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| n.10-2008 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 25 settembre 2008 n. 2090
Pres. Bianchi – Est. Graziano
S.E.C.A.P. spa ed altri (avv.ti Casavecchia, Merani) c. Torino Nuova
Economia spa (avv.ti Lanciani, Piacentini) e Zoppoli & Pulcher
Costruzioni Generali spa (avv. Pafundi) |
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1. – Contratti p.a. – Bando – Inammissibilità varianti – Offerta contenente variante – Esclusione offerta – Legittimità.
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2. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Composizione – Applicabilità art. 84 D.Lgs. 163/06 - Enti pubblici ad ordinamento tradizionale.
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3. – Contratti p.a. – Commissione di gara - Stazione appaltante ente strumentale – Presidente di gara – Qualifica di dirigente.
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1. – Qualora una clausola del bando di gara preveda la non ammissione di varianti, l’offerta presentata in variante deve essere esclusa in quanto una previsione di non ammissibilità equivale ad una sanzione di esclusione.
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2. – L’art. 84 D.Lgs. 163/06 nella parte in cui stabilisce che la presidenza della Commissione deve essere affidata ad un dirigente della stazione appaltante o in mancanza da un funzionario della stazione appaltante con funzioni apicali, vale soltanto in caso di enti pubblici ad ordinamento tradizionale e non opera con riguardo agli enti strumentali degli enti territoriali che non hanno un organico strutturato secondo le impostazioni pubblicistiche.
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3. – Nel caso in cui la stazione appaltante sia un ente strumentale, è sufficiente che i componenti dei seggi di gara appartengano agli enti territoriali costituenti il capitale sociale della società e posseggano le qualifiche definite dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 163/06.
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