Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 5 settembre 2008 n. 10056
Pres. Est. A. Onorato
Margherita Laganà (Avv. V. Cotrufo) c. Regione Campania (N.C.).


1. Giustizia Amministrativa – Ricorso per ottemperanza – Nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibile – Ragioni.

 

2. Giustizia Amministrativa – Ricorso per ottemperanza – Esperito contestualmente alla procedura esecutiva – Possibilità – Conseguenze - Ragioni

1. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto. Quest’ultimo infatti definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, in quanto, ove divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c., per cui ha valore di cosa giudicata (1). 2. Il ricorso per ottemperanza nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto è ammissibile anche contestualmente all’ordinaria procedura esecutiva ed il ricorso introduttivo diverrà improcedibile solo all'esito completamente satisfattivo di tale procedura. In tal modo viene fornita al creditore una pluralità di strumenti per consentire la realizzazione del proprio credito (2).

 

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1. cfr.: Cons. Stato-sez. IV – 31.5.2003, n. 3031; T.A.R. Basilicata-8.3.2004, n. 139; T.A.R. Veneto-sez. I-13.2.2004, n. 223; T.A.R. Lazio – sez. III – 29.10.2003, n. 9142; T.A.R. Lazio – sez. III – 11.9.2003, n. 7582; T.A.R. Campania-Salerno – sez. I-23.6.2003, n. 615; TA.R. Molise-12.5.2003, n. 463).

 

2. cfr. Cons.Stato – sez. VI-29.1.2002, n. 480; Cons.Stato - sez. IV- 25.7.2000, n. 4125; T.A.R. Campania-Salerno - sez. I- 8.10.2004, n. 1878; T.A.R. Lazio-Latina- 21.9.1994, n. 820


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE QUINTA



Composto dai sigg,ri
Antonio Onorato Presidente
Andrea Pannone Componente
Oberdan Forlenza Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 3449 del 2008 proposto da
Margherita Laganà, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Cotrufo e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via C. Cattaneo n. 5,

contro



La Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato



formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4216 del 20 novembre 2003 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli in funzione del giudice del lavoro,

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Relatore, nella camera di consiglio del 4 settembre il presidente,
Uditi i difensori come da verbale e ritenuto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1 - Con il ricorso in esame si chiede che l’intimata Amministrazione provveda a dare esecuzione al decreto ingiuntivo descritto in epigrafe.
Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto.
Quest’ultimo infatti definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, in quanto, ove divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c., per cui ha valore di cosa giudicata (cfr.: Cons. Stato-sez. IV – 31.5.2003, n. 3031; T.A.R. Basilicata-8.3.2004, n. 139; T.A.R. Veneto-sez. I-13.2.2004, n. 223; T.A.R. Lazio – sez. III – 29.10.2003, n. 9142; T.A.R. Lazio – sez. III – 11.9.2003, n. 7582; T.A.R. Campania-Salerno – sez. I-23.6.2003, n. 615; TA.R. Molise-12.5.2003, n. 463).
Deve altresì affermarsi che il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo non è precluso dall’eventuale istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, in ordine alla cui attivazione o meno nella specie il Collegio non è, peraltro, informato.
Segnatamente detto giudizio può essere esperito anche contestualmente all’ordinaria procedura esecutiva ed il ricorso introduttivo diverrà improcedibile solo all'esito completamente satisfattivo di tale procedura (Cons.Stato – sez. VI-29.1.2002, n. 480; Cons.Stato-sez. IV- 25.7.2000, n. 4125; T.A.R. Campania-Salerno- sez. I- 8.10.2004, n. 1878; T.A.R. Lazio-Latina- 21.9.1994, n. 820).
In tal modo viene fornita al creditore una pluralità di strumenti per consentire la realizzazione del proprio credito.
2 –Tanto premesso, con specifico riferimento al provvedimento di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, in primo luogo si accerta il suo passaggio in giudicato, in quanto, come attestato dalla Cancelleria, non è stato opposto nei termini.
Si registra inoltre la persistente inerzia, per oltre trenta giorni, da parte dell’Amministrazione, a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17.8.1907 n. 642.
Ai fini della procedibilità della domanda risulta inoltre che la Segreteria della Sezione con nota del 7 luglio 2008 ha dato notizia del deposito del ricorso ai sensi dell’art. 91 R.D. 17 agosto 1907 n. 642.
3-Pertanto si ravvisano tutti i presupposti di cui agli artt. 90 e 91 del predetto R.D. n. 642/1907 per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente affermazione dell’obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo de quo entro il termine stabilito in dispositivo.
In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, vi provvederà un commissario ad acta, che sarà indicato dal sig. Prefetto di Napoli.
Le spese ed onorari di giudizio, il compenso per il predetto commissario ed il contributo unificato debbono essere posti a carico del Comune intimato.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, V Sezione, definitivamente pronunciando.
a) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione regionale di dare esecuzione al decreto ingiuntivo descritto in epigrafe entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;
b) Affida sin da ora al Prefetto di Napoli il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, di nominare un Commissario ad acta scegliendolo tra i funzionari addetti al suo Ufficio.
c) Determina sin da ora in € 1.000,00 il compenso che l’Amministrazione dovrà corrispondere al predetto funzionario.
d) Condanna l’Amministrazione regionale soccombente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese relative al presente; tali spese, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 600,00.
e) Pone a carico della predetta Amministrazione il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 4 settembre 2008.


IL PRESIDENTE EST.
(dott. Antonio Onorato)

 

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