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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 8 ottobre 2008 n. 8840
Pres. Puglise Est. Caminiti
Augusta 91 s.r.l. (Avv. ti A. Pallottino, F. Caso e G. Ciaglia) c/
Comune di Roma (Avv. S. Capotorto)


Edilizia ed Urbanistica – D.I.A. – Scadenza termini - Poteri inibitori – Inammissibilità – Autotutela

In materia edilizia il Comune può inibire la realizzazione delle opere nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della DIA, con la conseguenza che, oltre detto termine il potere di riscontro a fini inibitori attribuito alla PA è esaurito e la stessa può provvedere solo con l’esercizio del potere di autotutela ed al generale potere di controllo sulle attività di trasformazione edilizia del territorio .


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sez. II bis



con l’intervento dei Magistrati
Eduardo PUGLIESE Presidente
Raffaello SESTINI Componente
Mariangela CAMINITI Componente – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 11167/2004 proposto dalla
società AGUSTA ’91 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pallottino, Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia ed elettivamente domiciliata con gli stessi in Roma, via Savoia, n.72,

contro



- il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore e
- il COMUNE di ROMA, DIPARTIMENTO IX, U.O.2, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentati e difesi dall’avv. Sebastiano Capotorto e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura Municipale;

per l’annullamento, previa sospensiva,



-
della nota del Comune di Roma, Dip. IX – U.O. 2, prot. n. 55307 del 21.9.2004, con cui – lamentando la mancata presentazione di una variante in corso d’opera, richiesta con nota prot. n.43598/2004 in relazione ad un altro titolo edilizio – si inibisce la realizzazione degli interventi oggetto di denuncia d’inizio attività presentata dalla ricorrente il 2.8.2004, al prot. 47551 del predetto Dip.IX, relativa ad una nuova distribuzione dei volumi interrati destinati a rimesse pertinenziali di due erigendi edifici, già autorizzati con permesso n.180/2004;
- della nota Dip. IX, U.O. 2, prot. n.43598 del 14.7.2004, con cui –a conclusione del procedimento d’annullamento in autotutela del permesso di costruire n.180/2004, relativo ai suddetti erigendi edifici – è stato disposto di non annullare il permesso stesso imponendo, al contempo, alla concessionaria di presentare una variante in corso d’opera per la riduzione dei volumi dell’edificio;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, se ed in quanto illegittimo o lesivo,

nonché per il risarcimento del danno



subito e subendo dalla ricorrente, da accertarsi e liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.35, D.Lgs, n.80 del 1998 e succ. mod.

e con motivi aggiunti
per l’annullamento



della nota del Comune di Roma, Dip.IX, U.O.2, prot. n.64342 del 25.10.2004, notificata il successivo 27.10.2004,

nonché con ulteriori motivi aggiunti
per l’annullamento



delle determinazioni dirigenziali del Comune di Roma, Dip.IX, U.O. 2, n. 1286 (prot. n.65420) dell’11.10.2005 e n. 1053 del 4.8.2005: la prima, notificata il 12.10.2005 e la seconda, ivi richiamata, ma non notificata e conosciuta all’esito del deposito in atti di causa da parte dell’Avvocatura comunale in data 13.10.2005, con domanda di risarcitoria del danno subito nonché di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto illegittimo e lesivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e la documentazione depositata;
Vista l’ordinanza n.6774/2004, pronunciata da questa Sezione nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2004, con la quale è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Visto l’atto contenente motivi aggiunti, depositato in data 17 gennaio 2005, prot. n. 2988;
Visto l’atto contenente ulteriori motivi aggiunti, depositato in data 5 gennaio 2006, prot. n. 694-695;
Viste le memorie depositate dalle parti per le rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 il 1^ Referendario Mariangela Caminiti e uditi gli avv.ti A. Pallottino e F. Caso per la parte ricorrente e l’avv. S. Capotorto per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



1.
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Roma, tra via Tazio Nuvolari, via di Grottaperfetta e via dell’Automobilismo, riferisce di aver richiesto al Comune stesso e ottenuto il permesso di costruire 13.2.2004, n.180, avente ad oggetto la realizzazione di n.2 fabbricati con destinazione residenziale e relative autorimesse su tre livelli interrati.
Lamenta che il Dip.IX del Comune con nota prot. n. 31005 del 18.5.2004 ha comunicato l’avvio del procedimento in autotutela del suddetto permesso n.180/2004, invitando la società a presentare memorie e documenti. L’Amministrazione dopo ampia istruttoria ha concluso ritenendo insussistenti le condizioni per procedere all’annullamento del suddetto permesso di costruire e ha comunicato l’esito del procedimento con nota Dip.VI, U.O. II, del 14.7.2004, prot. n.43598. Con la stessa nota la ricorrente è stata, altresì, invitata ad inoltrare un’istanza di variante in corso d’opera al progetto autorizzato, al fine di ridurre la volumetria assentita entro il limite di densità territoriale di 200 ab/ha, previsto dal PRG, prima della modifica dell’ambito interessato dal P.d.Z n.39 “Grottaperfetta” (decaduto). Attesa la natura meramente sollecitatoria dell’invito e l’assenza di ogni misura sanzionatoria in caso di inosservanza, la società riferisce di non aver presentato alcuna variante nei termini richiesti.
Nel corso dei lavori, la società ricorrente ha presentato una denuncia d’inizio attività (2 agosto 2004, prot. n. 47551) relativa ad una nuova distribuzione dei soli volumi interrati destinati a rimesse pertinenziali di due erigendi edifici, senza alcuna variante degli altri elementi progettuali assentiti con il permesso di costruire n.180 del 2004. Decorso il termine di cui all’art.23, comma 6 del T.U per l’edilizia, la società ha dato avvio ai lavori oggetto di DIA.
In seguito, il Dip.IX del Comune con nota 21.9.2004, prot. n. 55307, pur ammettendo espressamente il rispetto delle prescrizioni comunali sulla documentazione che deve assistere le DIA ai fini della loro ammissibilità riguardo la denuncia presentata il 2 agosto 2004, tuttavia ha inibito l’esecuzione degli interventi ivi descritti relativi ai parcheggi interrati, condizionando la legittimità della Dia alla presentazione della variante in corso d’opera, estranea rispetto all’oggetto della Dia stessa.
Avverso detti provvedimenti la società ricorrente ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo quali motivi 1) la violazione e omessa applicazione dell’art.23, commi 1 e 6 DPR n.380 del 2001 nonché della circolare Dip.IX del Comune di Roma n.37850/02. Violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art.97 Cost. e carenza di potere. Eccesso di potere per difetto del presupposto legittimante l’agire e comunque per palese contraddittorietà: la Dia presentata in data 2 agosto 2004 riguarderebbe opere assentibili con tale strumento non comportando alcuna modifica di volumetria, sagoma, prospetti, ma solo la migliore sistemazione degli spazi interrati destinati a parcheggio; inoltre, lamenta la società che la nota impugnata con il ricorso introduttivo sarebbe stata comunicata dal Comune ben oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’art.23, comma 6, del DPR n. 380 del 2001.
2) La violazione e omessa applicazione degli art.22 e 23 del DPR n.380 del 2001; Violazione e omessa applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge n.241 del 1990; Eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifeste. Violazione del principio del giusto procedimento: sussisterebbe un difetto di procedimento atteso che il responsabile dell’Ufficio comunale avrebbe dovuto avviare un procedimento di annullamento in via di autotutela del titolo edilizio (con comunicazione di avvio del procedimento) e, decorsi i termini di cui al predetto art.23, comma 6 non avrebbe potuto avvalersi dei poteri inibitori.
3) La violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 6 del DPR n.380 del 2001 e dell’art.9 della L.n. 122 del 1989 nonché degli artt.32, 34 e 37 del DPR n.380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste, sviamento, travisamento, contraddittorietà, vessatorietà. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio di tassatività delle sanzioni e di tipicità dei provvedimenti amministrativi: la nota impugnata non riscontrerebbe a carico della progettata risistemazione dei parcheggi interrati alcun contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di zona né con le norme di sicurezza o di tutela igienico-sanitaria, mentre richiederebbe una variante in corso d’opera in riduzione della cubatura utile già assentita, in relazione ad un distinto e diverso titolo edilizio, cioè il permesso n.180 del 2004.
4) La violazione ed omessa applicazione degli artt.7 e ss. Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Travisamento dei fatti, sviamento. Violazione del principio del giusto procedimento: la nota impugnata non potrebbe integrare il contenuto di un provvedimento di annullamento in autotutela della Dia del 2.8.2004, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il corretto procedimento con l’applicazione dell’art.7 della legge n. 241 del 1990 e l’avvio del procedimento garantendo il contraddittorio con la parte.
5) La nullità degli atti impugnati per assoluta carenza di potere; illegittimità per straripamento di potere e per violazione degli artt. 11, 27, 31 e 34 del DPR n. 380 del 2001: l’invito alla presentazione della variante non potrebbe atteggiarsi ad annullamento parziale per difetto di presupposti per l’autotutela; inoltre, non potrebbe rinvenirsi un potere di secondo grado per una nuova valutazione degli interessi pubblici in quanto il permesso di costruire sarebbe irrevocabile ai sensi dell’art.11, comma 2, del DPR n. 380 del 2001. Sarebbe stato esercitato un potere inesistente, sicchè la nota prot. n. 43598 del 14.7.2004 nonché la nota prot. n. 55307 del 21.9.2004 sarebbero atti nulli.
6) La violazione per falsa od omessa applicazione dell’art.22, comma 2, dell’art. 23, comma 6 e dell’art.32 del DPR n. 380 del 2001 nonché eccesso di potere per carenza della motivazione, irragionevolezza ed illogicità, travisamento, sviamento e violazione del giusto procedimento: la variante richiesta con la nota n. 43598 del 2004, imponendo esclusivamente una riduzione di cubatura utile concessa con il permesso n. 180 (senza modifica delle destinazioni d’uso, delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito o della localizzazione dello stesso) rientrerebbe nel novero delle varianti “non essenziali” che, ai sensi del procedimento di cui all’art. 22 del DPR n. 380 del 2001, possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, mentre l’atto impugnato imporrebbe la presentazione della stessa con urgenza, aggravata dall’inibitoria alla risistemazione delle superfici interrate a parcheggio.
7) Violazione per falsa od omessa applicazione degli artt. 10, 11 e 17 della Legge n. 1150 del 1942. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei presupposti: le norme rubricate prevedono che non solo il piano originario, ma anche ogni variazione del piano stesso soggiacciono al medesimo iter procedimentale di approvazione. Secondo la ricorrente non sarebbe ragionevole ipotizzare una previsione volumetrica di piano attuativo in variante che –dopo la decadenza del piano stesso – non mantenga efficacia vincolante a tempo indeterminato, né ai sensi dell’art. 17 né dell’art.11 rubricati.
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure attoree con memoria e documentazione.
Con ordinanza n.6774 del 2004, pronunciata nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2004, è stata respinta la suindicata istanza cautelare.
2. In seguito, la società ricorrente ha proposto atto contenente motivi aggiunti avverso la nota del Comune di Roma, Dip.IX, U.O.2, prot. n.64342 del 25.10.2004, con la quale l’Amministrazione ha precisato: - che non sono state oggetto di contestazione le opere in sé individuate nella DIA presentata il 2.8.2004; -che l’Amministrazione….ha ritenuto di non procedere all’annullamento integrale del Permesso di costruire n. 180/2004, pur avendo rilevato irregolarità e illegittimità…..; -che l’Amministrazione, rilevata la difformità del Permesso in questione alla Densità Territoriale assentibile,ha disposto l’adeguamento del progetto originario…..; -in tale situazione l’Ufficio ha adottato un provvedimento interinale idoneo a far salvo un eventuale provvedimento di annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato, per la cui adozione si fa esplicita riserva, per il caso in cui codesta Società dovesse persistere nel comportamento di mancato adeguamento a quanto disposto dall’Amministrazione nella succitata nota 43598/04 entro un termine congruo, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della nota stessa, imponendo alla ricorrente di provvedere alla richiesta riduzione volumetrica del progetto assentito, nei termini già espressi nelle note oggetto del ricorso introduttivo.
In particolare, la società censura la nota anzidetta richiamando i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo precisando, altresì, il difetto di presupposto legittimante il potere dell’Amministrazione di agire con l’inibitoria, attesa la scadenza del termine per poterlo esercitare e l’inesistenza di vizi della DIA del 2.8.2004, senza che vi sia la sussistenza dell’azionabilità di poteri di autotutela; secondo la società ricorrente la nota gravata con i motivi aggiunti, imponendo alla stessa un nuovo termine per presentare la variante al progetto assentito reitererebbe l’esercizio di un potere inesistente. Inoltre, si tratterebbe di variante (riduzione di cubatura) considerata “non essenziale” e, quindi, soggetta all’applicazione dell’art. 22, comma 2, DPR n. 380 del 2001, secondo cui la variante può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Infine, la società ribadisce, in via derivata, le censure di cui al settimo motivo del ricorso introduttivo.
In prossimità dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2005 le parti hanno depositato memorie difensive: in particolare, la società ricorrente con memoria del 30.9.2005, prot. n. 47514 ha insistito sulle proprie posizioni facendo presente che in nessuna occasione gli Uffici comunali interessati hanno mai opposto impedimenti all’astratta edificabilità dell’area, sollevando solo questioni di “quantità” dell’edificazione.Infatti, non solo nell’istruttoria preordinata al rilascio del permesso di costruire n. 180/2004, ma pure nel corso del procedimento di annullamento in autotutela del medesimo permesso, si è ribadita, ai fini dell’assentibilità della richiesta edificazione, la esistenza e sufficienza degli standard comprensoriali.
Anche il Comune di Roma con memoria depositata in data 4.10.2005, prot. n. 47990, dopo aver ricostruito cronologicamente la vicenda ha ammesso che l’Amministrazione stessa ha rilasciato un permesso di costruire palesemente illegittimo sulla base di una istruttoria tecnica del tutto inadeguata e irrispettosa di regole procedimentali e sostanziali. La difesa comunale ha aggiunto, poi, che l’Amministrazione anziché procedere all’annullamento parziale del titolo edilizio, come pure si sarebbe potuto fare, ha ritenuto…..di disporre l’adeguamento del progetto e la società ha proseguito l’attività costruttiva e ha presentato una denuncia di inizio di attività, modificando il progetto. Inoltre, riguardo la questione giuridica sostanziale circa gli effetti che si producono in seguito all’esaurimento dell’efficacia dei piani attuativi del PRG, sostiene la difesa comunale che tra gli effetti del piano attuativo decaduto, che sono destinati a perdurare, ai sensi dell’art.17 L.Urb., non rientrerebbero gli indici di densità territoriale in questione.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2005 la decisione sul ricorso è stata rinviata a data da destinare.
3.
In seguito, con atto contenente ulteriori motivi aggiunti, proposto in data 5.1.2006, la società ha impugnato le determinazioni dirigenziali del Comune di Roma, Dip.IX, U.O. 2, n. 1286 (prot. n.65420) dell’11.10.2005, con cui l’Amministrazione ha disposto di annullare parzialmente il permesso di costruire n.180 dell’11.2.2004……specificando che l’annullamento “parziale” consiste nell’annullamento della concessione relativamente all’ultimo piano “tipo” dell’edificio “A”, in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91, con il progetto di variante sostanziale al permesso di costruire n.180/2004, con riduzione della volumetria, presentato con prot. 10396 del 21.02.2005… disponendo, altresì, l’immediata sospensione dei lavori. Con lo stesso atto la ricorrente ha gravato la determinazione n. 1053 del 4.8.2005, con la quale il Direttore del Dipartimento IX – II U.O. del Comune ha respinto l’istanza n.10396 del 21.2.2005 intesa ad ottenere un permesso di costruire relativo alla variante sostanziale al permesso di costruire n.180 del 2004, per contrasto dei nuovi elaborati grafici con le norme tecniche di attuazione al PRG.
La società ricorrente, in particolare, ha dedotto la illegittimità del provvedimento n. 1053/2005, in quanto i presunti contrasti con le n.t.a. di PRG non sarebbero mai stati contestati prima e sarebbero relativi ad elementi progettuali che la proposta di variante avrebbe riprodotto graficamente, in quanto dall’inizio così autorizzati con il permesso n. 180 del 2004 e mai fatti oggetti di annullamento da parte del Comune.
Al riguardo, la ricorrente ha censurato la 1) Violazione, per omessa applicazione, degli artt. 12, 20 e 38 del DPR n.380 del 2001, in relazione all’art.21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta. Sviamento: in quanto l’Amministrazione piuttosto che rigettare la variante contestando la presunta difformità di parti già assentite e non interessate dal progetto variato, avrebbe dovuto avviare, in relazione ad esse, un distinto procedimento in autotutela, trattandosi di opere assistite da valido ed efficace titolo edilizio, mai contestate prima.
2) Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art.10 bis della Legge n. 241 del 1990, degli artt. 12, comma 1 e 20, comma 4 del DPR n. 380 del 2001, dell’art. 3, commi 20, 12, 24 e 9 e dell’art. 8, punto 5, N.T.A del PRG anche in relazione all’art.3, L. n. 13 del 1989 e all’art. 79 del DPR n. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento: oltre ad aver violato l’obbligo di preavviso di rigetto dell’istanza ex art.10 bis della legge n. 241 del 1990, il Comune non avrebbe consentito alla ricorrente di emendare il progetto, ai sensi dell’art.20, comma 4, del DPR n. 380 del 2001.
3) Violazione, per omessa applicazione, dell’art.21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione agli artt. 12, 20 e 38 del DPR n. 380 del 2001 nonché in parte contrasto con la Determinazione Dirigenziale n.43598 del 14.7.2004, oltre che in eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento e sviamento, violazione del giusto procedimento: la illegittimità della determinazione dirigenziale n. 1053 del 2005 si riverbererebbe sul provvedimento di annullamento parziale di cui alla determinazione n. 1286 del 2005, tra l’altro, quest’ultima contraddittoria ritenendo congrua la riduzione di cubatura proposta dalla società, atteggiandosi, però, quale provvedimento conclusivo del procedimento di autotutela, con la disposizione dell’annullamento parziale del titolo edilizio. Lamenta la società che nessun provvedimento di annullamento si sarebbe potuto adottare a chiusura di un procedimento di autotutela già conclusosi con nota prot. n. 43598 del 14.7.2004 nel senso di non doversi annullare il permesso n. 180 del 2004 ed occorrendo solo una variante in riduzione della cubatura autorizzata. Le presunte difformità fondanti la reiezione della variante riguarderebbero parti di edificio regolarmente concessionate e non contestate, per le quali l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare un ulteriore e distinto procedimento per l’annullamento in autotutela del predetto permesso n. 180, con tutte le cautele partecipative.
Infine, oltre le censure prima articolate la società deduce profili di illegittimità del provvedimento impugnato che pur disponendo di non doversi annullare l’atto oggetto di riesame, imporrebbe comunque un facere alla diretta destinataria del provvedimento riesaminato, condizionando all’adempimento di tale incombente l’efficacia della determinazione conclusiva del provvedimento di riesame.
In prossimità dell’odierna udienza le parti hanno depositato memorie conclusionali, ribadendo le rispettive posizioni e insistendo sulle distinte richieste.
All’Udienza Pubblica del 5 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1.
Viene all’esame del Collegio la complessa vicenda, meglio descritta in fatto, segnata dalla seguente serie di provvedimenti adottati dal Comune di Roma e oggetto di impugnativa da parte della società Agusta ’91 a r.l. con il ricorso introduttivo e gli atti contenenti motivi aggiunti, indicati in epigrafe.
1.1. I provvedimenti avverso i quali la società ricorrente ha proposto ricorso sono: con il ricorso introduttivo - la comunicazione Dip. IX, U.O. 2, prot. n.43598 del 14.7.2004, con cui –a conclusione del procedimento d’annullamento in autotutela del permesso di costruire n.180/2004, relativo ad erigendi edifici da parte della società – il Comune ha disposto di non annullare il permesso stesso imponendo, al contempo, alla concessionaria di presentare una variante in corso d’opera per la riduzione dei volumi dell’edificio; - la nota del Comune Dip. IX – U.O. 2, prot. n. 55307 del 21.9.2004, con cui, pur essendo l’istanza DIA e la documentazione conforme all’Avviso pubblico, la stessa non è supportata dall’adeguamento del progetto con la presentazione di una variante in corso d’opera, richiesta con la predetta nota prot. n.43598/2004– il Comune stesso ha inibito alla società la realizzazione degli interventi oggetto di DIA presentata dalla medesima il 2.8.2004, al prot. 47551 del predetto Dip.IX, relativa ad una nuova distribuzione dei volumi interrati destinati a rimesse pertinenziali di due erigendi edifici, già autorizzati con il permesso n.180/2004 ; con i primi motivi aggiunti - la nota del Comune, Dip.IX, U.O.2, prot. n.64342 del 25.10.2004, con la quale l’Amministrazione ha precisato: - che non sono state oggetto di contestazione le opere in sé individuate nella DIA presentata il 2.8.2004; -che l’Amministrazione….ha ritenuto di non procedere all’annullamento integrale del Permesso di costruire n. 180/2004, pur avendo rilevato irregolarità e illegittimità…..; -che l’Amministrazione, rilevata la difformità del Permesso in questione alla Densità Territoriale assentibile,ha disposto l’adeguamento del progetto originario…..; -in tale situazione l’Ufficio ha adottato un provvedimento interinale idoneo a far salvo un eventuale provvedimento di annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato, per la cui adozione si fa esplicita riserva, per il caso in cui codesta Società dovesse persistere nel comportamento di mancato adeguamento a quanto disposto dall’Amministrazione nella succitata nota 43598/04 entro un termine congruo, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della nota stessa, imponendo, quindi, alla ricorrente di provvedere alla richiesta riduzione volumetrica del progetto assentito, nei termini espressi; con i secondi motivi aggiunti - la determinazione dirigenziale del Comune, Dip.IX, U.O. 2, n. 1286 (prot. n.65420) dell’11.10.2005, con cui l’Amministrazione ha disposto di annullare parzialmente il permesso di costruire n.180 dell’11.2.2004……specificando che l’annullamento “parziale” consiste nell’annullamento della concessione relativamente all’ultimo piano “tipo” dell’edificio “A”, in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91, con il progetto di variante sostanziale al permesso di costruire n.180/2004, con riduzione della volumetria, presentato con prot. 10396 del 21.02.2005… disponendo, altresì, l’immediata sospensione dei lavori; - la determinazione n. 1053 del 4.8.2005, con la quale il Direttore del Dipartimento IX – II U.O. del Comune ha respinto l’istanza n.10396 del 21.2.2005 intesa ad ottenere un permesso di costruire relativo alla variante sostanziale al permesso di costruire n.180 del 2004, per contrasto dei nuovi elaborati grafici con le NTA al PRG (contrasto art.3 comma 20 e contrasto art.8 punto 5).
1. 2. Parte ricorrente insiste nel sostenere che l’esame della controversia riguarderebbe due ordini di questioni: a) se possano legittimamente inibirsi – e soprattutto comminarsi di abusività – opere oggetto di d.i.a ed espressamente dichiarate regolari, conformi e legittime, ove tale comminatoria sia disposta al solo fine di sollecitare incombenti inerenti un distinto titolo edilizio, valido ed efficace in quanto mai annullato, soprattutto ove le opere oggetto di d.i.a, siano radicalmente inidonee a pregiudicare o impedire l’adempimento di quanto richiesto in relazione al diverso titolo edilizio; b) se possa legittimamente pretendersi la riduzione di volumetria imposta in relazione al permesso di costruire n. 180/2004, sull’assunto che l’intervenuta decadenza del P.d. Z. n. 39 “Grottaperfetta”comporterebbe il venir meno dell’indice edificatorio ivi previsto (220 ab/HA) ed una “reviviscenza”del previgente indice edificatorio di p.r.g. (200 ab/HA).
Dal canto suo la difesa comunale sottolinea che il vero oggetto del contenzioso riguarderebbe la sussistenza o meno della necessità che la Società Augusta ’91 si adegui al reale contenuto dispositivo dei provvedimenti adottati dal Comune di Roma in sede di autotutela, in ordine alla costruzione assentita con permesso n. 180/04, si noti, illegittimamente rilasciato, progetto in corso di avanzata realizzazione (donde l’inadeguatezza di un provvedimento di annullamento d’ufficio tout court), la cui cubatura può e deve – a giudizio dell’Amministrazione e secondo regola – essere ricondotta a norma.
1.3. Orbene, occorre ricomporre le fila della questione e, partendo dall’esame del ricorso introduttivo, va osservato che, da una analisi più ampia della documentazione depositata anche con gli atti contenenti i motivi aggiunti e da quanto rappresentato dalle parti (in disparte, quindi, la sommaria definizione in sede cautelare), il Comune innanzitutto con il provvedimento del 14.7.2004, prot. n. 43598 ha comunicato la conclusione del procedimento relativo alla verifica del permesso di costruire n. 180/2004, affermando il riscontro di molteplici e rilevanti irregolarità sia sotto il profilo della non conformità alla disciplina urbanistica vigente, sia sotto l’aspetto del contrasto con la normativa del PRG adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 2003, sicchè il permesso di costruire rilasciato è da ritenere affetto fin dall’origine da vizi di legittimità, ritenendo la non sussistenza di un interesse pubblico “attuale e concreto” tale da giustificare l’annullamento d’ufficio. Tuttavia, rilevando la non rispondenza del progetto alla Densità Territoriale fissata dal PRG in 200 ab/ha, ha disposto con ogni urgenza, un progetto di variante in corso d’opera per l’adeguamento del progetto originario alla legittima densità territoriale fissata dal PRG.
La società ricorrente in data 2 agosto 2004, prot. n. 47551 ha presentato una DIA per la nuova distribuzione dei volumi interrati (con eliminazione del livello interrato, modifiche interne di carattere distributivo, tramezzature e adeguamento normativa antincendio), senza indicare alcun riferimento alle modifiche per l’adeguamento del progetto alla densità territoriale, così come disposto dal provvedimento n. 43598/2004: ciò si evince in modo chiaro sia dall’istanza sia dall’allegata relazione tecnica asseverata, redatta dall’arch. M. Venneri in data 26.7.2004, che non reca alcun riferimento alla predetta nota dell’Amministrazione nonché al suddetto adeguamento del progetto, configurando, quindi l’istanza DIA come un atto a sé stante, volto alla richiesta di specifiche modifiche rispetto al progetto già autorizzato.
Con il successivo provvedimento prot. n. 55307 del 21.9.2004, impugnato con il medesimo ricorso introduttivo, il Comune in riscontro alla DIA presentata dalla società ha ordinato di non effettuare le previste trasformazioni,ai sensi dell’art.23, comma 6 del DPR 380/01 e ha sospeso i lavori perché la documentazione a corredo di detta istanza, pur essendo conforme a quanto indicato nell’Avviso Pubblico, non è supportata dall’adeguamento del progetto disposto dal Comune con la predetta nota prot. 43598 del 14.7.2004.
Da quanto sopra, emerge che il Comune con il predetto provvedimento ha comunicato, oltre il termine previsto dall’art.23, comma 6, del TU in materia edilizia (in data 21.9.2004, oltre 1 mese dalla data di presentazione della DIA avvenuta il 2.8.2004), l’ordine di non effettuare le modifiche al progetto autorizzato di cui alla DIA, anche se conformi all’Avviso pubblico, perché non recanti la richiesta variante in corso d’opera per l’adeguamento richiesto dall’Ente con la suddetta nota prot. n. 43598/2004.
Alla luce di ciò appaiono fondate le censure di cui ai primi tre motivi del ricorso introduttivo laddove viene dedotta la violazione e l’omessa applicazione dell’art.23, comma 1 e 6 del DPR n. 380 del TU in materia edilizia nonché il difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà, con assorbimento degli ulteriori motivi, atteso che sulla base dell’orientamento conforme della giurisprudenza in materia edilizia il Comune può inibire la realizzazione delle opere nel termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA, ai sensi della predetta disposizione, termine da considerarsi perentorio, con la conseguenza che, oltre detto termine il potere di riscontro a fini inibitori attribuito alla PA è esaurito e la stessa può provvedere solo con l’esercizio del potere di autotutela (che in detto atto non è richiamato) e al generale potere di controllo sulle attività di trasformazione edilizia del territorio (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 17 gennaio 2006, n. 72; Tar Campania, Salerno, sez. II, 20 luglio 2006, n. 1107; Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828; Cass.Pen., sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11113).
Né varrebbe obiettare, come sostiene parte ricorrente, che si tratti di un unico fatto edilizio e, quindi, di un unico procedimento, in quanto la nota impugnata in esame reca nell’oggetto il riferimento alla istanza DIA (che come si è visto, avanzava richieste di modifiche del progetto diverse da quelle richieste dal Comune ai fini dell’adeguamento al progetto) e richiama nelle premesse, quale presupposto della parte dispositiva proprio l’istanza DIA e, quindi, conferma che trattasi di risposta a detta istanza.
2.
Passando all’ esame dell’atto contenente i primi motivi aggiunti avverso la nota del Comune prot. n. 64342 del 25.10.2004, occorre osservare che con la stessa l’Amministrazione ha comunicato le proprie osservazioni in merito alla DIA del 2.8.2004 e alla nota di riscontro prot. n. 55307 del 2004, ribadendo di non contestare le opere in sé individuate nella DIA, ma ha insistito su quanto richiesto con il provvedimento interinale (idoneo a far salvo un eventuale provvedimento di annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato) e, quindi, sull’adeguamento del progetto alla Densità Territoriale di cui al PRG, così come richiesto nella citata nota prot. n. 43598/2004 entro 60 giorni.
Riguardo ciò si evidenzia che il Comune, da un lato esclude espressamente che siano oggetto di contestazione le opere in sé oggetto della DIA, dall’altro conferma la sua posizione definita con la predetta nota prot. n. 43598/2004, inibendo la realizzazione delle proposte trasformazioni non contestate, attesa la mancata presentazione da parte della società del richiesto adeguamento del progetto.
Pertanto, anche riguardo detto atto appaiono condivisibili le contestazioni della società
ricorrente e le eccezioni dedotte circa il travisamento, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà dell’attività dell’Amministrazione comunale.
Ed invero non si può non riconoscere il generale potere di vigilanza, di controllo e sanzionatorio attribuito dalla legge all’Amministrazione, ma nella specie appaiono profili di contraddittorietà nella decisione dell’Amministrazione di ritenere da un lato non contestabili le opere oggetto della DIA e dall’altro condizionare le trasformazioni ivi richieste all’adeguamento del progetto con la riduzione dei volumi autorizzati con il permesso di costruire.
Sulla base di ciò anche la nota impugnata con l’atto contenente i primi motivi aggiunti appare viziata e risultano fondate le censure ivi dedotte.
3. Infine, occorre passare all’esame dell’atto contenente i secondi motivi aggiunti avverso le determinazioni dirigenziali del Comune di Roma n. 1286 (prot. n.65420) dell’11.10.2005 nonchè la n. 1053 del 4.8.2005.
A tale riguardo, il Collegio osserva che con la determinazione n. 1286/2005 il Comune ha disposto l’annullamento parziale del permesso di costruire n. 180/2004 relativamente all’ultimo piano “tipo” dell’edificio A, in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91, con il progetto di variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004, con riduzione della volumetria , presentato in data 21.2.2005, prot. n. 10396.
Orbene, risulta che la ricorrente in data 21.2.2005, prot. n. 10396 ha presentato richiesta di variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004 e che con determinazione dirigenziale n. 1053 del 4.8.2005 è stata respinta detta istanza per contrasto con l’art.3, comma 20 delle NTA di PRG (l’autorimessa risulta essere non interrata sul lato prospiciente Via dell’Automobilismo) e con l’art.8, punto 5 (non è rispettato il distacco minimo di ml 5,00 in quanto con la sistemazione realizzata lungo il confine con la particella 46, parte dell’edificio è posta fuori terra (ad una distanza inferiore a ml 5,00) così come verso Via dell’Automobilismo (ad una distanza inferiore a ml 7,5) ).
Al riguardo, appare fondata la censura di illegittimità del provvedimento n. 1286/2005 per contraddittorietà in quanto nello stesso è precisato che con determinazione n. 1053 del 4.8.2005, in corso di notifica, è stata respinta l’istanza di variante del permesso di costruire n. 180/2004 (su elementi progettuali presenti già nell’originario progetto autorizzato) e , nel contempo, si dispone di annullare parzialmente il permesso di costruire in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91 con il progetto di variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004, con riduzione della volumetria presentato con prot. n. 10396 del 21.2.2005.
Elementi di contraddittorietà emergono anche da quanto contenuto nella premessa dell’atto n. 1286/2005 impugnato, in particolare dall’assunto che fonda l’annullamento parziale sulla mancata approvazione del progetto presentato come variante di adeguamento.
Ed invero, da un lato il Comune dispone la reiezione dell’istanza n. 10396/2005, volta ad ottenere un permesso di costruire relativo alla variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004, per rilievi non incidenti sull’ammontare delle volumetrie di progetto, dall’altro con la determinazione n. 1286/2005 si dispone l’annullamento parziale della concessione n. 180/2004 dell’ultimo piano “tipo” A, in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91 con il progetto di variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004, con riduzione della volumetria presentato con prot. n. 10396 del 21.2.2005.
Pertanto, il progetto presentato come variante di adeguamento al permesso di costruire non è stato approvato dal Comune, ma nello stesso tempo viene utilizzato in “analogia” dal Comune per definire i confini e gli ambiti dell’annullamento parziale del predetto permesso di costruire dimostrando una sorta di ambiguità e incertezza del contenuto degli atti adottati.
D’altra parte , ai fini del corretto esercizio del potere, pur riconoscendo l’ammissibilità di mere operazioni di “ortopedia” sugli atti volte ad espungere i soli aspetti viziati, ciò nell’esercizio dell’attività di autotutela e nel rispetto del più generale principio di economicità dell’azione amministrativa, tuttavia dette operazioni non possono alterare le regole del procedimento e la chiarezza e coerenza del contenuto degli atti da esso derivanti.
In conclusione, le censure sopra esaminate, dedotte con il ricorso introduttivo e con gli atti contenenti i motivi aggiunti, in quanto fondate vanno accolte, con assorbimento degli ulteriori motivi e, per l’effetto, sono annullati gli atti ivi impugnati.
Le spese di giudizio possono essere compensate per giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda .

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - Sezione II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sugli atti contenenti motivi aggiunti in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 giugno 2008.



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