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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 ottobre 2008 n. 12320
Pres. U. De Maio est. M. Maddalena
Produzioni Napoletane S.a.s. Di Gatta Giuseppe & c. (Avv. F. Cifarelli) c. Agenzia Naz.Le Attrazione Investimenti e Sviluppo d'impresa (Avv.ti L.Acampora, P. Tiscornia, s. Betti).


Giurisdizione e competenza – Sovvenzioni – Imprenditoria giovanile – Controversia – sorta nella fase di erogazione del contributo – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Controversia sorta nella fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio – Giurisdizione G.A. – Sussiste - Fattispecie

In materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (1): (Nella fattispecie il TAR ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del Giudice ordinario in quanto la controversia riguarda l’inadempimento dell’obbligazione assunta da parte dell’Amministrazione, ovvero in una fase in cui il ricorrente vanta una posizione di diritto soggettivo).

 

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(1) cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 30 maggio 2007 , n. 2751; Consiglio Stato , sez. VI, 22 marzo 2007 , n. 1375; sent. 2070 del 2007; n. 6131 del 2007, n. 4968 del 2007


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - TERZA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: UGO DE MAIO Presidente; MARIA LAURA MADDALENA Primo Ref., relatore; ALFREDO STORTO Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 31 Luglio 2008
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 3794/2008 proposto da:

 

PRODUZIONI NAPOLETANE S.A.S. DI GATTA GIUSEPPE & C. rappresentato e difeso da: CIFARELLI FILIPPO con domicilio eletto in NAPOLI VIA ANDREA VACCARO N.20 presso CIFARELLI FILIPPO

 

contro

 

AGENZIA NAZ.LE ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IMPRESA rappresentato e difeso da: ACAMPORA LUISA TISCORNIA PIETRO BETTI STEFANO con domicilio eletto in NAPOLI VIALE GRAMSCI N.16 presso ACAMPORA LUISA

 

SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.P.A.

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della deliberazione del 4/4/2008 di revoca agevolazioni concesse ai sensi del Dlgs 185/2000;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: AGENZIA NAZ.LE ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IMPRESA
Udito il relatore Primo Ref. MARIA LAURA MADDALENA
Uditi altresì per le parti, come da verbale di udienza;

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna il provvedimento con cui L’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. ha disposto la revoca delle agevolazioni concesse per l’imprenditoria giovanile ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000 e il recupero delle somme erogate.
Deduce come motivi di impugnazione la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
L’Agenzia Nazionale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

2. Preliminarmente rileva il collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della l. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori e i difensori presenti sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione.

 

3. Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, come già rilevato più volte da questa sezione in analoghi precedente (sent. 2070 del 2007; n. 6131 del 2007, n. 4968 del 2007).
Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia, elaborati dalle sezioni unite della Cassazione, nella fase successiva alla attribuzione del contributo, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo.
Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.
Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico. (Consiglio Stato , sez. VI, 30 maggio 2007 , n. 2751; Consiglio Stato , sez. VI, 22 marzo 2007 , n. 1375;
Il provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio si fonda, infatti, sul constatato inadempimento all’obbligo assunto dalla società ricorrente di presentare la documentazione necessaria alla erogazione del saldo investimenti.
La società ricorrente ha sul punto osservato che il contestato inadempimento non sussisterebbe, atteso che la stessa Sviluppo Italia la avrebbe rimessa in termini con la nota del 2.1.2008 e che comunque non era in quella sede stata richiesta anche la produzione della documentazione di supporto alla richiesta di erogazione del saldo. La ricorrente lamenta inoltre il comportamento scorretto e contrario alla buona fede tenuto dalla amministrazione che prima ha inteso spontaneamente derogare a quanto previsto dall’art. 8 del contratto per la concessione delle agevolazioni, stipulato in data 24.2.2007, ingenerando nella ricorrente l’affidamento circa la possibilità di poter ottenere la sovvenzione, e poi ha disposto la revoca del finanziamento.
Dinanzi a questo giudice, si controverte dunque della sussistenza o meno di tale contestato inadempimento nonché della correttezza del comportamento della amministrazione in sede di esecuzione del contratto. Si tratta dunque evidentemente di una questione che inerisce ad un rapporto obbligatorio tra impresa e amministrazione, nella quale essa non esercita poteri discrezionali di tipo autoritativo.
Non può infatti essere condivisa la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo il quale la comunicazione in data 2.1.2008 di una nota, con cui Sviluppo Italia ha invitato la ricorrente a completare il programma di investimenti e ad inviare la richiesta di erogazione in unica soluzione o del saldo delle agevolazioni, possa aver riaperto la fase procedimentale, caratterizzata dall’esercizio di poteri autoritativi, e quindi rpossa aver radicato nuovamente la giurisdizione del giudice amministrativo.
La citata nota, infatti, di carattere generale e evidentemente inviata a tutti i destinatari del finanziamento, va inserita comunque nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale e paritetica, quale è quello che si instaura dopo la concessione del contributo., limitandosi a chiedere l’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto per la concessione delle agevolazioni, al quale infatti essa rinvia.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia spettante alla giurisdizione ordinaria.
In applicazione dei principi della traslatio iudicii, introdotto dalla C.Cost. 77/2007, la ricorrente potrà riassumere il giudizio, entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione del presente procedimento, dinanzi al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.
Sussistono, tenuto conto dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia, giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, III sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 31 Luglio 2008



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