T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 16 settembre 2008 n. 10139
Pres. D. Nappi, est. I. Pisano
F. Viggiani (Avv.ti C. Corduas A. Abbamonte) c. Ministero dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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1. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione paesaggistica – Potere di Annullamento – Dies a quo – Decorre dalla emanazione del provvedimento – Ragioni
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2. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione paesaggistica – Parere della Commissione edilizia integrata – Natura di atto autorizzativo. 3. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione paesaggistica – Nulla osta rilasciato in sede Regionale – Rispetto del principio di leale collaborazione con l’Autorità Statale – Necessità – Sussiste.
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4. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione paesaggistica – Rilascio Nulla Osta – Ex art. 7 della Legge 1497/39 – Motivazione – Con riferimento al solo parere della Commissione Edilizia Comunale – Illegittimità - Sussiste.
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5. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento – Esercitato dalla Soprintendenza – Si esprime in un potere di vigilanza – Ragioni.
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6. Edilizia e Urbanistica – Piani Urbanistici Territoriali fino all’approvazione PRG – Nella Regione Campania – Possibilità di soli interventi conformi alle prescrizioni PUT – Sussiste.
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1. Il termine per l’esercizio del potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, essendo un provvedimento negatorio, decorre dalla emanazione del provvedimento e no già dalla successiva comunicazione, che ben può intervenire anche successivamente. (1)
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2. L’acquisizione del parere della Commissione Edilizia integrata costituisce una vera e propria autorizzazione con effetti vincolanti, propedeutica allo inizio dell'iter amministrativo per il rilascio della concessione edilizia. Pertanto, una volta, che l'organo in questione abbia espresso “parere favorevole”, il provvedimento autorizzatorio deve ritenersi perfezionato, dovendo essere trasmesso alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali al solo fine di consentire al Ministro l'esercizio dell’eventuale potere di annullamento di cui all'art. 82 nono comma D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ora art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (2).
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3. In sede di esame dell’istanza di nulla-osta ambientale regionale all’edificazione in zone paesistiche protette, la Regione (o l’Autorità designata dalla legge regionale) deve rispettare il principio cardine della leale collaborazione con gli organi del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa, sicchè gli atti autorizzatori devono esplicitare un’adeguata motivazione da cui sia possibile evincere che essi siano immuni da eccesso di potere e, quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, sia possibile apprezzare tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza delle scelta effettuata; pertanto il suddetto potere del Ministro, e per esso del Soprintendente competente per territorio, può esplicarsi sul controllo della congruità della motivazione dell’atto autorizzatorio, o consistere nella verifica della completezza istruttoria compiuta dalla Regione, le cui lacune, una volta riscontrate, possono indurre a configurare il difetto del necessario presupposto della rilasciata autorizzazione, purchè non si estenda fino a riguardare l'esito della valutazione espressa dalla Regione – o degli Enti locali sub-delegati- nell'esercizio della competenza alla stessa delegata con l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, ora abrogato dall'art. 166, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 (3).
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4. la valutazione preordinata al rilascio del nulla osta di cui all'art. 7, l. 29 giugno 1939 n. 1497, ha per oggetto la tutela di un bene primario sancita dall'art. 9 Cost., i cui valori sono inderogabili e che implica l'obbligo della massima cautela nella disamina di ogni profilo dell'intervento edilizio, che possa risolversi nella compromissione dei valori ambientali. In particolare, le autorizzazioni ex art. 7, l. n. 1497 del 1939, anche se hanno natura di atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, debbono essere congruamente motivate in modo che possa essere ricostruito l'iter logico che ha condotto a ritenere le opere autorizzate non lesive dei valori paesistici sottesi all'imposizione del vincolo. Ciò posto, non appare idoneo a soddisfare l'onere di adeguata motivazione il riferimento al parere formale espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata quando si tratti di affermazioni meramente assertive, sfornita della necessaria e puntuale motivazione sulle compatibilità del previsto intervento con le esigenze di tutela e di conservazione dei valori paesistici ed ambientali del contesto, che rappresentano la ragione costitutiva del vincolo (4).
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5. Il potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza si esprime in un potere di “vigilanza” tecnica, sub forma di annullamento dell’atto autorizzatorio per motivi di legittimità legati al difetto di istruttoria o di motivazione, dell'autorizzazione paesistica concessa dalla Regione (o dall'autorità designata dalla legge regionale) il provvedimento emanato non può e non deve basarsi su una propria valutazione tecnico - discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, con la conseguenza che nessuna motivazione è richiesta alla Soprintendenza (ed anzi, piuttosto appare ad essa preclusa) sul punto (5).
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6. Nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 1987 n. 35 ('Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana') fino all'approvazione di un P.R.G. conforme al P.U.T., sono possibili solo gli interventi conformi alle prescrizioni di quest'ultimo piano.
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(1) cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 24; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 ottobre 2006 , n. 8973 T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 12 aprile 2005, n. 523; T.A.R. Marche, 12 luglio 2004, n. 912; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 1162, 8 Marzo 2000; TAR Abruzzo, Pescara, n. 256 del 16.5.1999.
(2) cfr. TAR Marche, Ancona, n. 477 del 21/09/1995; TAR Campania, Napoli n. 585 del 31/10/1995.
(3) cfr.Consiglio di Stato, A.P., n. 9 del 14/12/2001; TAR Lombardia, Milano n. 27 del 29/01/1992.
(4) cfr.T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 06 giugno 2007, n. 1607; Consiglio Stato , sez. VI, 27 dicembre 2006 , n. 7985.
(5) cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 9 marzo 2005, n. 971.
(6) cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. II, 15/2/2006, n. 2125. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania
sez. IV^ di Napoli
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composto dai signori magistrati: Domenico Luigi Nappi Presidente; Leonardo Pasanisi Consigliere; Ines Simona Immacolata Pisano I Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.7139/90 proposto da
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Viggiani Francesca rappresentata e difesa dagli avvocati Corduas Claudio e Abbamonte Andrea, con gli stessi domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 242;
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CONTRO
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- il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ex lege domiciliataria in via A.Diaz n.11;
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PER L'ANNULLAMENTO,
- del decreto del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali del 14.03.1990 notificato alla ricorrente l’8.08.1990, in una agli atti ivi richiamati tra cui nota della Soprintendenza prot.llo n.3040 del 14.02.90 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 18.06.2008, la relazione della dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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Ritenuto in fatto
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Con il presente ricorso la Sig.ra Francesca Viggiani ha impugnato il provvedimento decreto del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali del 14.03.1990, notificatole l’8.08.1990, in una agli atti ivi richiamati tra cui nota della Soprintendenza prot.llo n.3040 del 14.02.90.
In particolare, la predetta ha esposto di essere proprietaria di un fabbricato composto da tre vani su tre piani diversi, da terrazze, terrazzino e accessori sito in Positano alla via S.Giovanni n.23.
Poiché tale manufatto presentava pericolo di crollo, la ricorrente presentava richiesta al Comune di Positano per essere autorizzata ad effettuare un intervento di manutenzione staordinaria.
Il Comune, ottenuto il parere favorevole e della commissione edilizia e della commissione edilizia integrata per la tutela dei beni ambientale ex lege R.n.10/82, con provvedimento del 30 ottobre 1989 rilasciava l'autorizzazione a costruire con decreto n.363 del 30.10.1989, dopo avere rilasciato autorizzazione ex art.7 legge 1497/39 con provvedimento n.263 del 24.08.1989. I lavori venivano eseguiti ottemperando alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
Con provvedimento dell’8.08.1990 veniva notificato alla ricorrente il D.M.14.03.10990 con cui il Soprintendente per i Beni Ambientali annullava la predetta autorizzazione.
Con il presente ricorso la Sig.ra Viggiani ha impugnato detto provvedimento deducendo, con il primo motivo di ricorso, la nullità del decreto per violazione dell'art.82, comma 12, d.p.r. n.616 del 1977, come modificato e integrato dalla legge dell’8.08.1985 n.431 in quanto non sarebbe richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art.7 della legge 1497/39 per gli interventi di manutenzione straordinaria come nel caso in esame nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria dal momento che nel provvedimento impugnato non vi è alcuna considerazione circa l’impatto ambientale delle opere realizzate; come secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell'art.82, nono comma, d.p.r. n.616 del 1977, come modificato e integrato dalla legge dell’8.08.1985 n.431 in sostanza contestando all’amministrazione di essersi pronunziata oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla legge; nel terzo motivo di ricorso viene contestata la violazione dell’art.97 Cost., vizio del procedimento, perplessità e illogicità manifesta in quanto la necessità di comunicazione dell’atto di annullamento nel termine previsto dalla legge risponde in ogni caso ad esigenze di correttezza del procedimento; con il quarto motivo viene dedotta la violazione sotto altro profilo dell’art.82 citato in quanto il Ministero non ha alcun potere di riesame delle valutazioni; con il quinto motivo di ricorso viene dedotta l’omessa o comunque insufficiente motivazione del provvedimento, dal momento che non si evidenzia una comparazione articolata tra l’interesse pubblico e l’interesse del privato che possa giustificare e motivare la scelta della Soprintendenza di far prevalere il primo sul secondo; con il sesto si deduce, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione e difetto dei presupposti di applicazione dell’art.82 del DPR n.616/77 e dell’art.7 della legge 1497/39 contestando che, come sostenuto invece dalla Soprintendenza, il rilascio del nulla-osta ex art.7 legge 1497/39 non comporta affatto la revoca della notifica di interesse pubblico della zona interessata ma unicamente la valutazione di compatibilità dell’opera con la normativa vincolistica; con il settimo motivo di ricorso si contesta la motivazione del provvedimento di diniego, laddove evidenzia la presenza dei vizi del difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento; infine, viene dedotta, con l’ottavo motivo di ricorso. la violazione dell’art.5 l.r.35/87 e degli artt.4 e ss della legge n.10/77 nonché ulteriore profilo di eccesso di potere ritenendosi inconferente il richiamo a tale norma che, applicabile solo agli interventi necessitanti di concessione edilizia non sarebbe estensibile, poiché eccezionale, agli interventi di manutenzione straordinaria, come quello in esame.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
Alla pubblica udienza del 18.06.2008, uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Considerato in diritto
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Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
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1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art.82, comma 12, d.p.r. n.616 del 1977, come modificato e integrato dalla legge dell’8.08.1985 n.431 (poi trasfuso nell'art. 151, d.lg. n. 490 del 1999, e ora nell'art. 159, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42) in quanto non sarebbe richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art.7 della legge 1497/39 per gli interventi di manutenzione straordinaria come nel caso in esame nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria dal momento che nel provvedimento impugnato non vi è alcuna considerazione circa l’impatto ambientale delle opere realizzate. La censura è inammissibile. Ed invero, con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento di annullamento emesso dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali in data 14.03.1990, senza che possano in tale sede rilevare eventuali vizi relativi al provvedimento di rilascio di autorizzazione ex art.7 legge 1497/39 da parte del Sindaco di Positano- non impugnata- autorizzazione peraltro rilasciata a seguito di richiesta presentata dalla stessa parte ricorrente.
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2. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati unitariamente, si lamenta la illegittimità del provvedimento di annullamento in quanto l’amministrazione avrebbe esercitato il proprio potere oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento comunale. Ed invero, il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinato dal citato art. 82, comma nono, d.p.r. n.616 come integrato dalla legge n.431/85 (ora dall’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004) deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione. Secondo la costante giurisprudenza, tale termine inizia a decorrere solo dal momento in cui perviene alla Soprintendenza competente per territorio la documentazione completa che consente di esercitare la funzione (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4838; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 1162 del 08 Marzo 2000; Sez.IV, 4 dicembre 1998 n.1734). Nel caso di specie, il ricorrente afferma che l’annullamento sarebbe intervenuto ben oltre il termine di 60 giorni dall’emanazione dell’atto, con provvedimento di cui peraltro riceveva notifica solo in data 8.08.1990. Tuttavia, risulta dagli atti che il provvedimento di annullamento ministeriale del provvedimento sindacale autorizzatorio- concesso con decreto n.263 del 24.08.1989 ed erroneamente indicato nel ricorso come provvedimento n.363 del 30.10.1989- è stato emanato in data 14.03.1990, a seguito della trasmissione degli atti al Ministero in data 16.01.1990, e pertanto nel pieno rispetto del suddetto termine di legge.
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3. Né rileva che detto provvedimento non sia stato notificato alla ricorrente e sia stato da questa conosciuto solo dopo lo spirare del termine di 60 giorni dalla data di comunicazione degli atti al Ministero.Infatti, nel caso in esame non si tratta di atto recettizio (trattandosi di provvedimento negatorio) ed è quindi irrilevante il momento della comunicazione al fine del perfezionarsi dell’atto e del conseguente mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni (Consiglio Stato , sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 24; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 ottobre 2006 , n. 8973 T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 12 aprile 2005, n. 523; T.A.R. Marche, 12 luglio 2004, n. 912; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 1162, 8 Marzo 2000; TAR Abruzzo, Pescara, n.256 del 16.5.1999).
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4. Con riferimento al quarto, quinto e settimo motivo di ricorso, che per ragioni logiche e di connessione possono essere esaminati unitamente, osserva il Collegio quanto segue.
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5. Con il provvedimento impugnato –datato 14.03.1990- il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ha annullato l'autorizzazione rilasciata alla ricorrente con provvedimento del Sindaco di Positano ex art.7 legge 1437/39 in quanto “ (…) l’area interessata dall’intervento autorizzato con il provvedimento in questione ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n.1437/39 giusto DM 23.1.1954 e classificata zona territoriale 2 (tutela degli insediamenti antichi accentrati) secondo quanto previsto dal PUT dell’area Sorrentino-amalfitana per la quale vigono le disposizioni di cui agli artt.17 e 27 della l.R n.35/87, considerato che il Comune di Positano non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 35/87 e che pertanto sono operanti per detto Comune le norme di salvaguardia di cui all’art. 5 della legge medesima, considerato che il decreto sindacale in esame non spiega affatto come e perché l’intervento assentito possa ritenersi compatibile con le esigenze di conservazione dei caratteri di pregio di quel contesto ambientale, considerato che con il rilascio dell’autorizzazione in esame si altererebbero i tratti paesaggistici per i quali la località è sottoposta a tutela ai sensi della normativa di tutela paesaggistica vigente attualmente e si approverebbe di fatto una modifica della consistenza del vincolo paesaggistico posto con il DM sopracitato in violazione del disposto dell’art 82 comma 3 del DPR 616/77, considerato che l’autorizzazione è altresì suscettibile di vanificare le finalità di cui al Piano Urbanistico territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana ed è da ritenersi data in violazione delle prescrizioni di cui alla L. 35/87, e pertanto l’autorizzazione in esame è, per quanto esposto, viziata da eccesso di potere sotto i profili di carenza di motivazione e di violazione del giusto procedimento e da violazione di legge perché data in violazione dell’art. 82 comma 3 DPR 616/77 e della L.r Campania 35/87”.
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6. Parte ricorrente, come enunciato in punto di fatto, contesta che la motivazione di annullamento suddetta- lungi dall’evidenziare vizi di legittimità del provvedimento autorizzativo – in realtà evidenzierebbe un non consentito potere di riesame delle valutazioni già operate dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo (ex lege 1497 del 26.6.1939). Orbene, giova premettere che nella Regione Campania, ai sensi delle L.R. 10 settembre 1981 n. 65 e 23 febbraio 1982 n. 10, il potere di autorizzare costruzioni edilizie in zone soggette al vincolo paesistico di cui all'art. 7 Legge 29 giugno 1939 n. 1497 spettava al Sindaco, il quale lo esercitava sulla base del parere espresso dalla Commissione edilizia integrata nella sua composizione di cinque esperti in beni ambientali, storia dell'arte e discipline naturalistiche, chiamata ad esprimere pareri in materia di autorizzazioni di costruzioni edilizie in zone soggette al vincolo paesistico di cui all'art.7 legge n.1497 e di compatibilità del costruito con il vincolo stesso ex art.32 legge n.47 del 1985.
Ciò che caratterizza il parere in questione, reso obbligatorio dalle direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni con la suddetta l.r. 1 settembre 1981 n. 65, approvate con l.r. Campania 23 febbraio 1982 n. 10, è quindi la mancanza di pregiudizio dell’opera realizzata o da realizzarsi per l'area dichiarata di notevole interesse pubblico.
L’acquisizione del parere dell’organo consultivo dotato, in ragione della sua composizione, di spiccata attitudine al compimento delle valutazioni di compatibilità paesaggistica, garantisce l’apporto al processo decisionale di un contributo valutativo qualificato ed attento alle esigenze di tutela dei valori coinvolti, non attinente alla mera legittimità formale dell’atto di assenso da rilasciare ai fini paesaggistici. Peraltro, così come l'autorizzazione regionale prevista dalla cosiddetta "legge Galasso" per le opere da eseguirsi in zona soggetta a vincolo paesaggistico- ambientale non costituisce semplice parere, ma integra una vera e propria autorizzazione con effetti vincolanti, propedeutica allo inizio dell'iter amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, ove la regione (come si è verificato nella regione Campania) deleghi il comune per la gestione del vincolo, quest'ultimo agisce quale organo subdelegato e, conseguentemente, provvede a negare o rilasciare la suddetta autorizzazione nei termini e con le modalità previste dalla legge nazionale per le regioni, non potendo ipotizzarsi l'abrogazione di fatto dell'atto autorizzatorio e la sua equiparazione a un mero “parere” espresso dalla commissione edilizia, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali (TAR Marche, Ancona, n. 477 del 21/09/1995).
Pertanto, una volta, che l'organo in questione abbia espresso “parere favorevole”, il provvedimento autorizzatorio deve ritenersi perfezionato, dovendo essere trasmesso alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali al solo fine di consentire al Ministro l'esercizio dell’eventuale potere di annullamento di cui all'art. 82 nono comma D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ora art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (TAR Campania, Napoli n. 585 del 31/10/1995).
Il potere di controllo statale, sub specie di annullamento, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regioni e dagli Enti locali dalla stesse eventualmente delegati, riconosciuto al Ministro per i beni culturali ed ambientali, non si estende ai vizi di merito, ma è limitato ai soli motivi di legittimità, essendo riconducibile al più generale potere-dovere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni in materia di gestione del vincolo de quo (TAR Lazio, N. 01572 del 18/10/1991).
L’A.P. del Consiglio di Stato, con la decisione n. 9 del 14/12/2001, ha avuto modo di precisare che, in sede di esame dell’istanza di nulla-osta ambientale regionale all’edificazione in zone paesistiche protette, la Regione (o l’Autorità designata dalla legge regionale) deve rispettare il principio cardine della leale collaborazione con gli organi del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa, sicchè gli atti autorizzatori devono esplicitare un’adeguata motivazione da cui sia possibile evincere che essi siano immuni da eccesso di potere e, quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, sia possibile apprezzare tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza delle scelta effettuata; pertanto il suddetto potere del Ministro, e per esso del Soprintendente competente per territorio, può esplicarsi sul controllo della congruità della motivazione dell’atto autorizzatorio (che come osservato deve dare indicazione della ricostruzione dell'itinerario seguito in ordine alle ragioni di compatibilità effettiva che, in riferimento agli specifici valori paesistici del luogo, possono consentire i lavori considerati nella loro globalità; così TAR Lombardia, Brescia, n.777 del 30/09/1993), o consistere nella verifica della completezza istruttoria compiuta dalla Regione, le cui lacune, una volta riscontrate, possono indurre a configurare il difetto del necessario presupposto della rilasciata autorizzazione, purchè non si estenda fino a riguardare l'esito della valutazione espressa dalla Regione – o degli Enti locali sub-delegati- nell'esercizio della competenza alla stessa delegata con l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, ora abrogato dall'art. 166, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490. (TAR Lombardia, Milano n.27 del 29/01/1992 ).
La funzione esercitata dalla Soprintendenza, in sede di esame dell'autorizzazione paesaggistica, è infatti caratterizzata dal compimento di una attività di vigilanza sui provvedimenti rilasciati dalla autorità di primo livello (Regione o Comuni, a seconda delle diverse competenze) concernenti l'utilizzazione del territorio a scopi edificatori, al fine di evitare che con essi, anche per semplici omissioni di idonee valutazioni, si attui, in forza di provvedimenti illegittimi, un pregiudizio ed un depauperamento del bene "paesaggio"; le modalità dell'intervento dell'autorità statale non possono però spingersi fino a compiere una vera e propria "sostituzione" delle legittime valutazioni compiute dall'amministrazione locale (T.A.R. Sardegna, 23 dicembre 2002, n. 1934).
Tuttavia, nel caso in esame non puo’ non evidenziarsi come sebbene l’autorizzazione sindacale sia stata rilasciata “visto il parere favorevole della commissione edilizia integrata, in data 28.07.1989” tuttavia la concessa autorizzazione tiene conto dei soli profili edilizi dell’intervento richiesto - con il quale si prospetta il consolidamento della struttura portante e la riduzione sui lati sud ed est del vano in esame nonché dell’ampiezza delle attuali finestre e finestre balconi per dar luogo alla muratura di consolidamento- con la sola prescrizione che “dovranno essere poste in essere, nella copertura, tegole e ceppi del vecchio tipo” senza tuttavia esprimere alcun tipo di valutazione né dare in alcun modo, neppure incidentalmente, conto del fatto che l’area su cui insiste il manufatto è zona vincolata e, conseguentemente, della compatibilità dell’intervento previsto con il vincolo suddetto.
Con il provvedimento impugnato viceversa l’amministrazione statale – censurando l’insufficienza della motivazione, la violazione del giusto procedimento e la violazione di legge perché trattasi di autorizzazione emanata in violazione dell’art. 82 comma 3 DPR 616/77 e della L.r Campania 35/87”- ha pertanto annullato l’atto autorizzatorio rilasciato dal Comune suddetto, giustamente riscontrandolo assolutamente privo di motivazione quanto alla tutela del vincolo.
Sotto tale profilo, la Soprintendenza ha ritenuto peraltro di evidenziare (v.nota 11229/1991 agli atti) che “l’intervento autorizzato con il provvedimento annullato contrasta con quanto previsto dal PUT dell’area Sorrentino-amalfitana per la quale vigono le disposizioni di cui agli artt.17 e 27 della l.R n.35/87, da assoggettare mediante l’elaborazione di piani particolareggiati a risanamento conservativo”.
Come osservato nella motivazione del Ministro, il Comune di Positano all’epoca dell’emanazione del provvedimento impugnato non aveva “provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 35/87 e pertanto sono operanti per detto Comune le norme di salvaguardia di cui all’art. 5 della legge medesima”, che non consentivano interventi come quello in esame.
Ed invero, la legittimità del provvedimento impugnato va verificata con riferimento all’epoca della sua emanazione, a nulla rilevando le intervenute modifiche normative-evidenziate nella perizia giurata agli atti, depositata in data 28.05.2008-sulla base delle quali eventualmente potrà richiedersi all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo un nuovo esercizio del potere autorizzatorio in sanatoria.
Peraltro, anche a volersi ritenere il provvedimento di annullamento ministeriale carente di motivazione- ciò che non è, ad avviso del Collegio- l’atto non sarebbe comunque annullabile ai sensi dell’art.21 octies della legge n.241/90 come introdotto dalla legge n.15/2005, risultando palese che il contenuto dell’atto non sarebbe potuto essere diverso secondo la normativa all’epoca vigente. Premesso, infatti che la c.d. sanatoria processuale ex art. 21 octies comma 2 l. 241 del 1990, in quanto avente natura di norma processuale, pur introdotta nel 2005 è invocabile nelle fattispecie procedimentali anteriori (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 marzo 2008 , n. 459), va infatti rammentato che ai sensi della norma predetta è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, quindi, di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 19 marzo 2008 , n. 418).
Peraltro, ad avviso del Collegio l’impostazione di parte ricorrente erra anche quando si ritiene che il sottostante provvedimento sindacale autorizzatorio non avrebbe dovuto essere motivato trattandosi di “provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei privati”, e che pertanto sotto tale profilo il Ministro non avrebbe potuto sindacarne la legittimità.
Ed invero, la valutazione preordinata al rilascio del nulla osta di cui all'art. 7, l. 29 giugno 1939 n. 1497, ha per oggetto la tutela di un bene primario sancita dall'art. 9 Cost., i cui valori sono inderogabili e che implica l'obbligo della massima cautela nella disamina di ogni profilo dell'intervento edilizio, che possa risolversi nella compromissione dei valori ambientali (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 06 giugno 2007 , n. 1607). In particolare, le autorizzazioni ex art. 7, l. n. 1497 del 1939, anche se hanno natura di atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, debbono essere congruamente motivate in modo che possa essere ricostruito l'iter logico che ha condotto a ritenere le opere autorizzate non lesive dei valori paesistici sottesi all'imposizione del vincolo. Ciò posto, non appare idoneo a soddisfare l'onere di adeguata motivazione il riferimento al parere formale espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata quando si tratti di affermazioni meramente assertive, sfornita della necessaria e puntuale motivazione sulle compatibilità del previsto intervento con le esigenze di tutela e di conservazione dei valori paesistici ed ambientali del contesto, che rappresentano la ragione costitutiva del vincolo (Consiglio Stato , sez. VI, 27 dicembre 2006 , n. 7985).
L’amministrazione statale, pertanto, lungi dal riesaminare nel merito le valutazioni dell’amministrazione comunale, ha valutato la legittimità dell’atto ritenendolo, correttamente, inficiato dai suddetti vizi di legittimità.
L’esercizio del potere di annullamento disciplinato prima dall’art. 82 comma 9, del d.P.R. n. 616 del 1977 ed ora art. dall’art. 159 del già citato decreto legislativo n. 42 del 2004 deve ritenersi, pertanto legittimamente effettuato nel caso di specie, avendo evidenziato la Soprintendenza il contrasto delle opere realizzate con il vincolo ico oggetto di protezione e avendo contestato gli elementi di fatto sulla base dei quali il Sindaco aveva rilasciato l’autorizzazione, omettendo qualsiasi valutazione di compatibilità.
E’ vero infatti che la legge non consente all'Amministrazione statale di sovrapporre una propria valutazione di merito a quella effettuata dal Comune nella formulazione del giudizio di compatibilità dell'intervento con il vincolo paesistico. E’ pur vero tuttavia che allo Stato spetta esaminare la presenza di elementi, non esaminati o male esaminati dalla Autorità che ha rilasciato la autorizzazione, che abbiano condotto alla emanazione di un atto autorizzativo viziato da profili di illegittimità o irrazionalità.
Pertanto, atteso che- come sopra osservato- il potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza si esprime in un potere di “vigilanza” tecnica, sub forma di annullamento dell’atto autorizzatorio per motivi di legittimità legati al difetto di istruttoria o di motivazione, dell'autorizzazione paesistica concessa dalla Regione (o dall'autorità designata dalla legge regionale) il provvedimento emanato non può e non deve basarsi su una propria valutazione tecnico - discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, con la conseguenza che nessuna motivazione è richiesta alla Soprintendenza (ed anzi, piuttosto appare ad essa preclusa) sul punto (Consiglio Stato, sez. VI, 9 marzo 2005, n. 971).
Conseguentemente, deve ritenersi infondato anche il sesto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione e difetto dei presupposti di applicazione dell’art.82 del DPR n.616/77 e dell’art.7 della legge 1497/39, atteso che nel provvedimento di annullamento si sostiene che nel caso di specie “il rilascio del nulla-osta ex art.7 legge 1497/39 comporta di fatto la revoca della notifica di interesse pubblico della zona interessata”. Ed invero, l’omessa valutazione di compatibilità dell’opera con la normativa vincolistica e la concessione di autorizzazione, all’epoca di emanazione del provvedimento, in assenza dei prescritti piani particolareggiati, di fatto determina un aggiramento della tutela prevista dalla normativa vincolistica.
Infine, con l’ultimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art.5 l.r.35/87 e degli artt.4 e ss della legge n.10/77 nonché l’illegittimità del provvedimento ministeriale di annullamento sotto ulteriore profilo di eccesso di potere. Per la ricorrente sarebbe inconferente il richiamo-contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato- alla suddetta norma di salvaguardia, secondo cui dalla data di entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale e sino all' approvazione dei Piani Regolatori Generali comunali (ivi incluse le obbligatorie varianti generali di adeguamento ai Piani Regolatori Generali eventualmente vigenti) per tutti i Comuni dell' area è vietato il rilascio di concessioni ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Tale norma, infatti, ad avviso di parte ricorrente sarebbe applicabile solo ad interventi necessitanti di concessione edilizia e non estensibile quindi, poiché eccezionale, agli interventi di manutenzione straordinaria, come quello in esame.
Sul punto, giova evidenziare che la motivazione del provvedimento ministeriale di annullamento si basa sul duplice profilo e della violazione dell’art. 82 comma 3 DPR 616/77 e della violazione della L.R Campania 35/87.
Sotto il primo profilo, di per se sufficiente a sorreggere la motivazione dell’annullamento, si è già diffusamente osservato.
Sotto il secondo profilo va osservato che se è’ vero che per tutti i comuni dell'area compresa nel piano urbanistico territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana è vietato, ai sensi dell'art. 5, l.rg. n. 35 del 1987, il rilascio di “concessioni edilizie” dalla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale e sino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali, è anche vero che tale divieto costituisce una misura di salvaguardia funzionale all'approvazione dei piani regolatori generali comunali ovvero all'adeguamento di quelli eventualmente vigenti alle prescrizioni del piano urbanistico-territoriale, a tutela dei valori ambientali: ciò in quanto la finalità del legislatore è quella di evitare la compromissione dei predetti valori ambientali, con definitivo pregiudizio dell'efficacia del procedimento di pianificazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 23 aprile 2007 , n. 4233) e pertanto la norma è stata interpretata nel senso che nella Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 l. reg. 27 giugno 1987 n. 35 (“Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana”) fino all'approvazione di un Prg conforme al Put, sono possibili solo gli interventi conformi alle prescrizioni di quest'ultimo piano (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 febbraio 2006 , n. 2125).
Parte ricorrente, nel citare l’art.5, omette di richiamare invece gli artt.17 e 27 della medesima legge, del pari richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato. Ed invero, questo ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 17 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, il quale, nella zona territoriale 2, ove è ubicato (senza che ciò sia messo in dubbio) l'immobile della ricorrente, consente, fino all'approvazione dei piani particolareggiati, soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV, nonché il successivo articolo 27 (restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico).
La norma in particolare prevede che:
“Per interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono alla conservazione di ogni parte storica dell' edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l' aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione delle aperture, quanto l' impianto strutturale e tipologico dell' interno, in particolare per quanto riguarda le scale e le sue parti decorative.
Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo.
Tale intervento può comportare le operazioni di:
- rifacimento o ripresa di intonaci;
- consolidamento e risanamento dall' umidità di strutture murarie;
- riparazione di elementi architettonici quali bacali, cornici e zoccolature;
- realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici ed idrici;
- la demolizione o la costruzione di tramezzi interni non portanti;
- la sostituzione di strutture orizzontali (solai piani, coperture, architravi) fatiscenti o instabili senza modifica delle quote originarie dei solai, delle linee di gronda e di colmo, delle pendenze dei tetti;
- la demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni;
- la sistemazione dei parchi e giardini”.
Orbene, come emerge dalla descrizione dell’intervento per cui vi è stata richiesta di autorizzazione, come giustamente osservato nella già citata nota della Soprintendenza, tale intervento non rispetta affatto le caratteristiche descritte dall’art.27, comportando la modifiche delle aperture sotto il profilo della riduzione dell’ampiezza della finestra e finestra-balcone, come emerge dalla stessa perizia tecnica agli atti, per dar luogo alla muratura di consolidamento.
Cosicché risulta infondato anche l’ultimo motivo di ricorso
In relazione alla natura della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite ex art.92 cpc.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso n.7139/90 in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2008.
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