REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4857 del 1996, proposto da:
Bini Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Modena, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio n. 30;
contro
- Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Vanna Console, Attilio Mauceri, Lina Cardona, Francesca De Santis, elettivamente domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10;
- Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; Regione Toscana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
decadenza beneficio aiuti CEE e restituzione somme percepite.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, titolare di azienda agricola posta in Comune di Fucecchio, impugna il provvedimento della Provincia di Firenze n. 20250 del 7 ottobre 1996 con il quale è stata dichiarata la sua parziale decadenza dal regime di aiuti di cui al regolamento CEE 1272/88 e al decreto ministeriale n. 35/90, con conseguente intimazione alla restituzione della somma di lire 146.618.208.
Il ricorrente espone in punto di fatto quanto segue:
- che è stato ammesso agli aiuti comunitari volti ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, con specifico riferimento a terreni destinati al rimboschimento e a terreni destinati alla messa a riposo con rotazione colturale;
- che il Corpo Forestale dello Stato con processo verbale del 10 gennaio 1994 gli contestava l’indebito percepimento di aiuti comunitari, sul rilievo che parte dei terreni per i quali era stato richiesto il suddetto aiuto non avevano i prescritti requisiti, in quanto interessati dalla presenza di vegetazione di insediamento antecedente al periodo di riferimento, erano cioè già stati sottratti alla coltivazione in epoca anteriore;
- che il medesimo ha provveduto a contestare gli accertamenti svolti e tuttavia sulla loro base la Provincia di Firenze, con l’atto qui gravato, ha provveduto a dichiarare la sua parziale decadenza dagli aiuti.
Nell’impugnare il provvedimento dell’Amministrazione provinciale, il ricorrente articola nei suoi confronti le seguenti censure:
1) “Violazione dei regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1272/88 – Violazione del DM 8 febbraio 1990, n. 35 – Violazione di legge (art. 3 legge 23 dicembre 1986, n. 898) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Errore sui presupposti – Travisamento dei fatti ed illogicità”. Il ricorrente contesta gli accertamenti sulla cui base l’Amministrazione ha adottato l’atto gravato, evidenziando che l’età della vegetazione riscontrata sui terreni è stata sovrastimata dai verbalizzanti, non considerando che molte delle piante messe a dimora provenivano da vivai nei quali avevano maturato già alcuni anni di vita ed evidenziando altresì che non era stato effettuato dai verbalizzanti un preciso calcolo delle particelle di terreno interessate alla irregolarità;
2) “Violazione di legge (art. 1284 c.c.) – Violazione del DM 19 febbraio 1991 n. 63 – Eccesso di potere per errore”, contestando parte ricorrente il tasso di interessi applicato dalla Provincia alla somma da restituire.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame la Provincia di Firenze e il Ministero intimato.
In particolare la difesa provinciale, oltre ad evidenziare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sul rilievo che nella fase successiva alla concessione delle sovvenzioni sussisterebbe sempre un diritto soggettivo, reclamante quindi la cognizione del giudice ordinario.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2008, relatore il dr. Riccardo Giani, sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio è chiamato ad esaminare, in via preliminare rispetto al merito della controversia, l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sollevata dalla Provincia di Firenze.
L’eccezione appare infondata.
Ritiene infatti il Collegio che la giurisdizione in tema di sovvenzioni non possa essere determinata sulla base soltanto di una suddivisione tra la fase anteriore alla concessione, attribuita alla cognizione del g.a., e la fase successiva alla concessione medesima, nella quale sussisterebbe la giurisdizione del g.o., dovendosi al contrario procedere ad una più analitica articolazione casistica. Il problema si pone in particolare non già per la fase anteriore alla concessione, caratterizzata in via ordinaria dalla presenza di poteri discrezionali della p.a. che reclamano la giurisdizione del g.a., quanto per quella successiva alla attribuzione del beneficio di sostegno alle attività economiche. In questo secondo segmento di azione è necessario infatti distinguere quella che è la causa giustificativa dell’intervento pubblico sfociato nello specifico atto di ritiro adottato dalla p.a.
E’ possibile, in primo luogo, che venga in considerazione l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal destinatario al momento della concessione del beneficio economico, fattispecie che ha ad oggetto diritti soggettivi e rientra quindi nella giurisdizione del g.o. Si colloca in tale ipotesi il caso esaminato dal Consiglio di Stato nella decisione della Quinta Sezione n. 1224 del 20 marzo 2008, ove si discuteva della revoca di un contributo comunale erogato in favore di una società calcistica per inadempimento dell’obbligo, da questa assunto, di non modificare la propria ragione sociale. Il Consiglio di Stato statuisce la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, chiosando tuttavia che nella specie “l’amministrazione non ritira il contributo sulla base di un vizio di legittimità del proprio provvedimento o per contrasto con l’interesse pubblico, nel quale caso la posizione del beneficiario torna ad essere di interesse legittimo”.
Come risulta dalla decisione del Consiglio di Stato appena citata, ben diversa è l’ipotesi in cui si discuta non già di inadempimento in sede esecutiva di obblighi assunti con l’attribuzione del beneficio, bensì del riscontro della sussistenza ab origine di vizi del provvedimento di concessione della sovvenzione, che lo rendono illegittimo, in tal caso essendo in presenza di un intervento amministrativo di annullamento d’ufficio, che reclama la giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la situazione di diritto soggettivo che scaturisce dall’atto di concessione del beneficio torna ad assumere la veste dell’interesse legittimo a fronte dell’esercizio del potere autoritativo di autotutela. Nei termini qui evidenziati si esprime, oltre la decisione del Consiglio di Stato già evocata, anche la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 19 maggio 2008, n. 12641 ove si ribadisce che “nelle controversie relative a sovvenzioni pubbliche per la promozione di determinate attività economiche, il privato titolare della sovvenzione si trova, di regola, in posizione di interesse legittimo rispetto al potere della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per originari vizi di legittimità o per contrasto sin dall’origine con il pubblico interesse”.
Il caso sottoposto all’esame della Sezione concerne una fattispecie nella quale l’Amministrazione, sulla base degli accertamenti svolti dal Corpo Forestale dello Stato, ha proceduto ad adottare un provvedimento di decadenza, sul rilievo che non vi fossero i presupposti per l’attribuzione del beneficio richiesto, in quanto i terreni da destinare a rimboschimento sarebbero stati in realtà già coperti da piante prima dell’attribuzione della sovvenzione. Ne discende che, al di là del nomen iuris utilizzato, l’atto adottato è un provvedimento di annullamento d’ufficio per carenza, sin dal momento della concessione, dei presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del vantaggio economico. Quindi, alla luce dei rilievi in precedenza svolti, viene in considerazione non il diritto soggettivo nascente dagli atti di attribuzione del beneficio ma l’interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri di autotutela della p.a..
Concludendo sul punto, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Provincia di Firenze, ritenendo sussistente nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo.
Venendo al merito, la prima censura risulta fondata, ancorché solo parzialmente.
La questione fattuale alla base della presente controversia riguarda la circostanza se l’Amministrazione abbia proceduto correttamente nella determinazione della parziale decadenza del ricorrente dall’attribuzione dei benefici concessigli, il che rimanda alla correttezza degli accertamenti svolti dal Corpo Forestale dello Stato in ordine alla sussistenza sui terreni del ricorrente, già in epoca anteriore alla attribuzione del beneficio, di piante a dimora, con il risultato che sarebbero ab origine mancati i presupposti per l’attribuzione di vantaggi economici legati al rimboschimento.
Nella soluzione del profilo tecnico-fattuale appena evocato il Collegio ritiene di poter far riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio che è stata predisposta nell’ambito della causa vertente tra il sig. Giorgio Bini e il Ministero delle Politiche Agricole svoltasi dinanzi alla Pretura Circondariale di Firenze – Sezione Distaccata di Empoli. E’ vero che nella citata causa era assente la Provincia di Firenze, parte resistente nel presente giudizio, e tuttavia questa Amministrazione ha proceduto alla adozione dell’atto gravato sulla base degli accertamenti svolti in via esclusiva dal Corpo Forestale dello Stato, senza procedere in via autonoma agli accertamenti in fatto, in coerenza peraltro con gli atti regolamentari richiamati (circolare ministeriale n. 239 del 14.5.1990 cui fa correttamente riferimento la difesa provinciale nella propria memoria). Ciò implica che assuma rilievo centrale nel presente giudizio la bontà degli accertamenti svolti dal citato Corpo Forestale, i quali hanno avuto un momento di verifica giurisdizionale proprio nel richiamato giudizio dinanzi alla Sezione Distaccata di Empoli della Pretura di Firenze.
Nel giudizio civile è stato svolto un accertamento peritale approfondito, in presenza anche di un consulente di parte del Ministero delle Politiche Agricole, con sopralluoghi su tutta la superficie interessata, al fine di rilevare in concreto l’età delle piante e la data di messa a dimora delle stesse (cfr. relazione del CTU nel richiamato giudizio civile versata in atti). Il CTU ha altresì provveduto ad effettuare acquisizioni documentali presso l’Ufficio Agricoltura della Provincia di Firenze nonché al prelievo di campioni di legname dalle piante per indagini microscopiche sulla relativa età. All’esito di questa complessa attività istruttoria il CTU è giunto a ritenere fondati i rilievi del Corpo Forestale dello Stato – in punto di presenza di vegetazione arborea ovvero di presenza di colture nel periodo considerato dalla verifica del CFS – soltanto parzialmente. Cioè, a fronte di una contestazione del CFS relativa a ha. 69.71.65, il CTU ha concordato con il CFS per ha. 28.09.90 e ha ritenuto non fondati gli accertamenti del CFS per ha. 42.60.55.
Alla luce dei rilievi che precedono la censura mossa dal ricorrente con il primo motivo del presente ricorso è, seppur solo in parte, fondata, giacché la pronunciata decadenza ha avuto una estensione quantitativa maggiore rispetto a quella giustificata dagli accertamenti in fatto svolti in modo corretto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto gravato, potendosi ritenere assorbito l’ulteriore motivo di censura. Restano naturalmente salve le ulteriori determinazioni che la Provincia di Firenze vorrà assumere sulla base degli accertamenti fattuali risultati corretti in sede di CTU, essendo comunque emersa una parziale carenza di requisiti in capo al ricorrente Giorgio Bini.
La natura parziale dell’accoglimento giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento gravato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)