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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 18 settembre 2008 n. 384
L. Papiano Pres. U. Giovannini Est.
L. Ferrari Luigi ed altri (Avv.ti L. Acquarone, D. Anselmi, P. Sommovigo ed A. Calisse) contro il Comune di Borgo Val di Taro (Avv. M. Moglia e M. Palladini) l’A.T.O. N. 2 (Avv. C. Masi) e nei confronti di Montagna 2000 Spa (Avv. S. Chiesa)


1. Giurisdizione e competenza - Azione con cui i comproprietari di un compendio immobiliare oggetto di due distinti provvedimenti ablativi entrambi riconosciuti illegittimi ed annullati in sede giurisdizionale chiedono la restituzione in pristino ed in subordine il risarcimento per equivalente - Combinato disposto degli artt. 53, comma 1 e 43, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 327 del 2001 - È devoluta alla cognizione del giudice amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva

 

2. Giustizia amministrativa - Azione per il risarcimento del danno da procedura ablativa dichiarata illegittima - Domanda ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 - Deve ritenersi rituale se sia stata correttamente formulata nelle forme del ricorso incidentale

1. L’azione con cui i comproprietari di un compendio immobiliare chiedono, in via principale, che l’Amministrazione Comunale restituisca loro i suddetti fondi, che in precedenza erano stati oggetto di due distinti provvedimenti ablativi entrambi riconosciuti illegittimi ed annullati in sede giurisdizionale e che, conseguentemente, essa provveda a ripristinare lo “status quo ante” dei terreni, mediante rimozione dei manufatti a suo tempo realizzati e, in subordine, nel caso venga accertato che i suddetti terreni sono stati irreversibilmente trasformati a causa della realizzazione dei suddetti impianti il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 1 e 43, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 327 del 2001, è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva.

 

2. In una azione per il risarcimento del danno da procedura ablativa dichiarata illegittima, nel caso l’amministrazione faccia domanda ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001, affinché il Tribunale adito disponga, nel caso che ritenga fondato il ricorso, la condanna della stessa Amministrazione Comunale al solo risarcimento del danno per equivalente monetario, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, tale domanda deve ritenersi rituale se alla stregua di una domanda riconvenzionale diretta a modificare l’originario “petitum” del ricorso, sia stata correttamente formulata nelle forme del ricorso incidentale e, pertanto, in atto notificato ai ricorrenti ed alle altre parti in causa. (fattispecie in cui la domanda è stata ritenuta rituale e fondata in quanto l’Amministrazione ha comprovato sia il permanere dell’interesse pubblico ad acquisire l’immobile sia la propria disponibilità a risarcire i ricorrenti per equivalente monetario, secondo le indicazioni e le modalità previste dal comma 6 dello stesso art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00384/2008 REG.SEN.
N. 00144/2007 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 144 del 2007, proposto da:

 

Ferrari Luigi, Ferrari Anna e Ferrari Maria Assunta, rappresentati e difesi dagli avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo ed Andrea Calisse , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Parma, strada del Conservatorio 2;

 

contro

 

- Comune di Borgo Val di Taro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Moglia e Maurizio Palladini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Parma, galleria Bassa dei Magnani 7;

 

- A.T.O. N. 2 - Ambito Territoriale Ottimale - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Masi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, vicolo dei Mulini, 6

 

nei confronti di

 

Montagna 2000 Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Parma, galleria Bassa dei Magnani, 7;

 

per ottenere
l’accertamento del diritto dei ricorrenti, nella loro qualità di proprietari, alla restituzione, da parte del Comune di Borgo Val di Taro, del compendio immobiliare costituito da alcuni terreni di natura agricola e boschiva, sito in frazione Valdena del suddetto Comune, nonché alla restituzione dell’acqua captata dalla stessa amministrazione, previa riduzione in pristino del terreno; o, nel caso di impossibilità della restituzione dell’immobile e/o dell’acqua captata, per l’accertamento del diritto dei medesimi ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per equivalente monetario, nonché per l’accertamento del loro diritto al risarcimento del danno quale diretta conseguenza della trasformazione ed acquisizione al patrimonio del Comune e all’ulteriore risarcimento per il periodo di occupazione illegittima e, in ogni caso, anche al risarcimento del danno generato dall’amministrazione comunale per non avere eseguito l’ordine contenuto in due sentenze del T.A.R. Parma (immediatamente esecutive) e per non avere nemmeno eseguito il giudicato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Borgo Val di Taro, Montagna 2000 Spa e di A.T.O. N. 2 - Ambito Territoriale Ottimale -;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 01/07/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

I ricorrenti sono comproprietari, in forza di successione ereditaria, del compendio immobiliare di cui in epigrafe.
Con deliberazioni consiliari del 11/4/1988 e del 31/7/1989, il Comune di Borgo Val di Taro approvava i progetti di costruzione di opere di presa dell’acquedotto sui fondi in questione. A tali determinazioni si opponeva in sede giurisdizionale il “de cuius” degli attuali ricorrenti ed il T.A.R., con sentenza n. 142 del 1997, accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava dette deliberazioni.
Con successiva deliberazione consiliare in data 15/3/1990, parimenti impugnata in sede giurisdizionale, il Comune disponeva la rinnovazione del procedimento di occupazione d’urgenza delle aree di proprietà dei ricorrenti, violando il chiaro disposto della sentenza del Tribunale laddove aveva annullato i precedenti provvedimenti ablativi.
Il T.A.R., con sentenza n. 1037 del 2001, annullava anche tale ulteriore deliberazione consiliare per illegittimità in via derivata, stante la ritenuta illegittimità dell’atto presupposto con cui era stata dichiarata la pubblica utilità delle opere in questione.
In considerazione degli intervenuti giudicati su entrambe le sentenze, gli attuali ricorrenti ripetutamente hanno diffidato il Comune di Borgo Val di Taro a dare esecuzione alle stesse, ma il Comune non ha mai provveduto a quanto richiesto.
Con nota in data 15/1/2007, l’Amministrazione Comunale ha provveduto invece a comunicare ai ricorrenti l’avvio del procedimento ex art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 per l’acquisizione dell’immobile al patrimonio indisponibile del Comune.
I sigg. Ferrari, ritenendo che nella specie non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimento acquisitivo ex art. 43 citato, chiedono al T.A.R. adito il risarcimento dei danni dai medesimi subiti a causa dei procedimenti ablativi posti in essere dall’Amministrazione Comunale di Borgo Val di Taro relativamente al compendio immobiliare attualmente di loro proprietà e che sono stati annullati dal giudice amministrativo con le due citate sentenze già da tempo passate in giudicato.
La suddetta azione risarcitoria è affidata ai seguenti motivi in diritto:
A)Obbligo di restituzione dell’immobile da parte del Comune.
Con le citate sentenze il T.A.R. Parma ha annullato due provvedimenti adottati dal Comune per espropriare l’area allora di proprietà del “de cuius” degli attuali ricorrenti.
In entrambe le sentenze – già passate in giudicato – ed in particolare nella sentenza n. 142 del 1997 il Tribunale ha ordinato all’amministrazione comunale la restituzione dell’area e dell’acqua captata ed ha posto a carico della stessa l’obbligo di risarcire il danno subito dai signori Ferrari, tramite riduzione in pristino del fondo ed il risarcimento per equivalente.
L’intervenuto giudicato sulle sentenze ha prodotto effetti non solo demolitori, ma anche ripristinatori, ponendo in capo all’amministrazione l’obbligo di ristabilire la situazione reale preesistente mediante restituzione dell’area in questione ormai detenuta senza titolo dal Comune e dell’acqua illegittimamente captata.
Inoltre, da tale effetto restitutorio connesso all’intervenuta formazione del giudicato, discende un motivo ostativo di carattere procedimentale alla facoltà dell’amministrazione di avvalersi della sanatoria prevista dall’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, dato che l’applicabilità dell’istituto in parola incontra, quale unico limite, l’eventuale giudicato che riconosca al privato il diritto alla restituzione del bene.
Sulla base delle considerazioni che precedono è evidente che il Comune occupa il compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti senza alcun legittimo titolo, con conseguente obbligo per l’ente locale di restituire il compendio immobiliare di cui è causa e di ripristinare lo stato dei luoghi con conseguente rimozione dei manufatti relativi alla captazione dell’acqua a suo tempo realizzati.
B) In subordine: richiesta risarcitoria per equivalente monetario.
Nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi l’irreversibile trasformazione del bene oggetto dell’occupazione illegittima, i ricorrenti chiedono di essere integralmente risarciti dei danni subiti per equivalente monetario a causa dell’illegittimo comportamento tenuto dal Comune.
Tale danno dovrà essere commisurato al valore effettivo del compendio immobiliare e ad esso va aggiunto l’ulteriore risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, decorrente dalla deliberazione consiliare del 31/7/1989, recante comunicazione di avvio del procedimento ablativo e quantificabile nella somma di €. 702.617,43, come indicato nella diffida notificata al Comune in data 30 luglio 2006.
C) Istanza istruttoria.
In via istruttoria, si chiede l’ammissione di C.T.U. per la presa d’atto e la verifica dello stato dei luoghi, nonché per la valutazione e la natura delle opere realizzate.
Con ulteriori memorie i ricorrenti, dopo avere replicato alle difese avversarie ed avere ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni, insistono per l’accoglimento del gravame e per la condanna delle controparti al pagamento delle spese del presente giudizio.
- Il Comune di Borgo Val di Taro, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito dai ricorrenti, sul presupposto che l’azione proposta dai medesimi in concreto sia diretta alla rivendica dei terreni di cui si ritengono proprietari. Nel merito, l’Amministrazione Comunale chiede comunque la reiezione del gravame, in quanto infondato, con ulteriore richiesta – in caso di eventuale accoglimento del ricorso – di essere condannata al risarcimento del danno per equivalente, secondo quanto disposto dall’art. 43, comma 3, D.P.R. n.327 del 2001, con esclusione della restituzione del bene.
- Si è inoltre costituita in giudizio, quale parte controinteressata, Montagna 2000 s.p.a., anch’essa eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed anch’essa chiedendo la reiezione del ricorso, per ritenuta infondatezza dello stesso.
- Si è infine costituita in giudizio, sempre quale parte controinteressata, A.T.O. n. 2 - Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma, parimenti svolgendo le stesse eccezioni e difese dell’altra controinteressata ed dell’Amministrazione Comunale ed analogamente chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione o, in subordine, che sia respinto nel merito.
Alla pubblica udienza del 1 luglio 2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

 

DIRITTO

 

Con il presente ricorso, i comproprietari di un compendio immobiliare costituito da alcuni terreni di natura agricola e boschiva sito in Comune di Borgo Val di Taro chiedono, in via principale, che l’Amministrazione Comunale restituisca loro i suddetti fondi, che in precedenza erano stati oggetto di due distinti provvedimenti ablativi entrambi riconosciuti illegittimi ed annullati da questo stesso T.A.R. e che, conseguentemente, essa provveda a ripristinare lo “status quo ante” dei terreni, mediante rimozione dei manufatti a suo tempo realizzati per la captazione dell’acqua per l’acquedotto e, ulteriormente, mediante la restituzione dell’acqua illegittimamente captata.
In subordine, nel caso il T.A.R. accerti che i suddetti terreni sono stati irreversibilmente trasformati a causa della realizzazione dei suddetti impianti, i ricorrenti chiedono di essere risarciti per equivalente monetario sia per l’illegittima occupazione dei loro fondi sia perché, a loro dire, l’Amministrazione Comunale non avrebbe dato esecuzione a quanto disposto da questa Sezione con le sentenze n. 142 del 1997 e n. 1037 del 2001, entrambe non impugnate e sulle quali si è già formato il giudicato.
Il Comune di Borgo Val di Taro oppone, in via preliminare, eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base dell’assunto che l’azione intrapresa dai ricorrenti, in quanto consistente, a loro dire, nella rivendica di terreni che i medesimi ritengono essere di loro proprietà, con correlata azione risarcitoria, dovesse essere proposta dinanzi al giudice ordinario.
Nel merito, il Comune ritiene che il ricorso sia infondato, dato che, nella specie, sussisterebbero tutti i presupposti per l’applicazione del procedimento ablativo in sanatoria previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, con conseguente legittimità dell’atto di comunicazione di avvio del relativo procedimento adottato in data 15/1/2007 e tempestivamente comunicato agli attuali ricorrenti.
Nel caso che il T.A.R. ritenesse che il ricorso debba essere accolto, il Comune chiede, ai sensi dell’art. 43, comma 3, dello stesso decreto, di essere condannato, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 6 dell’art. 43, al risarcimento del danno per equivalente monetario, con esclusione della restituzione del bene.
Si sono costituite in giudizio, quali parti contro interessate, Montagna 2000 s.p.a. e Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma – A.T.O. n. 2 - formulando entrambe la stessa eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dall’amministrazione comunale ed analogamente a questa chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso.
Ciò premesso, il Collegio deve darsi carico di esaminare la suddetta eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata da tutte e tre le parti resistenti.
L’eccezione è infondata, poiché l’azione intrapresa dai ricorrenti deve essere qualificata giuridicamente inquadrandola nella peculiare azione di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 mediante la quale i proprietari di immobili che sono stati oggetto di provvedimenti e procedimenti di occupazione d’urgenza poi caducati per illegittimità, chiedono l’accertamento del loro diritto alla restituzione dei suddetti beni
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 1 e 43, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 327 del 2001, la cognizione di tale azione di accertamento e di quella diretta all’annullamento del provvedimento di acquisizione in sanatoria adottato dalla P.A., è attribuita al giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva.
Nel merito, il Collegio osserva che la suddetta azione di accertamento deve trovare accoglimento, anche se sulla base di presupposti e considerazioni diverse da quelle che supportano il ricorso.
In particolare, la Sezione deve rilevare che, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, non è vero che, nella specie, il Comune non possa utilizzare lo strumento di cui al citato art. 43 per acquisire gli immobili in questione al proprio patrimonio indisponibile per effetto del giudicato, formatosi sulle suddette sentenze di questo Tribunale, proprio sull’obbligo di restituzione di tali beni.
Invero, sia il dispositivo che la parte motiva di entrambe le sentenze, conducono all’univoca conclusione che il giudicato si sia formato esclusivamente sulla caducazione dei provvedimenti ablativi a suo tempo impugnati dal “de cuius” degli attuali ricorrenti, non essendovi in esse arresto o passaggio alcuno dal quale sia possibile evincere alcun obbligo per l’amministrazione espropriante di restituire il bene, quale conseguenza dell’accertata impossibilità di iniziare un ulteriore valido procedimento espropriativo.
Con la prima sentenza è stata infatti annullata una deliberazione del Consiglio Comunale di Borgo Val di Taro di avvio del procedimento ablativo dei terreni oggetto di causa perché l’area espropriata è stata ritenuta sovra dimensionata e quindi eccessiva rispetto all’opera pubblica da realizzare (impianti di captazione dell’acqua per l’acquedotto), ma in nessuna parte della decisione sono stati posti in discussione né la natura di opera pubblica di tali impianti né la sussistenza dell’interesse pubblico del Comune ad approvvigionarsi di tali acque per integrare la rete idrica pubblica.
Né, tanto meno, tali contestazioni sono rilevabili nella successiva sentenza di questo T.A.R., poiché con essa è stato annullato un successivo provvedimento con il quale il Comune, anziché riavviare “ex novo” il procedimento ablativo mediante nuova dichiarazione di pubblica utilità degli impianti di captazione dell’acqua, ha unicamente rinnovato il provvedimento di occupazione d’urgenza dei terreni, così inevitabilmente esponendosi all’annullamento dello stesso in quanto viziato in via derivata da una dichiarazione di pubblica utilità dichiarata illegittima e quindi annullata con la precedente sentenza.
Da tali considerazioni, si deve quindi trarre conclusione circa l’insussistenza, allo stato, di un giudicato formatosi sull’obbligo per il Comune di restituire i fondi agli originari proprietari e, ulteriormente, circa l’insussistenza, limitatamente a tale profilo, di alcun elemento ostativo all’adozione, da parte del Comune di Borgo Val di Taro, del provvedimento acquisitivo previsto dal comma 2 del più volte citato art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001.
Ciò premesso, si deve tuttavia osservare che l’Amministrazione Comunale, pur avendo dato inizio al relativo procedimento mediante la menzionata comunicazione agli attuali ricorrenti, alla data di passaggio in decisione della presente causa non risulta avere adottato il suddetto atto di acquisizione.
Tuttavia, il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha presentato domanda ex art. 43, comma 3, del citato decreto, affinché questo Tribunale disponga, nel caso che ritenga fondato il ricorso, la condanna della stessa Amministrazione Comunale al solo risarcimento del danno per equivalente monetario, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
Il Collegio deve rilevare, in via preliminare, la ritualità della predetta domanda che, alla stregua di una domanda riconvenzionale diretta a modificare l’originario “petitum” del ricorso, è stata correttamente formulata nelle forme del ricorso incidentale e, pertanto, in atto notificato ai ricorrenti ed alle altre parti in causa (v. atto di costituzione del Comune notif. ai ricorrenti in data 24/9/2007 e dep. in data 1/10/2007).
Per quanto riguarda il merito della domanda, il Collegio deve altresì rilevarne la fondatezza, stante che l’Amministrazione Comunale – non essendo oggetto di contestazione, né la natura di opere pubbliche degli impianti in questione, né che le stesse abbiano modificato il fondo illegittimamente occupato - ha comprovato sia il permanere dell’interesse pubblico ad acquisire l’immobile, stante la documentata perdurante necessità – in tempi di ricorrenti gravi crisi idriche - di integrare la rete idrica comunale anche mediante approvvigionamento dell’acqua captata dai suddetti impianti (v. doc. n. 7 del Comune) sia la propria disponibilità a risarcire gli attuali ricorrenti per equivalente monetario, secondo le indicazioni e le modalità previste dal comma 6 dello stesso art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001.
In conclusione, questo Tribunale, valutato come preminente l’interesse pubblico del Comune ad acquisire in sanatoria l’immobile in questione rispetto all’interesse degli originari proprietari alla restituzione dello stesso ed accertata, altresì, la sussistenza degli altri presupposti richiesti dall’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti ad ottenere, dal Comune di Borgo Val di Taro, il risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima occupazione del fondo di loro proprietà per equivalente monetario, con ammontare da determinarsi nella misura e secondo le modalità previste dal comma 6 dello stesso art. 43 e con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
Ordina, infine, al Comune di Borgo Val di Taro di adempiere quanto prima alle prescrizioni contenute nel comma 4 dello stesso art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001.
La complessità e peculiarità delle questioni esaminate giustificano, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 ad ottenere dal Comune di Borgo Val di Taro, il risarcimento del danno subito per equivalente monetario, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, secondo quanto precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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