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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 17 settembre 2008 n. 8356
Pres. Riggio Est. Fantini
Codacons Regione Lazio (Avv.ti C. Rienzi e G. Giuliano) c/ Ministero dello Sviluppo economico (Avv. Stato) ed altri.


1. Concorrenza e mercato – AGCM – Sanzioni - Fondi – Destinazione -Regione - Utilizzazione diretta – Legittimità – Ragioni.

 

2. Concorrenza e mercato - AGCM – Sanzioni - Fondi –Programmi – Realizzazione - Regione – Società in house – Utilizzazione - Legittimità - Ragioni.

1. E’ legittima la determinazione di una Regione di destinare parte dei fondi statali derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’A.G.C.M. per realizzare direttamente progetti a vantaggio dei consumatori, avvalendosi dell’ausilio di una S.p.a., senza fare ricorso alle associazioni consumeristiche. Infatti, l’art. 148 della l. n. 388/00, disponendo che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’A.G.C.M. sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, pone solamente un vincolo di destinazione delle entrate derivanti da tali sanzioni, che devono essere utilizzate per iniziative a vantaggio dei consumatori, senza imporre altresì che detti programmi siano svolti dalle associazioni consumeristiche, o per lo meno in necessaria collaborazione con le medesime.

 

2. E’ legittima l’utilizzazione, da parte della Regione, di una società di lucro esterna all’ente pubblico, ai fini della realizzazione di un programma finanziato con fondi derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’AGCM – nella specie un intervento di 'gestione, sviluppo ed evoluzione di servizi informativi multicanale finalizzati all’informazione e alla tutela dei Consumatori e degli Utenti'- a condizione che la suddetta società sia configurabile alla stregua di società in house e dunque come una sorta di longa manus dell’Amministrazione. Infatti, il soggetto attuatore dei programmi citati è da considerarsi la sola Regione, eventualmente in collaborazione con le associazioni dei consumatori.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza Ter

 

Composto dai Magistrati: Italo RIGGIO Presidente; Giulia FERRARI Componente; Stefano FANTINI Componente relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 8476 del 2007 Reg. Gen. proposto dal

 

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Ursini, e dal Codacons Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Alberto Adamo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, presso il primo dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma, al Viale delle Milizie n. 9;

 

CONTRO

 

- Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

 

- Regione Lazio - Direzione “Tutela dei Consumatori e Semplificazione amministrativa”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Forte, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’ufficio legale dell’ente, alla Via Marcantonio Colonna n. 27;

 

e nei confronti

 

- dell’Adoc, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

- della LAit - Lazio Innovazione Tecnologica S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio D’Aloia, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gramsci n. 54 (Studio Graziadei - Ferreri);

 

per l’annullamento
- del rigetto di cui alla nota 3/7/2007 della istanza diffida prodotta per la revoca o rettifica della bozza di determina A 1776 del 9/5/2007, nonché della medesima determina non pubblicata, e solo parzialmente conosciuta, nella parte in cui riserva a se stessa l’attuazione di progetti in favore dei consumatori, finanziati con fondi derivanti dalle sanzioni antitrust ex art. 148 della legge n. 388/2000, avvalendosi peraltro della collaborazione della LAit S.p.a.;
- della nota n. 20162 del 5/7/2007 del M.S.E. con cui è stato accolto il programma “La Regione Lazio per il cittadino consumatore”, i cui estremi sono stati conosciuti solo dopo la pubblicazione sul BURL del 10/8/07 della delibera di approvazione del bando pubblico per l’individuazione delle associazioni dei consumatori che dovranno attuare uno dei due interventi regionali;
- del decreto in data 2/3/2007 del Direttore Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la tutela dei consumatori del M.S.E., nonché dell’art. 3 del d.m. 18/12/2006, ove interpretato come autorizzante le Regioni all’utilizzo di tali fondi senza il concorso delle associazioni dei consumatori.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del M.S.E., della Regione Lazio e della LAit S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 10/7/2008, il Cons. Stefano Fantini;
Uditi gli Avv.ti Rienzi e Giuliano per le associazioni ricorrenti, l’Avv. D’Aloia per la LAit S.p.a., l’Avv. Forte per la Regione Lazio e l’Avv. dello Stato Russo, in fase di preliminari, per il M.S.E.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Con atto ritualmente notificato e depositato il Codacons ha impugnato gli atti in epigrafe meglio specificati con i quali, da un canto, la Regione Lazio ha disatteso l’istanza - diffida indirizzatale dal Codacons per contrastare la riserva a se stessa dell’attuazione dei progetti in favore dei consumatori, finanziati con fondi derivanti dalle sanzioni antitrust ex art. 148 della legge n. 388/2000, e, dall’altra parte, il M.S.E. ha approvato il programma regionale, nonché i presupposti dd.mm. 2/3/2007 e 18/12/2006.
Premette in particolare che la Regione Lazio con determina n. A 1776 del 9/5/07 decideva di destinare parte consistente dei fondi statali derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’A.G.C.M. al fine di realizzare, essa stessa, direttamente, progetti a vantaggio dei consumatori, avvalendosi dell’ausilio della LAit S.p.a., senza fare ricorso alle associazioni consumeristiche.
Espone il Codacons che, non appena venuto a conoscenza della bozza di delibera regionale, con formale atto di diffida del 13/6/07 chiedeva alla Regione la modifica della stessa.
Con l’impugnata nota del 28/6/07 la Regione Lazio rigettava la richiesta di modifica, invocando il decreto del M.S.E. in data 2/3/2007, recante “modalità attuative per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, realizzate da parte di Regioni e Province autonome, ai sensi del d.m. 18/12/2006”, e specificando che la possibilità di avvalersi della collaborazione della LAit era prevista da apposita convenzione.
Il d.m. 18/12/2006, pure fatto oggetto di gravame, all’art. 3, ha previsto che 14 milioni di euro del “fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’A.G.C.M. destinate a vantaggio dei consumatori” siano assegnati in via provvisoria alle Regioni e Province autonome per la realizzazione di specifici interventi mirati all’informazione a favore dei consumatori ed utenti, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio.
Il successivo decreto dirigenziale del 2/3/2007, all’art. 6, conformemente, statuisce che tali programmi “possono essere realizzati dalle Regioni o Province Autonome o, in tutto o in parte, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori”.
Le associazioni ricorrenti deducono a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, iniquità, disparità di trattamento, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità; violazione della legge n. 388/2000; violazione della legge n. 206/2005.
Con d.m. 18/12/2006 il M.S.E. ha dettato i criteri di ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’A.G.C.M., stabilendo in particolare che 14 milioni di euro vengano destinati alla realizzazione di interventi a favore dei consumatori.
Finora tali interventi sono sempre stati realizzati tramite le associazioni dei consumatori, i cui rappresentanti costituiscono il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, organo cardine per la tutela del consumatore.
Ed invero dal combinato disposto degli artt. 148 della legge n. 388/2000 e 136 del d.lgs. n. 205/2006 si evince che i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative devono essere destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori attuate dalle associazioni consumeristiche; ciò anche in considerazione del fatto che la realizzazione di tali interventi deve essere improntata a criteri di indipendenza, imparzialità ed efficienza, tanto più ove vengano in rilievo problematiche afferenti ai servizi pubblici che, in quanto tali, coinvolgono società pubbliche.
Al contrario, il d.m. 18/12/06 ha previsto che i programmi a favore dei consumatori vengano realizzati ed attuati dalle Regioni e dalle Province autonome “anche” in collaborazione con le associazioni dei consumatori, facendo venire meno quella garanzia di imparzialità che ha sempre presieduto all’utilizzo dei fondi.
Tale facoltà si è concretata con l’adozione del decreto dirigenziale attuativo del 2/3/07, il quale prevede che coloro che gestiscono servizi pubblici e trasporti siano gli stessi che debbono controllare la corretta erogazione di tali servizi e vigilare, assistere ed informare i consumatori “nell’esercizio dei propri diritti, in particolare nell’ambito dei settori dei servizi pubblici … dei trasporti” (art. 4, II comma).
E’ evidente il paradosso di un provvedimento che chiede all’erogatore del servizio pubblico di tutelare l’utente contro l’attività che egli stesso ha posto in essere, così confondendo la figura del controllato e del controllore.
2) Violazione dell’art. 3 del d.m. 18/12/2006, del decreto dirigenziale 2/3/2007; violazione della legge n. 241/90; vizio della motivazione; eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 97 della Costituzione; arbitrarietà, iniquità, disparità di trattamento; illegittimità derivata; danno erariale; violazione della legge n. 388/2000 e del d.lgs. n. 206/2005.
Rifacendosi alla predetta normativa ministeriale viziata, la Regione Lazio ha ritenuto di poter essere destinataria di parte consistente dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate dall’A.G.C.M. e destinati alla realizzazione di interventi in favore dei consumatori, e di poter conseguentemente essere attuatrice del programma di intervento denominato “la Regione Lazio per il cittadino consumatore”, approvato con determina, non pubblicata, n. A1776 del 9/5/2007.
Sta di fatto che la Regione, per l’intervento in questione, si è avvalsa della LAit S.p.a., società di lucro esterna alla Regione, mentre non risulta assolutamente contemplata, nella normativa ministeriale, la possibilità di avvalersi di soggetti privati attuatori diversi dalle associazioni dei consumatori.
Tali fondi non potevano essere destinati ad una società con scopo di lucro, determinandosi un trasferimento da società sanzionate per scopo di lucro ad altre società con lo stesso scopo.
Ma v’è di più: la stessa Regione Lazio è soggetta al controllo dell’A.G.C.M. per l’attività commerciale e pubblicitaria che svolge.
Oltre a tale evidente profilo di eccesso di potere, va evidenziato come la Regione Lazio sembra avere destinato i fondi ministeriali per il finanziamento di progetti la cui realizzazione era già stata approvata con delibera di Giunta n. 240/07.
Ciò si pone in aperto contrasto con l’art. 3, II comma, del d.m. 18/12/06, da cui si desume che tutte le attività già approvate dalla Regione e poste in essere con fondi propri non possono poi essere finanziate con i fondi derivanti dalle sanzioni irrogate dall’A.G.C.M., se non con riferimento alle Regioni meridionali ed in misura non superiore al 5%.
La scelta della LAit quale soggetto collaboratore contrasta infine con gli artt. 3 e 12 della legge 7/8/1990, n. 241.
Si sono costituiti in giudizio il M.S.E., la Regione Lazio e la LAit S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del d.m. 18/12/06, nonché del decreto attuativo, sempre del Ministero, in data 2/3/2007, e comunque la sua infondatezza nel merito.
La domanda cautelare è stata disattesa dalla Sezione con ordinanza 9/11/2007, n. 5140, riformata, in sede di appello, dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 22/1/2008, n. 343.
All’udienza del 10/7/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

 

1. - Per motivi di ordine processuale deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta dalla LAit S.p.a. e dal Ministero dello Sviluppo Economico nella considerazione della tardiva impugnazione dei presupposti d.m. 18/12/06 e decreto direttoriale 2/3/07, i quali (rispettivamente all’art. 3, punto 2, lett. b, ed all’art. 6) prevedono che le iniziative a vantaggio dei consumatori, con i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’A.G.C.M., possono essere realizzate dalle Regioni e dalle Province autonome “in tutto o in parte, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il programma”, così escludendo l’obbligatorietà del coinvolgimento delle associazioni consumeristiche.
L’eccezione, con la quale, in sintesi, si allega che la lesione della situazione soggettiva del Codacons già derivava dagli atti presupposti, tardivamente impugnati in questa sede, non appare meritevole di positiva valutazione.
Occorre infatti considerare che i predetti atti ministeriali, con contenuto normativo rispetto agli applicativi provvedimenti regionali, non presentavano, al momento della loro adozione, un’attitudine immediatamente lesiva, limitandosi a prevedere che le iniziative a vantaggio dei consumatori, realizzate da parte di Regioni o Province autonome, possono (e non debbono) avvenire anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio.
In altri termini, il d.m. 18/12/06 ed il decreto direttoriale 2/3/07, pur identificando le Regioni e le Province autonome come “soggetti attuatori”, non escludevano la collaborazione delle associazioni dei consumatori, prevedendo anzi una disciplina convenzionale dei relativi rapporti, sì che l’interesse al ricorso è divenuto attuale con la determina regionale n. A 1776 del 9/5/07 (pubblicata nel B.U.R.L. n. 17 del 20/6/07), di approvazione del programma “La Regione Lazio per il cittadino consumatore”, il cui intervento n. 1 non prevede, in concreto, la collaborazione delle associazioni ricorrenti, e con il successivo provvedimento del 28/6/07, adottato sulla diffida del Codacons, atti rispetto ai quali il ricorso, consegnato per la notifica in data 27/9/07, risulta tempestivo.

 

2. - Procedendo dunque alla disamina del merito del ricorso, va ricordato come con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità degli atti impugnati, nell’assunto che dal combinato disposto dell’art. 148 della legge 23/12/2000, n. 388 e dell’art. 136 del d.lgs. 6/9/2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) si evince che i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative inflitte dall’A.G.C.M. debbano essere destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori attuate dalle associazioni consumeristiche, le quali, solo, garantiscono che gli interventi siano improntati a criteri di indipendenza, imparzialità ed efficienza.
La censura, pur nella sua problematicità, non appare al Collegio meritevole di positiva valutazione.
Occorre invero considerare che l’invocato art. 148 della legge n. 388/00 prevede, per quanto ivi rileva, solamente che “le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’A.G.C.M. sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, mentre l’art. 136 del codice del consumo, disciplinante la composizione ed i compiti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, non contiene, alla stregua di un’interpretazione sia letterale che funzionale, alcuna disposizione concernente l’utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dalla predetta Autorità.
Si inferisce dunque che la norma pone solamente un vincolo di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative inflitte dall’A.G.C.M., che devono essere utilizzate per iniziative a vantaggio dei consumatori, senza imporre altresì che detti programmi siano svolti dalle associazioni consumeristiche, o per lo meno in necessaria collaborazione con le medesime.
Non è pertanto ravvisabile l’illegittimità, sotto tale profilo, dei provvedimenti ministeriali che consentono la realizzazione dei programmi direttamente da parte delle Regioni e delle Province autonome, e neppure dei provvedimenti regionali, approvati dal M.S.E., che hanno individuato la Regione Lazio quale soggetto attuatore dell’intervento n. 1 inserito nel programma mirato all’informazione ed all’assistenza dei consumatori e degli utenti (al contempo prevedendo però, per l’intervento n. 2, la collaborazione delle associazioni dei consumatori).
Quanto poi al dedotto “conflitto di interessi” in cui verserebbe la Regione Lazio, quale soggetto erogatore di servizi pubblici, nell’attuare direttamente interventi in tema di tutela dei consumatori ed utenti, ritiene il Collegio che tale scelta, seppure opinabile sul piano del merito, non è illegittima in forza di due concorrenti considerazioni.
La prima discende dalla latitudine delle iniziative intraprendibili a vantaggio dei consumatori, che non si esauriscono necessariamente nell’ambito, pur assai rilevante, dei servizi pubblici; la seconda, assorbente, deriva dal ruolo della regione specie nel contesto di pluralismo istituzionale rafforzato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che enuclea una potestà legislativa regionale tendenzialmente generale (con esclusione delle materie attribuite alla potestà esclusiva dello Stato), cui non può che corrispondere anche la possibilità di realizzare iniziative di promozione della tutela dei consumatori.
In questa prospettiva, va del resto aggiunto come anche l’art. 101 del d.lgs. n. 206/05 apertis verbis riconosce che sia lo Stato, che le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, “garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia”, con tale norma di rinvio venendo dunque a legittimare anche l’attribuzione alle Regioni delle iniziative a vantaggio dei consumatori mediante utilizzo, in sede di riparto, delle somme derivanti dalle sanzioni inflitte dall’A.G.C.M.

 

3. - Con il secondo mezzo di gravame si deduce poi l’illegittima utilizzazione, da parte della Regione Lazio, della Lait S.p.a., società di lucro esterna all’ente pubblico, ai fini della realizzazione dell’intervento di “gestione, sviluppo ed evoluzione di servizi informativi multicanale finalizzati all’informazione e alla tutela dei Consumatori e degli Utenti”, laddove gli atti ministeriali disciplinanti la materia configuravano come soggetto attuatore la sola Regione, eventualmente in collaborazione, totale o parziale, con le associazioni dei consumatori.
La censura, seppure interpretata in senso estensivo, è infondata, e deve pertanto essere disattesa.
E’ opportuno premettere come, al riguardo, la Lait S.p.a. assuma di essere struttura servente e strumentale della regione, con la quale intercorre una convenzione che prevede proprio la possibilità di intese per disciplinare la realizzazione di tale tipologia di attività, quand’anche connessa a finanziamenti nazionali.
La stessa Regione Lazio, con nota prot. n. 73109 del 6/6/07, a seguito di richiesta di chiarimenti del M.S.E., ha precisato che la LAit S.p.a. è società partecipata al 99% dalla Regione, di cui costituisce altresì stazione appaltante per i servizi informativi, e per il restante 1% dalla ASAP - Agenzia per lo Sviluppo dell’Amministrazione Pubblica, società a partecipazione integralmente regionale.
Tali requisiti, alla stregua delle considerazioni seguenti, appaiono al Collegio sufficienti per ritenere ammissibile l’utilizzazione della LAit da parte della Regione - soggetto attuatore.
Occorre invero prendere le mosse dal decreto direttoriale 28/3/07, che, all’art. 6, enuclea, quali soggetti attuatori, le Regioni o le Province autonome, le quali possono realizzare gli interventi di ciascun programma direttamente, ovvero, in tutto o in parte, in collaborazione con le associazioni dei consumatori.
Se dunque è consentito, come prima esposto, dalla legge che le Regioni svolgano le iniziative a vantaggio dei consumatori, dalla disciplina amministrativa si evince che tale facoltà può essere esercitata anche con l’ausilio delle associazioni dei consumatori; ma non è previsto l’avvalimento di soggetti privati, seppure posti in rapporto di ausiliarità - srumentalità con l’ente pubblico.
Sennonché, diversamente da quanto opinato, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato, sembra consentito configurare la LAit alla stregua di società in house e dunque come una sorta di longa manus dell’Amministrazione, enucleandosi tra i due soggetti un rapporto di delegazione interorganica, e non già intersoggettivo.
In particolare, non può ritenersi difettare il requisito del controllo analogo, mancanza ravvisata dal giudice di seconde cure nella partecipazione regionale non totalitaria, e nella previsione statutaria della possibilità per la Regione di scendere al di sotto del 70% del capitale sociale.
Non ignora il Collegio l’importante elaborazione della giurisprudenza comunitaria, ed anche nazionale, sui requisiti delle società in house, individuati a fare tempo dalla sentenza della Corte Giustizia C.E. 18/11/1999, in causa C-107/98 (caso Teckal), ed in particolare su quello del c.d. “controllo analogo”, che viene in contestazione in questa sede.
Ma nel caso di specie tale condizione appare soddisfatta.
Anzitutto la partecipazione regionale non totalitaria risulta ininfluente, in quanto ciò che risulta precluso, ai fini della sussistenza del controllo analogo, è, come anche recentemente ribadito dal Cons. Stato, Ad. Plen., 3/3/2008, n. 1, l’apertura al capitale privato; circostanza, questa, di impossibile verificazione, alla stregua di quanto disposto dall’art. 2, II comma, lett. a), della L.R. 3/8/2001, n. 20, e dall’art. 6 dello Statuto, da cui si evince che possono essere soci della LAit esclusivamente soggetti pubblici, ed in particolare Regione, enti dipendenti regionali, ed enti locali.
Deve osservarsi come anche secondo la giurisprudenza post - Teckal, che ha interpretato in modo finora progressivamente più restrittivo il requisito del controllo analogo, la partecipazione azionaria pubblica è soddisfatta pure nei casi in cui i soggetti pubblici detentori del capitale sociale siano più di uno (in termini Corte Giustizia CE, 11/5/2006, in causa C-340/04, Carbotermo); recentemente, tale posizione (che ha anche un radicamente nel diritto positivo interno, nell’art. 113, V comma, lett. c, del T.U.E.L., di cui al d.lgs. 18/8/2000, n. 267) è stata ribadita nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Verica Trstenjak rassegnate il 4/6/08 nella causa C-324/07, che ha ritenuto integrato il requisito del controllo analogo nel caso in cui una società intercomunale belga sia composta da Comuni ed associazioni tra Comuni, senza alcun ricorso al capitale privato.
Occorre peraltro aggiungere che la partecipazione pubblica totalitaria è condizione necessaria, ma non sufficiente ad integrare il requisito del controllo analogo, essendo in particolare necessario che l’ente pubblico controllante possa esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce a chi detiene la maggioranza del capitale sociale, traducentisi in un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni importanti della società (Corte Giustizia CE, 13/10/2005, in causa C-458/03, Parking Brixen; 11/5/2006, in causa C-340/04, Carbotermo; nonché, da ultimo, 17/7/2008, in causa C-371/05, Commissione c/Repubblica Italiana).
Sotto tale profilo, come evidenziato dalla LAit nella memoria difensiva depositata in data 27/6/08, allo stato, o, per meglio dire, al momento dell’adozione degli atti impugnati, alla Regione Lazio è riservata la nomina di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci; inoltre (e si tratta di profilo di maggiore spessore) in forza della convenzione in data 26/4/06 intercorrente tra la Regione Lazio e l’allora Laziomatica S.p.a., finalizzata proprio a definire “nuove modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte della Regione Lazio”, la Regione, in tutte le materie rimesse alla competenza della società, “esercita le funzioni di indirizzo e controllo strategico e operativo, mentre la Laziomatica svolge autonomamente le corrispondenti attività esecutive” (art. 2, II e III comma).
Inoltre spetta alla Direzione regionale competente (quella della “Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa”) redigere annualmente il programma strategico triennale (P.S.T.), che deve poi essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia (art. 5, I comma, della convenzione); analogamente, alla predetta Direzione, in collaborazione con la società, compete l’elaborazione del piano operativo triennale (P.O.T.), che deve essere poi approvato dalla Giunta regionale (art. 5, III comma, della convenzione).
La LAit è tenuta, inoltre, a trasmettere alla Direzione regionale rapporti trimestrali sullo stato di attuazione dei piani operativi (art. 8 della convenzione), e la Regione Lazio è dotata di poteri di verifica, anche di tipo ispettivo, sui servizi resi in suo favore (art. 10 della convenzione).
Si desume, in definitiva, l’esistenza di una pluralità di prerogative in capo alla Regione Lazio che dimostrano l’esistenza di un potere di controllo strutturale e funzionale dalla stessa esercitato sulla LAit S.p.a., analogo a quello esperibile sui propri servizi, e che sono, al contempo, in speculare prospettiva, rivelatrici di una sostanziale carenza di terzietà della società.

 

3.1. - E’ infondato anche l’assunto del Codacons secondo cui la Regione avrebbe destinato i fondi ministeriali ex art. 148 della legge n. 388/00 al finanziamento di progetti la cui realizzazione era già stata approvata con delibera di Giunta n. 240/07, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3, II comma, del d.m. 18/12/06.
Si evince infatti dalla relazione regionale - Mod. 03 (doc. n. 12 del fascicolo di parte del M.S.E.) che l’intervento n. 1 “è specificamente mirato a sviluppare ed evolvere servizi innovativi e multicanale rivolti ai cittadini, utenti e consumatori con l’obiettivo di offrire loro gli strumenti utili e necessari per una adeguata informazione ed un corretto orientamento al consumo critico”.
Si tratta dunque del finanziamento di strumenti in parte già attivati, quali il Portale del Consumatore, l’Osservatorio del Consumo Digitale, il Contact Center Consumatori, in relazione ai quali è perseguito l’obiettivo dell’incremento quantitativo (vale a dire del numero dei servizi) e qualitativo (cioè del mezzo tecnico di fruizione).
Ed è evidente che il potenziamento ed il rafforzamento di strutture già attivate equivale comunque ad un nuovo intervento, producendo ulteriori utilità per i consumatori, che sono i destinatari finali degli interventi stessi.
Da ultimo, occorre rilevare come priva di giuridico fondamento risulti anche la sub - censura di violazione degli artt. 3 e 12 della legge 7/8/1990, n. 241; non è infatti ravvisabile il dedotto vizio motivazionale, ed appare inconferente il richiamo dell’art. 12, concernente i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, non ravvisabili nel caso di specie, atteso che la Regione non ha concesso un contributo alla LAit, ma le ha affidato il compito di sviluppare i servizi informativi multicanale finalizzati all’informazione ed alla tutela dei consumatori e degli utenti.

 

4. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7.2008.



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