T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 settembre 2008 n. 3962
C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est.
F. Bolognesi (Avv. C. Moscati) contro il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l'Universita' degli studi di Bologna e la Facolta' di Medicina e Chirurgia (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di D. Campagna ed altra (non costituiti) |
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Concorso – Commissioni - Predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati – Pongono in essere atti che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica – Sindacabilità nel giudizio di legittimità – Limiti – Fattispecie
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Le commissioni di concorso – in sede di predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati – pongono in essere atti che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica. L’ampio margine di valutazione di cui gode la Commissione nell’esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E’ infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte tecnico discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso, allorché gradua la difficoltà delle prove, sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. Al tempo stesso è acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorché formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Nella specie può constatarsi agevolmente – in base cioè ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita delle relative materie: e ciò in un contesto in cui, secondo il bando, la prova preselettiva non poteva invece che avere ad oggetto le nozioni fondamentali (gli “elementi”) delle richiamate discipline o materie. Ne consegue l’illegitimità della procedura
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze: 3962/2008
Registro Generale: 1222/2007
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; SERGIO FINA Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 19 Giugno 2008
Visto il ricorso 1222/2007 proposto da:
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BOLOGNESI FEDERICO rappresentato e difeso da: MOSCATI AVV. CLAUDIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA SAVENELLA 2 pressoMOSCATI AVV. CLAUDIO
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contro
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' e della RICERCA SCIENTIFICA e TECNOLOGICA UNIVERSITA’ degli STUDI di BOLOGNA FACOLTA’ di MEDICINA e CHIRURGIA rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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e nei confronti di
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CAMPAGNA DAVIDE non costituito in giudizio e nei confronti di
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PALUMBO BENEDETTA non costituita in giudizio
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per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione
- del provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria della prova di selezione per l’ammissione – per l’anno accademico 2007/2008 - al corso di laurea in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna, nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato in posizione utile per l’ammissione a detto corso di laurea;
- di tutti gli atti relativi al procedimento valutativo della suddetta prova, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio non conforme e comunque inferiore in riferimento alle risposte rese;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresi il D.M. M.U.R. 17 maggio 2007 (modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2007/2008); il D.M. M.U.R. 3 luglio 2007 (definizione dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea in odontoiatria); il bando di ammissione al Corso di laurea specialistica a ciclo unico e accesso limitato in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2007/2008; il provvedimento recante i test relativi alla selezione per l’ammissione; la graduatoria formatasi a seguito delle procedure di recupero intervenute in data 5-10 ottobre 2007.
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per l’accertamento
del diritto del ricorrente a ottenere l’ammissione e, quindi, l’iscrizione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2007/2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19 giugno 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino,
i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Il ricorrente espone di aver sostenuto la prova di ammissione (soluzione di 80 domande a risposta multipla) al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Bologna per l’anno accademico 2007-2008 (28 i posti disponibili, stabiliti dal Ministero con D.M. 3.7.2007), risultando inizialmente graduato al 69° posto (punti 55) e successivamente, per rinuncia di tredici candidati, al 56° posto.
Avverso i provvedimenti in epigrafe, deduce le seguenti censure:
1) Violazione dell’articolo 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264 ed eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento di fatto e di diritto e disparità di trattamento, non essendosi rispettato il disposto normativo che prescrive che la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso deve avvenire sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi e i relativi quesiti (soprattutto quelli di logica e cultura generale) dovrebbero tener conto “della diversa estrazione culturale dei candidati”, in base all’indirizzo della scuola superiore di provenienza (umanistico, scientifico, tecnico, professionale, ecc.) e orientati ad accertare la “predisposizione” di ciascun candidato al corso di laurea;
2) Violazione dell’articolo 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264 ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e falso supposto di fatto nell’assunto che delle cinque risposte predefinite al quesito n. 41 (test di biologia) sarebbe errata quella indicata dal Ministero, mentre l’esatta sarebbe quella scelta dal ricorrente: conseguentemente il ricorrente avrebbe dovuto conseguire punti 1,25 in più (punti 1 per la riposta esatta + 0,25 a compensazione della pari decurtazione subita) e così per un totale di 56,25 punti che lo collocherebbero in graduatoria in posizione utile al ripescaggio; il quesito 63, invece pone una domanda non compresa nel programma di biochimica.
3) Violazione degli articoli 3 e 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264 in riferimento all’articolo 34 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità; violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, contestandosi la previsione dei posti disponibili per le immatricolazioni e in particolare il criterio indicato nel D.M. 3 luglio 2007 di ridurre progressivamente il numero dei posti disponibili (5% annuo) presso le sedi non dotate di strutture tecniche corrispondenti al rapporto di almeno una poltrona attrezzata per studente; inoltre il ricorrente evidenzia le pregiudizievoli conseguenze dovute alla scelta ministeriale di non formare più una graduatoria nazionale di merito, bensì di effettuare una selezione presso ciascun corso di laurea .
4) Infine viene sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 4 della legge 264/1999 (per come interpretato dal Ministero), in relazione all’articolo 34 Costituzione.
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2. Si è costituita in giudizio l’Università intimata chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependo la non corretta individuazione dei controinteressati.
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3. All’odierna udienza pubblica, la causa è passata in decisione, previa produzione di documenti e memoria conclusiva da parte del ricorrente.
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4.1. Innanzitutto in merito alla eccezione dedotta dalla resistente Amministrazione il Collegio deve rilevare:
- secondo i consolidati principi giurisprudenziali può prescindersi dall' integrazione del contraddittorio, quando l'esito del ricorso sia sfavorevole al ricorrente, purché l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato all'autorità emanante e ad almeno un controinteressato ;
- la non corretta individuazione dei soggetti controinteressati al ricorso non ne comporta l’inammissibilità, bensì ove necessaria l’integrazione del contraddittorio;
Nella specie non si ritiene necessario procedere all’integrazione del contraddittorio in quanto, anche in caso di riconoscimento al ricorrente di una collocazione più favorevole in graduatoria con conseguente acquisizione di una posizione utile rispetto al tetto del numero chiuso, lo stesso dovrà essere iscritto in soprannumero alla Facoltà di Odontoiatria non potendo gravare le illegittimità dell’Amministrazione su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro.
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4.2. Ciò premesso, in merito alle censure dedotte con il primo e secondo motivo e riguardanti i quesiti, il Collegio deve innanzitutto richiamare l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in tema di procedure preselettive tramite questionari a risposta multipla (cfr. IV sezione, 29 febbraio 2008 n. 774, relativa alla prova preselettiva di cui al bando di concorso pubblico per 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria).
Sulla base di tale condivisa decisione:
“Le commissioni di concorso – in sede di predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati – pongono in essere atti che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica.
L’ampio margine di valutazione di cui gode la Commissione nell’esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto, come sembra sostenere l’appellante Amministrazione, la sindacabilità nel giudizio di legittimità.
E’ infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte tecnico discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso, allorché gradua la difficoltà delle prove, sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.
Al tempo stesso è acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorché formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando.
Applicando i suindicati criteri ermeneutici al caso in esame, può già constatarsi agevolmente – in base cioè ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita delle relative materie: e ciò in un contesto in cui, secondo il bando, la prova preselettiva non poteva invece che avere ad oggetto le nozioni fondamentali (gli “elementi”) delle richiamate discipline o materie.”
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4.3. Orbene, i suesposti principi si rivelano assolutamente calzanti al caso di specie, in cui, del tutto analogamente:
- per un verso, la legge (art. 4 l. n. 264/1999) stabilisce espressamente che “l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”; ed il bando di ammissione al primo anno di corso di laurea specialistica in odontoiatria a.a. 2007/2008, emanato dall’Università di Bologna, specifica espressamente all’Allegato B, relativo ai programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione, che “le conoscenze e le abilità richieste fanno riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista degli esami di stato”;
- per l’altro, come specificamente evidenziato dal ricorrente, la soluzione a quesiti quali il n. 41 (individuare l’affermazione errata, tra le cinque indicate sull’argomento del codice genetico) e il n. 63 presuppongono, invece, una superiore preparazione di stampo universitario,
Ciò porta a ritenere la fondatezza del secondo motivo di gravame, con cui si deduce, per l’appunto, la violazione del riportato art. 4 l. n. 264/1999 oltre che sotto il profilo dell’erronea soluzione al quesito n. 41, anche sotto il profilo che la corretta soluzione (del quesito 41 e del quesito 63) richiederebbe il possesso di “specifiche conoscenze scientifiche”, esorbitanti da quelle acquisibili sulla base dei programmi di scuola media superiore.
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4.4. A ciò si aggiunga che risulta incontestata anche la circostanza (addotta “per completezza espositiva” nello svolgimento del motivo) che nelle prove selettive per l’immatricolazione al Corso di laurea in odontoiatria per l’a.a. 1997/98 fu proposta (sub n. 10) una domanda di tenore analogo all’attuale quesito n. 41 ed in quell’occasione fu indicata come esatta una risposta oggi qualificata erronea.
Basta, tra l’altro, questa sola evenienza a rendere palese, in base ad un mero riscontro estrinseco di logicità e coerenza, come l’Amministrazione non abbia fatto, nel caso in esame, corretto uso della discrezionalità tecnica di cui innegabilmente dispone nella materia de qua.
Da questo punto di vista, è, pertanto, ravvisabile anche il vizio di eccesso di potere denunciato con il suddetto secondo motivo.
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4.5. In conseguenza dell’accoglimento della censura relativa al suddetto quesito n. 41, al ricorrente deve essere riconosciuto un punto e 25 per aver fornito la risposta esatta: ciò comporta che il ricorrente, già collocato al 69° posto in graduatoria con punti 55, acquisisca il 56° posto in graduatoria con punti 56,25.
Tuttavia, tale nuova posizione in graduatoria non gli consente di superare la c.d. “prova di resistenza”; né il riconoscimento di un interesse concreto ed attuale all’accoglimento della pretesa.
Ed invero, anche con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo non potrebbe, comunque, collocarsi in posizione utile ad accedere - per effetto degli scorrimenti fisiologici - al corso di laurea de quo, mediante il meccanismo del “ripescaggio”, atteso che l’ultimo concorrente interessato dal ripescaggio risulta collocato al 53° posto con punti 56,75.
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4.7. Dalle considerazioni che precedono, discende quindi l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle doglianze all’esame.
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4.8. Quanto alle residue censure, già le sentenze di questo Tribunale n. 1649/2008 e 2661/2008 hanno giudicato infondate le questioni di “principio” sollevate in ordine al sistema delle graduatorie separate in luogo di una unica nazionale.
Al riguardo va sottolineato che la scelta tra graduatoria unica e graduatorie singole a livello locale risponde a criteri di discrezionalità amministrativa e discende da un’interpretazione funzionale-teleologica della normativa di riferimento (art. 4 della L. n. 264/99), la quale attribuisce al competente Ministero il potere di determinare “la modalità e il contenuto delle prove di ammissione” (TAR Lazio, III, 15.1.2008, n. 203).
L’articolazione nelle diverse sedi universitarie della prova selettiva unica -“inducendo, con ciò, i candidati alla scelta preventiva della sede per la quale concorrere” - “non significa affatto discriminazione o perdita di chances per lo studente, dato che le condizioni di partenza sono uguali per tutti e il rapporto numero dei candidati/posti disponibili non è conoscibile a priori (ancorché ipotizzabile teoricamente” (così TAR Lazio, n. 6031/2005; si vedano, anche, del medesimo Giudice: nn. 10523/2005 e 10530/2005): cosicché rientra nelle “regole del gioco” una qual certa variabilità, da sede a sede, dei punteggi minimi di ammissione, in dipendenza dal variare del suddetto rapporto candidati/posti disponibili.
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4.9. Circa, infine, le censure volte a denunciare il contenuto non appropriato dei test il Collegio, richiamandosi alla citata sentenza 2661/2008 osserva che le censure relative alle imprecisioni formali e contenutistiche di alcuni test non riescono a evidenziare i necessari estremi di illogicità e incongruità, gli unici apprezzabili dal sindacato estrinseco di legittimità esercitabile da questo Giudice, stante che nella materia de qua l’Amministrazione dispone “innegabilmente” di discrezionalità tecnica (cfr. in tal senso la citata sentenza n. 2661/2008 di questa Sezione).
Per le suesposte, rispettive ragioni, le censure in parola risultano inammissibili.
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5.1. Conclusivamente, le censure dedotte a sostegno delle plurime domande annullatorie proposte dal ricorrente vanno disattese, siccome in parte infondate e, per la restante parte, inammissibili.
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5.2. Vanno consequenzialmente disattese le correlate domande:
- di accertamento del diritto all’iscrizione al I anno accademico del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- di risarcimento del danno. - 6. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Tuttavia, l’esposizione sin qui svolta ha evidenziato peculiarità della procedura controversa tali da indurre il Collegio a disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna Sezione I, Respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 19 giugno 2008.
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Depositato in Segreteria in data 11.9.2008
Bologna li 11.9.2008
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