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n. 9-2008 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 16 settembre 2008 n. 10219
Pres. A. Pagano, est. S. Zeuli
M. Chiariello (Avv. V. Acunto) c. Comune di Forio (N.C.).


Edilizia ed Urbanistica - Istanza di sanatoria ex art.13 della L.47/85 – Formazione del silenzio – Natura - Fattispecie

La fattispecie di cui all’art. 13 L. 47/85, oggi sostituita dall’art.36 Testo Unico Edilizia approvato con DPR n. 380 del 2001, ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto). Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, esonera la PA dal fornire una risposta esplicita sull’istanza – e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia: (nella fattispecie il TAR ha respinto il ricorso dal momento che nella ricostruzione fatta dal ricorrente la fattispecie di cui all’art.13 L.47/1985 doveva essere considerata quale ipotesi di cd. “silenzio rifiuto”).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA
NAPOLI - Sezione VI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 8603 del 1998 proposto da

 

Maddalena Chiariello rappresentata e difesa da: Avv. to Vincenzo Acunto da intendersi ex lege domiciliato presso Segreteria TAR RICORRENTE

 

contro

 

COMUNE di Forio in persona del Sindaco p.t. non costituitosi in giudizio RESISTENTE

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione di:
1. silenzio - rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine sull’istanza proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art.13 L.47/85 ed assunta al prot. Generale del Comune di Forio al n.7975 del 20/04/1998;
2. di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati e valutati i motivi di doglianza in essi dedotti, avverso gli atti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 16 luglio 2008, relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli, e i difensori, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato in data 24 luglio 1998 e depositato l’11 agosto successivo Maddalena Chiariello, proprietaria di un immobile sito in Forio alla via Spadara n.53 adivaquesto Tribunale chiedendo l’annullamento della fattispecie meglio descritta in epigrafe.
A tal proposito esponeva le seguenti circostanze:
- aveva trasformato un vecchio manufatto adibito a garage in abitazione, inoltrando istanza di sanatoria al Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.47/85;
- poiché il Sindaco non aveva dato alcun riscontro alla richiesta, si è maturato un silenzio rifiuto, illegittimo per violazione degli artt.10 e 13 L.47/85 nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

 

DIRITTO

 

La ricorrente, come detto in fatto, deduce l’illegittimità del comportamento della PA sotto il duplice profilo dell’inadempimento all’obbligo di pronunciarsi su di essa incombente e perché, conseguentemente, la stessa non avrebbe dato adeguata contezza dei motivi che la indussero a rigettare l’istanza di sanatoria, contravvenendo al disposto di cui all’art.3 L.241/90, oltre che a quello di cui alla’rt.10 bis della medesima legge 241.
Nella ricostruzione attorea è perciò evidente che la fattispecie di cui all’art.13 L.47/1985 venga considerata quale ipotesi di cd. “silenzio rifiuto”.
Al contrario, va osservato che per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, (cfr. in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n. 5484) - dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, né emergono dal ricorso elementi idonea a confutare tale impostazione - la fattispecie di cui all’art. 13 L. 47/85, oggi sostituita dall’art.36 Testo Unico Edilizia approvato con DPR n. 380 del 2001, ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto). Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, esonera la PA dal fornire una risposta esplicita sull’istanza – e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente,
Da tale configurazione discende altresì che tale atto è di per sè privo di motivazione e quindi che esso è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il suo contenuto di rigetto. Orbene, la ricorrente non ha formulato rilievi in ordine a quest’ultimo punto.
Tra l’altro alcuna deduzione vien articolata in merito alla fondatezza della pretesa alla sanabilità dell’opera, che appare tuttavia più che dubbia in relazione all’entità dell’intervento ed al regime urbanistico e paesaggistico vigente nell’area interessata.
Non v’è pronuncia sulle spese mancando la costituzione dell’intimata.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI respinge il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano Presidente
Ida Raiola Correlatore
Sergio Zeuli Relatore- est



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