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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 18 settembre 2008 n. 1255
Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore
Comune di Montalto Uffugo (avv. C. Pugliese) c. Regione Calabria (avv. P. Falduto), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (n.c.)


Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Servizio di elisoccorso – Spostamento – Ostensione degli atti – Comune – Interesse – E’ in re ipsa.

In tema di accesso agli atti amministrativi, è in re ipsa l’interesse di un Comune, come ente esponenziale della comunità locale, all’ostensione degli atti per mezzo dei quali il servizio di elisoccorso è stato spostato in altro luogo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 661 del 2008, proposto da:
Comune di Montalto Uffugo, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Pugliese, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63;


contro



Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede regionale dell’Avvocatura in viale De Filippis, n. 280;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;


per ottenere



l’accesso ai sensi dell’art. 25 della legge 7.8.1990 n. 241 dei documenti richiesti con lettera a/r del 2/9 aprile 2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/07/2008 il dott. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO




Con atto notificato in data 0.6.2008 e depositato in data 20.6.2008, il Comune di Montalto Uffugo premetteva di aver già autorizzato l’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza ad installare, in località “Gazzelle”, una piazzola eliosuperficie, da utilizzare quale base della centrale operativa del “118”, in accoglimento dell’istanza presentata dalla suddetta azienda in data 12.7.2005, corredata da relazione tecnica suppletiva e da altra documentazione richiesta dal Comune.
Precisava, al riguardo, che, nel territorio provinciale, non esistevano altri siti egualmente idonei e funzionali al servizio da espletare, sia per caratteristiche e vicinanza ai diversi presidi ospedalieri che per valutazioni tecniche della stessa ENAC, per cui il Comune di Montalto Uffugo aveva anche già contattato dei proprietari privati, che si rendevano disponibili per la cessione gratuita dei terreni interessati dall’iniziativa.
Lamentava che, però, inopinatamente, a far data dal 1.1.2008, il Servizio di Elisoccorso veniva sospeso e trasferito nelle basi ubicate in territorio di Lamezia e Catanzaro, in assenza di alcuna comunicazione al Comune di Montalto Uffugo.
Esponeva che, pertanto, con lettera a/r del 2/9 aprile 2008, inviata sia alla Regione Calabria che all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza -nel frattempo subentrata nelle competenze della disciolta Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza- chiedeva il rilascio di copia dei seguenti atti:
1) atti di gara, in esso compreso il bando, con il quale erano stati aggiudicati i lavori per il sito di Montalto Uffugo;
2) atti relativi al procedimento amministrativo che determinò la localizzazione della base dell’elisoccorso dal territorio di Montalto Uffugo alla località Cannuzze di Cosenza;
3) atti con i quali le autorità preposte (ENAC, etc.) avevano espresso parere tecnico favorevole all’insediamento dell’elisoccorso in territorio di Montalto Uffugo;
4) atti dai quali risulta un parere tecnico sfavorevole alla localizzazione della base dell’elisoccorso in territorio di Montalto Uffugo;
5) tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e connessi alla procedura di che trattasi.
Lamentava che, non avendo ricevuto alcuna risposta, si vedeva costretto a proporre l’odierno ricorso, con cui deduceva:
difetto di motivazione –Eccesso di potere . Sviamento – Violazione della legge n. 241/90 e successive modficazioni ed integrazioni.
A fronte del palese interesse del Comune ricorrente ad ottenere la chiesta documentazione, il comportamento inerte delle Amministrazioni intimate sarebbe palesemente illegittimo, non sussistendo alcuna ragione per denegare l’ostensione della chiesta documentazione.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 3.7.2008, si costituiva la Regione Calabria ed eccepiva che l’istanza di accesso del Comune di Montalto Uffugo non risulterebbe supportata da alcun concreto interesse, in quanto le determinazioni riguardanti l’individuazione dei siti di elisoccorso sarebbero da qualificarsi alla stregua di “atti di pianificazione e programmazione” afferenti il servizio sanitario, per i quali l’accesso sarebbe escluso ai sensi dell’art. 24, comma I, lett. c, della legge n. 241 del 1990.
In particolare, produceva le “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero” di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome rep n. 2200 del 3 febbraio 2005, contenente l’indicazione del numero della basi necessarie a livello delle singole Regioni o Province Autonome, secondo un’analisi accurata di una serie di condizioni oggettivabili nonché in relazione alle specifiche esigenze di contenimento della spesa.
Precisava, inoltre, che la base di Montalto Uffugo, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sul servizio di elisoccorso ed in quelle fornite dall’ENAC, al momento della riattivazione del servizio, nel gennaio 2008, non sarebbe stata ritenuta rispondente ai requisiti richiesti, come notoriamente risaputo dall’Azienda Sanitaria di Cosenza (ora ASP) e dallo stesso Comune di Montalto Uffugo.
La difesa della Regione contestava, infine, la doglianza del Comune secondo cui avrebbe subito la decisione dello spostamento della predetta base in territorio di Cosenza località Canizze”, poiché ciò sarebbe avvenuto in esecuzione di un provvedimento di trasferimento, che il Comune avrebbe avuto l’onere di impugnare tempestivamente, con riserva di presentare poi motivi aggiunti. Pertanto, in assenza di siffatta impugnativa, questo ricorso sarebbe innanzi tutto inammissibile sotto il profilo del difetto di interesse.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Non si costituiva l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza intimata.
Alla camera di consiglio del giorno 10.7.2008, il ricorso passava in decisione.


DIRITTO




1. Va premesso che il presente giudizio, preordinato all’accertamento del diritto di accesso come potere strumentale volto alla soddisfazione di altri interessi giuridicamente rilevanti (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 aprile 2006 n. 7), non può essere limitato alle mere prospettazioni impugnatorie di parte ricorrente, ma deve essere esteso sino alla verifica in concreto in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la configurazione di tale situazione giuridica soggettiva.

2. L'art. 23 della legge 19.8.1990 n. 241, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1999 n. 265, stabilisce: "il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi".
Tale norma, recettiva di principi elaborati dalla giurisprudenza e, in particolare, della decisione Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999 n. 4, ha sancito un’ampia portata applicativa della disposizione, tale da assoggettare agli obblighi imposti dal capo V della legge n. 241/90, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, tutti i soggetti che svolgono una attività di rilevanza pubblicistica, a prescindere dal titolo giuridico, dalla fonte delle investitura e dalla qualificazione formale.
Tale scelta del legislatore è stata ulteriormente rafforzata con la successiva legge 11/02/2005 n. 15, la quale, con l’art. 1, comma I ter, ha stabilito che “I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1» e, con l’art. 15, lettera e), ha assoggettato agli effetti della disciplina sulla trasparenza, “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
Il nesso di strumentalità fra l'interesse all'accesso ai documenti e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873; Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814).
Ed invero, l'interesse all'accesso ai documenti va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1896; Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1621): in altri termini, la legittimazione all'accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante.
Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né allo stesso giudice amministrativo adìto con la “actio ad exibendum”, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario), eventualmente adito dall’interessato, al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante sotteso alla pregressa domanda di accesso ( ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2006 n. 4255).

3. Nel caso di specie, l’interesse sotteso all’odierna actio ad exibendum, proposta dal Comune di Montalto Uffugo, come ente esponenziale della comunità locale, è in re ipsa perché direttamente discendente dall’interesse pubblico della cittadinanza ad usufruire del servizio di elisoccorso in questione nonché di conoscere i motivi per i quali detto servizio risulta essere stato spostato in altri luoghi, nonostante la procedura già avviata dal Comune e la stessa disponibilità, resa dai privati, a cedere gratuitamente i terreni di loro proprietà, interessati dal servizio in questione.
Viene, quindi, in emergenza, un interesse differenziato, sottostante l’istanza di accesso, di notevole rilievo per gli interessi della comunità locale, direttamente connesso con il diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione, suscettibile di poter poi essere tutelato anche mediante l’eventuale proposizione di un giudizio inteso a far valere la pretesa sottostante, in esplicazione del diritto alla difesa, anch’esso costituzionalmente garantito, con l’art. 24 Cost..
Nella specie, quindi, non appare condivisibile il comportamento inerte tenuto dalle amministrazioni intimate che avevano l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di accesso del Comune ricorrente.
Né può condividersi al riguardo, la tesi della Regione Calabria, intesa a dimostrare l’insussistenza dell’interesse al diritto di accesso qui azionato, operando una sorta di giudizio prognostico in merito all’utilizzabilità o meno della chiesta documentazione, poiché il Comune di Montalto Uffugo avrebbe disatteso l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di trasferimento della base dell’elisoccorso, con riserva di presentare poi motivi aggiunti all’esito della “piena conoscenza”, senza, però, dimostrare che il Comune ricorrente fosse a conoscenza della stessa esistenza di detto provvedimento di trasferimento, peraltro neanche indicato nei suoi estremi.
Ed invero, in coerente applicazione dei principi già enunciati, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva, né a questo Giudice Amministrativo adìto con la presente “actio ad exibendum”, ma soltanto al Giudice che potrebbe essere successivamente chiamato a pronunciarsi in merito alla pretesa sottostante.
Pertanto, l’inerzia seguita all’istanza del Comune di Montalto Uffugo presentata con lettera a/r del 2/9 aprile 1008, da parte delle Amministrazioni intimate, risulta illegittima.
Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, va ordinato alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del suo Presidente in carica, di rilasciare al ricorrente Comune di Montalto Uffugo copia della chiesta documentazione, ciascuna per la parte di relativa competenza, ivi compreso il provvedimento di trasferimento della base di elisoccorso - cui accenna la difesa della Regione Calabria senza menzionarne gli estremi- riconducibile nel novero di “tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e connessi alla procedura di che trattasi”, chiesti con l’istanza di accesso di cui alla lettera a/r del 2/9 aprile 2008, inviata dal Comune di Montalto Uffugo.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, Sezione Pirma, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del suo Presidente in carica, di rilasciare al Comune di Montalto Uffugo copia della chiesta documentazione, ciascuna per la parte di relativa competenza, come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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