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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 1 ottobre 2008 n. 8657
Pres. Baccarini - Est. Altavista
A. Alippi ed altri(Avv. G. Vaccari) c/ Università degli studi di Roma “La Sapienza”(Avv. Gen.Stato)


1) Università – Professori universitari ordinari – Collocamento fuori ruolo - Abolizione - Applicabilità-

 

2) Università – Professori universitari ordinari – Collocamento fuori ruolo - Mancata richiesta di collocamento fuori ruolo - Diritto quesito - Inesistenza.

1) Ai sensi dell’art 2 comma 434 L. 244/07 , la totale abolizione del fuori ruolo è stata prevista solo per i professori che hanno ancora davanti tre anni di servizio, i quali ben possono rideterminare le loro attività scientifiche e di programmazione in tale lasso temporale; per coloro che devono essere ancora collocati fuori ruolo la progressiva riduzione del periodo di due anni e poi ad un anno, lascia comunque, dal momento di entrata in vigore della legge finanziaria, un congruo periodo di tempo per la organizzazione e pianificazione della attività scientifica.

 

2) Laddove il professore non abbia avanzato la richiesta di collocamento fuori ruolo non esiste una posizione di diritto quesito .Il collocamento fuori ruolo è infatti una semplice modalità di partecipazione alla vita accademica del professore ordinario che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo e che possa continuare a dare il contributo della propria esperienza scientifica alla facoltà; peraltro tale istituto non è connaturato alla funzione dell’insegnamento universitario né alle prerogative e allo status del professore, non avendo alcun collegamento né risultando esplicazione della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica. Conseguentemente, non risultano violati gli art. 3 4 e 36 della Costituzione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
SEZIONE TERZA




composto dai Signori:
STEFANO BACCARINI Presidente
GIUSEPPE SAPONE Cons.
CECILIA ALTAVISTA Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la

SENTENZA



Sul ricorso 4254/2008 proposto da:

ALIPPI ADRIANO ED ALTRI
CARRARA GIANFRANCO
DI CAVE SERGIO
LIUZZO GIUSEPPE



rappresentati e difesi da:

VACCARI AVV. GIOIA



con domicilio eletto in ROMA

V.LE GIOACCHINO ROSSINI, 18
presso
VACCARI AVV. GIOIA



contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede



Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA



Visti gli atti della causa;
Udito nella pubblica udienza del 02 Luglio 2008 , relatore il Primo Ref. CECILIA ALTAVISTA , gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



I ricorrenti, professori ordinari in servizio presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con il presente ricorso hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto ad essere collocati fuori ruolo per un periodo di tre anni al compimento del settantesimo anno di età o del settantaduesimo in caso di richiesta di applicazione del beneficio della permanenza biennale ai sensi dell’art 16 del d.lgs. n° 503 del 30-12-1992, affermando la illegittimità delle note del Rettore della Università di Roma con cui sono state comunicate le date del collocamento a riposo, per i seguenti motivi:
illegittimità costituzionale dell’art 2 comma 434 della legge n° 244 del 24-12-2007 per violazione dell’art 3 della Costituzione; irragionevolezza e contraddittorietà;
illegittimità costituzionale per violazione degli artt 33 e 35 della Costituzione; violazione dell’art 97 della Costituzione;
violazione dell’art 117 della Costituzione, anche in relazione, alla violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.
Alla udienza pubblica del 2-7-2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO



Ai sensi dell’art 2 comma 434 della legge n° 244 del 24-12-2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico.
I professori ricorrenti allo stato non hanno neppure richiesto di essere collocati fuori ruolo, ma prevedibilmente avrebbero esercitato tale facoltà solo al compimento del settantesimo anno di età o del settanduesimo nel 2010 o nel 2012.
Ne deriva che non sussiste in capo ai ricorrenti alcuna posizione di diritto quesito.
E’ evidente infatti che il legislatore ordinario possa disciplinare l’istituto del fuori ruolo o abolirlo del tutto, secondo criteri di ragionevolezza di cui all’art 3 della Costituzione; il collocamento fuori ruolo è infatti una semplice modalità di partecipazione alla vita accademica del professore ordinario che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo e che possa continuare a dare il contributo della propria esperienza scientifica alla facoltà; peraltro tale istituto non è connaturato alla funzione dell’insegnamento universitario né alle prerogative e allo status del professore, non avendo alcun collegamento né risultando esplicazione della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
E’ evidente, dunque, che il legislatore ordinario così come ha previsto e disciplinato l’istituto può ridurne il periodo o abolirlo.
Tale soppressione, a pieno regime solo a seguito di un periodo transitorio di tre anni, è del resto conforme alla disciplina prevista dalla legge n° 230 del 4-11-2005 ( legge Moratti) che nell’ambito di una riforma complessiva del sistema universitario ha abolito il collocamento fuori ruolo per i professori nominati secondo la nuova legge.
Del tutto prive di fondamento sono le affermazioni di parte ricorrente, secondo cui il diritto al collocamento fuori ruolo sarebbe stato acquisito al momento della nomina a professore ordinario. La nomina non può, infatti, cristallizzare in alcun modo il regime giuridico dei dipendenti pubblici, le cui modalità di rapporto sono state molte volte oggetto di nuove discipline legislative; basti pensare addirittura alla cd. privatizzazione del pubblico impiego a partire dalla legge delega n° 421 del 1992 e dal d.lgs. n° 29 del 3-2-1993. Se quindi il legislatore ordinario ha potuto disciplinare integralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, modificandone radicalmente lo status ed innovando le fonti regolatrici del rapporto, non può certo trovare un limite costituzionale rispetto ad una particolare beneficio previsto per i professori universitari, successivamente al raggiungimento del limite di età per la continuazione del servizio ordinario.
La Corte Costituzionale ha più volte affermato che non sussiste alcun diritto del dipendente pubblico né al trattenimento in servizio né al raggiungimento del trattamento pensionistico al massimo (cfr Corte Cost. n° 434 del 2000; n° 195 del 2000; n° 227 del 1997; n° 162 del 1997).
Il comma 434 non può, ragionevolmente, avere altro significato di far salve solo in via graduale le posizioni in corso, ma di disporre la riduzione del fuori ruolo per coloro che saranno collocati in fuori ruolo successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina.
L’unica interpretazione della norma che possa dare un senso a tutte le disposizioni porta a ritenere che solo per i professori collocati fuori ruolo nel novembre 2005 sia mantenuto il periodo triennale fino alla fine dell’anno accademico nel novembre 2008, i quali altrimenti avendo compiuto già i due anni sarebbero dovuti andare in pensione al 1-1-2008.
Progressivamente il periodo di fuori ruolo è ridotto e destinato ad essere soppresso del tutto nel 2010.
Infatti dal 1 gennaio 2009 è ridotto ad un anno facendo salva la posizione solo di coloro che, collocati fuori ruolo dal 1-11-2007, al 1-1-2009 si troverebbero ad avere già compiuto tale anno; pertanto è espressamente previsto il completamento del secondo anno accademico fuori ruolo fino al 1-11-2009. Analogo regime riguarda il 1-1-2010 quando, venendo meno il periodo di fuori ruolo, tutti coloro che sono collocati fuori ruolo dovrebbero essere posti in quiescenza. La norma fa salve le posizioni dei professori che essendo stati collocati fuori ruolo dal novembre 2009, dovrebbero cessare dal servizio al 1-1-2009, permettendogli il completamento dell’anno accademico.
Ritiene il Collegio la manifesta infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale della norma affermate dalla difesa ricorrente.
A tal fine è necessario, in primo luogo, evidenziare che la disciplina pregressa del collocamento fuori ruolo non attribuiva alcun diritto perfetto ai professori universitari, i quali conformemente a tutti gli altri dipendenti pubblici hanno una aspettativa al trattamento di quiescenza secondo la disciplina in vigore, nel rispetto delle anzianità maturate e della situazione previdenziale in corso.
Si deve ricordare, infatti, che anche rispetto alla materia previdenziale, alla evidenza di maggior rilievo e di tutela costituzionale espressa ai sensi dell’art 38 della Costituzione ( norma che diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non può dare alcuna copertura all’istituto del fuori ruolo), la Corte Costituzionale ha più volte ritenuto che non vi siano limiti per il legislatore ordinario nella modifica della discipline vigenti, che non siano quelli della ragionevolezza.
Poiché il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi - non ha dignità costituzionale, salva per la materia penale: il legislatore, pertanto, può emanare sia disposizioni di «interpretazione autentica», che determinano - chiarendola - la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. tra i quali il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (Corte costituzionale, 15 luglio 2005, n. 282). In materia previdenziale la Corte ha affermato che il legislatore può - al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale anche ridurre trattamenti pensionistici già in atto (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999).
L’ambito di applicazione della nuova normativa e la disciplina di diritto transitorio conducono altresì a non ritenere la manifesta irragionevolezza.
Infatti la totale abolizione del fuori ruolo è stata prevista solo per i professori che hanno ancora davanti tre anni di servizio, i quali ben possono rideterminare le loro attività scientifiche e di programmazione in tale lasso temporale; per coloro che devono essere ancora collocati fuori ruolo la progressiva riduzione del periodo di due anni e poi ad un anno, lascia comunque, dal momento di entrata in vigore della legge finanziaria, un congruo periodo di tempo per la organizzazione e pianificazione della attività scientifica.
Ne deriva la manifesta infondatezza altresì delle censure relative alla illegittimità costituzionale per la violazione dell’art 97 della Costituzione. Non si può, infatti, ritenere contraria al principio di buon andamento dell’azione amministrativa una nuova disciplina del collocamento fuori ruolo che ne preveda una riduzione progressiva, consentendo alle Università la programmazione dell’attività scientifica, secondo anche le previsioni della legge n° 230 del 2005, per cui i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, che prevede programmi triennali delle università che individuano tra gli altri obiettivi, lo sviluppo della ricerca scientifica.
Del tutto infondato appare, poi, il richiamo alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, perché non sarebbero stato adeguamente tutelati i beni del ricorrente. E’ noto infatti che la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo fa riferimento al diritto di proprietà quale tradizionalmente inteso nelle Costituzioni dei paesi firmatari, come diritto pieno ad assoluto su beni materiali. Nel caso di specie di tratta della disciplina di un rapporto di lavoro, rispetto al quale appare necessario il rispetto di altri diritti inviolabili, quali la dignità della persona umana, che nel caso di specie non risultano violati. La giurisprudenza ha, infatti, elaborato una nozione di diritti inviolabili del lavoratore la cui violazione comporta una lesione della dignità della persona, la violazione di norme tutela della sicurezza sul lavoro, sul lavoro dei minori, sui riposi, sui minimi retributivi, sui divieti di discriminazione, principi che trovano espressione nell’art 36 della Costituzione, nonché nel 4 e nell’art 3 e che in alcun modo possono ritenersi violati nel caso di specie.
Quanto poi alla tutela dell’opera scientifica, la riduzione di un anno del periodo fuori ruolo, non può incidere sulla disciplina delle opere intellettuali, che assicura la paternità delle pubblicazioni scientifiche.
Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2008.



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