REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
BRUNO LELLI Cons.
ALBERTO PASI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 03 Aprile 2008
Visto il ricorso 1120/1993 proposto da:
PINZA BRUNO
FUSCHINI ELSA
rappresentato e difeso da:
FANZINI AVV. GIANCARLO
FOSCHI AVV. ARNALDO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S. STEFANO 43
presso
FANZINI AVV. GIANCARLO
contro
COMUNE DI RAVENNA
rappresentato e difeso da:
BALDRATI AVV. ENRICO
con domicilio eletto in BOLOGNA
P.ZZA ALDROVANDI 3
presso LISTA AVV. MARIA CHIARA
ENTE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
rappresentato e difeso da:
CARULLO AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 47
presso la sua sede;
per l'annullamento,
dell’atto di ripulsa della domanda di sanatoria P.G. n.63748/86 del 26 febbraio 1993 del Sindaco del Comune di Ravenna, successivamente notificato e portante parziale rigetto di sanatoria;
nonché degli atti ad esso presupposti ed in particolare del parere dell’ente Ferrovie dello Stato di ignoto numero.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Cons. Alberto Pasi e gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’ udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quando segue:
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato il diniego di condono (26 febbraio 1993 del Sindaco di Ravenna) di un manufatto ad uso garage e servizi all’abitazione, ampliata abusivamente in area successivamente divenuta di rispetto ferroviario (l’area compresa nei 30 metri dalla più vicina rotatoria) ex DPR 753/80, ed il presupposto parere negativo reso dall’Ente Ferrovie dello Stato quale autorità preposta alla tutela del vincolo.
Resistenti il Comune di Ravenna e l’Ente Ferrovie, la causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il vincolo di rispetto ferroviario di cui all’art. 49 del DPR 753/80, rappresentanti, un vincolo di riedificabilità relativa e non assoluta, come tale rientrante nella previsione dell’art. 32, e non dell’art.433, della legge 47/’85.
Infatti, ai sensi dell’art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l’art. 50, comma 1°, dello stesso DPR stabilisce espressamente che il divieto ex art 49 “ si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi” alla data di entrata in vigore del DPR 753/’80, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi dell’art. 33 della legge 47/85, sono tali solo “se siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere”.
Ne segue che il vincolo ex art 49 del DPR n. 753/’80, in quanto relativo, si applica anche agli abusi preesistenti (e quindi alla odierna fattispecie), come ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso della Adunanza Plenaria n.20/99 del Consiglio di Stato.
Trattasi dunque di vincolo derogabile su parere dell’autorità preposta alla sua osservanza (l’Ente Ferrovie dello Stato) che, in data 30 ottobre 1992, si è espressa negativamente sulla domanda di Sanatoria dei ricorrenti.
Soltanto da tale data, quindi, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art. 35 della legge 47/85, è decorso il termine di 24 (ventiquattro mesi) per la formazione del silenzio-assenso, termine dunque non ancora spirato alla data di adozione dell’impugnato diniego del 26 febbraio 1993.
Non ha avuto seguito la riserva di motivi aggiunti avverso il parere FS del 30 ottobre 1992 (la successiva memoria dei ricorrenti non è infatti stata notificata alle controparti).
Il ricorso deve dunque essere respinto in tutti i motivi dedotti.
Le spese di lite vanno compensate per ragioni di equità, tenuto conto che la giurisprudenza richiamata si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sede di Bologna, Sezione Seconda , pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio del 03.04.2008.
Depositata in Segreteria in data 04.08.08