REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione Prima ter
composto dai Signori Magistrati:
Patrizio Giulia - Presidente
Salvatore Mezzacapo - Consigliere, est.
Pietro Morabito - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4195/2006 Reg. Gen., proposto da
MONTAGNA Silvia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Modena e Angela Maria Schwarzenberg ed elettivamente domicilata in Roma, alla via Monte delle Gioie n. 24 presso lo studio legale Schwarzenberg
CONTRO
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege
e nei confronti di
Cananà Antonio, Dionisi Giancarlo, Cerniglia Maria Antonietta, Polichetti Andrea, Sciurpi Maria Speranza, Sidoti Angelo, Galaffu Gianfranco, Reina Antonella, Mitrano Anna e Pasquariello Salvatore Romano non costituiti in giudizio
per l'annullamento
dell’esito delle procedure di valutazione della ricorrente per la promozione alla qualifica di Vice Prefetto con decorrenza 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2004 (rispettivamente 318° posto con punti 73,70 e 325° posto con punti 71,10) e della conseguente esclusione della stessa dalla relativa procedura di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica superiore di Vice Prefetto con le decorrenze su indicate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente;
Viste le difese delle parti costituite;
Viste le memorie difensive per l’udienza di discussione del ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 3 luglio 2008 il magistrato relatore, Consigliere Salvatore Mezzacapo;
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Espone la odierna ricorrente, immessa nel ruolo quale Vice Consigliere con decorrenza 15 novembre 1982, di essere stata sottoposta alle valutazioni per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Vice Prefetto con decorrenza 1° gennaio 2002 (tenutasi il 25 giugno 2003), 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2004 (tenutesi contestualmente il 25 ottobre 2005). A seguito di domanda di accesso agli atti, la ricorrente acquisiva atti e documenti (non tutti quelli richiesti), segnatamente le schede valutativa redatte su di essa ricorrente e sui funzionari ammessi al Corso nel 2002, nel 2003 (i primi 4 della graduatoria) e nel 2004 (i primi 40 della graduatoria) ed i soli rapporti informativi e schede individuali relativi alla ricorrente, con esclusione di quelli relativi agli ammessi ai ricordati Corsi. La ricorrente espone di aver così appreso l’esito di ciascuna procedura di scrutinio (posizionata nel 2002 al 309° posto, nel 2003 al 318° posto e nel 2004 al 325° posto) e di essere stata conseguentemente esclusa dalla ammissione ai precitati Corsi e quindi dalla promozione alla qualifica superiore di Vice Prefetto (concessa ai primi 112 della graduatoria del 2002, ai 4 della graduatoria del 2003 ed ai primi 40 della graduatoria del 2004).
Avverso l’ esito negativo delle procedure di valutazione relative agli anni 2003 e 2004 è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione del D. l.vo n. 139 del 2008, in particolare degli articoli 7, 8, 10 e 16, nonché dei relativi regolamenti attuativi nonché eccesso di potere per difetto o quanto meno apoditticità della motivazione, per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti e precostituzione di giudizio ai danni della ricorrente. Con successivi motivi aggiunti, in ragione di parziale ottemperanza dell’Amministrazione ad ordinanza collegiale istruttoria 27 settembre 2006, vengono dedotti in aggiunta e ad integrazione dei rilievi mossi con il ricorso introduttivo ulteriori profili di censura dell’operato dell’Amministrazione dell’interno.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’interno affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2008 la causa è stata rimessa in decisione, in esito alla discussione orale.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito meglio precisati.
Nel caso di specie i criteri di massima seguiti dall’Amministrazione negli scrutini per merito comparativo risultano quelli stabiliti dall’art. 16 del D.M. 26 giugno 2004.
La categoria A è la “Posizione” (punti da 1 a 20), comprendente le funzioni esercitate e gli incarichi conferiti. Quindi vi è la categoria B, la “Prestazione” (punti da 0 a 60), in cui rilevano l’attività svolta, il conseguimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione, il punteggio complessivo attribuito dal Consiglio di amministrazione, encomi ed elogi. La categoria C, il “Potenziale” (punti da 1 a 20) ricomprende la mobilità effettuata presso altra sede, ulteriori titoli di studio, i corsi frequentati, le pubblicazioni scientifiche ed i cd. comportamenti organizzativi (voce in cui rientra il grado di idoneità ad assumere maggiori responsabilità e ad assumere le funzioni della qualifica superiore).
E’ agevole rilevare dagli atti di cui al presente giudizio, cui necessariamente si rimanda per il dettaglio delle singole voci e per le rispettive posizioni della ricorrente e dei candidati che l’hanno preceduta in graduatoria, che le differenze di punteggio maggiori tra la ricorrente medesima ed appunto i concorrenti che sono stati collocati avanti alla stessa sono tutte riferibili alle voci attinenti alla attività svolta, al conseguimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione, ai comportamenti organizzativi, e dunque alle voci che implicano le valutazioni più discrezionali.
Ricorda il Collegio, all’uopo richiamando consolidata giurisprudenza della Sezione, come sia fuor di dubbio che tra il punteggio attribuito nella valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori (il quale non può certo costituire, pena la sua completa inutilità, una mera sommatoria dei punteggi degli altri titoli di servizio) e quello attribuito nella valutazione degli altri aspetti della “vita lavorativa” degli aspiranti alla promozione non deve sussistere un rapporto di necessaria proporzionalità (cfr., sul punto, Tar Lazio, I^ ter, n.9801/2003: che ha riaffermato “l’autonoma valenza sostanziale” della valutazione attitudinale). E’ pertanto possibile che, a valutazioni sostanzialmente omogenee nei punteggi riferiti al merito individuale di ciascun candidato (quale emergente dalla considerazione dei rapporti informativi, degli incarichi svolti e dei titoli posseduti) corrispondano punteggi differenziati nella valutazione della voce attitudinale (che si concretizza in un giudizio di sintesi di carattere finale, il quale – pur derivando, quanto alle fonti, dai dati rilevabili dallo stato di servizio – è, in un certo senso, individuativo di una capacità che trascende i dati stessi: promanando – cfr. Tar Lazio, I^ ter, n.2773/93 – da una “determinazione di idoneità scaturente da una valutazione riassuntiva e complessiva” di questi).
Ma è altrettanto vero, con riguardo al caso di specie, dove peraltro uno spazio di discrezionale apprezzamento non caretterizza la sola valutazione dei “comportamenti organizzativi” di cui alla lettera e) della categoria C (“Potenziale”) ma anche la più complessiva valutazione del profilo professionale del candidato posta in essere dalla Commissione per la progressione in carriera (e, peraltro, acriticamente fatta propria dal Consiglio di Amministrazione), che gli atti depositati in giudizio dalla resistente non evidenziano (al di là delle formule” di stile”) alcun elemento che (nella sua concreta ed oggettiva documentabilità) consenta di comprendere così significative differenze di punteggio, rispetto ai controinteressati, in danno della ricorrente proprio con specifico riguardo alle voci caratterizzate da un più ampio margine di discrezionale apprezzamento (cfr. T.A.R. Lazio, I sezione, n. 7507 del 2007 e n. 14220 del 2006).
A titolo meramente esemplificativo, non è dato comprendere le ragioni per le quali, relativamente alla categoria B, a fronte di valutazioni apicali contenute nei rapporti informativi per gli anni 1999 e 2000 e nella scheda di valutazione complessiva relativa al 2001 (punti 120, come alcuni dei controinteressati), la Commissione ha attribuito alla ricorrente, per il 2001, un punteggio inferiore a quello degli anni precedenti (contrariamente a quanto avvenuto per i colleghi Cananà, Dionisi, Cerniglia e Polichetti), pur non risultando alcuna diminuizione di rendimento né abbassamento del livello delle funzioni svolte.
E quanto testé evidenziato è di per sé sufficiente ad integrare il dedotto vizio di difetto di motivazione, che rende, intuitivamente, illegittime (e, per ciò stesso, passibili di annullamento) le determinazioni amministrative impugnate in principalità, relativi ai punteggi assegnati alla ricorrente nelle procedure di scrutinio relative al 2003 e 2004.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso in esame va accolto poichè fondato e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente.
L’Amministrazione dovrà, pertanto, procedere ad una nuova valutazione congruamente motivata, dei titoli della ricorrente, in comparazione con quelli posseduti dai controinteressati.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, ACCOGLIE, nei limiti dell’interesse della ricorrente, il ricorso proposto da Ruffini Domelia, di cui meglio in epigrafe, e per l’effetto annulla negli stessi limiti i provvedimenti che ne costituiscono oggetto, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2008.