T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 1 ottobre 2008 n. 12324
Pres. E. Speranza est. R. Ianigro
M. Vetrano (Avv. A. Rianna) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Provveditorato agli studi di Caserta (N.C.) |
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Giustizia amministrativa – Ricorso avverso il silenzio – rifiuto – Istanza di riesame dell’atto divenuto inoppugnabile – Obbligo di provvedere – Non sussiste – Ragioni - Fattispecie
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L'amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere su di un'istanza di revoca o riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza dei privati non sussiste quando essa si sia già espressa con provvedimento divenuto inoppugnabile, posto che, in tale evenienza, la domanda assume la sostanza di una richiesta di riesame della determinazione precedentemente assunta, volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale non è configurabile la procedura del silenzio rifiuto (1): (Nella fattispecie il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la ricorrente pur avendo agito per l’accertamento della illegittimità del silenzio- rifiuto formatosi sulla istanza tesa al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 335/1995 in ragione della sua inidoneità al proseguimento del suo ufficio per ragioni di salute, concludeva per l’ annullamento del provvedimento, divenuto inoppugnabile. con cui l’Amministrazione aveva disposto il suo collocamento a riposo ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 129/1997 per esubero di personale).
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(1) cfr. Consiglio di Stato n. 1352/03; TAR Campania – Napoli, Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 2124 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Ottava
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composta dai signori: Evasio Speranza Presidente; Antonio Ferone Componente; Renata Emma Ianigro Componente, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6889/1998 proposto da
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VETRANO MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Andrea Rianna ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del T.a.r Campania Napoli adito;
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contro
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MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui è per legge domiciliato;
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PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA, in persona del Provveditore p.t.;
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PER L'ANNULLAMENTO
del silenzio-rifiuto formatosi in seguito ad espressa istanza del 5.03.1998 con la quale la ricorrente chiedeva la revoca dell’ordinanza n. 7624 dell’8.09.1997 di collocamento a riposo e l’accoglimento della domanda del 10.04.1997 diretta al conseguimento dei benefici ex lege 335/1995;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario Renata Emma Ianigro ed uditi alla Camera di Consiglio del 21.7.08 i difensori delle parti come da verbale,
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
Con ricorso notificato il 7.03.1998 e depositato il successivo 30.06.1998 parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi a seguito di espressa istanza del 5.03.1998 .
In particolare la ricorrente, docente di ruolo di stenografia trattamento testi presso l’Istituto Tecnico Commerciale “C.Pavese” di Caserta, premesso di aver inoltrato istanza in data 10.04.1997 per accertare la inidoneità per motivi di salute al proseguimento del proprio ufficio ed ottenere i benefici di cui alla legge n. 335/1998, e che la Commissione medico legale c/o l’ASL CE-1 in data 30.07.1997 aveva espresso giudizio di inidoneità non alle mansioni proprie ma ad altre comunque rientranti nel suo livello professionale, esponeva che il Provveditorato con ordinanza dell’8.09.1997 prot. N. 7264 disponeva il suo collocamento a riposo ai sensi dell’art. 1 del d.l. 129/1997.
Precisato che, per mero errore materiale, il Capo di istituto nell’inoltrare la richiesta di visita medico collegiale aveva omesso di esplicitare che la ricorrente aveva fatto espresso riferimento ai benefici previsti dalla legge n. 335/1995, e che la istanza era restata inevasa per essersi espressa la Commissione medico legale il giorno prima della rettifica- integrazione della istanza pervenuta su iniziativa del Preside, instava per l’annullamento della ordinanza n. 7264 dell’8.09.1997 del Provveditore agli Studi di Caserta, e per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico con i benefici ex lege 335/1995, il tutto con vittoria di spese di lite.
L’amministrazione si costituiva per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 21.07.2008 la causa è stata trattenuta decisione.
Ritiene il collegio di dover dichiarare la inammissibilità del ricorso.
Ed infatti parte ricorrente, pur avendo agito per l’accertamento della illegittimità del silenzio- rifiuto formatosi sulla istanza del 5.03.1998 tesa al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 335/1995 in ragione della sua inidoneità al proseguimento del suo ufficio per ragioni di salute, concludeva per l’ annullamento del provvedimento dell’8.09.1997 con cui il Provveditore agli Studi di Caserta aveva disposto il suo collocamento a riposo ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 129/1997 per esubero di personale.
Orbene, per giurisprudenza consolidata (per tutte Cons. St.1352/03 e TAR Napoli 2124/04) l'amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere al riesame di un'istanza di revoca o riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza dei privati non sussiste quando essa si sia già espressa con provvedimento divenuto inoppugnabile, posto che, in tale evenienza, la domanda assume la sostanza di una richiesta di riesame della determinazione precedentemente assunta, volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale non è configurabile la procedura del silenzio rifiuto (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 2124).
Pertanto la amministrazione non è incorsa in nessuna inadempienza, rispetto al sollecito della ricorrente, in quanto sulla stessa non grava alcun obbligo di provvedere, ove si consideri l’omessa, tempestiva impugnazione avverso l’atto censurato.
Il ricorso pertanto è inammissibile e, quanto alle spese giudiziali, sussistono comunque giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6889/1998 così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.07. 2008.
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