T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 22 settembre 2008 n. 10354
Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena
P. Maturo (avv. M. Tammaro) c. Comune di San Salvatore Telesino (avv. U. Gentile) c. Della Maturo Costruzioni s.r.l. (avv. G. Massarelli). |
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Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia – Impugnazione – Termine – Decorrenza - Individuazione del dies a quo - Piena consapevolezza da parte dell’interessato dell’esistenza e dell’entità delle violazioni – E’ elemento determinante
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Al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l'effettiva conoscenza dell'atto si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell'area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso (1).
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(1) cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6342 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III
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composto dai Signori: 1) Dott. Ugo De Maio Presidente; 2) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Primo Referendario rel.; 3) Dott. Alfredo Storto Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6447/06, proposto da
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Maturo Pierdomenico, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Maria Cristina Tammaro, con domicilio eletto in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, n. 24;
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CONTRO
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Il comune di san Salvatore Telesino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Gentile, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Melisurgo, 4;
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E NEI CONFRONTI
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della Maturo Costruzioni s.r.l., in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante, Mattei Loredana, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Francesco Massarelli, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, via del Gasperi n. 45, presso lo studio dell’avv. Corrado Romano;
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PER L’ANNULLAMENTO
Della concessione ad edificare n. 65/2001, data a Mattei Loredana, n.q. di amministratore unico della società Maturo costruzioni s.r.l. all’esecuzione di lavori di realizzazione di un immobile strumentale dell’impresa edile, sistemazione della strada di accesso e ristrutturazione ed adeguamento del deposito esistente;
della variante della concessione edilizia n. 65/01, n. prot. 6856 del 6.8.2004 relativa alle medesime opere;
di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso collegato e consequenziale;
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Visto il ricorso e con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione e difesa della amministrazione intimata e della società controinteressata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla udienza pubblica del 5 giugno 2008 la dott. ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
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FATTO
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Il ricorrente, in qualità di comproprietario della particella n. 370 del comune di San Salvatore Telesino insieme a Maturo Domenico Vincenzo, (socio al 95% della società contro interessata, Maturo Costruzioni s.r.l. nonché marito della amministratrice unica della società), impugna con il presente ricorso il provvedimento di concessione edilizia n. 65/2001, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di realizzazione di un immobile strumentale dell’impresa edile, sistemazione della strada di accesso e ristrutturazione ed adeguamento del deposito esistente, conosciuta a seguito di deposito all’udienza del 13.9.2006, nell’ambito del giudizio n. RG 2637/06 pendente dinanzi al Tribunale di Benevento.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 11 del DPR n. 380//01 poiché manca l’autorizzazione da parte del ricorrente all’utilizzo dalla particella n. 370, adibita a strada di accesso ai fondi interclusi dove è ubicato l’immobile oggetto della concessione edilizia, e incompetenza perché la concessione non è stata rilasciata dal dirigente;
2) violazione del PRG art. 25 NTA che non consente nella zona la realizzazione di immobili strumentali ad impresa edile e comunque la norma ora non è più applicabile a decorrere dalla delibera n.36 del 17.1.2005.
Il comune si è costituto per resistere al presente ricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto perché infondato.
Si è costituita inoltre la Maturo s.r.l. che ha rilevato in via preliminare la tardività del ricorso e nel merito la sua infondatezza.
All’udienza del 23.11.2006, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’odierna udienza, uditi gli avvocati, la causa passata in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è irricevibile per tardività.
Come è noto, la giurisprudenza amministrativa pressoché unanime sostiene che al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l'effettiva conoscenza dell'atto si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell'area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso. (Consiglio Stato , sez. IV, 10 dicembre 2007 , n. 6342).
Nel caso in esame risulta che le opere previste dalla concessione edilizia n. 65/2001 sono completate dal 2002, posto che in data 19.12.2002 l’architetto Lorenzo Morone, nella qualità di direttore dei lavori, ha comunicato all’UTC del comune di san Salvatore Telesino l’ultimazione dei della struttura in cemento armato. Le opere sono state inoltre collaudate in data 17.1.2003.
Per quanto riguarda invece le opere relative alla DIA in variante alla c.e. (avente ad oggetto l’ampliamento fino a metri 27,30 del passaggio carrabile), esse risultano completate sicuramente alla data del 31.5.2006, come risulta dalla comunicazione di ultimazione delle strutture inoltrata all’ufficio del genio civile dal direttore dei lavori in data 21.6.2006. D’altro canto, il Tribunale ordinario di Benevento, con ordinanza del 25.7.2006 (all. 26 della produzione della contro interessata), nell’ambito di un giudizio per denuncia di nuova opera avviato dal ricorrente, ha accertato che l’opera denunciata (un muro sito nella particella 370, foglio 10) era già ultimata alla data di presentazione del ricorso per nuova opera (6.6.2006).
In questo quadro, appare dunque ininfluente la circostanza, menzionata dalla difesa del ricorrente nel corso dell’udienza di discussione e peraltro in alcun modo provata, della mancata esposizione di un cartello sul cantiere, recante l’indicazione degli estremi del titolo edilizio.
L’odierno gravame è stato notificato solo in data 28.9.2006 e pertanto oltre il decorso dei 60 giorni sia dalla ultimazione delle opere oggetto della concessione edilizia 65/01 che di quelle oggetto della DIA. Infatti, anche a voler considerare come data di ultimazione delle opere quella accertata dal giudice civile, e cioè il 6.6.2006, anche computata la sospensione feriale, i 60 giorni sarebbero scaduti il 19.9.2006.
In conclusione, dunque, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, ferma restando la possibilità di disapplicazione da parte del go dei provvedimenti impugnati.
La natura e l’esito della controversia consentono di ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, III sezione, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così è deciso, in Napoli nella camera di consiglio 5 giugno 2008.
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