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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 19 settembre 2008 n. 2050
G. Petruzzelli Pres L.A.O. Spiezia Est.
R. Naspetti (Avv. G. Bearzotti) contro la Gestione Liquidatoria della ex USL 10/A e
l’Azienda USL 10 di Firenze (Avv. L. Cecchini)


Pubblico Impiego – Sanità – Retribuzione – Richiesta di pagamento di lavoro straordinario – Ore eccedenti il monte orario o budget annuo assegnato alle varie Unità operative – Irrilevanza - Generalizzato ricorso allo strumento dello straordinario per far fronte a forti carenze di organico – Mancato recupero di tali ore con riposi compensativi – Deve essere monetizzata dall’Amministrazione

È legittima la richiesta di pagamento degli emolumenti dovuti ad un medico in corrispondenza all'effettuazione di 2078,24 ore eccedenti l'orario di servizio. Difatti la circostanza che si tratti di ore comunque eccedenti il monte orario o budget annuo, assegnato alle varie Unità operative, non costituisce una valida ragione per concludere che le prestazioni in questione non possano essere retribuite in quanto non autorizzate. Ciò a maggior ragione laddove il generalizzato ricorso allo strumento dello straordinario per far fronte a forti carenze di organico ed a contrapposte improcrastinabili esigenze di continuità assistenziale sia avvenuto senza che nel corso di un periodo pluriennale né gli organi di direzione né quelli di vigilanza vi abbiano posto alcun rimedio. Ne consegue che, nel quadro organizzativo delineato, poiché il medico non poteva sottrarsi agli obblighi di servizio in divisione Chirurgia ed al Pronto Soccorso ed, in particolare, ai turni di guardia medica e di pronta disponibilità né ha potuto recuperare con riposi compensativi le eccedenze di straordinario che oltrepassavano il limite orario prefissato per l’unità operativa, la sua prestazione straordinaria (effettuata e non retribuita) deve essere monetizzata: non è possibile che la prestazione lavorativa resa dal sanitario per stringenti esigenze di servizio resti senza corrispettivo in violazione di specifici vincoli contrattuali sussistenti in capo al datore di lavoro – azienda sanitaria


N. 02050/2008 REG.SEN.
N. 02074/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2000, proposto da:

 

Naspetti Riccardo, rappresentato e difeso dall'avv. Gemma Bearzotti, con domicilio eletto presso Gemma Bearzotti in Firenze, via P. Toselli 121;

contro



Gestione Liquidatoria della ex USL 10/A, in persona del liquidatore legale rappresentante e l’Azienda USL 10 di Firenze, in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Luigi Cecchini, con domicilio eletto presso Luigi Cecchini in Firenze, via Lamarmora 55;

per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dei compensi per le ore di straordinario effettuate a favore dell’ex USL 10/A e dell’Azienda USL 10 di Firenze con decorrenza 01-01-1991, o da altra data di giustizia fino al 30-06-1968, e non retribuite, oppure, comunque, ad ottenere la valutazione delle medesime in altri modi equivalenti;

nonché per la condanna della Gestione Liquidatoria e dell’Azienda USL meglio sopra indicate, ognuna per quanto di competenza, al pagamento al ricorrente delle ore di lavoro eccedenti accantonate (e non liquidate) nella misura di lire italiane 48.460.233 o in quella diversa di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate oppure al riconoscimento di tali ore in modi equivalenti;

e per l’annullamento della nota 19-01-2000 n. 9 dell’Azienda Sanitaria di Firenze nella parte in cui viene negato al ricorrente il diritto alla liquidazione delle ore di servizio eccedenti, nonché di ogni altro provvedimento di diniego, anche ignoto, del diritto alle attribuzioni economiche per le ore in questione

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Aziende Sanitarie intimate;
Vista l’ordinanza istruttoria 21-06-2007 n. 2351 cui la Gestione Liquidatoria della ex USL 10° ha adempiuto con nota 22 ottobre 2007 depositata il 24 ottobre 2007;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 marzo 2008, i difensori presenti per le parti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Il dr. Riccardo Naspetti, medico chirurgo, specialista in chirurgia generale, ha prestato servizio dal 1° dicembre 1990 al 30 giugno 1998 presso l’ex USL 10/A di Firenze (dapprima a S. Maria Nuova e dal gennaio 1997 a S. Maria Annunziata – Ponte a Niccheri) con qualifica iniziale di assistente medico a tempo pieno, lavorando in Divisione ed in Pronto Soccorso, anche come addetto alle endoscopie digestive, svolgendo anche 7 guardie mediche al mese (notturne e festive) e rimanendo per le ore necessarie di pronta disponibilità.
E’ così accaduto che, poiché l’Unità Sanitaria ogni anno liquidava soltanto una parte delle ore di straordinario effettuate dai sanitari, accantonandone la maggior parte, al 31 dicembre 1994 (secondo quanto dichiarato dal Direttore dell’U.O. Amministrazione Personale) il dr. Naspetti aveva accumulato un monte di 1440,40 ore di lavoro straordinario, che non gli era stato restituito.
Successivamente (dopo altre richieste del dr. Naspetti rimaste senza esito) con nota in data 14 gennaio 2000 l’Avv. Gemma Bearzotti per conto del dr. Naspetti chiese alla Azienda Sanitaria Di Firenze, in persona del Direttore Generale, il pagamento delle ore eccedenti l’orario di servizio che, per il periodo 1990-1999, sarebbero ammontate ad ore 2078, 24, ma l’Azienda Sanitaria di Firenze, U.O. Amministrazione del Personale, con nota 19 gennaio 2000 n. 8 comunicò che la richiesta liquidazione non era possibile perché al personale medico competeva soltanto la liquidazione delle ore di servizio per pronta disponibilità e guardia medica notturna e festiva e che tale liquidazione, comunque, avveniva regolarmente ogni sei mesi nei limiti del fondo a disposizione.
1.1. Avverso tale diniego di pagamento ed al fine di vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione degli emolumenti relativi al monte di ore straordinario effettuate nel periodo gennaio 1991 - giugno 1998, ammontante a Lire 48.460.233 (oltre gli interessi e la rivalutazione) con la corrsispondente condanna della Gestione Liquidatoria della ex USL 10/A e dell’Azienda USL 10 di Firenze al pagamento di quanto dovuto oppure al “riconoscimento di tali ore in modi equivalenti”, il dr. Naspetti ha proposto il ricorso in epigrafe (notificato il 4 agosto 2000) formulando i seguenti articolati motivi:
1) violazione del D.P.R. 384/1990 artt. 10, 80 e 115 e del C.C.N.L. del Comparto Sanità 1994-1997 art. 20-60 e 194, violazione art. 36 Costituzione e dei principi di buona amministrazione, nonché eccesso di potere sotto il profilo di illogicità, ingiustizia, carenza d’istruttoria e travisamento dei fatti.
Posto che il ricorrente ha svolto le sue prestazioni eccedendo l'orario di servizio secondo turni stabiliti dai soggetti competenti, sarebbe illegittimo il diniego opposto al sanitario invocando limiti di bilancio di cui non si è tenuto conto nella fase di organizzazione dei turni di servizio; inoltre il contratto collettivo del periodo 1994/1997, agli artt. 19 e 62, contempla espressamente la retribuzione delle ore eccedenti effettuate per turni di guardia medica e pronta disponibilità.
2) Violazione del D.P.R. n. 384/1990 art. 80 e della legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere per illogicità, ingiustizia e difetto di motivazione.
Illegittimamente, inoltre, l'Azienda sanitaria non avrebbe utilizzato lo strumento dei riposi sostitutivi previsto dal contratto collettivo del comparto nè quello della monetizzazione delle "ore accantonate" alle quali, poi, vorrebbe negare ogni rilevanza, incorrendo in evidente illogicità e difetto di motivazione.
Infine, riservata ogni azione per risarcimento danni e per la retribuzione delle ore di straordinario svolte dopo il 30 giugno 1998, il ricorrente formula istanza istruttoria perché le aziende sanitarie intimate producano in giudizio la documentazione relativa alle prestazioni di servizio effettuate dal ricorrente medesimo nonché gli atti deliberativi alla organizzazione dei turni di servizio dei medici presso la divisione chirurgia e pronto soccorso ed ogni altro atto utile alla decisione della causa.
1.2. Si sono costituite in giudizio le aziende sanitarie intimate chiedendo il rigetto del ricorso; successivamente, con memoria difensiva del maggio 2007, hanno preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione per le pretese economiche relative al periodo quinquennale antecedente la proposizione del ricorso(4 agosto 2000); nel merito, poi, le aziende sanitarie hanno contestato le pretese del risarcimento in quanto mancherebbero gli atti autorizzatori (anche in sanatoria) allo svolgimento delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo; pertanto l'azienda non avrebbe potuto retribuire lavoro straordinario effettuato in assenza di preventiva formale autorizzazione.
Con memoria del 7 giugno 2007 il ricorrente, dopo aver replicato in punto di fatto e di diritto all'eccezione di perfezionata prescrizione sollevata da controparte , ha meglio illustrato le proprie censure insistendo per l'acquisizione in via istruttoria della documentazione relativa alle prestazioni eccedenti l'orario di servizio di cui ha chiesto la retribuzione.
Con ordinanza 21.6.2007 n. 2351 questa sezione ha disposto l'acquisizione di specifica documentazione relativa alle modalità di svolgimento del servizio da parte del ricorrente nel periodo controverso, ponendo l'incombente a carico delle aziende sanitarie resistenti., che hanno in parte provveduto con nota depositata il 24 ottobre 2007.
Con ultima memoria del febbraio 2008 il ricorrente, visti i documenti acquisiti in via istruttoria , ha ribadito che (come si rileva dal tabulato del 21 marzo 1999 agli atti) sono state accantonate a suo credito ore 2078,24 di straordinario né pagato né oggetto di recupero orario e, quindi, ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2008, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisone.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno della pretesa del ricorrente di ottenere dalla azienda sanitaria USL -10 di Firenze nonché dalla gestione liquidatoria della cessata USL-10/A il pagamento degli emolumenti dovutigli in corrispondenza all'effettuazione di 2078,24 ore di ore eccedenti l'orario di servizio nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 1998 (recte 31.3.1999).
Preliminarmente le aziende sanitarie resistenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi del ricorrente anteriori al quinquennio precedente la proposizione del ricorso (avvenuta il 4 agosto 2000) e cioè di quelli maturati fino al 4.8.1995 ai sensi della legge 428/85.
L'eccezione va respinta.
A prescindere dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 29/93, il rapporto di lavoro dei dipendenti presso le pubbliche amministrazioni è stato privatizzato e, quindi, è assoggettato alle regole del diritto civile in tema di prescrizione di crediti di lavoro, dall'esame degli atti emerge che in realtà l'eccepita prescrizione non si è perfezionata:infatti, in primo luogo, l'ultima istanza di pagamento delle ore di servizio accantonate è stata presentata dal ricorrente in data 11 gennaio 2000, mentre, per altro verso, l’Az.Sanitaria di Firenze con nota 29.4.1997 n. 28 (a seguito di espressa richiesta del ricorrente) aveva comunicato che “alla data del 31.12.1994 la S.V. presentava un numero di ore eccedenti l’orario di servizio pari a 1440,40”, dando luogo, in tal guisa, ad un vero e proprio riconoscimento di debito con effetto interruttivo della prescrizione in corso; così come con delibera 15.7.1996 n. 2565 (concernente la liquidazione al personale medico della ex U.S.L. 10/A dei compensi per lavoro straordinario) il direttore generale della neo costituita Az. Sanitaria di Firenze in apposito tabulato dava atto che dal gennaio al dicembre 1994 il dr. Naspetti Riccardo aveva effettuato ore di straordinario 356,84 dividendole in “ore da liquidare” 122,91 ed in “ore da accantonare” 233,93 (tabulato relativo a 17 nominati di chirurgia generale per ciascuno dei quali vi erano indicate ore da accantonare); infatti, come si legge nelle premesse – ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 384/1990 (accordo collettivo nazionale del comparto sanità) l’azienda sanitaria, per le prestazioni di lavoro straordinario, ne disponeva il pagamento nei limiti del monte orario prefissato, aggiungendo – comunque – “il pagamento delle ore residue eccedenti il budget assegnato alle singole Unità operative……in misura proporzionale alle ore effettuate nel rispetto del budget complessivo assegnato all’area medica”.
Alla luce della suddetta documentazione, pertanto, il collegio ritiene che l’Azienda sanitaria di Firenze abbia compiuto una chiara ricognizione di debito a favore del ricorrente con la conseguenza collaterale che per i crediti riconosciuti il termine di prescrizione quinquennale ricominciava a decorrere da quella nuova data.
Quindi per i crediti maturati dal ricorrente in epoca anteriore alla data 4 agosto 1995 le aziende sanitarie resistenti non possono eccepire l’intervenuta prescrizione.
2.1. Nel merito le pretese creditorie del ricorrente appaiono fondate.
Il dr. Naspetti è stato assunto dalla ex U.S.L. 10/A in data 1.12.1990 e, pertanto, il suo rapporto di lavoro è stato disciplinato dal D.P.R. n. 384/1990 fino al dicembre 1993 ed in seguito dal contratto collettivo nazionale dell’Area dirigenza medica – Comparto Sanità per il periodo gennaio 1994 – 31 dicembre 1997; dalla documentazione acquisita con l’ordinanza istruttoria n. 2351/2007 è risultato che per il periodo di vigenza del D.P.R. n. 384/1990 la ex U.S.L. 10/A aveva provveduto al pagamento del lavoro straordinario “nel rispetto dei limiti di tetto disposti: individuale annuo di Unità Operativa e di Ente” e che, a partire dal gennaio 1995, anche la neo costituita Azienda U.S.L. 10 di Firenze” si è attenuta a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale che ha istituito il fondo per la retribuzione delle competenze accessorie con la previsione di un limite massimo di budget”; il liquidatore della ex USL 10A fa, inoltre, presente che, secondo la disciplina contrattuale all’epoca vigente, le “restanti” (e cioè quelle oltre i limiti di tetto prefissati) eccedenze orarie potevano essere oggetto solo di “recupero orario”; in punto di fatto, poi, la relazione non contesta il dato di ore 2078,24 di straordinario non liquidato emergente dal tabulato dell’Az. USL- 10 del 12 maggio 1999, mentre precisa che non è stato possibile produrre i tabulati delle guardie mediche e turni di reperibilità (richiesti con l’ordinanza istruttoria) in quanto tale tipologia di documentazione, secondo il regolamento per lo scarto di archivio adottato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, viene conservato soltanto per cinque anni.
2.2. In pratica la relazione del Commissario liquidatore, acquisita in istruttoria, è volta a comprovare che le “eccedenze” di straordinario effettuate dal ricorrente non potevano essergli retribuite in quanto superavano i limiti annui (individuali e di unità operativa) del tetto orario predeterminato in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate e comunque, anche con il successivo contratto collettivo del 1994, non trovavano capienza nell’apposito fondo.
Invece, una volta posto fuori discussione il fatto che i turni di guardia medica e di reperibilità (eccedenti il limite di straordinario consentito) svolti dal ricorrente non erano riconducibili ad una sua indebita (e quanto mai irrealistica) interferenza nei poteri di organizzazione dei competenti dirigenti dell’azienda sanitaria, ad avviso del collegio la circostanza che si tratti di ore comunque eccedenti il monte orario o budget annuo, assegnato alle varie Unità operative, non costituisce una valida ragione per concludere che le prestazioni in questione non possono essere retribuite in quanto non autorizzate.
Infatti, anche tenendo conto dell’art. 10 del D.P.R. n. 384/1990 (accordo collettivo nazionale del comparto Sanità) secondo il quale il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed il lavoro straordinario deve essere contenuto entro limiti prefissati per Unità operative e per singolo dipendente, tuttavia dalle stesse delibere del direttore generale (relative alla liquidazione dello straordinario ricompreso nei limiti dell’apposito fondo disponibile per ogni unità operativa) prodotte dalla controparte si rileva che in sede di accordo sindacale decentrato era stato concordato di non prevedere alcuna autorizzazione preventiva, ma di procedere alla liquidazione semestrale delle eccedenze orarie conseguenti a turni di guardia medica o di pronta disponibilità notturna e festiva (vedi sul punto le delibere relative agli straordinari svolti nel periodo dal 1997 al 2000, acquisite agli atti di causa); se ne deduce, quindi, che anche per le prestazioni di lavoro straordinario ricompreso nei limiti stabiliti la procedura dell’autorizzazione preventiva era stata superata, o meglio derogata, in sede aziendale senza che ciò creasse alcuna incertezza sulla diretta liquidazione con periodicità semestrale delle competenze corrispondenti.
2.3. A quanto sopra va aggiunto che la stessa classificazione delle eccedenze orarie svolte dal ricorrente come “ore da accantonare” riportata nel tabulato allegato alla delibera dir.gen.Az. San. Firenze 15.7.1996 n. 2565 cit. comporta di per se stessa il riconoscimento ex post a tutti gli effetti delle prestazioni lavorative considerate di cui si differisce il pagamento in corrispondenza ai vincoli finanziari derivanti dal budget assegnato alle singole Unità operative.
Dal quadro sopradelineato, pertanto, si desume (vedi memoria ricorr. Giugno 2007) il generalizzato ricorso allo strumento dello straordinario per far fronte a forti carenze di organico ed a contrapposte improcrastinabili esigenze di continuità assistenziale e ciò senza che, peraltro, nel corso di un periodo pluriennale né gli organi di direzione né quelli di vigilanza abbiano posto rimedio: infatti la stessa relazione illustrativa a firma dell’attuale commissario liquidatore della ex U.S.L. 10/A non fa alcuna menzione di interventi correttivi del suddetto squilibrio organizzativo e gestionale, limitandosi a precisare che nel corso del tempo entrambe le strutture sanitarie, che si erano succedute l’una all’altra, avevano il vincolo dei limiti di tetto e di budget imposti per il pagamento delle eccedenze orarie e che per le prestazioni ulteriori di lavoro straordinario fino al 1996 erano previsti riposi sostitutivi da fruire nel mese successivo (ai sensi dell’art. 80, comma 6, del D.P.R. 384/1990) e successivamente veniva – invece – previsto un abbattimento percentuale di orario.
Nel caso di specie, però, al dr. Naspetti le eccedenze in questione non sono state convertite in riposi sostitutivi (secondo quanto asserisce il medesimo senza avversa contestazione) probabilmente proprio a causa delle perduranti carenze di organico che avevano reso necessario il massiccio ricorso a turni di reperibilità e di guardia medica oltre i limiti prefissati in sede programmatoria.
Né tale rimedio risultava più praticabile all’epoca della proposizione del ricorso all’esame poiché il dr. Naspetti dal luglio 1999 ha preso servizio all’Azienda Ospedaliera Careggi.
2.4. Quindi nel quadro organizzativo delineato, poiché il dr. Naspetti non poteva sottrarsi agli obblighi di servizio in divisione Chirurgia ed al Pronto Soccorso ed, in particolare, ai turni di guardia medica e di pronta disponibilità né ha potuto recuperare con riposi compensativi le eccedenze di straordinario che oltrepassavano il limite orario prefissato per l’unità operativa, la sua prestazione di ore complessive 2078,24 di straordinario (effettuato e non retribuito) rilevabile dal tabulato 31 marzo 1999 deve essere monetizzata: non è possibile che la prestazione lavorativa resa dal sanitario per stringenti esigenze di servizio resti senza corrispettivo in violazione di specifici vincoli contrattuali sussistenti in capo al datore di lavoro – azienda sanitaria (vedi ex multis C.d.S., V, 14.1.1994 n. 34).
3. Concludendo, quindi, respinta l’eccezione di prescrizione del credito, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata per quanto di interesse la nota dell’Az. U.S.L. di Firenze impugnata e va, altresì, dichiarato il diritto del ricorrente ai compensi per lo straordinario effettuato, e non retribuito dapprima presso l’ex U.S.L. 10/A e di poi presso l’Azienda San. di Firenze nel periodo gennaio 1991 – giugno 1998, ammontante ad ore 2.078, 24 alla data 31.3.1998; sulla somma dovuta vanno computati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria cumulativamente per i crediti maturati fino al gennaio 1995 a decorrere dalla data di maturazione del diritto di credito, calcolati separatamente sull’importo nominale del credito con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione monetaria ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interesse non devono essere computati ancora interessi e rivalutazione (vedi ex multis C.d.S., V, 4.10.2007 n. 5158 nonché A.P. 15.6.1998 N. 3), mentre per i crediti maturali a partire dal 1 gennaio 1995, ai sensi della legge n. 724, art. 22, comma 35, spettano soltanto gli interessi legali, potendosi computare anche la rivalutazione monetaria solo nella parte in cui il relativo tasso fosse superiore a quello degli interessi legali (giuris. cons.vedi ex multis C.d.S., VI, 29.7.2005 n. 4118); in corrispondenza all’accertamento del suddetto diritto di credito del ricorrente le amministrazioni resistenti sono condannate a corrispondere al ricorrente, ciascuna per il periodo di competenza, le somme che risulteranno al medesimo dovute per le suddette ore 2.078,24, applicando i parametri retributivi fissati per le varie tipologie di straordinario dagli accordi sindacali e contratti collettivi vigenti nel periodo 1991-1998 e computando sulla somma gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo i criteri sopraindicati.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati complessivamente in € 4.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti in parti uguali a carico di ciascuna delle parti resistenti, tenute tra loro da vincolo di solidarietà.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. 2a, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; riconosce il diritto del ricorrente a percepire dalla Az. U.S.L. 10 di Firenze e dalla gestione liquidatoria ex U.S.L. 10/A, per i periodi di competenza, quanto dovutogli per le 2.078,24 ore di straordinario effettuato, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria da computarsi secondo i criteri indicati in motivazione e conseguentemente condanna le aziende resistenti al versamento a favore del ricorrente della somma che risulterà essergli dovuta quale trattamento retributivo (completo degli accessori del credito meglio in motivazione individua-ti) per le suddette 2.078,24 ore di lavoro straordinario effettuate nel periodo meglio indicato in mo-tivazione.
Pone gli oneri di lite, liquidati in € 4.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico delle amministra-zioni resistenti tra loro tenute da vincolo di solidarietà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Primo Referendario




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2008



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