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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 1 ottobre 2008 n. 10636
Pres. C.D'Alessandro est. A.Pappalardo
L. Castaldo e C. Pozzone (Avv. C. Tremiterra) c. Comune di Casoria (Avv.ti G. Cresci e M. Iavarone)


1. Edilizia ed urbanistica – Acquisizione gratuita – Mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Comporta la censurabilità dei soli vizi di carattere formale o procedurale attinenti alla fase dell’impossessamento del bene.

 

2. Edilizia ed urbanistica – Acquisizione gratuita – Motivazione – Riferimento alla abusività del bene e inottemperanza alla demolizione – Sufficiente.

1. In mancanza di tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione (presupposto dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio indisponibile dell’Ente), l’accertamento dell’abusività delle opere non può più essere contestato, con la conseguenza che restano censurabili solo i vizi di carattere formale o procedurale attinenti alla fase dell’impossessamento del bene da parte della P.A.(1).

 

2. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è atto dovuto, ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’abusività e dell’accertata inottemperanza, essendo in re ipsa l’interesse pubblico all’adozione della misura, senza l’obbligo di alcuna specifica argomentazione in ordine all’acquisizione dell’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, essendo soltanto necessario che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche (2).

 

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(1) cfr., per tutte, C.d.S., Sez. V, 22.2.1993 n. 287; T.A.R. Campania, Sez. IV, 6.7.2000 n. 2678.
(2) cfr., T.A.R. Campania, Sez. IV, 12.6.2001 n.2722; 12.1.2000 n.46 e 19.1.1998 n.132; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4.2.1991 n.372).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione II

 

composto dai Signori: 1) Dott. Carlo d’Alessandro - Presidente; 2) Dott. Anna Pappalardo - Consigliere rel.; 3) Dott. Pierluigi Russo - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1377/2006 RG, proposto da

 

CASTALDO Lorenzo e POZZONE Carmina, rapp.ti e difesi dall’avv. Carmine Pasquale Tremiterra con cui elett.te dom. in Napoli presso segreteria TAR

 

CONTRO

 

Comune di Casoria in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Cresci e Mauro Iavarone della avvocatura municipale con cui elett.te dom. in Napoli presso segreteria TAR
per l’annullamento

 

dell’ordinanza n. 110 del 24.11.2005 di acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate alla via Piave n. 23 su area al NCT foglio 3 mappale 566 ex 3/b consistenti in pergolato con copertura in lamiere coibentate per circa mq 62
Di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente

 

Visti il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
Relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 il Consigliere Anna Pappalardo,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Parte ricorrente con il ricorso in epigrafe espone di avere realizzato quanto descritto ivi, e lamenta che l’ordine di acquisizione è illegittimo per i seguenti motivi:
1- violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: non si dedurrebbe il ruolo del dirigente che ha emanato l’atto, mancherebbe il preventivo accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione e la relativa notifica; mancherebbe una congrua motivazione; mancherebbe ogni preventiva verifica sulla sanabilità dell’opera abusiva;
2- eccesso di potere sotto vari profili, trattandosi di un mero pergolato in ferro facilmente amovibile
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Comune intimato contestando con varie argomentazioni la fondatezza della domanda nel merito.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

La domanda è infondata e va respinta.
Parte ricorrente ha realizzato un pergolato con copertura in lamiere coibentate per circa mq 62, senza il prescritto titolo edilizio.
Le censure proposte avverso l’ordine di acquisizione dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale non si presentano meritevoli di favorevole considerazione.
Lamenta parte ricorrente che non si dedurrebbe il ruolo del dirigente che ha emanato l’atto: peraltro, va rilevato che l’atto di acquisizione è sottoscritto dal Dirigente 9 settore ing. Giovanni Angelo Romeo, per cui non si comprende quale ulteriore specificazione avrebbe dovuto contenere il provvedimento; né viene specificata una contestazione in ordine alla incardinazione del dirigente nella struttura competente alla repressione dell’abusivismo edilizio.
Deve premettersi che non può trovare favorevole considerazione la censura che lamenta la mancata valutazione possibilità di proporre accertamento di conformità; al riguardo infatti il presupposto ordine di demolizione, n. 21 del 18.4.2005 allo stato non risulta impugnato. Ne consegue che, come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza, in mancanza di tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione, l’accertamento dell’abusività delle opere, e quindi il presupposto dell’acquisizione gratuita, non può più essere contestato, ma restano censurabili i vizi di carattere formale o procedurale attinenti alla fase dell’impossessamento del bene (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. V, 22.2.1993 n.287; T.A.R. Campania, Sez. IV, 6.7.2000 n.2678).
Peraltro, i successivi provvedimenti devono ritenersi legalmente noti alla ricorrente, in quanto il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, n. 188 del 1.9.2005, risulta emesso ed esibito in copia agli atti dalla difesa dell’amministrazione comunale; di tale verbale non occorre la notifica alla parte interessata in quanto detta notifica è un adempimento necessario prescritto dalla legge per il provvedimento che dispone l’acquisizione. In particolare,l’articolo 7 L. 47/1985 prevede la notifica all’interessato dell’atto di accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, il quale atto di accertamento costituisce titolo legale per la immissione in possesso da parte dell’Amministrazione e della trascrizione nei registri immobiliari ed è stato ritenuto per tale ragione impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, nulla disponendo per gli atti endoprocedimentali di verifica dell’adempimento alla diffida a demolire, trattandosi di mere operazioni di accertamento interne dell’amministrazione.
Del resto, ogni censura avverso lo stesso verbale, non essendo atto autonomamente impugnabile, può essere fatta valere avverso il successivo atto in cui sia trasfuso e fatto proprio l’esito dell’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione.
L’ impugnativa è infondata e non merita accoglimento, anche relativamente alle altre censure proposte.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione, in quanto il richiamo alla mancanza di titolo edilizio rende palese l’iter logico seguito dall’amministrazione e la natura delle norme violate, anche in relazione alla natura vincolata del provvedimento.
Quanto alla domanda di condono edilizio esibita in atti, presentata ai sensi della legge 724/1994, parte ricorrente non dimostra che il manufatto in ferro sanzionato sia ricompreso in tale domanda di condono; si tenta piuttosto con la stessa di accreditare la tesi che si tratterebbe di mera pertinenza priva di autonomia rispetto alla costruzione principale.
Peraltro, in relazione a detto edificio principale, non risulta documentato il rilascio della concessione in sanatoria, avendo parte ricorrente depositato la sola domanda e richieste di integrazione documentale da parte dell’amministrazione, per cui la tesi della pertinenzialità ( a prescindere dal rilievo che avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnativa dell’ordine di demolizione,e che comunque la consistenza delle opere di per sé non appare meramente accessoria) , non può trovare aggancio nei fatti ed atti di causa, non risultando al momento legittimato quello che viene indicato come edificio principale.
Alla stessa stregua, non possono trovare favorevole considerazione le censure dedotte sotto il profilo di difetto di motivazione, atteso che non incombeva alla P.A. un peculiare obbligo di motivazione in ordine alla misura della acquisizione, specie in relazione alla natura vincolata dello stesso.
Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è atto dovuto, ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’abusività e dell’accertata inottemperanza, essendo in re ipsa l’interesse pubblico all’adozione della misura, senza l’obbligo di alcuna specifica argomentazione in ordine all’acquisizione dell’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, essendo soltanto necessario che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche, come già chiarito (cfr., T.A.R. Campania, Sez. IV, 12.6.2001 n.2722; 12.1.2000 n.46 e 19.1.1998 n.132; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4.2.1991 n.372).
Il gravame va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) respinge la domanda;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00), restando definitivamente a carico della stessa il contributo unificato anticipato.
c) Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 luglio 2008



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