T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 17 settembre 2008 n. 10202
Pres. A. Scafuri, est. M. Maddalena
Pausa caffe' di Prudente Stefania (Avv. G. Abbate) c. Regione Campania (Avv. L. Migliaccio) c. Ministero dell' industria e delle attivita' produttive (N.C.) c. Europrogetti e finanza s.p.a.(N.C.). |
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1. Giurisdizione e competenza - Contributi e finanziamenti - Controversie riguardanti la revoca per inadempimento del contributo - Giurisdizione dell’A.G.O. - Controversie relative a revoca per vizi di legittimità dell'erogazione, o per contrasto con l'interesse pubblico - Giurisdizione amministrativa.
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2. Giurisdizione e competenza – Contributi e Finanziamento – Controversie riguardanti la revoca a causa di spese non ammissibili – Giurisdizione del Giudice Ordinario Sussiste - Ragioni.
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3. Giurisdizione e competenza – Principio della Translatio iudicii – Effetti.
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1. In materia di concessione di contributi pubblici, nella fase procedimentale successiva all'attribuzione dei contributi, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo, relativamente alla conservazione dell'erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’Amministrazione - con provvedimenti variamente denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. - per l'asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto; pertanto, la relativa controversia spetta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Viceversa, può configurarsi una posizione d'interesse legittimo (con conseguente giurisdizione del G.A.) nei riguardi delle determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente in via d’autotutela, per originari vizi di legittimità dell'erogazione, o per contrasto con l'interesse pubblico. (1)
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2. In materia di concessione di contributi pubblici, nelle ipotesi di riduzione o revoca a causa di spese non ammissibili, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto si tratta di atti in cui la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente. (2)
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3. In base al principio della translatio iudicii, a seguito di sentenza con la quale il TAR dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la causa deve essere rimessa davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito. (3)
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(1) cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2751; Consiglio Stato, sez. VI, 22 marzo 2007 , n. 1375; TAR Campania – Napoli, Sez. III, sentenza 2070 del 2007; n. 6131 del 2007, n. 4968 del 2007.
(2) Cassazione Civile, SS.UU., sentenza del 10 luglio 2006 n. 15618.
(3) Corte Costituzionale 77/2007; Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 4109/07; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3801/2007. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Terza Sezione di Napoli
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nelle persone dei Signori: ANGELO SCAFURI Presidente; MARIA LAURA MADDALENA Primo Ref.; EMANUELA LORIA Ref., relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
in forma semplificata
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sul ricorso 3765/2008 proposto da:
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PAUSA CAFFE' DI PRUDENTE STEFANIA rappresentata e difesa da: ABBATE GUGLIELMO con domicilio eletto in NAPOLI VIA MOIARIELLO N. 66 presso Avv. ALLAMPRESE,
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contro
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La REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa da: MIGLIACCIO LUCIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA S. LUCIA N. 81-C/0 AVVOCATURA REGIONALE
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Il MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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e nei confronti di
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EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del Decreto Dirigenziale n.118/AGC 12 del 27/03/2008 con cui la Regione Campania ha revocato il provvedimento di concessione delle agevolazioni per imprenditoria femminile ed ha disposto il recupero dell’importo già erogato, indicandone anche le modalità; una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali la nota regionale prot. 2007.1085566 del 19/12/2007, con la quale l’Amministrazione ha proposto la revoca delle agevolazioni.
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Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della REGIONE CAMPANIA
Udito il relatore Ref. EMANUELA LORIA;
Uditi altresì i difensori delle parti, come da verbale di udienza anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n.205.
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FATTO
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La società ricorrente impugna con il presente gravame la revoca del contributo erogatole dalla regione ai sensi della legge 215/1992 – azioni positive per l’imprenditoria femminisle - IV bando, nella misura di euro 134.314,00, poi rideterminato in euro 81.217,80.
Il provvedimento di revoca risulta motivato in relazione alla mancata trasmissione da parte della Ditta, espressamente invitata dall’Ente istruttore, della documentazione atta a consentire il prescritto controllo degli indicatori nell’anno di esercizio a regime dell’iniziativa, controllo che, a termini della normativa di riferimento, costituisce condizione essenziale per la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per poter usufruire delle agevolazioni.
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente deduceva le seguenti doglianze:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 del D.P.R. 28/07/2000 n. 314. Eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria, ed incongruità della motivazione, Illogicità, contraddittorietà e contrasto con l’interesse pubblico rilevante;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 del D.P.R. 28/07/2000 n. 314. Violazione e falsa applicazione della circolare esplicativa n. 1151489 del 22/11/2002. Ulteriore eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria ed incongruità della motivazione. Illogicità, contraddittorietà e contrasto con l’interesse pubblico rilevante;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 del decreto dirigenziale della regione Campoania n. 1936/AGC del 13/09/2002 di concessione del contributo. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 314/2000. Ulteriore eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria ed incongruità della motivazione. Illogicità, contraddittorietà e contrasto con l’interesse pubblico rilevante.
La regione Campania si è costituita nel presente giudizio e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario e in subordine il rigetto del ricorso, perché infondato.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
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2. Come già rilevato da questa sezione in molteplici analoghi precedenti (v. da ultimo sent. 2070 del 2007; n. 6131 del 2007, n. 4968 del 2007), il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia, elaborati dalle sezioni unite della Cassazione, nella fase successiva alla attribuzione del contributo, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo.
Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.
Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico (Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2751; Consiglio Stato, sez. VI, 22 marzo 2007 , n. 1375).
In particolare, le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche nelle ipotesi di riduzione o revoca (come nella specie) a causa di spese non ammissibili, in quanto si tratta di atti in cui la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente (Cassazione civile , sez. un., 10 luglio 2006, n. 15618).
Il provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio si fonda, infatti, sul constatato inadempimento dell’obbligo di trasmettere la documentazione necessaria per la verifica degli indicatori, la cui sussistenza e permanenza nel tempo costituisce condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni, così come indicato dal D.P.R. 314/2000 e dal D.M. 2.02.2001.
La società ricorrente ha sul punto osservato di non avere trasmesso nei termini la documentazione richiesta per effettuare detta verifica per cause di forza maggiore.
Dinanzi a questo giudice, si controverte dunque della sussistenza o meno di tale contestato inadempimento e della sua importanza ai fini della revoca totale o parziale del contributo.
L’amministrazione, infatti, ha revocato l’agevolazione concessa e richiesto la restituzione del contributo già corrisposto a fronte di un constatato inadempimento degli impegni assunti anche in relazione all’invio della documentazione richiesta e resa necessaria per l’effettuazione dei controlli prescritti dalla disciplina di riferimento, mentre la ricorrente deduce che tale inadempimento non sussiste in quanto il termine per l’invio della documentazione non era perentorio e l’inadempimento è imputabile a causa di forza maggiore.
Si tratta dunque evidentemente di una questione che inerisce ad un rapporto obbligatorio tra impresa e amministrazione, nella quale essa non esercita poteri discrezionali di tipo autoritativo, come sostiene la difesa del ricorrente, ma si limita a porre in essere attività vincolate.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice adito.
In base al principio della translatio iudicii, recentemente affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 2007), dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (sentenza n. 4109 del 2007) e dal Consiglio di Stato, Sezione sesta (sentenza n. 3801 del 2007), la causa deve essere rimessa davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito.
Sussistono, tenuto conto dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia, giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campsania, III Sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito, fissando il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Amministrazione.
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NAPOLI, lì 11 settembre 2008
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