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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 9 settembre 2008 n. 8211
Pres. Pugliese – Est. Sestini
C. ed altri (avv.ti Malandrino e Mostarda) c/ Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Avvocatura Generale dello Stato) – M. ed altri (avv. Nappi)


Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Selezione interna per la copertura di posti di livello dirigenziale – Giurisdizione amministrativa - Fattispecie

Si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, per l’accesso di personale qualificato, previa selezione competitiva fra i candidati, allorché si tratti di procedere alla copertura di posti che, anche in relazione alla peculiare figura e missione di alta specializzazione tecnica e scientifica dell’Ente (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), rivestono comunque una natura dirigenziale. Trattasi, in particolare, di atti e procedure aventi valenza organizzativa per l’Amministrazione, mediante il nuovo ingresso di risorse professionali, incardinate per la prima volta in posizioni dirigenziali, previo espletamento di un concorso selettivo fra tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti. In tale quadro, diviene non rilevante, ai fini che qui interessano, il precedente percorso formativo delle medesime professionalità nell’ambito dello stesso Ente, alla luce dell’autorevole orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, secondo il quale l’accesso alla dirigenza segna una cesura nel percorso lavorativo del dipendente pubblico, ed investe profili organizzativi di gestione di potestà e competenze di diritto pubblico che, di conseguenza, radicano la giurisdizione del Giudice Amministrativo per la decisione delle controversie concernenti le relative procedure concorsuali.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda Bis




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 10786/2002 proposto dai

Sigg.ri Rino Caporali, Francesca Quercia, Andrea Orazi, Pietro Bitonti, Giampietro Bisceglie, Pietro Paris, Alfredo Leopardi, Aldo Buccafurni, Marco Giangrasso, Vincenzo Camerata e Tonino Palma, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gianluigi Malandrino e Marco Mostarda ed elettivamente domiciliati in V.le delle Milizie n. l, presso lo studio del primo in Roma, ;


contro



l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (A.N.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma;


e nei confronti



di Giuseppe Mangialavori, Roberto Mussapi e Nazzareno Penna, rappresentati e difesi dall’Avv. Massimo Nappi ed elettivamente domiciliati in V. Agri n. 1, presso lo studio del medesimo in Roma;


per l'annullamento



del Concorso di cui all'Ordine di Servizio ANPA n. 164 de 1/3/02 (Bando n. 1/2002, Parte A) "Concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale-Profilo di Dirigente Tecnologo, riservato al personale di secondo livello professionale- Profilo Primo Tecnologo";
della Disposizione n. 42/02 del 12/6/02, con la quale il Direttore ANPA ha disposto -punto 1- l'approvazione dell'elenco dei nominativi dei dipendenti risultati idonei nel concorso indicato e -punto 2- l'approvazione dell'elenco dei nominativi dei dipendenti risultati vincitori nel medesimo concorso;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e dipendenti e/o comunque connessi, segnatamente l'Ordine di Servizio n. 163 del 18/2/2002 recante la nomina della Commissione di concorso; l'Ordine di Servizio n. 167 dell’8/4/2002, recante l'elenco dei nominativi dei dipendenti ammessi al colloquio; la Comunicazione Interna Prot. n. 4123/DIR dalla Commis¬sione del Concorso alla Direzione, con la quale vengono trasmessi gli Atti relativi ai lavori della Commissione per l'espletamento dei Concorsi A) e B), di cui al Bando n. 1/02.

Visto
il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l’ordinanza in data 12 dicembre 2002 della medesima Sezione, che ha respinto l’istanza cautelare, tenuto anche conto dell’esaurimento della procedura concorsuale;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati di parte presenti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1. I ricorrenti, tutti dipendenti dell' ANPA, hanno adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del Concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale - Profilo di Dirigente Tecnologo, riservato al personale al secondo livello professionale - Profilo Primo Tecnologo, di cui all'Ordine di servizio ANPA n. 164 del 1/3/02 (Bando n.l/2002), nonché della Disposizione n.42/02 del 12/06/02, con la quale il Direttore ANPA ha disposto l'approvazione dell' elenco dei nominativi dei dipendenti risultati idonei nel concorso e l'approvazione dell' elenco dei nominativi dei dipendenti risultati vincitori, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti connessi, con particolare riguardo all'Ordine di Servizio n. 163 del 18/2/2002, recante la nomina della Commissione di concorso; all'Ordine di Servizio n. 167 del 8/4/2002, recante l'elenco dei nominativi dei dipendenti ammessi al colloquio; alla Comunicazione Interna Prot. n. 4723/DIR dalla Commissione del Concorso alla Direzione, con la quale vengono trasmessi gli Atti relativi ai lavori della Commissione.

2. In particolare, i ricorrenti espongono che con Deliberazione n. 797/CA del 5/2/2001 il Consiglio di Amministrazione dell'ANPA dava (fra l'altro) mandato al Direttore di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'accordo sulle tabelle di equiparazione e dalle relative intese con le OO.SS., al primo inquadramento del personale ANPA nel comparto degli Enti Pubblici di Ricerca, applicando le tabelle concordate e provvedendo all'assegnazione dei profili, nonché di bandire i concorsi per titoli previsti dall'art. 14, comma 16, del DPR n. 171/91, definendo quali fossero i soggetti rientranti nelle relative fattispecie nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli;
Il Direttore dell'ANPA, quindi, con Ordine di Servizio n. 163 del 18/2/2002 provvedeva alla nomina dei componenti delle Commissioni per detti concorsi (e in particolare per il concorso in epigrafe) nominando se stesso Presidente, e con Ordine di Servizio n. 164 del 1/3/02 emanava il relativo Bando di concorso, disciplinandone lo svolgimento. Successivamente, narrano i ricorrenti. Il medesimo Direttore, con Ordine di Servizio n. 167 del 8/4/02, rendeva noto l'elenco dei dipendenti partecipanti al concorso interno ammessi al colloquio e di quelli risultati vincitori (gli odierni controinteressati), senza informare tutti gli altri dipendenti interessati e, in particolare, senza informare gli odierni ricorrenti.

3. Con il ricorso in epigrafe vengono, dunque, impugnati gli atti sopraindicati, deducendosi numerose censure, di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1 In primo luogo, secondo i ricorrenti l’approvazione dell'elenco degli idonei e la proclamazione dei vincitori non era di competenza del Direttore (che peraltro aveva anche presieduto la Commissione), bensì del Consiglio di Amministra¬zione dell'ANPA, ovvero del Commissario Straordinario nominato medio tempore, tanto più che solo i loro atti erano sottoposti al controllo del Ministero vigilante dell’Ambiente, traducendosi, quindi, l’incompetenza anche nella violazione delle norme sulla vigilanza ministeriale.
3.2 In secondo luogo, l’operato del Direttore avrebbe concretato il vizio di eccesso di potere, per avere travalicato i limiti della delega conferita con la Deliberazione n. 797/CA del 5/2/01, sovrapponendosi indebitamente all’attività di indirizzo generale e di disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale.
3.3 In terzo luogo, la propria nomina, da parte del Direttore, a Presidente della Commissione esaminatrice del concorso contravveniva al principio della imparzialità (cui l'attività amministrativa deve prioritariamente ispirarsi), al principio della distinzione di ruoli e della divisione dei poteri tra organi diversi dello stesso Ente (sovrapponendo indebitamente il ruolo di controllore e di controllato, in particolare con la Disposizione del Direttore n. 42 del 12/6/02, che approvava la procedura, dando atto di avere verificato "la regolarità formale e sostanziale delle procedure concorsuali nonché degli atti ad esse relative", pur posti in essere da una Commissione presieduta dallo stesso Direttore.
3.4 In quarto luogo, tutto ciò avrebbe determinato anche la violazione del D.Lgs. n. 165/01 (art. 35), quanto al mancato rispetto dei previsti criteri di competenza degli esperti chiamati a comporre le Commissioni dei concorsi, divenendo così inattendibilie l’operato della stessa Commissione per la impossibilità di questa di garantire un corretto esame dei titoli e delle attività dei candidati (con conseguente amplissima ed inammissibile discrezionalità di giudizio).
3.5 In quinto luogo, deducono i ricorrenti, con l'Ordine di Servizio n. 164 del 1/3/02 il Direttore dell'ANPA aveva emanato un Bando di Concorso in patente violazione di legge (con riferimento, ancora, all'art. 35, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 165/01), in quanto non si indicavano le tipologie dei posti messi a concorso, né le materie del colloquio, e vi era estrema genericità quanto ai titoli richiesti, con la conseguente impossibilità di eseguire una valutazione adeguata alla professionalità dei partecipanti e con una conseguente eccessiva ed inammissibile discrezionalità nella valutazione.
3.6 In particolare, aggiungono in sesto luogo i ricorrenti, la inesistente definizione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi consentiva alla Commissione la illogica sopravvalutazione degli incarichi recentemente assegnati proprio dal medesimo Direttore ANPA,¬ divenuto poi Presidente della Commissione, con evidente violazione non solo del principio di imparzialità, ma anche dei criteri di buon andamento (sopravvalutando i profili prevalentemente amministrativi, in modo del tutto inappropriato per un ente di ricerca) e dello stesso Accordo sottoscritto in data 26/3/2002 con le OO.SS. che imponeva di valutare l'intera storia professionale degli interessati.
3.7 Tutto ciò era poi aggravato, concludono i ricorrenti, dai criteri di valutazione del tutto generici seguiti dalla Commissione e dalla motivazione solo mediante punteggio numerico delle valutazioni effettuate, risultando così impossibile stabilire il percorso seguito per arrivare al giudizio finale.

4. L' A.N.P.A -Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente- si è costituita in giudizio e, tramite un’argomentata e esaustiva memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato, espone le vicende istituzionali che hanno condotto alla procedura concorsuale impugnata e che, secondo l’Amministrazione resistente, fanno escludere sia la giurisdizione di questo Tribunale, sia la fondatezza delle censure sollevate.
4.1 In particolare, narra l’Avvocatura, l' ANPA, Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, istituita con Legge n. 61/94 che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 496/93, svolge, fra le altre, attività di protezione ambientale di interesse nazionale, attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzia regionali e attività di consulenza e supporto tecnico -scientifico del Ministero dell' Ambiente e di altre Amministrazioni o Enti Pubblici.
Il nucleo costitutivo dei dipendenti dell' ANPA era tutto di provenienza ENEA-DISP. Successivamente, al fine di assicurare l'espletamento delle numerose e rilevanti funzioni istituzionali attribuite, si provvide attraverso l'utilizzo dell'istituto comando, del fuori ruolo e, successivamente, del trasferimento, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, previsto dall'attuale art. 30 del D.Lgs. n.165/01.
L'art. 2, comma 4 della legge istitutiva dell' Agenzia, disponeva il mantenimento ad personam, fino ad assorbimento, del trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Successivamente, l'art. 7, comma 2, dell’ Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 02/06/1998 tra ARAN e OO.SS. (G.U.R.I. n.145 del 24/06/1998), ha disposto che al personale dell' ANPA si applichino i contratti collettivi del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, mantenendo, sino all'inquadramento definitivo, i contratti collettivi di provenienza.
4.2 Al fine di addivenire all'inquadramento definitivo di tutto il personale dell' Agenzia, si è quindi convenuto con le OO.SS. di attivare una trattativa sperimentale di contrattazione, secondo le modalità previste dall'allora vigente art. 8, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 396/97: acquisiti i preventivi i pareri favorevoli dei Dicasteri interessati (Ministero dell'Ambiente, Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero del Tesoro) e dell' ARAN, l'Agenzia ha attivato la trattativa con le OO.SS. che si è conclusa con il "Verbale di Accordo sulle tabelle di equiparazione e sulle norme di primo inquadramento del personale dell' ANPA nel contratto degli EPR" siglato il 23/10/2000 e successivamente recepito con deliberazione n. 716 del 31/10/2000 del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia, poi approvata dal Ministero dell' Ambiente.
4.3 Nelle more dell'attuazione delle procedure previste per addivenire all'inquadramento del personale, con D.P.C.M. del 26/07/2001 è stato revocato il Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia con la contestuale nomina di un Commissario Governativo dell' ANPA, ed è stato nominato il nuovo Direttore dell' Agenzia, entrambi poi più volte prorogati nei loro incarichi fino all' entrata in vigore dello Statuto dell' APAT - ¬Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici

5. Ciò premesso, quanto alla procedura concorsuale impugnata, l’Avvocatura riferisce che con deliberazione n. 797/CA del 05/02/2001 il Consiglio di Amministrazione dell'ANPA ha dato mandato al Direttore dell'Agenzia, in ottemperanza all’Accordo, di completare il primo inquadramento del personale dell'ANPA nel contratto degli EPR. Con Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002 il Direttore dell'ANPA ha quindi proceduto alla nomina di due distinte Commissioni di Concorso, in conformità a tre ulteriori Accordi siglati con le OO.SS. in data 25/02/2002 25/03/2002 26/03/2002, aventi ad oggetto la definizione di ogni aspetto di rilievo relativo ai criteri, modalità e procedure concernenti l'espletamento dei concorsi stessi.
Con l’Ordine di Servizio n. 164 de11 '01/03/2002, impugnato dai Ricorrenti, è stato pertanto pubblicato il Bando di Concorso n. 1/2002, concernente due distinte procedure concorsuali identificate rispettivamente con lettere A) e B). In particolare, quello di cui alla lettera A) aveva ad oggetto l" espletamento di un concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale -profilo Dirigente Tecnologo" riservato al personale di secondo livello professionale -profilo Primo Tecnologo.
5.1 Secondo la ricostruzione operata dall’Avvocatura Generale dello Stato, successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione, la Commissione incaricata ha proceduto alla verifica della regolarità formale delle domande presentate ed all'accertamento della sussistenza, per ciascun candidato, dei requisiti di partecipazione richiesti dallo stesso Bando n. 1/2002, lettera A), in conformità agli accordi sindacali sopra indicati. Con Ordine di Servizio n. 167 del 08/04/2002 è stato pubblicato l'elenco nominativo dei candidati in possesso dei requisiti formali e sostanziali per la partecipazione al Concorso di cui al Bando n. 1/2002, lettera A) ammessi al colloquio.
5.2 Conclusi i propri lavori, la Commissione incaricata dell'espletamento dei Concorsi di cui al Bando citato, lettere A) e B), ha infine trasmesso, con Comunicazione Interna prot.n.4123/DIR del 10/06/2002 i risultati ed i relativi atti procedurali al Direttore dell' ANPA. In conformità con il mandato ricevuto con la deliberazione n. 797/CA del 05/02/2001, il Direttore dell' ANPA, con Disposizione n. 42 del 12/06/2002, anch'essa impugnata dai Ricorrenti, ha infine approvato l'elenco dei nominativi dei dipendenti risultati idonei e dei vincitori dei concorsi.

6. Tutto ciò premesso, la Difesa dell’Amministrazione trae, quale logico corollario della propria ricostruzione in fatto ed in diritto della vicenda, il convincimento di un difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'art. 63, comma 1, (Controversie relative ai rapporti di lavoro) del D.Lgs. n. 165/01, attribuisce al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Il comma 4 dello stesso articolo assegna al Giudice Amministrativo solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, mentre nel caso di specie vi è una procedura selettiva interna riservata al personale già dipendente, in base ai citati Verbale di Accordo. Assumerebbe, quindi, rilievo la oramai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 7859 del 11/06/2001; Sent. n. 15602 del 10/12/2001; Sent. n. 2514 del 21/02/2002), recentemente confermata anche dal TAR Lazio (Sentenza n. 7775 del 10/09/2002), che ritiene competente il Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

7. Nel merito, la Difesa dell’Amministrazione contesta la fondatezza dei vizi di "incompetenza" ed "eccesso di potere" dedotti dai ricorrenti nei confronti della Disposizione n. 42 del 12/06/2002, in quanto l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 (Reclutamento del personale) fa inequivocabilmente riferimento alle procedure di reclutamento per "l'assunzione dall'esterno" di personale presso le Pubbliche Amministrazioni, fattispecie diversa da quella in esame in base alle argomentazioni sopra illustrate. Anche la supposta "incompetenza professionale" dei membri della Commissione, rilevata dai Ricorrenti, sarebbe una mera illazione totalmente priva di fondamento.
7.1 Quanto alle presunte e reiterate "violazioni di legge" e del "Verbale di Accordo" sottoscritto tra Direzione ANPA e OO.SS. in data 26/03/2002, eccepite dai Ricorrenti nei confronti del Bando n. 1/2002, lettera A), pubblicato con Ordine di Servizio n. 164 del 01/03/2002, Parte resistente precisa che l’operato del Direttore è stato conforme alla Deliberazione n. 797 del 05/02/2001 del Consiglio di Amministrazione, mai impugnata.
7.2 Ciò consentirebbe anche di respingere l'eccezione di incompetenza del Direttore ANPA, in quanto, la predetta Deliberazione testimonierebbe, appunto, l'avvenuto corretto esercizio, da parte dell'Organo di Governo dell' Agenzia, dei poteri e delle prerogative tipiche dell'Organo politico, così come previste dallo Statuto dell' ANPA e, in generale, dalla normativa vigente in materia di separazione di poteri fra Organi della Pubblica Amministrazione.
7.3 Inoltre, non corrisponderebbe al vero l'affermazione dei Ricorrenti secondo la quale il Bando non indicava le tipologie di posti messi a concorso, risultando evidente il riferimento al posto di I livello professionale con profilo di Dirigente Tecnologo del C.C.N.L. EPR dovendosi pertanto, per la declaratoria delle mansioni relative, fare riferimento al contenuto dell'allegato 1 al D.P.R. n.171/91
7.4 Del pari, non sarebbe condivisibile la lamentata assenza, nell'art. 7 del Bando, dell'indicazione delle materie oggetto del colloquio, in quanto, al contrario, l'art. 7, comma 1 stabiliva che "Il colloquio, finalizzato ad accertare la capacità del candidato a svolgere le funzioni proprie del livello per il quale concorre, verterà sulla esperienza maturata dal candidato stesso nello svolgimento delle proprie attività presso l'ANPA e sui titoli presentati.". Parimenti, nel "Verbale di Accordo", sottoscritto tra Direzione ANPA e OO.SS. in data 26/03/2002 si legge che il colloquio verterà sulla storia professionale dei candidati.
7.5 Secondo la difesa dell’Amministrazione, non appare fondata neanche la censura dei Ricorrenti circa la "estrema genericità quanto ai titoli richiesti (art. 6) con conseguente ampia discrezionalità nella loro valutazione", in quanto l’art. 6 del Bando A), nelle lettere dalla a) alla g), individuava le categorie dei titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili, mentre il successivo comma 2 assegnava alla Commissione il compito di determinare, nei limiti posti dal 1° comma dell' art. 6, i criteri per la valutazione dei titoli. Pertanto, prosegue parte Resistente, prima di prendere visione della documentazione presentata dai singoli candidati, la Commissione ha proceduto ad una dettagliata individuazione della "misura'" dei punteggi da attribuire per ciascuna categoria di titoli, così come risulta dettagliatamente descritto nell' allegato n. l al Verbale riepilogativo dei lavori della Commissione.
7.8 Anche l’asserita inesistente definizione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi previsti all ' art. 5 del Bando, si rivelerebbe infondata, in quanto l'art. 5 (Punteggio attribuibile) dovrebbe essere letto nel contesto normativo nel quale è inserito integrandone il contenuto con i successivi arti. 6 (Titoli di merito) e 7 (Colloquio), nonché con i verbali sottoscritti tra ANPA e OO.SS. il 25/02/2002 , il 25/03/2002, il 26/03/200.
Inoltre, la Commissione avrebbe correttamente valutato tutti i titoli presentati dai candidati relativamente all'intera loro storia professionale, assegnando, logicamente, un diverso punteggio, a seconda che questi fossero riferiti ad attività svolte in ANPA, ovvero presso altri Enti/Amministrazioni di provenienza, privilegiando l’"attualità" dell'impegno lavorativo e della posizione di responsabilità conferita in ANPA.
7.9 Infine, quanto alla prova orale, Parte resistente riferisce che, prima di procedere ai colloqui con i singoli candidati, la Commissione ha individuato le modalità di svolgimento degli stessi, articolandoli in tre fasi distinte, specificate a pagina 3 del Verbale riepilogativo dei lavori della Commissione ed individuando gli elementi, in termini di conoscenza e capacità del candidato, il cui possesso era oggetto di verifica, al fine di accertare la qualificazione professionale, ed a conclusione di ciascun colloquio, ha espresso un giudizio complessivo sintetico attraverso un valore numerico, fino ad un massimo 40 punti (per la sola prova orale), così come previsto dall'art. 5 del Bando.

8. Anche i controinteressati, vincitori della procedura concorsuale impugnata, si sono costituiti in giudizio, per affermare la inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
8.1 In particolare, la loro difesa, oltre a condividere le sopra riportate argomentazioni circa la carenza di giurisdizione di questo Tribunale e circa l’infondatezza delle censure dedotte, sostiene l’irricevibilità del ricorso, che tenterebbe “maldestramente” di vanificare il bando di concorso n. 1/2002 e di altri atti pur non tempestivamente impugnati, mediante l’affermazione di non averne avuto tempestiva conoscenza quando, invece, risulterebbe il contrario dalle stesse argomentazioni difensive dei ricorrenti.
8.2 Non sarebbe, infatti, in discussione la conoscenza del bando di concorso, considerato che tutti i ricorrenti hanno formulato espressa domanda per parteciparvi senza, peraltro, avanzare alcuna contestazione al contenuto del bando medesimo. Nessuna contestazione avrebbe neppure riguardato i titoli di merito da possedere nonché i requisiti per partecipare al bando di concorso. Infine, non avrebbe comportato alcun pregiudizio di sorta la lamentata mancata comunicazione ad personam degli esiti della selezione, attesa l'avvenuta pubblicazione ufficiale delle risultanze del concorso in questione, tramite affission,e nelle apposite bacheche, della Disposizione del Direttore n. 42 del 12/06/2002 .

9. Il Collegio, al fine di districare il complesso intreccio, evocato dal giudizio in epigrafe, fra questioni procedurali in fatto e delicate questioni di diritto, osserva che il punto nodale della controversia è costituito dalla natura giuridica da attribuire alla procedura in esame:
a) se si tratti, cioè, di una mera procedura di inquadramento professionale dei dipendenti posti nella qualifica immediatamente inferiore, previa verifica dei necessari presupposti professionali, in attuazione degli accordi sindacali che hanno contribuito a disciplinare le complesse vicende dell’Ente in questione;
b) ovvero se si tratti, di una vera e propria procedura concorsuale per la copertura di posti dirigenziali, che non avrebbe potuto comunque sottrarsi, pur nella specificità delle vicende dell’Ente in questione, alle norme che disciplinano l’attività organizzativa della Pubblica Amministrazione.
9.1 La questione indicata si rivela, infatti, fondamentale, non solo al fine di dirimere la controversia circa la sussistenza o meno della giurisdizione di questo Tribunale (presente in caso di concorso per la copertura di nuovi posti organizzativi, ma non per lo svolgimento di mere procedure di riqualificazione interna del personale), bensì anche per definire il contesto ordinamentale e normativo della procedura stessa, che, qualora avesse concretato un concorso, non avrebbe potuto sottrarsi ai parametri normativi di legittimità volti a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, evidentemente violati, come risulta dalla ricostruzione in fatto ed in diritto sopra effettuata e come si argomenterà di seguito, dal modus procedendi seguito dall’Ente in esame.

10. Prima di poter definire la questione indicata, e risolvere quindi l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla Difesa dell’Ente, il Collegio ritiene però di dover previamente esaminare, secondo un ordine di priorità logica, l’eccezione, argomentata in particolare dalla Difesa dei controinteressati, di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata con riguardo alla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti e, in particolare, del bando di concorso.
10.1 Nonostante che sia risultata comprovata l’affermazione di parte resistente, circa l’avvenuta pubblicazione degli atti in questione mediante procedure (l’affissione alle bacheche presso la sede di servizio degli interessati) idonee a far ritenere la conoscenza legale degli stessi atti da parte dei medesimi interessati, l’eccezione in esame si rivela comunque priva di pregio.
10.2 Infatti, in disparte la considerazione che talune delle censure hanno riguardo solo alle successive modalità di attuazione degli atti pur non tempestivamente impugnati, ciò che emerge con facilità dall’esame del Collegio, è che i profili impugnati degli atti in esame, di eccessiva genericità e di ritenuta incongruità, non erano immediatamente ostativi alla possibilità dei ricorrenti partecipare alla procedura in esame, anche con esiti vittoriosi, ed hanno quindi palesato una propria attuale lesività, per i medesimi ricorrenti, solo quando la loro concreta attuazione ha rivelato, secondo la prospettazione offerta dai ricorrenti stessi, la presupposizione o la strumentalità dei vizi ora denunciati ai fini di una gestione della procedura concorsuale antitetica ai principi di imparzialità e buona amministrazione dell’incedere amministrativo.
10.3 L’eccezione di tardività del ricorso deve, quindi, essere respinta, in conformità alla oramai consolidata giurisprudenza secondo cui, alla luce dei principi di economia giuridica e dei mezzi processuali e di effettività della tutela giurisdizionale, i bandi di gara o di concorso devono essere tempestivamente impugnati solo quando irrimediabilmente ostativi alla partecipazione alla procedura da parte degli interessati, che in caso contrario potranno far valere i relativi vizi, quali atti presupposti, solo all’atto dell’impugnazione degli esiti finali, per essi sfavorevoli, della procedura.

11. Venendo ora al nodo fondamentale della controversia, come definito al precedente punto 9, ritiene il Collegio che la vicenda amministrativa sottoposta alla sua attenzione concreti una vera e propria procedura concorsuale, per l’accesso di personale qualificato, previa selezione competitiva fra i candidati, ai fini della copertura di posti che, anche in relazione alla peculiare figura e missione di alta specializzazione tecnica e scientifica dell’Ente in esame, rivestono comunque una natura dirigenziale, e che fino ad allora non definitivamente attribuiti. A giudizio del collegio siamo, cioè, in presenza di atti e procedure aventi valenza organizzativa per l’Amministrazione (ovvero per l’Ente in esame, certamente riconducibile al novero delle pubbliche amministrazioni sotto il profilo d’nteresse), mediante il nuovo ingresso di risorse professionali, incardinate per la prima volta in posizioni dirigenziali, previo espletamento di un concorso selettivo fra tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti. In tale quadro, diviene non rilevante, ai fini che qui interessano, il precedente percorso formativo delle medesime professionalità nell’ambito dello stesso Ente, alla luce dell’autorevole orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, secondo il quale l’accesso alla dirigenza segna una cesura nel percorso lavorativo del dipendente pubblico, ed investe profili organizzativi di gestione di potestà e competenze di diritto pubblico che, di conseguenza, radicano la giurisdizione del Giudice Amministrativo per la decisione delle controversie concernenti le relative procedure concorsuali.
11.1 Secondo la ricostruzione del Collegio, dunque, la natura dirigenziale del nuovo posto di funzione attribuito (idonea ad interrompere la continuità rispetto alla qualifica, pur immediatamente inferiore, posseduta da concorrenti), unitamente al carattere selettivo del percorso di accesso mediante la competizione fra più candidati (per titoli e colloquio, cioè previa valutazione delle competenze, capacità ed attitudini di ogni aspirante), prevalgono, sul piano sostanziale, rispetto alla previsione secondo cui tutti i concorrenti dovevano necessariamente essere dipendenti dell’Ente ed appartenere ad una qualifica immediatamente inferiore (peraltro, si ribadisce, non equiparabile a quella bandita, in quanto non dirigenziale), né, in ossequio al fondamentale principio processuale della corrispondenza fra chiesto e giudicato ed in mancanza di specifica impugnazione sul punto, può venire in esame la valutazione di legittimità di una tale limitazione, pur alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale circa la necessità di non svuotare di contenuto il principio del pubblico concorso espressamente sancito dall’art. 97 della Costituzione.
11.2 Dunque, secondo il Collegio, occorre distinguere nettamente la procedura concorsuale qui in esame dalla più vasta e complessiva procedura di inquadramento definitivo di tutto il personale dell' Agenzia, secondo i contratti collettivi del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, volta a superare la peculiare situazione provvisoria derivante dall’art. 2, comma 4, della legge istitutiva dell' Agenzia (concernente il mantenimento ad personam, fino ad assorbimento, del trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza), ed attivata, secondo le modalità previste dall'allora vigente art. 8, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 396/97, in conformità alle previsioni dell’ Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 02/06/1998 tra ARAN e OO.SS. (G.U.R.I. n.145 del 24/06/1998) e previo parere favorevole dei Dicasteri interessati, di cui narra ampiamente la ricostruzione offerta dalla Difesa dell’Ente, ma che differisce dalla diversa procedura concorsuale, per la copertura di posti dirigenziali, qui in esame.
11.3 Infatti, la deliberazione n. 797/CA del 05/02/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'ANPA ha dato mandato al Direttore dell'Agenzia, in ottemperanza agli accordi sindacali, non solo di completare il primo inquadramento del personale dell' ANPA nel contratto degli EPR, ma anche di attivare una procedura selettiva per la copertura dei posti vacanti di Dirigente Tecnologo.
11.4 Conseguentemente, con l’Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002 il Direttore dell' ANPA ha proceduto alla nomina di due distinte Commissioni di Concorso, e con il successivo Ordine di Servizio n. 164 dell’1/03/2002 ha pubblicato il Bando di Concorso n. 1/2002, concernente due distinte procedure concorsuali, una delle quali, contraddistinta dalla lettera A), aveva ad oggetto l’espletamento di un concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale profilo Dirigente Tecnologo, pur riservato al personale di secondo livello professionale - profilo Primo Tecnologo.
11.5 Ritenuta, in base alle pregresse considerazioni, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale quanto alla procedura concorsuale ora indicata, occorre passare all’esame delle singole censure di illegittimità della procedura e delle contro argomentazioni svolte, al riguardo, dai resistenti.

12. Nel merito, a giudizio del Collegio emerge evidente la dedotta non conformità dell’azione amministrativa qui impugnata, ed in particolare del bando di Concorso n. 1/2002 (Ordine di Servizio del Direttore n. 164 dell’1/03/2002) alla vigente disciplina, ed in particolare all’art. 35, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina le procedure di reclutamento per l'assunzione di personale presso le Pubbliche Amministrazioni, fattispecie riconducibile, come si è visto, a quella qui in esame.
12.1 La difformità ha riguardo, in particolare, alla troppo generica indicazione delle materie del colloquio e dei titoli richiesti (cfr. in particolare art. 6 del Bando, parte A), lettere a) - g), con la conseguente attribuzione alla Commissione (investita, dal comma 2 del medesimo articolo, anche del compito di determinare i criteri per la valutazione dei titoli) di una eccessiva ed inammissibile discrezionalità nella valutazione della professionalità dei partecipanti .
12.2 Un analoga difformità concerne, poi, la lamentata assenza, nell'art. 7 del Bando, dell'indicazione delle materie oggetto del colloquio, risultando del tutto tautologica l’indicazione “il colloquio verterà (…) sulla esperienza maturata dal candidato stesso nello svolgimento delle proprie attività presso l' ANPA e sui titoli presentati", in quanto semplicemente ripetitiva degli altri profili della selezione (la valutazione dei titoli) nonché illogicamente limitativa (solo le “le attività (svolte) presso l’ANPA”) rispetto alla dichiarata esigenza di verifica della professionalità ed anche rispetto al "Verbale di Accordo", sottoscritto tra Direzione ANPA e OO.SS. in data 26/03/2002 (che estende la verifica, quantomeno, all’intera “storia professionale dei candidati”).
12.3 Le predette illegittimità sono poi aggravate dalla solo generica definizione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi (artt. 5, 6 e 7 del Bando) e dalla inadeguata verbalizzazione dei lavori della Commissione, effettuata non in prossimità delle singole operazioni, ma solo in via riepilogativa, anche per quanto concerne la riferita previa individuazione delle modalità di svolgimento dei colloqui.
12.4 Al riguardo, la Sezione è ben a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato circa la legittimità della motivazione resa con un giudizio complessivo sintetico attraverso un valore numerico, ma ritiene di dover altresì seguire l’autorevole indirizzo del medesimo Organo, che subordina la validità della motivazione numerica alla previa individuazione di idonei criteri di valutazione, ciò che qui non è avvenuto, come sopra argomentato.

13. Altrettanto fondate risultano, poi, le dedotte censure di illegittimità svolte contro l’Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002, per la parte in cui il Direttore dell' ANPA ha proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in esame, autodesignandosi quale Presidente, in quanto ciò contravviene al principio organizzativo della distinzione di ruoli, competenze ed attività ai fini della piena attivazione e valorizzazione delle rispettive responsabilità (in conformità alle previsioni dell’art. 28 della Costituzione), sovrapponendo indebitamente il ruolo di controllore e di controllato e rendendo palesemente incongrua la verifica, da parte del Direttore (nota n. 42 del 12/6/02), della "regolarità formale e sostanziale delle procedure concorsuali" gestite dalla Commissione da lui stesso nominata e presieduta.
13.1 Si potrebbe, forse, obiettare che le due attività, di gestione e di controllo, sono state svolte, pur dalla medesima persona fisica, nell’esercizio di due diversi ruoli istituzionali e funzionali, ma a giudizio del Collegio la censura in esame coinvolge, comunque, anche un più grave -e non sanabile- profilo d illegittimità, concernente l’abbandono del ruolo di valutazione tecnica imparziale, e quindi di terzietà, riconosciuto dall’Ordinamento alla Commissione valutatrice di un pubblico concorso (non importa se riservato solo ad alcune categorie di soggetti).
13.2 Quale risultato della sequenza di atti e comportamenti amministrativi esaustivamente illustrata dalla stessa Difesa dell’Amministrazione, infatti, è il medesimo Direttore dell’Ente:
a) che aveva inizialmente sottoscritto con le OO.SS. il “Verbale di Accordo sulle tabelle di equiparazione e sulle norme di primo inquadramento del personale dell' ANPA nel contratto degli EPR”;
b) che ha, nel frattempo, diretto la gestione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti dell’Ente da lui diretto, anche attribuendo loro specifici incarichi di lavoro;
c) che ha, poi, adottato l’Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002 , di nomina della Commissione di Concorso, composta in maggioranza da dirigenti o ex dirigenti dell’Ente (incluso il dirigente preposto alla gestione delle risorse umane) e da egli stesso presieduta;
d) che, successivamente, con l’Ordine di Servizio n. 164 de11 '01/03/2002 ha pubblicato il Bando di Concorso n. 1/2002 della procedura concorsuale, individuando il numero e la tipologia dei posti dirigenziali da ricoprire, i requisiti di ammissione e, più genericamente, i titoli rilevanti ed il relativo punteggio (incluso quello relativo ai titoli da lui stesso attribuiti) e le modalità di svolgimento della procedura;
e) che, come Presidente di una Commissione composta in prevalenza da suoi sottoposti o ex sottoposti, ha gestito concretamente la procedura concorsuale, individuandone preventivamente le modalità generali ed attribuendo poi i punteggi numerici di valutazione dei titoli (da lui stesso predefiniti) e del colloquio (svoltosi secondo le modalità da lui stesso predeterminate);
f) che, come Direttore dell’Ente, ha infine vagliato la legittimità dell’operato proprio e della “sua” commissione, proclamandone i risultati.
13.3 Un iter procedimentale quale quello descritto risulta, ad ogni evidenza, del tutto idoneo ai fini della possibile predeterminazione anticipata dei risultati della procedura concorsuale, in contrasto non solo con le singole previsioni normative richiamate dai ricorrenti (e sopra indicate), bensì, in primo luogo, con gli stessi principi costituzionali (sanciti dall’art. 97, I comma, e prima ancora dall’art. 3, I comma, della Costituzione) di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai quali la costante giurisprudenza riconosce oramai un’immediata efficacia prescrittiva, e la cui violazione è azionabile davanti a questo Tribunale.
13.4 A giudizio del Collegio, il vizio di legittimità così accertato inficia radicalmente l’intera procedura concorsuale fin dall’adozione del bando, e non ammette prova di resistenza, essendo stati, tutti i parametri ed i criteri, prima disciplinati in via generale, e poi concretamente applicati, da chi era perfettamente in grado di conoscerne anticipatamente gli effetti sui singoli candidati e, quindi, sui risultati finali, e non essendo quindi possibile escludere un possibile sviamento della procedura impugnata.
Da questo punto di vista, l’attribuzione di un maggior punteggio ai titoli ed alle conoscenze relativi all’attività prestata presso l’Ente (contestata dai ricorrenti e difesa dal punto di vista logico dall’Amministrazione) accentua i profili di criticità, indipendentemente dalla decisività degli ulteriori punteggi così conseguiti, in quanto idonea a favorire una previa piena conoscenza di tutti gli elementi rilevanti ai fini dei risultati della procedura concorsuale.
Non sembra, viceversa, poter assumere alcun valore dirimente l’affermata conformità della procedura a tre ulteriori Accordi, siglati con le OO.SS. proprio dal medesimo Direttore in data 25/02/2002 25/03/2002 26/03/2002, e comunque inidonei, per la loro natura negoziale privatistica, a garantire i parametri di imparzialità e buon andamento necessari per il legittimo svolgimento di una procedura concorsuale per l’accesso a posti dell’Ente pubblico aventi (in relazione alle specificità tecnico-scientifiche del caso) natura dirigenziale.
13.5 Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, viene, così, violato un principio organizzativo fondamentale della Pubblica Amministrazione (cui la stessa Difesa resistente espressamente riconosce appartenere l’Ente in esame), non derogabile in quanto strettamente strumentale al rispetto dei canoni di imparzialità e buon andamento sanciti dal I comma dell’art. 97 Cost., anche mediante la previsione del concorso pubblico di accesso (art. 97 Cost., II comma) e del diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici (art. 51, I comma, Cost.).

14. L’accoglimento dei profili di illegittimità in esame è idoneo a caducare l’intera procedura impugnata (che dovrà pertanto essere integralmente rinnovata) comportando l’annullamento degli impugnati Ordini di Servizio n. 164 del 1°/3/2002 (Bando del Concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale-Profilo di Dirigente Tecnologo) e n. 163 del 18/2/2002 (nomina della Commissione di concorso) e travolgendo tutti i successivi atti connessi, fermo restando il riconoscimento delle funzioni finora svolte, di fatto, dai controinteressati.
14.1 Ciò esime il Collegio dall’esame delle ulteriori plurime censure dedotte dai ricorrenti.
14.2 Le spese seguono, infine, la soccombenza dell’Ente, nella misura liquidata in via equitativa in dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’affetto, annulla gli atti impugnati, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quantificate complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2008 con l’intervento dei Magistrati:

Eduardo PUGLIESE, Presidente
Raffaello SESTINI, Consigliere - Relatore
Mariangela CAMINITI, Primo referendario



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