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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 6 ottobre 2008 n. 8784
Pres. Giulia Est. Mangia
Cicconi G. (Avv. M. Corleto) c/ Comune di Roma (Avv. Com.).


1. Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Demolizione – Motivazione – Presupposti di fatto – Indicazione – Sufficienza - Ragioni.

 

2. Edilizia e urbanistica – Opere abusive - Sequestro penale - Ordine di demolizione – Legittimità – Ragioni.

1. I provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge. Infatti, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste (1).

 

2. L’esistenza di un sequestro penale relativo ad un opera edilizia abusiva non rende illegittimo l’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, bensì può influire esclusivamente sul giudizio di responsabilità del privato per l’inottemperanza all’ordine di demolizione medesimo. Infatti, sussiste piena autonomia tra i poteri che fanno capo all’Amministrazione ed i poteri del giudice penale.

 

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(1) Cfr., C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; Tar Lazio, Sez. I quater, n. 305/06.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA - SEZIONE I

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

con rito abbreviato ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205

 

sul ricorso n. 8429 del 2008, proposto da

 

Cicconi Giuliano, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Corleto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, Viale Pasteur n. 56;

 

contro

 

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Camarda ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

 

per l’annullamento
previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 609 del 27 febbraio 2008, notificata in data 25 giugno 2008, con la quale il Dirigente Superiore del Municipio XIII del Comune di Roma ha ingiunto al ricorrente di demolire opere abusive realizzate in Roma, Viale Cristoforo Colombo n. 2478, con conseguente ripristino dello status quo ante;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato;
Udito il relatore Primo Referendario Antonella Mangia all’udienza camerale del 24 settembre 2008;
Uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Visto l'articolo 21, comma dieci, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma uno, della legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con il gravame in epigrafe, notificato in data 8 agosto 2008 e depositato il successivo 5 settembre 2008, il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 609 del 27 febbraio 2008, con la quale il Comune di Roma gli ha ingiunto “la rimozione o la demolizione, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento” di opere abusivamente realizzate, individuate in un “manufatto in legno di dimensioni di mt. 18,50 x 6,50 circa…”.
Al fine di ottenerne l’annullamento deduce i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 3 L. 241/90 e successive modificazioni. Difetto di motivazione. Nel provvedimento non è fornita la ragione dei criteri che hanno presieduto alla scelta della sanzione più grave rispetto a quella pecuniaria prevista dalla legge.
Improcedibilità dell’azione amministrativa per carenza di interesse. Violazione della legge n. 47/85. Eccesso di potere. Nel caso in cui un immobile sia sotto sequestro, l’autorità amministrativa non ha interesse ad ingiungere al trasgressore la demolizione dell’opera.
Con atto depositato in data 8 settembre 2008 si è costituito – per resistere - il Comune di Roma, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 18 settembre 2008 – ha prodotto una memoria, nell’ambito della quale ha sostenuto la regolarità del proprio operato.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 24 settembre 2008.

 

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

 

2.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, ossia sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
Detta censura è priva di giuridico pregio.
Conformemente all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia, il Collegio ricorda che i provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.
In altri termini, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; Tar Lazio, Sez. I quater, n. 305/06).
Per quanto attiene – in particolare – alla denuncia concernente l’omessa indicazione della “ragione dei criteri che hanno presieduto alla scelta della sanzione più grave rispetto a quella pecuniaria prevista dalla legge”, il Collegio ritiene, poi, che tale doglianza non sia pertinente.
Al riguardo, appare sufficiente rilevare che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato risulta adottato sulla base dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, il quale non prescrive alternatività tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria.
In altri termini, sussistono i presupposti per affermare che il riferimento all’art. 31 in argomento – non oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente – di per sé giustifica l’applicazione della sanzione demolitoria, ossia esclude qualsiasi alternatività tra sanzioni di diversa gravità e, quindi, qualsiasi necessità per l’Amministrazione di procedere ad una scelta, esternandone le ragioni.

 

2.2. Anche la doglianza afferente l’interesse dell’Amministrazione ad ingiungere la demolizione non merita condivisione.
A parte il rilievo che l’assoggettamento dell’opera abusiva a sequestro penale alla data di adozione del provvedimento impugnato non è documentalmente supportato, appare sufficiente ricordare che sussiste piena autonomia tra i poteri che fanno capo all’Amministrazione ed i poteri del giudice penale (cfr., tra le altre, TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 maggio 2007, n. 1334; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 30 ottobre 2006, n. 9243), sicché l’operatività di un sequestro penale è del tutto inidonea ad incidere sul corretto esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell’Autorità comunale e, dunque, sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.
In definitiva, va rilevato che l’esistenza di un sequestro penale non rende illegittimo l’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, bensì può influire esclusivamente sul giudizio di responsabilità del privato per l’inottemperanza all’ordine di demolizione medesimo (cfr., tra le altre, TAR Campania, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 15771; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 9 novembre 2007, n. 2040; TAR Campania, Sez. IV, 6 novembre 2007, n. 10676).

 

3. In base alle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Roma in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso n. 8429/2008.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Comune di Roma in Euro 1.000,00 oltre IVA e CPA nei termini di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2008 con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Patrizio Giulia - Presidente
Salvatore Mezzacapo - Consigliere
Antonella Mangia - Primo Ref. - Relatore - Estensore



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