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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 25 settembre 2008 n. 8535
Pres./ Est. Savo Amodio
A. Zingaropoli(Avv.ti A. Lovelli e P. Frascella)


Concorso pubblico – Impugnazione di atti intermedi o preparatori – Inoppugnabilità dell’atto finale - Conseguenze – Improcedibilità – Ragioni – Invalidità derivata – Non esclude l’onere d’impugnare – Eccezione

Quando sono impugnati gli atti iniziali o intermedi di un procedimento concorsuale che risultino immediatamente lesivi, e non anche l’atto finale attributivo ad altri di uno status o di un’utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo fa diventare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame proposto avverso gli atti intermedi. L’impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi, funzionale ad una tempestiva ed efficace tutela giurisdizionale (attraverso l’ammissione con riserva a gare, esame e concorsi), non può tuttavia esonerare dal dovere di impugnare anche l’atto finale, dal momento che la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio, non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, altrimenti l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile; ciò permette inoltre di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale. Ciò non si pone in contrasto con la tradizionale opinione che esclude la necessità di ricorrere avverso l’atto finale quando sia stato già impugnato quello preparatorio, nell’ipotesi in cui fra i due provvedimenti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, considerato che nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale (delibera di approvazione della graduatoria), pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio (esclusione di un concorrente), non ne costituisce tuttavia conseguenza inevitabile, proprio perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti (1)

 

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1) (Consiglio di Stato, V Sezione, 23 marzo 2004 numero 1519


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima




composto dai Magistrati:

Antonino SAVO AMODIO - Presidente rel.
Roberto POLITI - Consigliere
Silvia MARTINO - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 5379 del 2007 R.g. proposto da

Zingaropoli Annarita, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Lovelli e Pierfrancesco Frascella, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via di Villa Emiliani n. 21;

contro



il Ministero della giustizia
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

e nei confronti di



Barone Carlo Giovanni
, n.c.;

per l’annullamento



del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prova orale del concorso per esami a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 1° settembre 2004;

visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
visti gli atti tutti di causa;
nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 2 luglio 2008, gli avvocati come da relativo verbale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



La dott. Zingaropoli ha partecipato al concorso in epigrafe indicato, risultando inidonea ad una delle prove scritte (atto di ultima volontà), non essendo così ammessa a sostenere la prova orale.
Avverso gli atti del procedimento de quo ha proposto ricorso, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.
Il ricorso è improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria intervenuta nelle more del presente giudizio.
Ritiene in proposito il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando sono impugnati gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che risultino immediatamente lesivi, e non anche l’atto finale attributivo ad altri di uno status o di un’utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo fa diventare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame proposto avverso gli atti intermedi (così Cons. Stato, VI Sez., 26 giugno 2006 n. 4067 e giurisprudenza ivi richiamata).
Si è osservato infatti che l’impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi, riconosciuta dalla giurisprudenza ammissibile al fin di garantire una tempestiva ed efficace tutela giurisdizionale (attraverso l’ammissione con riserva a gare, esame e concorsi), non può tuttavia tradursi “in un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale”, dal momento che, se, per un verso, detta anticipazione “costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati”, per altro verso “la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile”; ciò permette inoltre di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale (Cons. Stato, V Sez., 23 marzo 2004 n. 1519).
Né questa tesi si pone in contrasto con la tradizionale opinione che esclude la necessità di ricorrere avverso l’atto finale quando sia stato già impugnato quello preparatorio, nell’ipotesi in cui fra i due provvedimenti vi sia un “rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria” (nel senso che “l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti”): ed invero, nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale (delibera di approvazione della graduatoria), pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio (esclusione di un concorrente), non ne costituisce tuttavia “conseguenza inevitabile”, proprio “perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti”.
Per quanto innanzi osservato – e venendo al caso di specie – discende che l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, approvata con decreto dirigenziale del 28 gennaio 2008 e pubblicata (ai sensi dell’art. 5 R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728, nonché dell’art. 17 del bando) nel B.U. del Ministero della giustizia n. 4 del 29 febbraio 2008, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione incidere su un atto ormai divenuto inoppugnabile.
In conclusione, il ricorso è improcedibile.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, I Sezione, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2008.

Antonino SAVO AMODIO - presidente est.



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