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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 2 settembre 2008 n. 9983
Pres. A. Onorato, est. P.Carpentieri
Elektrica s.r.l. (Avv. A. Profili c. Comune di
Pozzuoli (Avv. A. Starace)c. S. Mele (N.C.)


1. Espropriazione per p.u. - Vincoli a contenuto espropriativo - Reiterazione da parte della P.A. - Dopo il termine di scadenza - Motivazione che fa riferimento all’esigenza di completare le opere ed i lavori di pubblica utilità che siano stati già intrapresi - Sufficienza - Esistenza di fenomeni imprevedibili, estranei alla volontà e alla

 

2. Atto amministrativo - Procedimento - Avviso di inizio del procedimento - Ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 - Omissione - Nel caso in cui l’interessato abbia avuto conoscenza aliunde del procedimento stesso - Irrilevanza - Fattispecie.

1. Alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1999, deve ritenersi che la proroga dei vincoli a contenuto espropriativo, previa previsione di adeguato indennizzo, sia legittima tutte le volte in cui sussistano prioritarie esigenze di interesse pubblico relative al completamento delle opere e dei lavori di pubblica utilità che siano stati già intrapresi, al fine di evitare il blocco degli interventi una volta avviata la trasformazione dei fondi occupati. In quest’ottica, più aperta a considerare la complessità obiettiva delle procedure realizzative di opere pubbliche, appare eccessivamente restrittivo l’orientamento secondo il quale la proroga sarebbe legittima solo a fronte di sopravvenute necessità imposte da fenomeni imprevedibili, estranei alla volontà e alla disponibilità dell’amministrazione procedente.

 

2. L’omissione dell’avviso di inizio del procedimento previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non può comportare l’illegittimità del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 21-octies della stessa legge n. 241, come modificata nel 2005, nel caso in cui l’interessato abbia avuto aliunde piena e adeguata conoscenza del procedimento amministrativo e sia stato in tal modo posto in grado di parteciparvi (Nella specie la piena conoscenza del procedimento è stata desunta dal fatto che l’interessato, nel ricorso introduttivo, aveva fatto riferimento al verbale di immissione in possesso dei fondi di sua proprietà ed all’avvenuta offerta delle indennità, che era stata contestata con apposito atto di opposizione).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione V^ -





composto dai Signori:

1) Antonio Onorato – Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere - relatore
3) Gabriele Nunziata - Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 702/2006 Reg. Gen., proposto dalla
società Elektrica s.r.l., in persona del commissario liquidatore sig. Gennaro Bruno, rappresentata e difeso dall’avv. Armando Profili, con domicilio eletto in Napoli, via M. Turchi n. 34,

contro




il Comune di Pozzuoli, in persona del dirigente del IV Dipartimento, ing. Agostino Magliulo, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 56 S.C.S. del 5/1/2006, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, con domicilio eletto in Napoli, Riviera di Chiaia n. 207,

e nei confronti di
Mele Salvatore, dom.to in Pozzuoli, via II Cavalcavia Direttissima n. 3, non costituito,

per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
«a) della delibera di GM n. 320 del 21.07.2000 recante approvazione del piano esecutivo e del piano particellare di espropriazione relativo ai lavori di realizzazione per l’alimentazione idrica degli insediamenti abitativi in località S. Vito Cofanara; b) del verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto in data 19.06.2001 dal quale emerge una anomalia circa l’esatta ubicazione del serbatoio di accumulo; c) della delibera n. 577/2001 di approvazione di nuovo piano particellare senza una nuova dichiarazione di pubblica utilità; d) del decreto sindacale n. 18697 del 2002 che dispone l’occupazione delle nuove aree individuate dal nuovo piano particellare, fissando i termini in mesi 2 ed anni 3; e) della determina dirigenziale n. 419 del 05.05.2003 recante proroga dei termini di occupazione per ulteriori 18 mesi; f) della determina dirigenziale n. 1086 del 05.11.2004 con la quale sono stati nuovamente prorogati i termini di occupazione per ulteriori 12 mesi; g) della determina dirigenziale n. 1839 del 10.11.2005 recante proroga sia per il decreto dirigenziale n. 18697 del 03.05.2001 che per il decreto n. 18697 del 07.05.2002; h) del decreto del Comune di Pozzuoli prot. n. 48315 del 15 novembre 2005 notificato il successivo 22.11.2005 recante il prolungamento dei termini di occupazione per il completamento della procedura espropriativi di ulteriori sei mesi, sia per il decreto dirigenziale n. 18697 del 03.05.2001, che per il decreto n. 18697 del 07.05.2002, rispettivamente prorogati sino al 19.06.2006 e 03.06.2006: l) di ogni altro atto e/o provvedimento se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrenteC».

quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 marzo 2006 e depositato l’8 marzo 2006:
«a) del decreto definitivo di esproprio prot. n. 3941 del 27.01.2006, notificato il successivo 30.01.2006, recante l’espropriazione definitiva in favore del Comune di Pozzuoli dell’immobile di cui è proprietaria la ricorrente; b) di ogni altro atto e/o provvedimento se ed in quanto lesivi dei diritti e interessi della ricorrente»;

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, con le annesse produzioni;
VISTO l’atto di proposizione di motivi aggiunti notificato il 2 marzo 2006 e depositato l’8 marzo 2006;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 3 luglio 2008 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



Con il ricorso in esame – ritualmente notificato il 20 gennaio 2006 e depositato in segreteria il 2 febbraio 2006 – la società Elektrica s.r.l. in liquidazione, proprietaria di due fondi siti in Pozzuoli, riportati in catasto al foglio 27, particelle 267-268, di rispettivi mq. 462 e 188, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi alla procedura espropriativa avviata con delibera della giunta municipale n. 320 del 21 luglio 2000 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione degli impianti per l’alimentazione idrica degli insediamenti abitativi in località S. Vito Cofanara.
La società ricorrente rappresenta che l’originario progetto non comprendeva le sue proprietà e che solo a seguito dei primi interventi realizzativi del progetto era emersa la necessità di collocare più a monte il serbatoio di accumulo, donde l’approvazione, con delibera di giunta n. 577 del 2001, di un nuovo piano particellare che veniva ad includere anche le due particelle nn. 267-268 di proprietà di essa deducente.
Avverso gli atti della procedura la società Elektrica ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, lamentando, in particolare, la mancata riapprovazione di un nuovo progetto esecutivo, che si sarebbe a suo dire resa necessaria a seguito della riferita variazione della ubicazione del serbatoio di accumulo, nonché vari profili di illegittimità procedurale per le numerose proroghe dei termini successivamente intervenute.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 marzo 2006 e depositato l’8 marzo 2006 la società ricorrente ha quindi impugnato il decreto definitivo di esproprio prot. n. 3941 del 27 gennaio 2006, notificato il 30 gennaio 2006, assumendone l’illegittimità, oltre che per invalidità derivata rispetto ai vizi dedotti col ricorso principale avverso gli atti preparatori della procedura, per asserita tardività, per essere stato adottato dopo quasi sei anni dall’approvazione del progetto definitivo, in violazione del termine massimo di cinque anni previsto dall’art. 20 della legge n. 865 del 1971 (che ammette la protrazione dell’occupazione fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso).
Il Comune di Pozzuoli, costituitosi in giudizio in data 23 marzo 2006, ha replicato alle censure di parte ricorrente, affermando la tempestività degli atti, fino al decreto di esproprio definitivo, che risulterebbero sorretti da una sequenza continua di valide proroghe.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2008 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso non è fondato e non può, pertanto, ricevere accoglimento.
Sotto un primo profilo (prospettato nella narrativa del fatto e poi sviluppato nel quinto motivo di doglianza) parte ricorrente assume che la riallocazione parziale dell’intervento, includente nel 2001 le particelle di sua proprietà, avrebbe richiesto l’approvazione di un nuovo progetto esecutivo, ciò che non sarebbe avvenuto con la delibera n. 557 del 13 novembre 2001, avente ad oggetto l’approvazione di un nuovo piano particellare di esproprio.
La censura è infondata. L’esame della predetta delibera di giunta n. 557 del 2001 dimostra che essa, al di là dell’indicazione dell’oggetto nella sua rubrica formale, ha la consistenza sostanziale di una vera e propria integrazione del progetto esecutivo dei lavori, implicante un nuova dichiarazione implicita, per la parte di interesse, della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi interventi, tant’è che la stessa delibera si premura di rifissare – in mesi 3 ed anni 2 a partire dalla data di (nuova) immissione in possesso - i termini per l’inizio e il completamento della procedura espropriativa. Di tale natura sostanziale della delibera n. 557 è dato del resto esplicitamente atto nella motivazione del pedissequo decreto sindacale prot. n. 18697 del 7 maggio 2002 di occupazione d’urgenza dei fondi.
Ciò posto, si rivela altresì infondata la complessa censura, svolta nel ricorso introduttivo e reiterata in via derivata in quello per motivi aggiunti, diretta a sostenere l’illegittimità per carenza di motivazione e per soluzione di continuità della serie di proroghe dei termini, assunte con gli atti impugnati, qui in epigrafe riportati: in senso contrario le difese comunali hanno difatti fornito una condivisibile, chiara e completa ricostruzione cronologica della sequenza degli atti, tale da dimostrare la continuità delle proroghe, apparendo sotto altro profilo idonea la motivazione, posta a sostegno delle proroghe medesime, in ordine alla necessità di consentire la definizione degli atti tecnici, del tipo di frazionamento e dei successivi atti di cessione volontaria delle aree occorse alla realizzazione dell’opera.
In merito alla censura in esame giova peraltro di evidenziare che – a termini della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 179 del 1999 – non vi è alcun divieto di prorogare i termini dei vincoli e delle occupazioni, occorrendo al più che la protrazione di tali pesi sulla privata proprietà sia adeguatamente indennizzata (ciò che certamente avviene allorquando si abbia, come nel caso in esame, la proroga del periodo di occupazione). Ne segue che la valutazione dei motivi della proroga deve tenere nel debito conto le prioritarie esigenze di interesse pubblico relative al completamento delle opere e dei lavori di pubblica utilità che siano stati già intrapresi, al fine di evitare il blocco degli interventi una volta avviata la trasformazione dei fondi occupati. In quest’ottica, più aperta a considerare la complessità obiettiva delle procedure realizzative di opere pubbliche, appare eccessivamente restrittivo l’orientamento secondo il quale la proroga sarebbe legittima solo a fronte di sopravvenute necessità imposte da fenomeni imprevedibili, estranei alla volontà e alla disponibilità dell’amministrazione procedente.
In sede di motivi aggiunti parte ricorrente ha quindi assunto l’illegittimità del decreto definitivo di esproprio perché tardivamente adottato, dopo quasi sei anni dall’approvazione del progetto definitivo, in violazione del termine massimo di cinque anni previsto dall’art. 20 della legge n. 865 del 1971 (che ammette la protrazione dell’occupazione fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso).
La censura risulta infondata già in punto di fatto, poiché, come dimostrato dalle difese comunali, il decreto di esproprio in data 27 gennaio 2006 è intervenuto quando era ancora in corso la proroga del termine finale di 2 anni disposta – da ultimo - con il decreto n. 48315 del 15 novembre 2005, mentre, sotto altro profilo, l’espropriazione risulta adottata comunque entro il quinquennio dalla data di immissione in possesso, avvenuta, come detto, per le particelle di proprietà della società ricorrente, in data 3 giugno 2002.
In ordine alla dedotta omissione delle formalità partecipative ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, il Collegio osserva che la stessa parte ricorrente, nel ricorso introduttivo presentato nel febbraio 2006, riferisce dell’avvenuta immissione in possesso sui fondi di sua proprietà con verbale di immissione del 3 giugno 2002 (e riferisce altresì dell’avvenuta offerta delle indennità con decreto dirigenziale n. 36029 del 22 ottobre 2003, contestato da essa società ricorrente con opposizione, poi definita dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 17 settembre 2004). Ciò posto, secondo un’interpretazione non formalistica dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, quale è peraltro richiesta dall’art. 21-octies della stessa legge n. 241, come modificata nel 2005, non può non rilevarsi la sostanziale ininfluenza e irrilevanza, sul piano della legittimità sostanziale degli atti, della omissione qui lamentata, essendosi avuta aliunde piena e adeguata conoscenza e partecipazione, da parte della società reclamante, alla procedura ablatoria per cui è causa.
Con il quarto motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta poi la violazione dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978 perché i lavori non sarebbero stati avviati nei tre anni dall’approvazione del progetto. La censura è inammissibile e infondata nella sua genericità, poiché non considera che l’approvazione del progetto, per quanto concerne le particelle di essa società ricorrente, per cui è causa, deve farsi risalire alla successiva delibera di giunta n. 557 del 13 novembre 2001, avente ad oggetto l’approvazione di un nuovo piano particellare di esproprio. Nel ricorso non si offrono elementi, né di prospettazione, né probatori, atti a dimostrare il mancato inizio dei lavori entro il 13 novembre 2004.
Per gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi infondato e va, come tale, respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.




IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2008.


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