi) e la Regione Toscana, (Avv. E. Baldi) nei confronti di Conscoop Consorzio Tra Cooperative di Produzione e Lavoro (non costituito) |
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1. Giurisdizione e competenza – Richiesta di risarcimento del danno avanzata separatamente da quella relativa all’annullamento del provvedimento illegittimo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sentenza Corte Cost.le n. 191/2006 - Sussiste
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2. Giustizia amministrativa – Richiesta di risarcimento del danno avanzata separatamente da quella relativa all’annullamento del provvedimento illegittimo - Art. 23 Bis L. TAR – Dimezzamento dei termini processuali - Inapplicabilità
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3. Giustizia amministrativa - Titolarità dei rapporti attivi e passivi riconducibili alle gestioni delle soppresse UU.SS.LL. – spetta al direttore generale della Azienda USL nella veste di commissario liquidatore della cessata USL
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4. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno da illegittima esclusione da gara di appalto – Colpa della P.A. – Mancata applicazione di una norma che non presentava margini né di plausibile incertezza né di fuorvianti difficoltà interpretative – Sussiste – Prova della negligenza - Criterio delle presunzioni semplici di cui all’art 1227 cod. civ. - Applicabilità
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1. A seguito della pronuncia della Corte Cost.le n. 191/2006, per evidenti esigenze di concentrazione processuale la tutela risarcitoria, tutte le volte che la lesione dedotta in giudizio derivi da un atto autoritativo, rientra nella giurisdizione amministrativa a completamento di quella demolitoria, risultando irrilevante il fatto che la pretesa sia stata avanzata separatamente da quella relativa all’annullamento del provvedimento illegittimo; opinare diversamente significherebbe lasciare al ricorrente la scelta del giudice competente e ciò in evidente contraddizione con la qualificazione della tutela risarcitoria quale completamento e “tutela ulteriore” rispetto allo strumento classico demolitorio e/o conformativo del giudizio di annullamento
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2. La regola del dimezzamento dei termini non è applicabile nel giudizio che ha per oggetto, non l’aggiudicazione di lavori pubblici, ma l’autonoma domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara pregressa. Difatti come ha precisato l’Adunanza Plenaria n. 9/2007 la normativa dell’art. 23 bis risponde all’evidente fine di favorire una tempestiva definizione di controversie incidenti su peculiari interessi pubblici per la cui soddisfazione viene espletata la procedura ad evidenza pubblica oggetto della impugnazione che è opportuno definire rapidamente, mentre la domanda risarcitoria autonoma concerne pretese economiche del privato che chiede di essere ristorato di un pregiudizio subito e, quindi, non incide direttamente sul perseguimento degli interessi pubblici cui è preordinata l’indizione di una gara d’appalto, rappresentando-invece- un onere finanziario latente iscritto nel bilancio dell’amm.ne chiamata in giudizio.
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3. Il direttore generale di una Azienda USL, nella veste di commissario liquidatore della cessata USL (ricompresa nell’ambito territoriale della neo istituita Azienda) è l’unico titolare dei rapporti attivi e passivi riconducibili alle gestioni delle soppresse UU.SS.LL., senza eccezioni e deroghe con riguardo ai debiti che si sono perfezionati con il passaggio in giudicato di una sentenza avvenuto in epoca successiva alla data 31.12.1994, invocata dalla gestione liquidatoria come linea di sbarramento per l’accollo di ulteriori situazioni debitorie maturate successivamente
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4. In tema di risarcimento del danno da illegittima esclusione da gara di appalto, appare configurabile la colpa in capo alla stazione appaltante laddove il bando di gara era viziato da violazione dell’art. 1 legge n. 14/1973 (che non consentiva la prefissazione di un limite massimo di ribasso inserito in una scheda segreta) norma che non presentava margini né di plausibile incertezza né di fuorvianti difficoltà interpretative. Quanto alla sussistenza della negligenza da parte dell’amministrazione non è richiesto al privato, danneggiato dal provvedimento illegittimo, un particolare impegno probatorio dai profili inquisitori che, di fatto, si tradurrebbe in una vanificazione della stessa tutela risarcitoria, potendosi invece applicare a suo favore il criterio delle presunzioni semplici, di cui all’art 1227 cod. civ., con la conseguenza che sarà compito dell’amministrazione dimostrare che l’adozione del provvedimento illegittimo non era evitabile con la comune cura a causa della complessità del procedimento che andava perfezionando.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 888 del 2005, proposto da:
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Impresa Individuale di Placido Geom. Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Di Pardo, Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso Giampaolo Pagnini in Firenze, viale Lavagnini, 20; nonché dal dott. Fabrizio Cappuccilli e dalla dott.ssa Marilina Di Domenico, in qualità di liquidatori nominati dal Tribunale di Campobasso con sent. 19 febbraio 1998 n. 18, rappresentati e difesi dagli stessi difensori sopra indicati e con i medesimi domiciliati in Firenze.
contro
Azienda U.S.L. N. 4 Prato e Gestione Liquidatoria U.S.L.N.9 - Prato, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Federigi, con domicilio eletto presso Francesco Grignolio in Firenze, via Francesco Bonaini N. 10; Regione Toscana, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso Enrico Baldi in Firenze, Avv.Ra Reg.Le-P. Unita' Italiana 1;
nei confronti di
Conscoop Consorzio Tra Cooperative di Produzione e Lavoro, di Forlì non costituito in giudizio
per la condanna al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per l’illegittima esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione e di arredo della residenza sanitaria assistenziale per anziani in loc. Narnali, Prato, indetta con deliberazione n. 416/1994 dall’U.S.L. n. 9 di Area Pratese (cui è poi succeduta l’Az. – U.S.L. N. 4 di Prato) e della aggiudicazione dell’appalto al Consorzio Coop. prod. e lav. di Forlì;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. N. 4 Prato e della Gestione Liquidatoria dell’ex U.S.L.N.9 Area Pratese, nonché della Regione Toscana.
Vista l’ordinanza 4833/2007, pronunciata nella camera di Consiglio del 28 nov. 2007, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana, ponendo l’incombente a carico di parte ricorrente che ha adempiuto depositando in data 25.1.2008 copia dell’atto introduttivo recante gli estremi della notifica alla Regione Toscana perfezionata in data 9 gennaio 2008.
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti costituite;
Visto che il Consorzio Coop di Forlì, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore designato il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi, alla Pubblica Udienza del 15 maggio 2008, per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Nel 1994 l’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 9 (cui è succeduta ex lege l’ASL n. 4) di Prato bandì una gara con il sistema della licitazione privata (vedi delib. n. 416/1994) per l’affidamento di lavori di costruzione e di arredo della residenza sanitario assistenziale per anziani in Narnali (prato) con un importo base d’asta di Lire 3.179.839.910 (pari ad euro 1.642.249,74) e con limite di massimo ribasso da stabilirsi in scheda segreta. Alla gara partecipò anche l’impresa Francesco di Placido, con sede in Campobasso, la cui offerta, però, fu esclusa in quanto il ribassoproposto (pari al 17,217%) fu ritenuto superiore al limite prefissato nella scheda segreta (12,50%).
Avverso tale esclusione dalla gara l’impresa propose ricorso innanzi al TAR Molise (R.G. 852/1994) che accolse l’istanza di sospensione cautelare dell’aggiudicazione con ordinanza n. 753/1994, poi riformata dal Consiglio di Stato in appello con ord. 283/1995 con riferimento alla mancanza di danno grave; nel frattempo, comunque, a seguito di ricorso per regolamento di competenza proposto dalla USL n. 9, l’impresa (aderendovi) ripropose l’impugnazione innanzi al TAR Toscana (in quanto competente per il territorio) che accolse il ricorso annullando l’esclusione della ricorrente dalla gara con sentenza 29.7.1996 n. 81 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V con decisione 30 gennaio 2001 n. 3507; con successivo ricorso proposto al TAR Molise (RG. 118/2004) l’impresa di Placido chiese la condanna della Az. USL n. 4 di Prato (nel frattempo subentrata alla cessata USL n. 9) al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima esclusione dalla gara di appalto, ma anche questa volta l’Azienda sanitaria propose ricorso per regolamento di competenza, accolto dal Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 350/2005 che dichiarò la competenza del TAR Toscana.
1.1 Quindi il ricorso in epigrafe, R.G. 888/2005,fu riproposto ai sensi dell’art. 31 legge n. 1034 del 1971 innanzi a questo TAR Toscana dalla ditta Di Placido e dai signori Cappuccilli Fabrizio e Di Domenico Marilina, liquidatori dell’impresa medesima nel frattempo nominati con sentenza del Trib. Civ. di Campobasso 19.2.1998 n. 18, notificandolo in data 12 maggio 2005 sia all’Az. ASL n. 4 di Prato sia alla gestione liquidatoria dell’USL n. 9 di Prato nonché, quale controinteressato, al Conscoop di Forlì, aggiudicataria della gara; parte ricorrente illustra il pregiudizio economico subito dall’esclusione dalla gara dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato e, deducendo la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere il risarcimento del danno per equivalente, chiede che l’amministrazione resistente sia condannata, anche previa nomina di CTU, a corrisponderle la somma di euro 217.943,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, composta da euro 8.000,00 per la mancata maturazione dei requisiti di qualificazione, euro 6.000,00 per spese legali pregresse ed euro 203.943,00 pari al 15% dell’offerta economica quale utile presunto realizzabile dall’impresa in caso di aggiudicazione dell’appalto.
1.2 Sono costituiti in giudizio l’Azienda USL 4 di Prato nonché la Gestione liquidatoria dell’ex USL n. 9 Area Pratese, in persona del direttore generale dell’Azienda USL 4 di Prato, chiedendo il rigetto del ricorso; poi la gestione liquidatoria con memoria difensiva del 15 nov. 2007 ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per tardività dell’atto di riassunzione nonché il difetto di legittimazione passiva tanto della Gestione liquidatoria dell’ex USL 9 Area Pratese quanto dell’Azienda USL 4 di Prato; nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso, previa opposizione alla richiesta di ammissione di un CTU qualificandolo quale mezzo processuale utilizzato da parte ricorrente per essere esonerata dall’onere di provare il danno patito.
Trattata la causa alla pubblica udienza del 28 nov. 2007, questa Sezione dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana con ord. n. 4833/2007 cui parte ricorrente ha adempiuto notificando il ricorso alla Regione medesima in data 9 gennaio 2008.
L’amm.ne regionale, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo che il ricorso sia respinto nel merito con espresso rinvio alle deduzioni della Gest. liq. della ex USL 9 Area Pratese e della Az. USL 4 di Prato.
Con memoria 2 maggio 2008 parte ricorrente, dopo aver puntualmente replicato alle avverse eccezioni preliminari, nel merito ha insistito per l’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite, illustrando la sussistenza dei vari elementi richiesti per configurare la relativa responsabilità.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2008, uditi i difensori presenti per le parti, non costituito in giudizio il Cons-Coop di Forlì (pur ritualmente intimato), la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne il diritto dei ricorrenti di ottenere il risarcimento del danno, quantificato in euro 217.943,00, derivante dall’illegittima esclusione dell’impresa Di Placido nel 1994 dalla gara indetta dalla USL n. 9 Area Pratese (cui poi è subentrata l’Az. USL n. 4) per l’affidamento (con il metodo della licitazione privata ai sensi del R.D. n. 827/1924, artt. 73 e 76) dei lavori di costruzione e di arredo della residenza sanitaria assistenziale per anziani in Narnali-Prato; l’esclusione dell’impresa odierna ricorrente era stata dichiarata illegittima con sentenza di questo TAR Toscana 29.2.1996 n. 81 confermata con decisione Consiglio di Stato, Sez. V, 30 gennaio 2001 n. 3507.
2.1. Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni di difetto di giurisdizione, nonché di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per riproposizione tardiva ex art. 31 legge n.1034/1971, innanzi al TAR indicato come competente a seguito di pronuncia sul regolamento di competenza, e per difetto di legittimazione passiva tanto della gestione liquidatoria della ex USL n. 9 Area Pratese quanto della nuova Azienda USL n. 4 di Prato subentrata.
Ad avviso delle Aziende sanitarie controparti (secondo l’orientamento espresso dalle SSUU della Corte Regolatrice con la pronuncia n. 1207/2006) la domanda di risarcimento all’esame essendo stata proposta autonomamente rispetto al precedente giudizio di annullamento, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.
Tale assunto non appare condivisibile: infatti, come ha concordemente affermato sia il Consiglio di Stato con A.P. 9 febbr. 2006 n. 2 nonché dalla stessa Cassazione con SS.NN. 7 febbraio 2007 n. 2668 a seguito della pronuncia della Corte Cost.le n. 191/2006, per evidenti esigenze di concentrazione processuale la tutela risarcitoria, tutte le volte che la lesione dedotta in giudizio derivi da un atto autoritativo, rientra nella giurisdizione amm.va a completamento di quella demolitoria, risultando irrilevante il fatto che la pretesa sia stata avanzata separatamente da quella relativa all’annullamento del provvedimento illegittimo; opinare diversamente significherebbe lasciare al ricorrente la scelta del giudice competente e ciò in evidente contraddizione con la qualificazione della tutela risarcitoria quale completamento e “tutela ulteriore” rispetto allo strumento classico demolitorio e/o conformativo del giudizio di annullamento (vedi in termini C.d.S. AP n. 2/2006 cit., nonché AP 18 ott. 2004 n. 10. nonché Corte Cost. le n. 204/2004).
Pertanto correttamente parte ricorrente ha proposto la domanda di risarcimento del danno innanzi a questo TAR Toscana.
2.1.1 Né migliore esito raggiunge l’eccezione di inammissibilità oppure improcedibilità per l’asserita tardiva riproposizione del ricorso innanzi a questo TAR Toscana
( quale giudice riconosciuto territorialmente competente con pronuncia specifica n. 350/2005 del Consiglio di Stato a seguito di regolamento di competenza ) sul presupposto che andava ridotto della metà il termine di giorni 30, previsto dall’art.31 legge n. 1034/1971, in applicazione dell’art. 23 bis della citata legge.
Infatti la regola del dimezzamento dei termini non è applicabile al caso di specie perché il giudizio ha per oggetto, non l’aggiudicazione di lavori pubblici, ma l’autonoma domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara pregressa; in tali casi l’invocata disposizione, di carattere restrittivo e derogatorio alla regola generale prevista dalla disposizione relativa al procedimento specifico della riassunzione, non può trovare valide ragioni neanche per un’applicazione analogica ed estensiva; come ha precisato l’Adunanza Plenaria n. 9/2007 la normativa dell’art. 23 bis risponde all’evidente fine di favorire una tempestiva definizione di controversie incidenti su peculiari interessi pubblici per la cui soddisfazione viene espletata la procedura ad evidenza pubblica oggetto della impugnazione che è opportuno definire rapidamente, mentre la domanda risarcitoria autonoma concerne pretese economiche del privato che chiede di essere ristorato di un pregiudizio subito e, quindi, non incide direttamente sul perseguimento degli interessi pubblici cui è preordinata l’indizione di una gara d’appalto, rappresentando-invece- un onere finanziario latente iscritto nel bilancio dell’amm.ne chiamata in giudizio.
2.1.2. Quanto poi alla pretesa carenza di legittimazione processuale del geom. Francesco Di Placido, nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, la relativa eccezione va anch’essa disattesa: infatti l’impresa Di Placido non è stata dichiarata fallita (nel periodo successivo allo svolgimento della gara cui aveva partecipato), ma soltanto ammessa al concordato preventivo con la conseguenza che il geom. Di Placido ne è rimasto, a tutti gli effetti, il legale rappresentante. Parimenti non vi sono, motivi per contestare la legittimazione attiva in questo giudizio dei dott. Cappuccilli Fabrizio e Di Domenico Marilina, i quali sono stati nominati liquidatori dal Tribunale civile di Campobasso con sentenza n. 18/1998.
2.1.3. Da ultimo il collegio esamina l’eccezione di carenza di propria legittimazione passiva, sollevata dalla difesa della Gestione liquidatoria della ex USL 9 Area Pratese e dall’Azienda USL n. 4 di Prato: viene asserito che, trattandosi di debiti non riconducibili alla gestione liquidatoria, in quanto accertati in data posteriore al 31/12/1994, dei medesimi deve rispondere soltanto la Regione Toscana in qualità di successore ex lege a titolo particolare per tutti i rapporti imputabili alle pregresse gestioni delle Unità sanitarie locali.
Ma tale ricostruzione dell’assetto dei rapporti intercorrenti tra la gestione liquidatoria delle ex UU.SS.LL. e la Regione Toscana (in ordine ai rapporti attivi e passivi facenti capo alle unità sanitarie locali fino al 31.12.1994), pur effettuate molto accuratamente, non appare condivisibile.
Invero la pretesa esclusiva legittimazione passiva della Regione Toscana viene fondata su una linea di sbarramento cronologica, quella delle poste debitorie anteriori al 31.12.1994, data di soppressione delle vecchie UU.SS.LL., che non trova riscontro nel quadro normativo di riferimento.
Infatti, dopo un primo intervento normativo nel 1994 (legge 23.12.1994 n. 724, art. 6, comma 1) con il quale il legislatore nazionale, nell’imminenza della istituzione delle nuove Aziende Sanitarie Locali (in applicazione del D.leg.vo n. 502/1992-Riordino della disciplina in materia sanitaria), ha imposto alle Regioni di disporre “apposite gestioni stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime “al fine di succedere nei debiti e crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, l’anno successivo la legge n. 549/1995 art. 2, comma 14, dispose la trasformazione delle gestioni stralcio in “gestioni liquidatorie” a cui erano preposti i direttori generali delle neo costituite Aziende USL nel cui territorio fosse ricompresa una cessata unità sanitaria locale.
La Regione, quindi, fino alla realizzazione delle gestioni liquidatorie, diventa responsabile in qualità di successore ex lege a titolo particolare di tutti i rapporti di debito e credito imputabili alla gestione delle cessate unità sanitarie locali.
In tale cornice di principi dettati dal legislatore nazionale la Regione Toscana dettò varie disposizioni integrative volte alla organizzazione delle neo-istituite Aziende sanitarie tra cui di primo rilievo quelle contenute nella legge Reg. 1/1995, nonché nella delibera della Giunta Reg. Toscana n. 141/1996 in cui il direttore generale dell’Az. sanitaria, quale commissario liquidatore, era individuato quale soggetto legittimato per ogni controversia relativa alla gestione liquidatoria.
Ma sull’argomento il legislatore della Regione Toscana è ritornato nel 1997 con la legge reg. 21 ott. 1997 n. 75, che (all’art. 1) ai direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. attribuisce le funzioni di Commissario liquidatore delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali (ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende) e, quindi, sia la titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle cessate UU.SS.LL. fino al 31 dic. 1994 sia la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti e debiti delle suddette gestioni liquidatorie; la stessa legge regionale, all’art. 2, conferma che i debiti delle gestioni liquidatorie non possono ricadere sulle neo-istituite Aziende USL, ma sulle apposite dotazioni finanziarie disposte con tale specifica destinazione da provvedimenti statali e regionali.
Pertanto né l’interpretazione letterale né quella logico sistematica della esposta normativa consentono di concludere che le gestioni liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL. rispondono soltanto dei debiti maturati entro il 31 dic. 1994, in quanto riconducibili alle pregresse gestioni; infatti il legislatore regionale fa riferimento alla suddetta data solo per segnare il passaggio dal vecchio modulo organizzativo a quello nuovo delle Aziende sanitarie, ma non come limitazione alla titolarità dei rapporti attivi e passivi non ancora perfezionati a quella data, ma riconducibili con nesso di consequenzialità diretto alla pregressa gestione delle UU.SS.LL..
2.1.4. Alla luce di tale quadro normativo, quindi, la giurisprudenza amministrativa consolidata (seguita anche da questa Sezione, vedi TAR Toscana, Sez. 2^, 4.6.2004 n. 1685), ha affermato che il direttore generale dell’Az. USL, nella veste di commissario liquidatore della cessata USL (ricompresa nell’ambito territoriale della neo istituita Azienda) è l’unico titolare dei rapporti attivi e passivi riconducibili alle gestioni delle soppresse UU.SS.LL. senza eccezioni e deroghe con riguardo ai debiti che, come nel caso esaminato, si sono perfezionati con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, V^, n. 3507/2001 e, quindi, in epoca successiva alla data 31.12.1994 (invocata dalla gestione liquidazione come linea di sbarramento per l’accollo di ulteriori situazioni debitorie maturate successivamente).
Per chiarezza espositiva va, comunque, detto che, sotto il profilo finanziario, poiché il contenzioso tra l’impresa ricorrente e l’unità San. Loc. n. 9 Area Pratese era già in corso al 31.12.1994, nella ricognizione dei debiti della suddetta unità sanitaria andava senz’altro inserita una apposita posta contabile alla categoria degli oneri latenti cioè di passività il cui rapporto creditorio sia in corso di perfezionamento.
Pur se il debito non è ancora né concreto né attuale, era almeno latente, visto che la legge n. 142/1992 già prevedeva nelle controversie in materia di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica la risarcibilità del danno azionabile a seguito di annullamento in sede giurisdizionale di un’aggiudicazione illegittima; quanto, comunque, all’eventuale mancata previsione della corrispondente dotazione finanziaria presso l’istituto tesoriere della Azienda sanitaria competente oppure all’insufficienza eventuale della provvista dei fondi, è evidente che la Regione Toscana, ove necessario, dovrà provvedere (con apposito intervento finanziario) a trasferire un congruo importo alla dotazione finanziaria costituita presso l’istituto tesoriere con cui, tuttora, opera la gestione liquidatoria resistente.
Nei sensi esposti, quindi, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della gestione liquidatoria della ex USL n. 9 Area pratese va respinta, mentre va accolta quella relativa all’Azienda Sanitaria locale n. 4 di Prato, che al 1 gennaio 1995 è subentrata ope legi alla soppressa USL n. 9 Area Pratese senza ereditarne i rapporti e passivi va disposta, quindi, l’estromissione dal giudizio dell’Az. USL 4 di Prato.
2.1.5. Specularmente, infine, le esposte osservazioni portano a concludere che la Regione Toscana nel presente giudizio ha la legittimazione passiva in qualità di controinteressato alla domanda di risarcimento, sotto il profilo dell’amministrazione che dovrebbe provvedere-ove necessario alla prevista finanziaria (della dotazione a disposizione della gestione liquidatoria) anche se la titolarità dell’obbligazione debitoria rimane in capo alla suddetta gestione liquidatoria della soppressa unità sanitaria.
Per le esposte considerazioni, quindi, non è condivisibile l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Toscana, costituitasi in giudizio soltanto con atto difensivo del 3 marzo 2008 a seguito dell’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti disposta da questa Sezione (in corrispondenza alla speculare eccezione formulata dalla difesa della gestione liquidatoria dell’USL n. 9 Area Pratese chiamata in giudizio dalla ricorrente come uno dei soggetti su cui ricadeva l’obbligo di risarcimento).
2.2 Passando, infine, al merito della controversia, il collegio ritiene che nel caso di specie sussistono tutti i requisiti previsti dal codice civile per configurare a carco della cessata USL n. 9 Area Pratese, ora gestione liquidatoria della medesima, la responsabilità per i danni derivati ai ricorrenti a causa della esclusione dalla gara bandita nel 1994 per l’affidamento dei lavori di costruzione e di arredo della residenza sanitario assistenziale per anziani in Narnali; in particolare ad avviso del collegio, una volta riconosciuta la previa illegittimità dell’esclusione dalla gara in questione, l’impresa ricorrente (unitamente ai commissari liquidatari in carica fin dal 1998) ha diritto al risarcimento dei danni subiti (indicati in complessivi euro 217.943,00) in presenza sia dell’elemento oggettivo della responsabilità, e cioè il nesso eziologico, sia di quello soggettivo della colpa dell’amministrazione che aveva adottato il provvedimento poi dichiarato illegittimo.
Quanto all’elemento soggettivo, appare configurabile la colpa in capo alla stazione appaltante, considerato che (come ha rilevato il Consiglio di Stato nella decisione 3507/2001 di conferma della sentenza TAR Toscana) il bando di gara era viziato da violazione dell’art. 1 legge n. 14/1973 (che non consentiva la prefissazione di un limite massimo di ribasso inserito in una scheda segreta) e che, quindi, la corretta applicazione della disposizione non presentava margini né di plausibile incertezza né di fuorvianti difficoltà interpretative.
Quanto alla sussistenza della negligenza da parte dell’amm.ne, come ha rilevato dalla giurisprudenza prevalente (vedi C.di S. V, 2.9.2005 n. 4461, VI, 9.3.2007 n. 1114 nonché , di recente VI 18.3.2008 n. 1137) non è richiesto al privato, danneggiato dal provvedimento illegittimo, un particolare impegno probatorio dai profili inquisitori che, di fatto, si tradurrebbe in una vanificazione della stessa tutela risarcitoria, potendosi invece applicare a suo favore il criterio delle presunzioni semplici, di cui all’art 1227 cod. civ., con la conseguenza che sarà compito dell’amministrazione dimostrare che l’adozione del provvedimento illegittimo non era evitabile con la comune cura a causa della complessità del procedimento che andava perfezionando.
Perciò, nel caso di specie, l’adozione dell’illegittimo provvedimento di esclusione dell’impresa Di Placido dalla gara per le suddette caratteristiche di chiarezza e ordinarietà della normativa da applicare va addebitato alla stazione appaltante a titolo di colpa.
2.2.1. Quanto, poi, all’elemento oggettivo, e cioè alla sussistenza del pregiudizio economico e del suo nesso con l’illegittima esclusione dalla gara dell’impresa ricorrente, va innanzitutto rilevato che, siamo nell’ambito di una responsabilità precontrattuale, non essendo stato concluso alcun contratto tra il danneggiato e l’amministrazione che, invece, è incorsa soltanto nella violazione dell’obbligo di correttezza nei confronti del partecipante alla gara.
Per tale motivo la portata del danno risarcibile, a differenza di quanto chiesto da parte ricorrente, va circoscritta al c.d. interesse negativo a contrarre che, a sua volta, si compone di un danno emergente consistente nelle spese affrontate per portare avanti le trattative (e cioè per partecipare alla gara, nel caso all’esame) e nel lucro cessante, consistente nella perdita della chance di concludere altri contratti parimenti vantaggiosi (e cioè nel caso all’esame, nella possibilità di partecipare ad altre gare e di acquisire nuovi requisiti di capacità professionale).
Pertanto, valutando alla luce dei suddetti parametri gli elementi di fatto desumibili dagli atti, il collegio, quanto al danno emergente, rileva che non possono essere riconosciute le spese sostenute per partecipare alla gara poiché parte ricorrente non le ha né menzionate né provate.
Né è possibile prendere in considerazione le spese legali sostenute nel giudizio per l’annullamento dell’esclusione dalla gara (quantificate dalla ricorrente in euro 6.000,00) poiché le statuizioni sugli oneri di lite rientrano nell’ambito della sentenza che decide il giudizio e quindi su tale punto si sono già pronunciati la decisione del Consiglio di Stato in appello n. 3507/2001 (che le ha compensate per quel grado) e la sentenza TAR Toscana n. 81/1996 (che le ha attribuite alla ricorrente per la somma di lire 3.000.000).
2.2.2. Va, invece, riconosciuta la risarcibilità della perdita di chance per la conclusione di altri contratti parimenti vantaggiosi e l’acquisizione di migliori requisiti di qualificazione e di capacità professionale utilizzabili in successive gare; al riguardo la giurisprudenza ha, comunque, richiesto che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, ma riferendosi a circostanze di fatto specificatamente indicate, di non aver potuto riutilizzare manodopera e mezzi per partecipare ad altre gare a causa dell’impegno derivante dalla presentazione dell’offerta; ove il danneggiato ricorrente non provi la rinuncia alle ulteriori favorevoli occasioni contrattuali, sarà necessario ridurre in via equitativa l’ammontare del danno risarcibile come lucro cessante da calcolarsi con riferimento al criterio del 10% dell’importo della propria offerta, mutuabile dalla disciplina del recesso dal contratto contemplata dall’art. 122 del D.P.R. n. 554/1999-Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici (giurisprudenza consolidata, vedi ex multis C.d.S. IV, 4.10.2007 n.5174 nonché VI, 9.3.2007 n. 1114).
Alla luce degli esposti criteri di valutazione, nel caso all’esame, dagli atti emerge che l’impresa ricorrente nel periodo successivo alla mancata aggiudicazione non ha potuto partecipare ad altre otto gare che richiedevano gli specifici requisiti professionali che avrebbe posseduto al seguito dell’aggiudicazione dei lavori in questione (esito favorevole della gara più che plausibile visto che l’offerta del Consorzio Coop di Forlì, aggiudicatario ed unico partecipante, era di gran lunga economicamente meno vantaggiosa, con un ribasso limitato solo al 4,95%); è necessario, altresì, considerare che la ricorrente, anche dopo l’aggiudicazione al Consorzio coop. di Forlì (avvenuta nel luglio 1994), ha senz’altro dovuto mantenere mezzi di cantiere e maestranze disponibili per la gara in questione fino alla data in cui al 17.02.1995 il Consiglio di Stato in sede di appello cautelare ha riformato l’ordinanza TAR Molise 23 nov. 1994 e che ancora in data 5 dic. 1994 aveva diffidato l’USL 9 a dare esecuzione alla ordinanza cautelare che sospendeva l’aggiudicazione al Consorzio di Forlì; va chiarito, poi, che in appello la suddetta sospensiva è stata riformata con espresso riferimento all’insussistenza del danno grave.
2.2.2 Valutando gli esposti elementi della vicenda, il collegio ritiene, quindi, di quantificare in via equitativa il danno per perdita di chance complessivamente in un ammontare pari al 3% dell’importo dell’offerta presentata dalla ricorrente alla gara (euro 1.359.698,20) e perciò corrispondente ad euro 40.778,54; la somma è comprensiva anche del danno per la mancata possibilità di acquisire ulteriori requisiti professionali; su tale importo va calcolata, altresì, la rivalutazione monetaria data di aggiudicazione fino alla pubblicazione della presente sentenza; su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi da computarsi sulla somma non rivalutata dalla data del provvedimento di aggiudicazione alla pubblicazione della presente sentenza ed, invece, sull’importo attualizzato dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo a favore di parte ricorrente.
3. In conclusione, preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, in accoglimento della relativa eccezione va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda USL 4 di Prato che, pertanto, va estromessa dal giudizio, mentre vanno respinte la altre eccezioni di inammissibilità ; nel merito il ricorso va accolto nei sensi e limiti sopraillustrati e, per l’effetto, viene riconosciuto alla parte ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivato all’impresa Placido dall’illegittima esclusione dalla gara aggiudicata nel luglio 1994 al Consorzio Coop di Forlì meglio sopra indicato; conseguentemente va condannata la gestione liquidatoria dell’ex USL 9 Area Pratese a corrispondere ai ricorrenti commissari liquidatori dell’impresa Di Placido la somma sopraindicata a titolo di risarcimento del danno.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati in euro 5.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della gestione liquidatoria dell’ex USL 9 Area Pratese ; sussistono invece giusti motivi per compensarli nei confronti dell’Azienda USL 4 di Prato e della Regione Toscana; nulla è dovuto dal Cons. Coop di Forlì, non costituito in giudizio anche se ritualmente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. 2^, preliminarmente estromessa dal giudizio l’Azienda USL 4 di Prato, nel merito accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al risarcimento dei danni, nei limiti di cui in motivazione, da parte della Gestione Liquidatoria della ex USL 9 Area Pratese e condanna la medesima a corrispondere ai ricorrenti liquidatari dell’impresa Di Placido, meglio indicati in epigrafe, la somma indicata in motivazione a titolo di risarcimento del danno.
Gli oneri di lite, liquidati in euro 5.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della Gestione liquidatoria dell’ex USL 9 Area Pratese, compensati nei confronti dell’Az. USL 4 di Prato e della Regione Toscana; nulla a carico del Consorzio Coop di Forlì.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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