N. 01878/2008 REG.SEN.
N. 02048/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2048 del 2002, proposto da:
Giselda, Marta, Gemma e Renata Lorenzi, quali eredi del signor Silvestro Lorenzi, rappresentate e difese dall’Avv.to Leonardo Bonechi, presso il quale domiciliano in Firenze
contro
Comune di Lucca, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Savio Picone, Luca Campinoti e Carmela Di Filippo dell’Ufficio Legale Comunale, in Firenze domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R., Via Ricasoli 40;
nonché l’A.T.E.R. di Lucca, in persona dell’Amministratore Straordinario, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Bicocche e dall’avv.to Roberta Menchetti di Lucca, in Firenze domiciliati presso questo T.A.R., Via Ricasoli 40;
per l'annullamento
del provvedimento 10 giugno 2002 n. 205 con cui il Sindaco di Lucca ha dichiarato nei confronti degli eredi Lorenzi (Giselda, Laura, Gemma, Marta e Renata Lorenzi) la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP di proprietà dell’ATER di Lucca, sito in Via del Brennero n. 63/d con la conseguente risoluzione del contratto di locazione, nonché di ogni altro atto connesso
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucca e dell’A.T.E.R. di Lucca;
Vista la memoria difensiva presentata dal Comune di Lucca;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008, i difensori presenti per le parti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Nel 1960 il sig. Silvestro Lorenzi stipulò con l’INA-Casa un contratto di locazione con patto di futura vendita di un alloggio di edilizia res. pub. sito in Lucca, loc. S. Marco, Via del Brennero n. 63/d al 2° piano di un edificio condominiale.
Effettuato il pagamento delle somme necessarie per ottenere il riscatto della proprietà dell’appartamento, il signor Lorenzi chiese il trasferimento del diritto di proprietà all’A.T.E.R. di Lucca (nel frattempo succeduta all’Istituto INA-Casa nella gestione del patrimonio E.R.P.) che, però, rifiutò di stipulare l’atto di vendita con riferimento al fatto che il signor Lorenzi, locatore, fin dal 1970 aveva ceduto l’appartamento in questione in locazione al sig. Fiaschi Sergio in violazione della clausola dell’art. 7 del contratto di locazione che vietava al locatario di utilizzare ad altri scopi l’alloggio.
Deceduto nel frattempo il signor Lorenzi, le eredi adirono nel 1995 il Tribunale Civile di Lucca che con sentenza 13-08-2001 n. 970 accolse la loro domanda e, considerato che l’A.T.E.R. convenuta, comunque, non aveva mai adottato alcun formale provvedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. dispose il trasferimento della proprietà dell’alloggio in questione agli eredi Lorenzi Laura, Marta, Gemma, Giselda, Renata, Giampaolo e Luca; statuizione confermata dalla Corte d’Appello di Firenze (adita nel 2002 dall’A.T.E.R. di Lucca dopo aver adottato il provvedimento di formale decadenza n. 205 del 10-06-2002) con sentenza 17-02-2005 n. 408 nella quale, tra l’altro, il giudice ordinario aveva rilevato anche che il Comune di Lucca con nota 29-04-2004 aveva dato avviso dell’avvio del procedimento di ritiro in via di autotutela della dichiarazione di decadenza 10-06-2002 n. 205.
1.1 Peraltro il suddetto provvedimento di decadenza n. 205/2002 fu tempestivamente impugnato da quattro degli eredi Lorenzi (Giselda, Gemma, Marta e Renata) innanzi a questo T.A.R., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione della legge Reg. Toscana 20-12-1996 n. 96 nonché illogicità e difetto presupposto.
L’A.T.E.R. non avrebbe più titolo ad esercitare il potere di dichiarare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in quanto questo, a seguito della sentenza del Trib. Civ. di Lucca n. 970 del 13-08-2001 era stato trasferito in proprietà agli eredi Lorenzi.
2 e 3) Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e sviamento, nonché difetto d’istruttoria.
Contraddittoriamente l’A.T.E.R. nel dichiarare risolto il contratto di locazione relativo all’alloggio in questione, richiama l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’alloggio agli eredi Lorenzi ad opera della sentenza del giudice civile di cui cerca di eludere gli effetti con il tardivo esercizio del potere sanzionatorio; inoltre nessuna contestazione l’A.T.E.R. di Lucca ha mosso ai ricorrenti circa la pretesa sublocazione dell’alloggio al sig. Sergio Fiaschi, non consentendo, quindi, agli interessati di presentare deduzioni:
4) Violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 nonché della legge Reg. tosc. 20-01-1995 n. 9 artt. 16 e 20.
Nessun avviso di avvio del procedimento di decadenza è stato inviato ai ricorrenti in aperta violazione anche della specifica normativa regionale ed in assenza di concrete ragioni di urgenza.
1.2 Si è costituita in giudizio l’A.T.E.R. di Lucca chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituito altresì con atto formale nel luglio 2004 il Comune di Lucca che con successiva memoria del gennaio 2008, dopo un’attenta ricostruzione della vicenda giudiziaria nel frattempo sviluppatasi innanzi al giudice civile, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato conduttore dell’alloggio sig. Fiaschi il quale avrebbe avuto interesse alla regolarizzazione del suo rapporto locativo; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso controdeducendo puntualmente alle avverse censure; infine la difesa del Comune ha precisato che, nelle more del presente giudizio innanzi a questo T.A.R., le ricorrenti avevano nel 2004 promosso altra causa civile (RG. 2425/2004) innanzi al Trib. Civ. di Lucca per far accertare l’inesistenza di qualunque diritto dell’A.T.E.R. di Lucca sull’alloggio oggetto del provvedimento di decadenza, giudizio conclusosi con sentenza 21-03-2007 n. 251 a favore dei Lorenzi; inoltre le ricorrenti, nell’aprile 2006 avevano avviato una causa (RG. 1652/2006) di convalida di sfratto innanzi al Trib. Civ. di Lucca nei confronti del conduttore sig. Fiaschi.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno della decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’A.T.E.R. di Lucca, sito in loc. S. Marco, Via del Brennero n. 63/d, comminata dal Comune di Lucca nei confronti degli eredi di Lorenzi Silvestro, assegnatario con patto di futura vendita, con provvedimento del Sindaco n. 205 del 10-06-2002.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’affittuario sig. Fiaschi.
L’eccezione non appare fondata: il sig. Fiaschi, infatti, non è né menzionato come diretto ed immediato destinatario di vantaggi derivanti dal provvedimento né titolare di un interesse differenziato e qualificato al mantenimento del provvedimento di decadenza in quanto non può vantare alcuna pretesa alla assegnazione dell’alloggio in questione avendolo preso in sublocazione al di fuori di qualunque procedura prevista dalla normativa del settore per l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti; anche la prospettiva di una “regolarizzazione del rapporto locativo”, inserita nelle premesse della impugnata ordinanza, viene rappresentata con formula chiaramente ipotetica e, quindi, inidonea a fondare qualsiasi seria pretesa ad una successiva assegnazione con titolo poziore.
2.1 Nel merito il ricorso appare meritevole di accoglimento.
In primo luogo – sotto il profilo sostanziale – nel 2002 non sussistevano più i presupposti necessari perché il Comune di Lucca potesse ancora adottare il provvedimento di decadenza in controversia, atteso che all’epoca, in cui le ricorrenti hanno chiesto in giudizio davanti al Tribunale Civile di Lucca il riconoscimento del loro diritto all’acquisto dell’alloggio A.T.E.R., gli organi competenti non avevano neanche iniziato la specifica procedura (prescritta dalla legge Regionale all’epoca vigente) per dichiarare la decadenza del dante causa delle ricorrenti (sig. Lorenzi Silvestro) dall’assegnazione dell’alloggio.
Quindi, come ha rilevato anche la Corte d’Appello di Firenze, solo “la definitività” del provvedimento di decadenza poteva essere legittimamente “ostativa al trasferimento in proprietà” dell’alloggio, non risultando, invece, idonea allo scopo la circostanza che l’A.T.E.R. nella propria delibera del 1993 avesse motivato la propria posizione negativa con il richiamo ad una abusiva occupazione dell’alloggio da parte di terzi.
Non risulta, quindi, condivisibile l’assunto del Comune di Lucca secondo il quale il potere di comminare la decadenza era ancora validamente esercitabile da parte dell’ente gestore nel 2002 in quanto la sentenza di primo grado non era passata in giudicato, essendo pendente l’appello: non si tratta, infatti, di un problema di anticipazione della efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato, ma del momento in cui si perfezionano le posizioni giuridiche contrapposte dell’A.T.E.R. di Lucca e degli aspiranti all’acquisto dell’alloggio; conseguentemente l’adozione del provvedimento di decadenza, nel 2002 (nell’esercizio di una potestà tipicamente pubblicistica) non era più idoneo a paralizzare ex post il trasferimento della proprietà dell’alloggio agli attuali ricorrenti disposto dal giudice civile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.
2.2 Peraltro, sotto il profilo processuale, la difesa del Comune di Lucca nella memoria del gennaio 2008 non considera che, se nel 2002 (data del provvedimento di decadenza) la sentenza di primo grado del Trib. Civ. di Lucca non era passata in giudicato, tuttavia la mancata sospensione del giudizio di appello (opportuna per consentire la definizione del ricorso RG. 2048/2002 proposto dagli stessi eredi Lorenzi innanzi a questo T.A.R.) ha, comunque, comportato il formarsi del giudicato sul diritto degli eredi Lorenzi ad ottenere il trasferimento della proprietà dell’alloggio oggetto della controversia; infatti, nel solco di tali considerazioni (anzi, anche prima del giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 208/2005) con nuovo giudizio (RG. 2425/2004) instaurato innanzi al Trib. Civ. di Lucca (secondo quanto riferisce la stessa difesa del Comune resistente) le interessate nel 2004 avevano chiesto l’accertamento dell’inesistenza di ogni diritto dell’A.T.E.R. di Lucca sull’alloggio in questione, previa disapplicazione della stessa dichiarazione di decadenza n. 205/2002; giudizio conclusosi con la sentenza 21-03-2007 n. 521 di accoglimento della domanda
Tra l’altro, mentre la difesa del Comune resistente contesta gli effetti costitutivi della sentenza del Trib. Civ. di Lucca in presenza del provvedimento di decadenza del 2002, nel 2005 la Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza, riferiva di un avviso di avvio del procedimento del 29-04-2004 adottato dal Comune di Lucca per l’annullamento in sede di autotutela della stessa dichiarazione di decadenza la cui legittimità viene difesa dall’amministrazione emanante in questo giudizio senza fornire precisazioni su questo specifico punto.
2.3 Infine va osservato che, comunque, perché adottato senza l’osservanza della specifica procedura prevista dagli artt. 33 e 35 della legge Reg. Toscana n. 96/1996 che imponeva una preliminare ed insopprimibile fase di contraddittorio tra l’A.T.E.R. e l’assegnatario, che aveva titolo (a fronte della formale contestazione dell’abusiva locazione a terzi) a proporre le proprie deduzioni scritte nei termini e modalità accordatigli; diversamente nel caso di specie, come si desume dalle premesse dello stesso provvedimento, è stato direttamente acquisito il solo parere favorevole della apposita commissione comunale (seduta 29-04-2002) ai sensi dell’art. 8 della citata legge Reg. n. 96/1996 in completa assenza dei preliminari adempimenti procedurali in contraddittorio con l’assegnatario.
3. Per le esposte considerazioni, quindi, respinta l’eccezione preliminare, nel merito il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento sindacale n. 205/2002 che disponeva a carico degli eredi Lorenzi la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP meglio sopra indicato. Le particolari caratteristiche di fatto e di diritto della vicenda consentono, comunque, di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. 2°, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco di Lucca 10-06-2002 n. 205.
Spese di lite compensate integralmente tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Primo Referendario