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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 11 settembre 2008 n. 2079
Amedeo Urbano – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore
A.S.I. di Bari (avv.ti F. Paparella e L. Prisciantelli) c. C.I.P.E. e altro (Avv. Stato), Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (avv. P. D’Amelio), Regione Puglia e altro, Comune di Bari (avv. R. Verna), Provincia di Bari (avv. F. Rutigliano), Italferr s.p.a.


1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Opera strategica ai sensi del d.lg. n.190 del 2002 – Progetto preliminare – Ha propria autonomia e capacità lesiva – Immediata impugnabilità – Necessità.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Opera strategica ai sensi del d.lg. n.190 del 2002 – Progetto preliminare – Mancato coinvolgimento dei Consorzi ASI – Art.3 comma 5, d.lg. n.190 del 2002 – Questione di legittimità costituzionale – E’ manifestamente infondata.

1. Il principio secondo cui l’approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica non è atto autonomamente impugnabile perché solo il progetto definitivo è immediatamente lesivo della posizione giuridica della parte incisa e rende attuale l’eventuale lesione già derivante da autonomi vizi propri riferibili all’approvazione del progetto preliminare non riguarda il caso di un’opera strategica di interesse nazionale regolamentata dalla normativa speciale di cui al d.lg. 20 agosto 2002 n.190, perché il progetto preliminare di un’opera “strategica” non ha solo funzione preparatoria, bensì è dotato di una propria autonomia e capacità lesiva soprattutto in quanto fonte del vincolo inteso all’esproprio.

 

2. E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt.5 e 118, cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.3 comma 5, d.lg. 20 agosto 2002 n.190, che, nel procedimento riguardante il progetto preliminare di un’opera strategica, non prevede che siano sentiti i Consorzi ASI.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2006, proposto da:
Consor. Svilup.Industr. e dei Servizi Reali e Imp. di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paparella, Lucrezia Prisciantelli, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;


contro



Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; Rete Ferroviaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso Piero D'Amelio in Bari, c/o P.Boccardi via R.Bovio, 28; Regione Puglia, Comune di Bitetto e Comune di Modugno; Comune di Bari rappresentato e difeso dall’avv. Renato Verna e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari alla via P. Amedeo n. 26, Provincia di Bari rappresentata e difesa dall’avv. Federico Rutigliano presso il cui studio in Bari alla via Abate Gimma n. 147 elettivamente domicilia;l


nei confronti di



Italferr Spa;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della deliberazione n. 95/2006 del 29 marzo 2006 (in G.U. del 25 agosto 2006 n. 197) adottata dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (C.I.P.E.) rubricata “Primo programma delle infrastrutture strategiche legge obiettivo n. 443/2001-Potenziamento infrastrutture della linea ferroviaria Bari-Taranto; raddoppio della tratta ferroviaria Bari S.Andrea - Bitetto” e recante approvazione del progetto definitivo del raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea - Bitetto comunicata con nota della Italferr del 28.9.08;
della deliberazione n. 46 / 2004 del 29 settembre 2004 adottata dal CIPE recante l’approvazione del progetto preliminare del raddoppio della Bari S. Andrea – Bitetto;
della deliberazione CIPE del 21 dic. 2001 n. 121/2001 del 21 dic. 2001 con cui è stato approvato il 1^ Programma delle infrastrutture strategiche che all’allegato 1 include nell’ambito del corridoio plurimodale adriatico alla voce Sistemi ferroviari, l’asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto e che nell’all. 2 riporta tra le opere che interessano la Regione Puglia l’asse ferroviario Bari – Taranto;
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti con particolare riferimento al Piano di investimenti edizione ottobre 2003 della Rete Ferroviaria Italiana, alle deliberazioni CIPE n. 85/2002, n. 63/2003, n. 103/2003, n. 27 /04, n. 11 n. 22 del 29 sett. 2004, alla n. 96/2005, ai verbali della Conferenza dei servizi, alle relazioni e pareri resi nell’ambito del procedimento, al protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, i Comuni di Bari, Bitetto e RFI del 7.3.2003, alla deliberazione n. 1234 del 17 febbraio 2004 della Regione Puglia, alle note del Ministero delle infrastrutture del 22 sett. 2004n. 530, del 29 sett. 2004, del 21 marzo 2006 n. 218, all’intesa quadro del 10 ott. 2003ed a quelli richiamati negli atti e provvedimenti dianzi citati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2008 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i 0difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO




Con atto notificato e depositato rispettivamente il 14 novembre ed il 28 novembre del 2006 e rubricato al n. 1870/2006, il ricorrente Consorzio per lo sviluppo industriale ed i servizi reali alla imprese di Bari in persona del Commissario straordinario ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, lamentando di non essere stato coinvolto nella iniziativa progettuale che vede il raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea – Bitetto che pesantemente viene ad incidere su territori comunque interessati al suo ruolo istituzionale con effetti negativi sulle aree edificate e produttive e su impianti infrastrutturali di interesse di tutta l’area industriale.
Ha dedotto in diritto sette motivi: 1) Violazione art. 1 legge 443/01 e d. lgs. N. 190 del 20.8.2002; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione.
Al raddoppio della linea ferroviaria Bari Taranto non si applicano le procedure di cui alla legge obiettivo, perché opera a carattere locale in quanto, sostanzialmente, viene a consentire il transito di treni regionali e treni merci. 2) Violazione artt. 826 e 828 c.c. e dell’art. 4 del dPR 327/01 sulle espropriazioni; violazione art. 2 della legge regionale n. 3 del 22.2.2005; violazione artt. 117 e 118 Cost. e del d.lgs. n. 190/2002; violazione t.u. leggi sul mezzogiorno; violazione art. 36 legge n. 317/1993 e della l.r. n. 31/1986, violazione del Piano regolatore dell’area industriale; violazione legge n. 241/90 e del principio sul giusto procedimento; eccesso di potere. Osserva il ricorrente che parte degli immobili che verranno espropriati per consentire il raddoppio appartengono al patrimonio indisponibile di esso consorzio e quindi ex artt. 826 e 830 c.c. non potevano costituire oggetto di una procedura ablatoria promossa per realizzare un’ opera approvata da un’altra amministrazione se non per perseguire un interesse pubblico di ordine superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione (art. 4 dPR 327/01) ed esso accertamento sarebbe potuto avvenite attraverso l’intesa col Consorzio. 3) Violazione legge 443/01 e del d.lgs. n. 190/02 nonché della legge 241/90. Eccesso di potere. La realizzazione del tracciato ferroviario così come progettato viene a comportare distruzione di opifici già realizzati nonchè a frammentare i lotti industriali rendendoli di fatto inutilizzabili per la realizzazione di opere pubblica e di pubblica utilità di competenza del Consorzio. La possibilità offerta dalla RFI di derogare alla misura standard dell’area di rispetto ferroviaria non ha alcuna utilità; il problema, infatti, è la localizzazione del tracciato e non già la misura della fascia di rispetto. Le Amministrazioni resistenti hanno eluso il problema e non hanno tenuto conto dei pareri contrari e dei tracciati alternativi proposti. 4) Violazione sotto altri profili della normativa già indicata. Eccesso di potere. I Consorzi esercitano rilevanti funzioni pubblicistiche ed i loro piani regolatori sono sovraordinati a quelli comunali. Inopinatamente il ricorrente non è mai stato sentito nella fase propedeutica alla localizzazione del tratto ferroviario. Qualora l’omissione in parola sia ritenuta rapportabile al’art. 3 comma 5 del d.lgs. 190/02 che prevede l’intesa con le Regioni, sentiti i Comuni, si denuncia la illegittimità costituzionale di essa disposizione per contrasto con violazione degli artt. 5 e 118 dell Cost. oltre che per violazione dei principi di sussidiarietà, decentramento e tutela delle autonomie locali nella parte in cui non prevede che siano sentiti anche i Consorzi attese le loro specifiche competenze urbanistiche in loco. Il Consorzio in quanto autorità competente a rilasciare ex art. 4 d.lgs. 190/02 permessi ed autorizzazioni, doveva essere coinvolto nella conferenza di servizi. 5) Il Consorzio è qualificabile anche come ente gestore di reti e opere destinate al pubblico servizio interferenti con l’opera pubblica approvata dal CIPE; quindi le sue valutazioni dovevano essere tenute presenti nella fase istruttoria, il che non pare sia avvenuto. 6) L’art. 2 comma 4 della legge obiettivo stabilisce che il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri della sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base gara. Nella specie, invece, né il preliminare né il definitivo recano la stima degli oneri per la sicurezza. 7) Violazione artt. 3,4,18 e 19 d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190 ed eccesso di potere. Vi è una errata rappresentazione dello stato dei luoghi. Consta, invero, che l’area occupata dalla Multigest sia riportata come cava dismessa,e l’area occupata dalla Unieuro quale uliveto. Non sembra che: la Regione Puglia abbia partecipato al procedimento, siano state risolte le problematiche sollevate dal Comune di Modugno in relazione all’esistenza di polveri d’amianto e all’inquinamento acustico, siano stati esaminati gli effetti diretti ed indiretti del progetto sull’uomo, sull’ambiente, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sul clima, sul paesaggio (vedi art. 18 d.lgs. 190/02). Non sembra poi che nel progetto siano indicati i limiti di spesa per eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale, i c.d. ammortizzatori territoriali che consentono di attenuare gli effetti dannosi che ogni opera tecnologica reca in sé.
Nella parte finale dell’atto introduttivo, infine, il Consorzio avanza istanza risarcitoria in termini di danno emergente e lucro cessante, in ragione della diminuita vocazione industriale ed economica del territorio, della mancata riscossione dei canoni e dei corrispettivi dalle aziende insediate ed insediande (alcune delle quali in previsione della realizzazione del tratto ferroviario, avrebbero già rinunciato all’assegnazione), riservandosene la dimostrazione del danno vuoi sull’an che sul quantum in corso di causa.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le varie amministrazioni statali intimate, che puntualmente contro deducendo ha concluso per il rigetto dell’avverso gravame, eccependo comunque e preliminarmente la tardività quanto all’impugnativa della progettazione preliminare e vizi connessi dedotti. Si è pure costituita la Rete Ferroviaria Italiana Spa, anch’essa opponendosi all’avverso gravame deducendo la infondatezza ed in parte qua anche la tardività.
Per suo conto la Provincia di Bari, anch’essa costituita ha concluso chiedendo la sua estromissione dal giudizio (memoria del 20 dic. 2006), perché sempre rimasta estranea al procedimento di raddoppio della tratta ferroviaria, opera che non interessa beni di proprietà provinciale. Per suo conto il Comune di Bari si è costituito con –brevissimo- atto del tutto formale “in considerazione della rilevanza strategica dell’opera pubblica in questione e si riserva di meglio specificare in Camera di Consiglio le ragioni della Civica Amministrazione”.
In corso di causa e il ricorrente Consorzio e le resistenti Amministrazioni dello Stato e la Rete Ferroviaria Italiana Spa hanno puntualizzato le rispettive posizioni difensive, depositando documentazione di interesse.

DIRITTO



Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente il Collegio si deve far carico della eccezione di tardività in parte qua del ricorso (notificato il 14 novembre 2006), e precisamente della parte in cui si impugna l’approvazione del progetto preliminare avvenuta con delibera C.I.P.E. n. 46 del 29 settembre 2004, pubblicata in G.U.R.I. n. 22 del 28 gennaio 2005. L’eccezione a parere di questo Collegio è fondata.
Conosce il Collegio la giurisprudenza per cui l’approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica non è atto autonomamente impugnabile perché solo il progetto definitivo è immediatamente lesivo della posizione giuridica della parte incisa e rende attuale l’eventuale lesione già derivante da autonomi vizi propri riferibili all’approvazione del progetto preliminare; qui però, come giustamente fatto presente dall’amministrazione resistente, ci troviamo di fronte ad opera strategica di interesse nazionale regolamentata dalla normativa speciale di cui al d.lgs. n. 190/02 attuativo della legge 443/2001, normativa questa espressamente richiamata nelle ricorrenti delibere CIPE che si sono interessate della linea ferroviaria Bari Taranto quale parte dell’asse ferroviario Bologna Bari Lecce Taranto incluso nel primo programma delle infrastrutture strategiche all’allegato 1 nell’ambito del “Corridoio plurimodale adriatico”, alla voce “Sistemi ferroviari”. Orbene il procedimento inteso all’approvazione del progetto preliminare come disciplinato dalla normativa speciale (vedi in particolare art. 3 del d.lgs. n. 190/02 dettato in attuazione della legge 443/01 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, norma poi abrogata dall’art. 256 del d.lgs. 12 aprile 2006) diverge significativamente dall’ordinario procedimento in quanto ed in rapida sintesi: non è prevista alcuna forma di partecipazione dei soggetti privati, è tenuto ad evidenziare tutta una serie di elementi oltre a quanto previsto nell’art. 16 della legge quadro, non è sottoposto a conferenza di servizi, comporta l’accertamento della compatibilità ambientale, viene a comportare un assoggettamento di tutti gli immobili in cui è localizzata l’opera al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del dPR 327/2001, con variazione automatica degli strumenti urbanistici vigenti –vedi in particolare 7^ comma citato art. 3. Ciò porta a ritenere che il progetto preliminare di un’opera “strategica” non abbia solo funzione preparatoria, bensì sia dotato di una propria autonomia e capacita lesiva soprattutto in quanto fonte del vincolo inteso all’esproprio. La delibera di approvazione del progetto preliminare andava quindi impugnata e nei termini decadenziali decorrenti, non essendo prevista notifica/comunicazione individuale, dalla data della sua pubblicazione in G.U. avvenuta il 28 gennaio 2005 talchè quanto all’impugnativa avverso il progetto preliminare e censure connesse il presente ricorso, notificato il 14 nov. 2006, risulta tardivo.
In ogni caso i motivi di gravame risultano di per sé infondati.
Sul primo che parla di valenza solo locale dell’opera con la conseguenza che la stessa non sarebbe sussumibile tra quelle strategiche e di interesse nazionale, è facile contro dedurre che il raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea –Bitetto fa parte dell’asse ferroviario Bari Taranto a sua volta inserito nel corridoio plurimodale adriatico Bologna Bari Lecce Taranto di cui al 1^ programma delle infrastrutture strategiche di cui alla deliberazione n. 121 /2001; quindi la proposta censura si traduce in una mera asserzione di parte smentita da tutti gli atti predisponenti per l’intervento in questione oltre all’ovvia considerazione che il raddoppio reca una migliore fruibilità per tutti i viaggiatori, anche quelli con provenienza Bologna e destinazione Taranto (corridoio plurimodale adriatico) e ciò dà un significato nazionale e non locale all’opera.
Sul secondo motivo in cui si lamenta che aree ed immobili incisi dalla programmata opera fanno parte del patrimonio indisponibile del Consorzio (che non è stato coinvolto nel procedimento), va subito detto che essa censura pecca di genericità in quanto non si indica specificatamente quali aree e quali immobili sarebbero di proprietà del ricorrente Consorzio. In ogni caso va fatto riferimento all’art. 4 -2^ co.- del dPR n. 327/01 – disposizione niente affatto violata- che prevede la possibilità di esproprio di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato od altri Enti Pubblici qualora debba perseguirsi un interesse pubblico che abbia rilievo superiore a quello soddisfatto dalla precedente destinazione; nella specie v’è appunto la prevalenza dell’interesse pubblico sotteso alla natura di opera strategica di rilievo nazionale come illustrato nella narrativa che precede.
Va pure disatteso il terzo motivo in cui si contesta che illegittimamente vuoi la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) vuoi il CIPE non avrebbero tenuto conto dei rilievi ed osservazioni proposti da Comuni interessati al raddoppio della tratta e suggerenti una diversa localizzazione. A riguardo va precisato che essa censura va riferita al progetto preliminare atteso che il definitivo deve trovare corrispondenza nel preliminare giusto art. 5 d.lgs. n. 190/01 e quindi risulta tardiva, intempestiva come già rappresentato all’inizio della presente parte motiva. Vi è poi un vizio proprio nella prospettazione di essa censura perché il Consorzio in tal modo si viene ed irritualmente a sostituire ai Comuni non essendo esso titolare di interessi propri nel particolare procedimento.
Quanto innanzi porta subito all’esame della successivo motivo (il quarto) in cui il Consorzio, e con connessione logica alla precedente doglianza, viene a lamentare di non essere stato sentito e comunque solleva qlc (questione di legittimità costituzionale) delle norme -art. 3 comma 5^ del d.lgs. 190/02- che verrebbero ad escluderlo nel particolare procedimento. Il non sentire i Consorzi ASI che esercitano specifiche competenze urbanistiche sovraordinate a quelle dei Comuni, sarebbe in contrasto con gli artt. 5 e 118 Cost. per violazione dei principi di sussidiarietà, decentramento e tutela delle autonomie locali.
La sollevata qlc risulta manifestamente infondata. Il Collegio ritiene di richiamare la sentenza del CdS VI Sez. n. 1893 del 2005 che, e con riferimento ai Comuni (ma la questione è di ordine generale nella materia che ne occupa), ha avuto modo di puntualizzare che la legge obiettivo per il fatto di consentire ai Comuni la solo formulazione di un parere nel procedimento di localizzazione delle strutture strategiche, parere nemmeno vincolante, non implica una incostituzionalità della normativa in relazione ad attribuzioni costituzionali garantite agli stessi. Se così non fosse stato, si sarebbe riproposto quel deficit giuridico caratterizzato dagli ostacoli intorno ai quali le forme di particolarismo locale si sommano in un gioco a somma zero, con difetti e senza pregi tanto del centralismo quanto del localismo, non funzionale al raggiungimento di grandi obiettivi di modernizzazione del Paese. Citava a riguardo essa decisione la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/03, in base alla quale l’art. 118 Cost., primo comma, reca elemento di flessibilità delle competenze costituzionali o, per meglio dire, introduce un meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida l’attribuzione là dove prevede che le funzioni amministrative possono essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario sulla base dei principi della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Orbene in base ad essa sentenza della Corte Costituzionale, che anche qui sovviene per i suoi principi applicativi, e con riferimento al principio della sussidiarietà che è inteso ad armonizzare l’unitarietà della Repubblica col decentramento regionale, la rappresentazione delle esigenze locali legittimamente viene riservata alle Regioni quali enti rappresentativi e di sintesi di tutti gli interessi localmente definiti. Quanto sin qui detto per i Comuni a maggior ragione vale per i Consorzi ASI. Questi , invero, sono soggetti diversi dagli enti territoriali (Comuni e Provincie), sono Enti strumentali della Regione (che interloquisce nelle procedure per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici –vedi per es. co.4 art. 3 d.lgs. n. 190/02)) e svolgono, quanto al governo del territorio, funzioni preparatorie e propositive per l’adozione dei Piani regolatori delle ASI (aree sviluppo industriale). Essi Consorzi non possono ritenersi Enti esponenziali della comunità locale, il che esclude la lamentata disparità di trattamento rispetto ai Comuni,e con riflessi di ordine costituzionale, nel procedimento previsto nella c.d. legge obiettivo e norme correlate.
Per concludere sul punto, giova anche richiamare che la qlc di alcune disposizioni della legge obiettivo e soprattutto del d.lgs. n. 190 per mancata previsione partecipativa, sono state pure sollevate dalle Comunità montane, e la giurisprudenza (Tar Lazio Sez. III bis n. 5598/04) ne ha escluso la rilevanza.
Parte ricorrente, poi, nello stesso motivo lamenta la violazione dell’art. 4 del d.lgs. 190/02 posto che quale autorità competente a rilasciare permessi ed autorizzazioni doveva essere coinvolta nella conferenza di servizi prevista dallo stesso art. 4. Non indica, però, quali siano queste autorizzazioni e permessi che sarebbe competente a rilasciare nel caso di specie; di qui la genericità e quindi inammissibilità della censura.
Quanto dianzi rilevato serve pure a disattendere il quinto motivo di ricorso in cui si lamenta che, in sede di approvazione del progetto definitivo, non si sarebbe tenuto conto delle interferenze alla realizzazione dell’opera gestite dal Consorzio; anche qui, infatti, non è stato evidenziato per quali allacciamenti si sarebbe reso necessario l’adeguamento ed integrazione del progetto.
Nel sesto motivo si censura ala mancata previsione in sede di progettazione delle linee guida degli oneri per la sicurezza dei cantieri. Le amministrazioni resistenti, costituendosi per il tramite del foro erariale, hanno contestato la veridicità della circostanza; a riguardo questo Collegio, osservato che la disposizione di cui all’art. 2 bis, 4^ co. del d.lgs. n. 190/02 (norma citata dalla parte) vengono a riguardare solo la indicazione delle linee guida, ritiene non legittimato a sollevare essa censura il ricorrente, perché non portatore di un interesse differenziato sul particolare tema, non essendo ammissibile nel nostro sistema di giustizia amministrativa l’azione popolare.
Rimane da esaminare il settimo motivo, in cui si parla di errata rappresentazione dello stato dei luoghi, carenze nella procedura per la valutazione dell’impatto ambientale, carenza di indicazione dei limiti di spesa. Orbene sul primo profilo di censura che si riporta ad una carenza di istruttoria, va detto che il progetto definitivo deve essere rispondente al preliminare, il quale a sua volta e come spiegato all’inizio di questa parte motiva, non può intendersi quale atto meramente preparatorio; tra l’altro l’art. 5 del d.lgs. n. 190 viene a prevedere nel progetto definitivo una relazione attestante la sua rispondenza al preliminare. Da qui la inammissibilità della doglianza perché il tracciato e quindi ogni sua interferenza con lo stato dei luoghi risulta già indicato nel preliminare, e le censure avverso esso progetto preliminare si sono già qualificate tardive.
Sulla v.i.a. è inesatto affermare che la Regione non abbia partecipato alla relativa procedura; v’è la delibera di Giunta n. 124/04 in cui la Regione esprime il suo parere favorevole. Sui limiti di spesa, e disattendendo l’avversa censura che deduce a riguardo carenza di indicazione, va solo osservato che nel preliminare sono stati previsti in 200 milioni di euro che includono l’importo di 24 milioni di euro quale premio di acceleramento, come riportato nelle premesse della deliberazione gravata del 29 marzo 2006.
Il ricorso, in conclusione, va respinto siccome infondato e parte inammissibile, previa estromissione dal presente giudizio, e come espressamente richiesto, della Provincia di Bari che in alcun modo ha manifestato la sua volontà in ordine al contestata opera che –come espressamente dichiarato dalla difesa di esso Ente- non viene ad interessare beni di proprietà provinciale.
Il rigetto del gravame comporta, poi, la reiezione dell’istanza risarcitoria, mancando il presupposto del previo annullamento del provvedimento impugnato (CdS, Sez. VI, 21 febbraio 2008, n. 622).
Spese del presente giudizio come da dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III, previa estromissione dell’intimata Provincia di Bari, respinge il ricorso in epigrafe, dichiarandolo in parte inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 (seimila) a favore per € 3.000,00 (tremila) dell’Avvocatura dello Stato quale distrattaria ex lege delle varie amministrazioni statali citate in epigrafe e per € 3.000,00 (tremila) della intimata e costituita Rete Ferroviaria Italiana –Spa; possono compensarsi le spese inerenti il rapporto processuale con Comune di Bari, atteso in particolare il tenore dell’atto di costituzione di esso Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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