T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 29 settembre 2008 n. 3073
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Concorsi pubblici – Valutazione pubblicazioni scientifiche
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I rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra membri della commissione d’esame e candidati non costituiscono ex se vizi della procedura concorsuale né alterano la parità di trattamento fra i candidati medesimi. Tuttavia, in tutti i pubblici concorsi le pubblicazioni scientifiche scritte dal candidato in collaborazione con altri studiosi possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione di concorso soltanto se sono scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori. E’ evidente che la scindibilità e l’individuabilità dei contributi dei singoli autori deve essere accertata ed espressamente dichiarata dalla Commissione giudicatrice prima di procedere alla valutazione del titolo costituito dalla pubblicazione presentata dal candidato, e che di tale giudizio preliminare della Commissione medesima deve essere fatta menzione nel verbale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Ricorso n. 1435/2008
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei signori: Bruno Amoroso Presidente; Fulvio Rocco Consigliere, estensore; Alessandra Farina Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G. 1435/2008, proposto da
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Bacilieri Magdalena, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Francesco Brunello, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione,
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contro
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- l’Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, con elezione di domicilio in Venezia, Piazza San Marco n. 63;
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- il Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Padova; il Senato Accademico dell’Università di Padova in persona del Rettore pro tempore; la Commissione Giudicatrice per la Macroarea 2 preposta alla procedura comparativa per il rinnovo degli assegni di ricerca per la 2^ tranche del bando 2005, nominata con deliberazione del Senato Accademico dell’Università di Padova con provvedimento del Senato Accademico Rep. n. 206/2007 dd. 8 novembre 2007, in persona del suo Presidente pro tempore; tutti non costituitisi in giudizio,
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e nei confronti di
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- Baiguera Silvia, non costituita in giudizio,
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- Silvestri Alberta, non costituita in giudizio,
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per l’annullamento
a) dell’intera procedura di valutazione comparativa per il rinnovo biennale degli assegni di ricerca per la Macroarea 2 dell'Università di Padova, 2° tranche del Bando 2005, indetta con deliberazioni del Senato Accademico n. 182 dd. dd. 1 ottobre 2007, n. 206 dd. 8 novembre 2007, n. 208 dd. 11 dicembre 2008 e con il provvedimento Prot. n. 14701 dd. 6 marzo 2008 della Direzione Amministrativa Servizio Ricerca, nonchè conclusasi con Decreto Rettorale n. 1342/2008 dd. 20 maggio 2008;
b) dell’Avviso di concorso di cui al Prot. n. 14701 dd. 6 marzo 2008 emanato dal capo Servizio Ricerca della Direzione Amministrativa dell’Università di Padova, nella parte in cui non prevede quale criterio di valutazione ed assegnazione del punteggio che venga fatto “particolare riferimento all'attività svolta in qualità di assegnista”;
c) della graduatoria degli idonei di cui alla procedura di rinnovo degli Assegni di Ricerca per la Macroarea 2 (chimica e scienze della terra) presso l'Università di Padova, datata 9 maggio 2008;
d) del Decreto del Rettore dell'Università di Padova n.1342/2008 Prot. 28472 del 20 maggio 2008, recante l’approvazione degli atti della Commissione Concorsuale e della graduatoria degli idonei al rinnovo degli assegni di ricerca relativi al Bando 2005, per la Macroarea 2, conosciuto dalla ricorrente medesima in data 23 maggio 2008;
e) di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente, ivi compresi gli atti attuativi del Decreto pettorale di approvazione degli atti della procedura concorsuale anzidetta, tra i quali i due contratti di rinnovo dell’assegno di ricerca stipulati dal Rettore dell’Università di Padova con la dott. Silvia Baiguera e la dott. Alberta Silvestri nel giugno del 2008; e, nell’ipotesi di mancata concessione del provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati, ovvero di annullamento degli stessi con sentenza resa a’ sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 11, e dell’ art. 26, commi 4 e 5, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come rispettivamente introdotti dagli artt. 3 e 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205,
per la condanna
dell’Università degli Studi di Padova al pagamento, a proprio favore, di un risarcimento del danno nella misura complessiva di € 74.668,00.- (oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo) pari alla somma di € 37.334,00.- a titolo di assegno di ricerca non percepito e di € 37.334,00.- a titolo di danno da mancato arricchimento professionale conseguente all'interruzione dell'attività di ricercatrice universitaria per un ulteriore biennio, valutato, anche in via equitativa, utilizzando come parametro il raddoppio dell’indennità economica perduta; ovvero a somma diversa che si riterrà di giustizia.
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Visto il ricorso, notificato il 18 luglio 2008 e depositato presso la Segreteria il 22 luglio 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova, depositato presso la Segreteria il 4 settembre 2008;
visti gli atti tutti di causa;
uditi alla camera di consiglio del 17 settembre 2008 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), l’Avv. P.F. Brunello per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Stefano Maria Cerillo per la P.A.;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, comma 11, e dell’ art. 26, commi 4 e 5, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come rispettivamente introdotti dagli artt. 3 e 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
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1.1. La ricorrente, dott. Magdalena Bacilieri, espone di aver partecipato al Bando di concorso per l’assegnazione – mediante valutazione comparativa - di un assegno di ricerca di durata biennale per la Macroarea 4 di Scienze Farmaceutiche deliberato dal Senato Accademico dell’Università di Padova per l’anno 2005, ed attivato con provvedimento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche della medesima Università in data 3 febbraio 2006 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La Bacilieri, risultando vincitrice di tale procedura concorsuale, sottoscrisse in data 24 marzo 2006 con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di assegno di collaborazione ad attività di ricerca decorrente dall’1 aprile 2006 (cfr. ibidem, doc.ti 2 e 2 bis) e scadenza differita al 31 agosto 2008 rispetto all’originario termine del 31 marzo 2008 per effetto della sospensione del rapporto dall’1 giugno 2007 al 31 ottobre 2007 dovuta all’astensione obbligatoria per maternità della medesima Bacilieri (cfr. ibidem, doc. 2 ter).
La ricorrente precisa che gli assegni di ricerca possono essere rinnovati per una sola volta a’ sensi dell’art. 19 del “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione di ricerca” approvato con Decreto Rettorale n.1585/2006 del 19 giugno 2006, posto che ivi si dispone che “il Senato Accademico definisce con cadenza, di norma semestrale, le modalità e i criteri di valutazione e selezione per i rinnovi che comportino una durata complessiva dell’assegno superiore a due anni e fino ad un massimo di quattro anni”.
In attuazione di tale Regolamento, il Senato Accademico nelle sedute dell’1 ottobre 2007, 8 novembre 2007 e 11 dicembre 2007 ha deliberato il rinnovo degli assegni di ricerca banditi nell’anno 2005, tra i quali – quindi - rientrava anche quello conseguito dalla Bacilieri.
In particolare, è stata fissata al 31 marzo 2008 la data della valutazione comparativa, e per la MacroArea di appartenenza della ricorrente (presentemente MacroArea n. 2, per effetto della ridefinizione delle Macroaree avvenuta in seguito alla modifica dello Statuto approvata con Decreto Rettorale del 4 settembre 2006: cfr. ibidem, doc. 3) sono stati rifinanziati due soli rinnovi (cfr. ibidem, doc. 5 ter).
Alla procedura di rinnovo degli assegni concessi nel 2005 per la Macroarea 2 sono state ammesse tre assegniste, ossia la dr.ssa Magdalena Bacilieri , la dr.ssa Silvia Baiguera e la dr.ssa Alberta Silvestri.
La procedura di valutazione comparativa per il rinnovo degli assegni del 2005 è stata attivata dalla Direzione Amministrativa – Servizio Ricerca dell'Università di Padova con provvedimento Prot.14701 del 6 marzo 2008, a firma del Capo Servizio Ricerca, dr.ssa Maria Luisa Furlan (cfr. ibidem, doc. 4).
La ricorrente precisa che tale provvedimento reca – per l’appunto – l’ “Avviso di Selezione per il rinnovo della 2^ tranche degli assegni banditi nel 2005”, nel quale si riportano gli elementi essenziali della selezione, tra i quali il sistema e i criteri di ripartizione del punteggio, ma si omette di inserire quanto segnatamente disposto dall’art. 21 del predetto Regolamento in tema di “particolare riferimento”, ai fini della “valutazione comparativa … all’attività svolta quale assegnista”.
La Commissione per la valutazione comparativa della procedura per la Macroarea 2 è stata nominata dal Senato Accademico con delibera dell’8 novembre 2007 nelle persone del Prof. Francesco Massari quale Presidente, del Prof Giuseppe Zattoni quale Componente e della Prof. Mariateresa Conconi quale Segretario (cfr. ibidem, doc.5)
Tale Commissione ha espletato le operazioni concorsuali il giorno 30 aprile 2008, redigendo il seguente verbale (cfr. ibidem, doc. 6): “Il giorno 30/04/2008 alle ore 9.00, presso il Dipartimento di Geoscienze si è riunita la Commissione della Macroarea 2 incaricata di valutare le richieste di rinnovo degli assegni biennali di cui al bando 2005. … La Commissione prende visione dell’elenco dei richiedenti, che risultano essere n. 3, nonché delle modalità di rinnovo degli assegni. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione dispone di 100 punti da attribuire in base ai seguenti elementi: piano delle attività di ricerca proposto dall’assegnista e approvato dal consiglio della struttura con l’indicazione del responsabile della ricerca con il quale l’assegnista collaborerà: fino a 10 punti; parere della Struttura che ha bandito l’assegno basato su esigenze di sviluppo delle attività scientifiche; nel caso in cui venga espresso parere favorevole al rinnovo di più di un assegno verranno individuate delle fasce di merito: fino a 10 punti; curriculum degli studi e delle ricerche del candidato (fino a 40 punti); pubblicazioni scientifiche del candidato ed ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa: fino a 40 punti. Per l’inserimento nella graduatoria degli idonei al rinnovo, gli assegnisti devono avere conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70. La Commissione procede quindi alla valutazione dei seguenti candidati attribuendo loro il punteggio relativo: Bacilieri Magdalena: piano ricerca punti 10; parere Struttura punti 10; curriculum punti 31; pubblicazioni punti 38; totale punti 89; Baiguera Silivia: piano ricerca punti 10; parere Struttura punti 10; curriculum punti 31; pubblicazioni punti 40; totale punti 91; Silvestri Alberta: : piano ricerca punti 10; parere Struttura punti 10; curriculum punti 35; pubblicazioni punti 35; totale punti 90. In base al punteggio raggiunto da ciascun candidato, la Commissione formula la seguente graduatoria di. merito: 1. dott. Baiguera Silvia; 2. dott. Silvestri Alberta; 3. dott. Bacilieri Magdalena. I lavori della Commissione terminano alle ore 10.00”.
Al verbale della Commissione veniva allegata la seguente relazione dei lavori, sempre in data 30 aprile 2008 (cfr. ibidem, doc. 6 bis ): “La Commissione ha valutato i progetti, le pubblicazioni e i curricula dei candidati. Tutti e tre risultano molto validi e con titoli sostanzialmente equivalenti. In particolare: I rispettivi Dipartimenti hanno valutato i tre candidati altamente meritevoli del rinnovo. La commissione assegna a ciascun candidato 10 punti. Per quanto riguarda le pubblicazioni: Bacilieri presenta 14 lavori pubblicati su riviste internazionali, in 3 dei quali appare come primo autore, per un impact factor (IF) totale di 33,5. Baiguera ha 18 lavori su riviste internazionali, per un IF totale di 42,5. In 3 lavori risulta primo nome. Infine Silvestri presenta l0 lavori su riviste internazionali per un IF totale di 10,6. In 8 di questi lavori compare come primo nome. Inoltre è autore di tre capitoli su libri. In pratica, tutti e tre i candidati presentano un eccellente elenco di lavori. Infatti, anche se l’IF totale di Silvestri risulta più basso, si deve considerare che quest’ultima appartiene ad una diversa area scientifica ed è primo autore in un numero maggiore di lavori. Nel curriculum dei candidati si evidenziano alcune differenze. Infatti, Silvestri ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche con il massimo punteggio e lode ed ha ricevuto il premio Salvatore Improta 2007 per Giovani Ricercatori nel campo dell’Archeometria. Le altre due candidate si sono laureate con punteggi inferiori. I piani delle ricerche vengano valutati come altamente interessanti e sostanzialmente equivalenti. Il risultato finale vede i tre candidati valutati con punteggi molto vicini, come riportato nel verbale. In tal senso la Commissione valuta idonei tutti e tre i candidati e auspica che tutti possano avere il rinnovo dell’assegno”.
La graduatoria finale e definitiva delle procedure per i rinnovi degli assegni di ricerca relativi al bando 2005 è stata stilata, per tutte le Macroaree interessate, dalla Direzione Amministrativa – Servizio Ricerca in data 9 maggio 2008 ed approvata unitamente agli atti delle Commissioni di valutazione con Decreto Rettorale n. 1342/2008 dd. 20 maggio 2008 (cfr. ibidem, doc.ti 7 e 7bis), trasmesso alla Bacilieri con nota Prot. n. 29751 dd. 22 maggio 2008 a firma della predetta Capo Servizio Ricerca della Direzione Amministrativa dell’università, dott. Maria Luisa Furlan, ricevuta dalla destinataria il giorno susseguente e nella quale si comunicava che la richiesta di rinnovo della ricorrente medesima “non era stata accolta” (cfr. ibidem, doc. 7 ter).
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1.2. La Bacilieri, essendosi classificata al terzo posto della surriportata graduatoria ed essendo stati finanziati due contratti soltanto, con il ricorso in epigrafe chiede l’annullamento:
a) dell’intera procedura di valutazione comparativa per il rinnovo biennale degli assegni di ricerca per la Macroarea 2 dell'Università di Padova, 2° tranche del Bando 2005, indetta con deliberazioni del Senato Accademico n. 182 dd. dd. 1 ottobre 2007, n. 206 dd. 8 novembre 2007, n. 208 dd. 11 dicembre 2008 e con il provvedimento Prot. n. 14701 dd. 6 marzo 2008 della Direzione Amministrativa Servizio Ricerca, nonchè conclusasi con Decreto Rettorale n. 1342/2008 dd. 20 maggio 2008;
b) dell’Avviso di concorso di cui al Prot. n. 14701 dd. 6 marzo 2008 emanato dal capo Servizio Ricerca della Direzione Amministrativa dell’Università di Padova, nella parte in cui non prevede quale criterio di valutazione ed assegnazione del punteggio che venga fatto “particolare riferimento all'attività svolta in qualità di assegnista”;
c) della graduatoria degli idonei di cui alla procedura di rinnovo degli Assegni di Ricerca per la Macroarea 2 (chimica e scienze della terra) presso l'Università di Padova, datata 9 maggio 2008;
d) del Decreto del Rettore dell'Università di Padova n.1342/2008 Prot. 28472 del 20 maggio 2008, recante l’approvazione degli atti della Commissione Concorsuale e della graduatoria degli idonei al rinnovo degli assegni di ricerca relativi al Bando 2005, per la Macroarea 2, conosciuto dalla ricorrente medesima in data 23 maggio 2008;
e) di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente, ivi compresi gli atti attuativi del Decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura concorsuale anzidetta, tra i quali i due contratti di rinnovo dell’assegno di ricerca stipulati dal Rettore dell’Università di Padova con la dott. Silvia Baiguera e la dott. Alberta Silvestri nel giugno del 2008.
La ricorrente chiede - altresì - nell’ipotesi di mancata concessione del provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati, ovvero di annullamento degli stessi con sentenza resa a’ sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 11, e dell’ art. 26, commi 4 e 5, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come rispettivamente introdotti dagli artt. 3 e 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la condanna dell’Università degli Studi di Padova al pagamento, a proprio favore, di un risarcimento del danno nella misura complessiva di € 74.668,00.- (oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo) pari alla somma di € 37.334,00.- a titolo di assegno di ricerca non percepito e di € 37.334,00.- a titolo di danno da mancato arricchimento professionale conseguente all'interruzione dell'attività di ricercatrice universitaria per un ulteriore biennio, valutato, anche in via equitativa, utilizzando come parametro il raddoppio dell’indennità economica perduta; ovvero a somma diversa che si riterrà di giustizia.
La ricorrente deduce al riguardo, con un primo ordine di censure, violazione di legge ed incompetenza con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 19 e 21, comma 2 e 3, del Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione dell’attività di ricerca, approvato dal Rettore dell’Università di Padova con Decreto n. 1585/2006 dd. 19 giugno 2006, nonché violazione dell’art 5. 12, comma 2, lett. a) dello Statuto dell’Università di Padova.
Con un secondo ordine di censure la ricorrente medesima deduce l’avvenuta violazione dei principi discendenti dall’art. 97 Cost., nel mentre con un terzo ordine di censure deduce eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione, travisamento dei fatti e/o erronea valutazione di dati istruttori, per quanto segnatamente attiene alla valutazione dei curricula dei candidati e dell’impact factor nella valutazione delle pubblicazioni.
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3. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova concludendo per la reiezione del ricorso.
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4.1. Tutto ciò premesso, l’impugnativa in epigrafe va accolta.
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4.2. Con il primo ordine di censure, la ricorrente a ragione rimarca che – come si è detto innanzi - l’art. 19 del Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione dell’attività di ricerca, approvato dal Rettore dell’Università di Padova con Decreto n. 1585/2006 dd. 19 giugno 2006, testualmente dispone che “Il Senato Accademico definisce, con cadenza di norma semestrale, le modalità e i criteri di valutazione e selezione per i rinnovi che comportino una durata complessiva dell’assegno superiore a due anni e fino ad un massimo di quattro anni”.
Tale disposizione trova conforto sistematico nell’art. 12, comma 2, lett. a) del vigente Statuto dell’Università di Padova, laddove dispone che il Senato Accademico, il quale comunque “esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche” (cfr. art. 12 cit., comma 1), “delibera” – per quanto segnatamente interessa – “ogni altro eventuale Regolamento di Ateneo in tema di ricerca …”.
E’ evidente, quindi, che nel caso di specie il Senato Accademico non ha esercitato una propria competenza, devolvendone di fatto l’esercizio alla Commissione che nella specie è stata chiamata a valutare i candidati al rinnovo degli assegni di ricerca per cui è causa.
Va peraltro ulteriormente rilevato che l’art. 21 del medesimo Regolamento, dopo aver disposto al comma 1 che “la selezione” dei candidati “avviene mediante valutazione comparativa” dei medesimi “da parte di una Commissione nominata per ciascuna Macrioarea dal Senato Accademico su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo ed ella Consulta dei Direttori di Dipartimento”, contempla al comma 2 la seguente disciplina per la “valutazione comparativa” predetta: “… le Commissioni dispongono di 100 punti da attribuire in base ai seguenti elementi, con particolare riferimento all’attività svolta in qualità di assegnista:
- piano delle attività di ricerca proposto dall’assegnista e approvato dal Consiglio della Struttura con l’indicazione del responsabile della ricerca con il quale l’assegnista collaborerà (fino a 10 punti);
- parere della Struttura che ha bandito l’assegno basato su esigenze di sviluppo delle attività scientifiche; nel caso in cui venga espresso parere favorevole al rinnovo di più di un assegno verranno individuate delle fasce di merito (fino a 10 punti)
- curriculum degli studi e delle ricerche del candidato (fino a 40 punti);
- pubblicazioni scientifiche del candidato ed ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa (fino a 40 punti)”.
Il comma 3 dello stesso articolo dispone, al capoverso che “in caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato”.
Orbene, anche a prescindere dalla surriferita circostanza che il Senato Accademico non ha nella specie tradotto i testè enunciati criteri generali di valutazione nei “ criteri di valutazione e selezione” di carattere puntuale e di vigenza “di norma semestrale” contemplati nel predetto art. 19 del medesimo Regolamento, risulta con altrettanta evidenza che nello stabilire tali criteri di maggior dettaglio non può essere derogato il criterio direttivo enunciato in via parimenti generale dal surriportato comma 2 dell’art. 21, ossia il “particolare riferimento all’attività svolta in qualità di assegnista”.
Nel caso di specie, ove pur si ammettesse, per motivi di urgenza derivanti dall’indubbia necessità di provvedere alla continuità dell’attività di ricerca pur nella (di per sé non commendevole) inerzia del Senato Accademico, la “supplenza” esercitata al riguardo dalle singole Commissioni preposte alla valutazione dei candidati non può comunque ignorare l’obbligo di attuare tale criterio direttivo: obbligo che, evidentemente, non può che essere adempiuto mediante la previa determinazione, da parte delle Commissioni medesime, di criteri che nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche e agli altri titoli residuali del candidato (ultima delle categorie di titoli enunciata dal predetto art. 21), conferiscano maggior valore ponderale alle pubblicazioni e ai titoli conseguiti nell’ambito dell’anzidetta “attività svolta in qualità di assegnista”.
La ricorrente ha evidenziato che nell’”Avviso di Selezione per il rinnovo della 2^ tranche degli assegni banditi nel 2005” di cui al provvedimento Prot. n. 14701 dd. 6 marzo 2008 a firma del Capo Servizio Ricerca, sono riportate le categorie di titoli per le quali è prevista la valutazione a’ sensi del predetto art. 21 del Regolamento, e che peraltro è stato omesso qualsivoglia accenno al “particolare riferimento all’attività svolta in qualità di assegnista” pur contemplato da tale disposizione normativa.
Il Collegio reputa che tale omissione sia, di per sé, significativa al fine di comprovare la deliberata volontà di escludere l’applicazione del criterio in questione: e ciò con ben evidente pregiudizio per la posizione della ricorrente, la quale comprova di aver presentato quale titolo 14 pubblicazioni, delle quali ben 11 prodotte nel biennio di ricerca da lei svolto (cfr. doc. 9-ter), a fronte delle 18 pubblicazioni presentate dalla Baiguera, delle quali peraltro solo 6 prodotte nel biennio di ricerca svolto da tale candidata, nonché a fronte delle 10 pubblicazioni presentate dalla Silvestri, 4 delle quali a loro volta prodotte nel biennio di ricerca (cfr. ibidem, doc.ti 6-bis, 6-ter e 9).
Quanto sopra destituisce di qualsivoglia fondamento la tesi difensiva dell’Università, con la quale da un lato si sostiene che la ricorrente avrebbe sostanzialmente presentato un ricorso recante censure di merito nei confronti dell’operato della Commissione giudicatrice e, dall’altro, apoditticamente si nega – ignorando il pur evidente dato testuale emergente dal predetto art. 21 – l’assenza nel Regolamento di disposizioni contemplanti un obbligo di valutazione più favorevole per l’attività svolta in qualità di assegnista.
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4.3. Anche il secondo ordine di censure proposto dalla ricorrente va accolto, laddove si deduce la circostanza che uno dei membri della Commissione – segnatamente la Prof.ssa Conconi – è stata coautrice di pubblicazioni presentate quale titolo da una delle altre candidate (per l’esattezza, ben 14 delle 18 pubblicazioni prodotte dalla candidata Baiguera).
A tale riguardo, la difesa dell’Università si limita, testualmente, ad affermare che le censure di “parzialità” del predetto membro della Commissione sarebbero “del tutto infondate”, posto che “risulta dalla documentazione agli atti che la Commissione” medesima “ha valutato” le pubblicazioni “in forza di criteri oggettivi approvati dalla comunità scientifica”, nonché in considerazione dell’asseritamente “consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di concorsi universitari, che ritiene ininfluente la collaborazione scientifica tra commissari e candidati, dal momento che tale circostanza deve ormai ritenersi, nella comunità scientifica, consueta e, addirittura, fisiologica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere , in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti”.
Il Collegio, per parte propria, dissente fermamente dalla suesposta tesi prospettata dalla difesa dell’Università.
Premesso che dagli atti formati dalla Commissione giudicatrice non si ricava il minimo accenno ai non meglio precisati “criteri oggettivi approvati dalla comunità scientifica” che sarebbero stati nella specie da essa utilizzati (tranne forse il ricorso, quale metodo di valutazione, al c.d. “IF” o “Impact factor” delle pubblicazioni: profilo, questo, peraltro ben più vasto nelle sue implicazioni e che risulta comunque diverso rispetto alla sensibilmente più circoscritta tematica dei limiti della valutazione dei lavori svolti in collaborazione tra più autori, uno dei quali membro dell’organo preposto al loro giudizio), va evidenziato che la giurisprudenza enuncia sul punto principi ben diversi da quelli affermati dall’Amministrazione intimata.
Se, invero, i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra membri della commissione d’esame e candidati non costituiscono ex se vizi della procedura concorsuale nè alterano la parità di trattamento fra i candidati medesimi, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono, come titoli valutabili, nelle carriere scientifiche e nei concorsi (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 15 maggio 2001 n. 2707), rimane comunque imprescindibile, in tutti i pubblici concorsi, l’esigenza per cui le pubblicazioni scientifiche scritte dal candidato che le produce in collaborazione con altri studiosi possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione di concorso soltanto se sono scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2001 n. 5182).
E’ evidente che la scindibilità e l’individuabilità dei contributi dei singoli autori deve essere accertata ed espressamente dichiarata dalla Commissione giudicatrice prima di procedere alla valutazione del titolo costituito dalla pubblicazione presentata dal candidato, e che di tale giudizio preliminare della Commissione medesima deve essere fatta menzione nel verbale: circostanza, questa, che nel caso di specie assodatamente non ricorre.
Per di più, una più che consolidata giurisprudenza rafforza l’onere motivazionale che incombe sulla Commissione qualora il coautore sia un suo membro: in tal senso, infatti, le pubblicazioni fatte dal candidato di un concorso universitario in collaborazione con un membro della commissione sono valutabili solo quando la Commissione giudicatrice, con specifica motivazione, identifichi la parte riferibile all'opera individuale del concorrente stesso e siano da escludere strette connessioni e reciproche influenze fra le varie parti dell’opera (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I, 26 marzo 1987 n. 638, 17 luglio 1989 n. 1015 e 14 marzo 1990 n. 283; T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 settembre 1993 n. 1538 e 9 aprile 1996 n. 769; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2002 n. 344 e 13 gennaio 2003 n. 116).
Nel caso di specie, la riscontrata assenza negli atti della Commissione di esame di qualsivoglia riferimento alla circostanza che erano state prodotte quali titoli pubblicazioni redatte con altri autori e che uno di questi era un membro della Commissione medesima rende ben evidente che l’organo giudicante del concorso ha disatteso l’osservanza di tali regole ormai consolidate e che, in quanto tali, dovevano essere ben note a ciascuno dei componenti dell’organo giudicante.
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4.4. Le censure si qui esaminate risultano esaustive al fine dell’accoglimento del ricorso.
Peraltro, il riconoscimento delle ragioni della ricorrente va limitato, in conformità dell’interesse da lei fatto concretamente valere nel presente giudizio, all’annullamento del provvedimento Prot. n. 14701 dd. 6 marzo 2008 a firma del Capo Servizio Ricerca nella parte in cui omette di specificare che, a’ sensi dell’art. 21 del vigente “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione di ricerca”, la valutazione dei candidati avverrà con “particolare riferimento all’attività svolta in qualità di assegnista”, nonché all’annullamento di tutti i susseguenti atti posti in essere dall’Università degli Studi di Padova al fine dell’individuazione degli aventi titolo al rinnovo degli assegni di ricerca per la Macroarea 2, 2^ tranche del Bando 2005.
Per l’effetto di tale statuizione di annullamento, l’Amministrazione dovrà quindi rivalutare la posizione delle tre candidate mediante un’ulteriore procedura priva dei vizi rilevati da questo giudice, formulando al riguardo una nuova graduatoria.
Viceversa, allo stato, è estranea all’interesse della ricorrente l’immediata caducazione dei contratti attualmente vigenti tra le controinteressate e l’Università, posto che quest’ultima sarà comunque tenuta a provvedere in autotutela, anche mediante l’istituto del recesso (cfr. art. 1373 c.c.) richiamato nei contratti medesimi, ove la nuova graduatoria concorsuale conseguente al rinnovo del procedimento di valutazione dovesse determinare un risultato diverso da quello attuale.
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4.5. Il disposto rinnovo del procedimento di valutazione rende improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente, avendo riguardo alla richiesta da lei avanzata in tal senso nell’atto introduttivo del presente giudizio.
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4.6. Sempre per quanto attiene al rinnovo del procedimento di valutazione dei candidati, questo giudice non può non rilevare che tutto quanto accaduto in occasione della procedura concorsuale qui resa oggetto di annullamento rende ragionevolmente impraticabile l’attribuzione della relativa incombenza ad altri docenti in servizio presso l’Università di Padova, posto che - per usare lo stesso termine della difesa dell’Amministrazione intimata - la stessa ristrettezza numerica della locale “comunità scientifica” rende obiettivamente difficile garantire, nella specie, il rifacimento del giudizio mediante l’applicazione dei necessari caratteri di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa imposti dall’art. 97 Cost.
Pertanto, entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa ove anteriormente avvenuta, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Direttore Generale dell’Università pro tempore, nominerà una nuova Commissione giudicatrice in sostituzione della precedente agli effetti del rinnovo della valutazione delle candidate Bacilieri Magdalena, Baiguera Silvia e Silvestri Alberta, composta da tre professori di qualifica omologa a quella dei membri precedenti ma tratti da Università diverse da quella di Padova.
La nuova Commissione procederà, esaurendo i propri incombenti entro i successivi trenta giorni, al rinnovo delle operazioni concorsuali, previa fissazione – ove il Senato Accademico dell’Università di Padova non abbia nel frattempo provveduto in via generale - dei criteri di cui all’anzidetto art. 21 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione dell’attività di ricerca al contingente fine della valutazione delle tre predette candidate.
Alla conclusione degli incombenti di competenza della Commissione, i competenti organi dell’Università di Padova provvederanno all’approvazione dei relativi atti, alla pubblicazione della nuova graduatoria e – ove necessario - alla conseguente stipulazione dei nuovi contratti.
Tutte le spese necessarie per la rinnovazione del procedimento, ivi comprese quelle di viaggio e di permanenza dei componenti della nuova Commissione sono poste a carico dell’Università di Padova.
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5. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.
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6. Il Collegio, da ultimo, reputa di trasmettere la presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto, per l’eventuale seguito di competenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento Prot. n. 14701 dd. 6 marzo 2008 a firma del Capo Servizio Ricerca nella parte in cui omette di specificare che, a’ sensi dell’art. 21 del vigente “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione di ricerca”, la valutazione dei candidati avverrà con “particolare riferimento all’attività svolta in qualità di assegnista”, nonché tutti i susseguenti atti posti in essere dall’Università degli Studi di Padova al fine dell’individuazione degli aventi titolo al rinnovo degli assegni di ricerca per la Macroarea 2, 2^ tranche del Bando 2005.
Dichiara improcedibili le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
Condanna l’Università degli Studi di Padova al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 2.500,00.- (duemilacinquecento/00) oltre ad IVA e C.P.A.,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e che la stessa sia comunicata pure al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Direttore Generale dell’Università pro tempore, Viale di Trastevere n. 76 – 00153 ROMA per il seguito di competenza descritto al § 4.6. della parte motiva, nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto, Palazzo Camerlenghi, San Polo n. 1, Rialto – 30100 VENEZIA, per l’eventuale seguito di competenza.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2008.
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