T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 27 agosto 2008 n. 1889
M. Nicolosi Pres. V. Fiorentino Est.
D. Poretti (Avv.ti E. Bertucci e C. Moretti) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e C.Visciola) |
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Giustizia amministrativa - Impugnazione del divieto su tutto il territorio comunale di esercizio dell’attività di lavavetro - Non riconducibilità della cosiddetta “figura del lavavetro”, ad alcuna attività lavorativa giuridicamente riconosciuta – Interesse a ricorrere – Non sussiste - Inammissibilità
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In relazione all’impugnazione del divieto imposto dal Sindaco di Firenze “alle persone nelle strade cittadine ed agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell’automezzo ed aspettarsi, in conseguenza, l’elargizione di danaro”, in considerazione della circostanza della non riconducibilità della cosiddetta “figura del lavavetro”, ad alcuna attività lavorativa giuridicamente riconosciuta, non risulta assolutamente individuabile la sussistenza dell’interesse a ricorrere. Va, al riguardo, altresì rilevato che l’interesse processuale deve essere personale, cioè riferirsi alla persona del singolo ricorrente, non essendo assolutamente ammissibile la proposizione di un ricorso nell’interesse di terzi, come nella specie si presenta il ricorso in oggetto che appare finalizzato, non alla tutela della posizione di essa ricorrente, ma a quella degli appartenenti alla categoria dei cosiddetti “lavavetri”. Né si può condividere la tesi secondo cui tale interesse deriverebbe dall’esistenza, a carico della ricorrente, di denuncia a piede libero per il reato di cui all’art. 650 c.p.. Va, al riguardo, difatti, considerato che in base al comma 1° dell’art. 2 del codice di procedura penale “Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito”, per cui il giudice penale non può assolutamente ritenersi vincolato, nella sua decisione, da un eventuale accoglimento del presente ricorso. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2007, proposto da:
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Poretti Donatella, rappresentata e difesa dagli avv. Emmanuela Bertucci, Claudia Moretti, con domicilio eletto presso Claudia Moretti in Firenze, borgo Pinti 75/R;
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contro
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Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Claudio Visciola, con domicilio eletto presso Claudio Visciola in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;
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per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza”Tutela dell’incolumità pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici” n. 00833/2007 del 11 settembre 2007, esecutiva in pari data, del sindaco del Comune di Firenze, Leonardo Domenici;
e con motivi aggiunti depositati in data 29 ottobre 2007 per l'annullamento,
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 2007/00975 del 15 ottobre 2007 esecutiva dal 15 ottobre 2007 avente ad oggetto "Divieto ai sensi art. 43 Regolamento polizia municipale" ed il diniego di concessione del permesso comunale per l'esercizio del mestiere ambulante di lavavetri di parabrezza di automobili, notificato alla ricorrente in data 27 settembre 2007 con atto n. prot. 34625 a firma del Responsabile della P.O. Suolo Pubblico Anna Surchi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2008 il dott. Vincenzo Fiorentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con provvedimento n.774, del 25 agosto 2007, il Sindaco del Comune di Firenze ha disposto fino al 30 ottobre di tale anno il divieto su tutto il territorio comunale dell’esercizio del mestiere girovago di lavavetri;
Tale provvedimento è stato adottato sull’assunto della “crescente situazione di degrado venutasi a creare nelle strade cittadine anche a causa della presenza sulla carreggiata di persone che esercitano il mestiere di girovago di cosiddetti lavavetri”.
La Signora Porretti Donatella ha presentato, in data 31 agosto 2007, istanza al comune diretta ad ottenere, richiamando, al riguardo , l’art. 119 di Polizia Municipale adottato con delibera podestarile del 28 settembre 1932, il rilascio del permesso per l’esercizio del mestiere ambulante di lavavetri di parabrezza di automobili.
Con provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, il sindaco del comune di Firenze, previa revoca del precedente provvedimento n. 774, ha disposto, sul rilievo della ravvisata esigenza della tutela dell’incolumità pubblica, il divieto fino al 30 ottobre 2007, su tutto il territorio comunale, “alle persone, nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione per offrire attività di pulizia vetri o fari dell’automezzo e aspettarsi, in conseguenza l’elargizione di danaro, precisando che l’inosservanza a tale divieto sarebbe stata “punita ai sensi dell’art. 650 c.p. e con il sequestro delle attrezzature utilizzate durante la tenuta dei comportamenti” sopraindicati:
Con atto notificato il 17 settembre 2007 e depositato il 26 dello stesso mese, Poretti Donatella che, in data 14 settembre 2007 era stata, da parte della Polizia Municipale, denunciata a piede libero per il reato di cui all’art 650 c.p., in quanto trovata all’incrocio di via Porta al Prato, intenta ad avvicinarsi, dotata di secchio acqua, sapone e spugna, che le venivano sequestrati, agli automobilisti in sosta al relativo semaforo, offrendo loro la pulizia del parabrezza e dei fari dell’autovettura, in cambio di offerta di danaro, ha adito questo Tribunale deducendo l’illegittimità del suddetto provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; eccesso di potere in merito alla contingibilità, all’urgenza e al pericolo per l’incolumità pubblica;
il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato inesattamente ritenendo che nella fattispecie ricorressero i presupposti previsti dal suindicato articolo ai fini dell’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente.
2) Violazione dell’art 54 del D.Lgs: 267 del 2000 in relazione alla determinatezza e determinabilità dei destinatari del provvedimento;
il provvedimento gravato sarebbe da ritenere illegittimo in quanto, anziché riferirsi ad una categoria particolare di soggetti, troverebbe applicazione nei confronti di qualunque cittadino.
3) Violazione dell’art. 54 del D.Lgs. n.267 del 2000 in relazione all’esistenza di altra norma sanzionatrice dei comportamenti oggetto dell’ordinanza;
il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato disattendendo che, già in forza dell’art. 119 del regolamento della Polizia Municipale, adottato con delibera podestarile del 28 settembre 1932, sarebbe prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che esercitino mestieri ambulanti senza una preventiva autorizzazione.
4) Difetto assoluto di attribuzione; straripamento di potere;
il provvedimento impugnato, facendo riferimento all’art. 650 c.p., tenderebbe a creare una vera e propria condotta penalmente sanzionabile in tal modo disattendendo che le violazioni indicate nei regolamenti comunali sono assoggettate a sanzioni prettamente amministrative:
5) Violazione dell’art. 21 septies della L. 241 del 1991; nullità e/o annullabilità del provvedimento per indeterminatezza dell’oggetto;
anche a voler ritenere che rientrasse nei poteri del sindaco ricollegare alla violazione di un proprio ordine una sanzione penale, la condotta vietata dal provvedimento per cui è causa sarebbe assolutamente inidonea a tal fine per indeterminatezza e inoffensibilità della stessa.
Nel frattempo il responsabile del Servizio Commercio su Aree Pubbliche Occupazione suolo Pubblico del Comune intimato ha, con raccomandata, del 26 settembre 2007, trasmesso alla ricorrente il provvedimento n. 34625, del 20 settembre 2007, con cui le ha respinto la domanda da questa, come già riportato, presentata il 3 settembre 2007 e diretta ad ottenere, richiamando, al riguardo, l’art.119 del regolamento di Polizia Municipale di cui alla delibera podestarile del 28 settembre 1932, l’autorizzazione allo svolgimento del mestiere ambulante di lavavetri di parabrezza di automobili.
Tale reiezione è stata adottata sul rilievo che la suddetta attività non sarebbe “prevista nelle linee programmatiche adottate attualmente dall’Amministrazione Comunale”.
Si è costituito in giudizio, con atto depositato il 1° ottobre 2007, il comune intimato che, con memoria del successivo giorno 15, ha, in via preliminare , eccepito l’inammissibilità del ricorso “per difetto in capo alla ricorrente, dell’interesse ad agire”, dato che questa risulterebbe priva di qualsiasi legittimazione processuale, e ciò sul rilievo che la – legittimazione a ricorrere potrebbe essere riconosciuta soltanto a chi avesse potuto conseguire l’autorizzazione a svolgere l’”attività di lavavetri”-
La difesa comunale ha, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso.
In data 15 ottobre 2007, il sindaco del comune di Firenze ha, tuttavia, con provvedimento n. 975, disposto, previa revoca del sopraindicato provvedimento n. 833 dell’11 settembre 2007- che comunque sarebbe scaduto il30 ottobre- il “ divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art.43, lett.b) del regolamento di P.M., a chiunque nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti durante talune fasi della circolazione per offrire attività di pulizia vetri o fari dell’automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l’elargizione di “denaro”, richiamando poi, ai fini sanzionatori le “disposizioni di cui alla L. 689/81 ed alla L.Reg. 81/2000”.
Nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2007, in cui la difesa comunale ha comunicato l’intervenuta adozione del suddetto nuovo provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007, è stata respinta, come da ordinanza n. 880, la domanda cautelare proposta.
Con ricorso mediante motivi aggiunti, notificato il 26 ottobre 2007 e depositato il 29 dello stesso mese, Poretti Donatella ha chiesto l’annullamento anche di tale ultimo provvedimento.
Con tale gravame la ricorrente ha, tuttavia, sostenuto la permanenza del proprio interesse ad agire anche a seguito del sopravvenuto suindicato provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007, e ciò sull’assunto che il Comune con tale provvedimento si sarebbe limitato a revocare “ex nunc” il precedente provvedimento anziché annullarlo d’ufficio, così disattendendo che il precedente provvedimento avrebbe continuato a spiegare i suoi effetti sanzionatori, con conseguente danno, nei confronti di essa ricorrente.
La permanenza dell’interesse alla coltivazione dell’impugnazione sarebbe, del resto,data dal fatto che, dall’11 settembre 2007, ad essa ricorrente, così come alla collettività, è stato vietato di avvicinarsi agli automobilisti offrendo di pulire il vetro sperando in una elargizione economica e ciò in virtù unicamente del provvedimento n.833, dell’11 settembre 2007, peraltro adottato disattendendo che, in tal modo, sarebbe stata impedita una attività libera perché non vietata, contrariamente a quanto asserito dal comune.
Comunque, anche a voler ritenere che l’attività di lavavetri, fosse vietata, pure a prescindere dall’impugnata ordinanza, ugualmente quest’ultima avrebbe una propria autonoma portata lesiva per essa ricorrente, avendole comportato la denuncia a piede libero, ai sensi dell’art. 650 c.p..
Con tale ricorso mediante motivi aggiunti la ricorrente, ha in particolare dedotto avverso il sopraindicato provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, il nuovo motivo dell’eccesso di potere desumibile dal sintomo dello sviamento, e ciò sull’assunto che il fine concretamente perseguito dall’Amministrazione sarebbe stato del tutto diverso da quello normativamente previsto per le ordinanze contingibili ed urgenti.
Con detto ricorso è stato, altresì, impugnato il provvedimento n. 34625, del 20 settembre 2007, con il quale, come già riportato, il responsabile del Servizio Commercio su Aree Pubbliche, del Comune di Firenze, non ha accolto l’istanza della ricorrente diretta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di ambulante lavavetri di parabrezza d’auto.
La ricorrente, avverso tale atto di diniego, ha dedotto i motivi dell’eccesso di potere per difetto di attribuzione e straripamento di potere, della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119 del Regolamento di Polizia Municipale adottato con delibera podestarile, del 28 settembre 1932, e della violazione dell’art.3 della L. 7 agosto 1990 n. 247.
Avverso il provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007, la ricorrente ha dedotto il motivo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del Regolamento di Polizia Municipale del 28 settembre 1932, nonché quello dell’eccesso di potere per illogicità manifesta e dell’incompetenza.
Ha sostenuto, in particolare, parte ricorrente che il comune avrebbe dato una interpretazione evolutiva della suddetta norma regolamentare, dato che questa non potrebbe assolutamente applicarsi alla fattispecie per cui è causa, atteso che tale norma, allorché fa riferimento ai “veicoli” intenderebbe riferirsi alle carrozze, come si evincerebbe da una completa lettura della norma che fa riferimento ad animali, finimenti ed attrezzi da stalla.
Con memoria, depositata il 30 novembre 2007, la difesa comunale, dopo aver richiamato che, già in sede cautelare, con riferimento al ricorso originario, avente ad oggetto il solo provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire da parte della ricorrente, non avendo questa mai conseguito l’autorizzazione all’esercizio di un qualsiasi mestiere di girovago, ha dedotto tale eccezione anche rispetto ai motivi aggiunti, notificati il 26 ottobre 2007, ed aventi ad oggetto il provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007, ed il diniego di autorizzazione allo svolgimento del “mestiere ambulante di lavavetri”.
La difesa comunale ha, comunque, eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dei motivi di cui all’atto introduttivo di giudizio, per cessazione della materia del contendere, e ciò, sia in ragione della revoca del provvedimento, con tale ricorso impugnato, disposta con il successivo provvedimento del 15 ottobre 2007, sia del fatto che il provvedimento n. 833, dell’11 settembre, era destinato a esaurire i suoi effetti con il 30 ottobre 2007, per cui la successiva revoca avrebbe solo anticipato di 15 giorni la scadenza del provvedimento stesso.
Nel merito la difesa comunale ha, comunque, dedotto l’infondatezza del ricorso mediante motivi aggiunti.
La causa è stata trattenuta per la decisione alla pubblica udienza dell’11 giugno 2008.
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DIRITTO
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Come delineato in fatto, la difesa comunale ha, con memoria depositata il 15 ottobre 2007, eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’atto introduttivo di giudizio, per difetto, in capo alla ricorrente, dell’interesse ad agire.
Come riportato in narrativa, con tale atto introduttivo del giudizio, è stato impugnato il provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, con il quale il sindaco del comune di Firenze- previa revoca della precedente determinazione n. 774, del 25 agosto 2007, contenente il divieto fino al 30 ottobre di tale anno, del “mestiere di girovago lavavetri”- ha disposto, sul rilievo della “ravvisata esigenza della tutela dell’incolumità pubblica”, il divieto, su tutto il territorio comunale, “alle persone nelle strade cittadine ed agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell’automezzo ed aspettarsi, in conseguenza, l’elargizione di danaro”, precisando che l’inosservanza di tale divieto sarebbe stata “punita ai sensi dell’art. 650 c.p e con il sequestro delle attrezzature utilizzate durante la tenuta dei comportamenti” suddetti.
L’eccezione è fondata.
Come noto, l’interesse processuale comporta un giudizio di utilità e tende ad accertare, in primo luogo, se sia stata lesa la sfera giuridica del ricorrente ed, in secondo luogo, il vantaggio potenziale che potrebbe derivare al ricorrente dall’accoglimento del ricorso.
Tale giudizio di utilità si risolve nella comparazione di due situazioni: quella in cui verserebbe il ricorrente ove il ricorso non fosse stato proposto ed il provvedimento, quindi, fosse divenuto per lui inoppugnabile ed efficace e quella, al contrario in cui il ricorso fosse accolto e l’atto contestato venisse eliminato dal mondo giuridico, e ciò allo scopo di stabilire se la seconda situazione (quella dell’eventuale accoglimento del ricorso e del conseguente annullamento del provvedimento) sia in ipotesi, secondo il comune buonsenso, più vantaggiosa della prima, vale a dire apportatrice per la parte ricorrente di utilità o benefici maggiori.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza come, in considerazione della circostanza - che qui essenzialmente rileva - della non riconducibilità (come sarà in prosieguo specificato) della cosiddetta “figura del lavavetro”, ad alcuna attività lavorativa giuridicamente riconosciuta, non risulta assolutamente individuabile la sussistenza dell’interesse a ricorrere, che, per giurisprudenza pacifica, esige che il provvedimento impugnato abbia arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente e che, dunque, vi sia una effettiva lesione della sfera di quest’ultimo.
Va, al riguardo, altresì rilevato che l’interesse processuale deve essere personale, cioè riferirsi alla persona del singolo ricorrente, non essendo assolutamente ammissibile la proposizione di un ricorso nell’interesse di terzi, come nella specie si presenta il ricorso proposto dalla ricorrente, dato che tale ricorso appare finalizzato, non alla tutela della posizione di essa ricorrente, ma a quella degli appartenenti alla categoria dei cosiddetti “lavavetri”.
Peraltro, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, l’esistenza, da parte della ricorrente, dell’interesse ad agire, l’atto introduttivo di giudizio non sarebbe sfuggito ad un giudizio di inammissibilità.
Invero, come eccepito dalla difesa comunale, con la memoria depositata il 30 novembre 2007, l’atto introduttivo di giudizio sarebbe stato, comunque, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa coltivazione.
Tale eccezione, come delineato in punto di fatto, è stata, in particolare, formulata sul rilievo che il provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, oggetto del suddetto ricorso, è stato, a sua volta, revocato con il provvedimento n. 975 del 15 ottobre 2007, impugnato, con ricorso mediante motivi aggiunti, notificato il 26 ottobre 2007.
Con tale ulteriore provvedimento è stato, inoltre, imposto “il divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art 43 lett. b, del regolamento di Polizia Municipale, a chiunque nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti durante talune fasi della circolazione per offrire attività di pulizia vetri o fari dell’automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l’elargizione di danaro”, richiamando poi, ai fini sanzionatori “le disposizioni di cui alla L. 689/81 ed alla L.Reg. 81/2000”.
Incidendo quest’ultimo provvedimento, per il suo contenuto, pressoché identico a quello dell’atto revocato, sulla stessa pretesa di cui all’atto introduttivo di giudizio, è di tutta evidenza come la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a coltivare il ricorso originario, atteso che, anche se tale ricorso venisse(sempre per mera ipotesi) accolto, nessun vantaggio ne deriverebbe alla ricorrente medesima dato che le sarebbe stato comunque impedito dal secondo provvedimento il raggiungimento dello scopo.
Rileva, inoltre, al riguardo, il Collegio come sia del tutto privo di pregio quanto dedotto dalla ricorrente nelle premesse di cui al ricorso mediante motivi aggiunti, in ordine alla permanenza del proprio interesse ad agire avverso il provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, anche in seguito al sopravvenuto provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007.
Tale interesse deriverebbe, sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente, dall’esistenza a suo carico, di denuncia, a piede libero, per il reato di cui all’art. 650 c.p., in quanto, come già delineato in punto di fatto, era stata, in data 14 settembre 2007 (quindi, in costanza del sopraindicato provvedimento n. 833, dell’ 11 settembre 2007), trovata, dalla Polizia Municipale, all’incrocio di Via Porta al Prato, intenta ad avvicinarsi, dotata di secchio, acqua, sapone e spugna (che le venivano, nella circostanza, sequestrati) agli automobilisti in sosta al relativo semaforo, offrendo loro la pulizia del parabrezza e dei fari dell’autovettura, in cambio di offerta di danaro.
Vero è che il venir meno degli effetti di un provvedimento ad efficacia temporanea (quale è il provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, destinato, comunque, ad esaurire i suoi effetti con il 30 ottobre successivo), non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse alla tutela giurisdizionale, ove il provvedimento impugnato abbia espletato taluni effetti, in ordine ai quali può permanere un interesse qualificato alla declaratoria di illegittimità.
Nel caso di specie, tuttavia, non può assolutamente ritenersi che l’esistenza della sopraindicata denuncia per il reato di cui all’art. 650 c.p. possa determinare la permanenza di un tale interesse da parte della ricorrente.
Va, al riguardo, difatti, considerato che in base al comma 1° dell’art. 2 del codice di procedura penale “Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito”, per cui il giudice penale non può assolutamente ritenersi vincolato, nella sua decisione, da un eventuale accoglimento del presente ricorso.
Tale è, del resto, l’orientamento giurisprudenziale del giudice penale (cfr., per tutte, Cass. Pen. sez. V 1° dicembre 1990 n. 3950; citata espressamente dalla difesa comunale nella memoria del 30 novembre 2007).
Anche relativamente al ricorso mediante motivi aggiunti, con il quale, come già delineato, parte ricorrente ha impugnato, sia il provvedimento n. 977, del 15 ottobre 2007 (sostitutivo del precedente atto n. 833 dell’11 settembre 2007) che il provvedimento n. 34625, del 20 settembre 2007, con cui il responsabile del Servizio Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Firenze, non ha accolto l’istanza della ricorrente, diretta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “ambulante lavavetri di parabrezza d’auto”, va ritenuta fondata l’eccezione, dedotta dalla difesa comunale, con la memoria del 30 novembre 2007, di inammissibilità di tale ricorso, per difetto in capo alla ricorrente dell’interesse ad agire.
Al riguardo valgono le stesse considerazioni che hanno indotto il Collegio a dichiarare inammissibile l’atto introduttivo di giudizio, mancando, difatti, anche rispetto ai sopraindicati provvedimenti, l’interesse processuale da parte della ricorrente al relativo annullamento.
La mancanza di tale interesse è, peraltro,comprovata, come già accennato in sede di esame della stessa eccezione dedotta dalla difesa comunale, con riguardo all’atto introduttivo di giudizio, dal fatto che non è riconducibile ad alcuna attività lavorativa, giuridicamente riconosciuta, quella del cosiddetto “ambulante lavavetri di parabrezza o fari d’auto”.
Tale non riconducibilità è comprovata anche dal fatto che alla pulitura del parabrezza o dei fari, da parte del cosiddetto “lavavetri” non consegue un obbligo di corrispettivo di danaro da parte dell’automobilista e, comunque, quand’anche questi elargisca una somma di danaro per tale pulizia, detta somma riveste mero carattere di liberalità non sussistendo, peraltro, al riguardo alcun tariffario.
Del resto, esistono apposite strutture (garage, stazioni di servizio, ecc.) debitamente autorizzate al lavaggio di automezzi.
E’ quindi ,ovvio, come la domanda della ricorrente, diretta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “ambulante lavavetri di parabrezza d’auto” non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Concludendo vanno dichiarati inammissibili sia l’atto introduttivo di giudizio che il ricorso mediante motivi aggiunti.
Le spese ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo, vengono posti a carico della parte ricorrente.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, nonché sul ricorso mediante motivi aggiunti, li dichiara inammissibili;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Vincenzo Fiorentino, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Primo Referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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