T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 5 settembre 2008 n. 9779
Pres. A. Onorato, est. V. Cernese
T. Sangiovanni (Avv. S. D’Antonio) c.. Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia Di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure di prevenzione dei fenomeni di violenza negli stadi - Divieto di accesso, per tre anni, ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive (Daspo) - Disposto per un periodo di tre anni - Nei confronti di un soggetto trovato con un gruppo di tifosi con volto travisato ed armati di bastone intento a caricare fumogeni in un autovettura nei pressi di uno stadio - Legittimità – Ragioni.
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E’ legittimo il provvedimento con il quale il Questore ha disposto, nei confronti di un tifoso, ex art. 6 ter L. n. 401 del 1989, il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive site sul territorio nazionale, nonché il divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per un periodo di anni 3 a partire dalla notifica del provvedimento, con la prescrizione di comparire personalmente presso il Commissariato competente, nei giorni e negli orari in cui hanno luogo tali manifestazioni sportive, a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del provvedimento stesso, nel caso in cui l’interessato sia stato trovato nei pressi di un settore di uno stadio di calcio, con un gruppo di tifosi con volto travisato ed armati di bastone. intento a caricare del materiale sospetto (nella specie si trattava di fumogeni) in un autovettura; infatti, ai sensi della norma citata, il provvedimento interdittivo può essere adottato non soltanto nei confronti di chi utilizzi o lanci razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibili, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, così determinando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica delle persone, ma anche nei confronti di coloro che ne abbiano il solo possesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Quinta Sezione -
composto dai Magistrati
dr. ANTONIO ONORATO Presidente
dr. ANDREA PANNONE Consigliere
dr. VINCENZO CERNESE Consigliere Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3518/2008 R.G. proposto da:
SANGIOVANNI TOMMASO, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore D’Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Gramsci, n. 19;
contro
la PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;
per l’annullamento
del decreto prot. n. 87/Area III quater Leg / D.A.SPO.) datato 28.3.2008, notificato il 10.4.2008, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli rigettava il ricorso gerarchico da Sangiovanni Tommaso proposto avverso il provvedimento emesso ai sensi degli artt. 6, 6 bis e 6 ter della legge 13.12.1989, n. 401, così come modificati dall’art. 1 del D.L. 20.8.2001, n. 336, nonché dalla legge 24.4.2003, n. 88, dal Questore della Provincia di Napoli, datato 15.10.2007 e notificato il 4.9.2007, con il quale si vietava a Sangiovanni Tommaso di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive site sul territorio nazionale, riguardanti la compagine del Napoli calcio e della Nazionale Italiana, nonché il divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per un periodo di anni 3 a partire dalla notifica del provvedimento, prescrivendo di comparire personalmente c/o il Commissariato di Ottaviano, nei giorni e negli orari in cui hanno luogo tali manifestazioni sportive, a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del presente provvedimento nella quale saranno indicati i giorni e gli orari di presentazione.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTO l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio 200, n. 205;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
UDITA alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2008 la relazione del cons. dr. Cernese;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto:
- che preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2008 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione;
- che con il ricorso in epigrafe è stata impugnato, chiedendone l’annullamento, un provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Napoli, nel rigettare il ricorso gerarchico proposto avverso un decreto questorile, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e visti gli artt. 6, 6 bis e 6 ter della legge 13.12.1989, n. 401, così come novellati dall’art. 1 del D.L. 20.8.2001, n. 336, nonché dalla legge 24.4.2003, n. 88, poneva divieto al ricorrente di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive site sul territorio nazionale, riguardanti la compagine del Napoli calcio e della Nazionale Italiana, nonché il divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per il periodo di anni 3 a partire dalla notifica del provvedimento, al tempo stesso prescrivendo di comparire personalmente c/o il Commissariato di Ottaviano, nei giorni e negli orari in cui hanno luogo tali manifestazioni sportive, a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del provvedimento nella quale saranno indicati i giorni e gli orari di presentazione;
- che l’impugnato decreto si fonda su un documentato rapporto della locale Questura del 18.3.2008, nel quale è stato riferito, tra l’altro, che Sangiovanni Tommaso: « in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Sampdoria svoltosi presso lo stadio San Paolo di Napoli in data 16.9.2007, veniva segnalato da persone del Commissariato San Paolo in servizio sul posto, un gruppo di tifosi con volto travisato ed armati di bastone che, spostandosi dinanzi al settore “curva B” dello stadio sopramenzionato era intento a caricare del materiale sospetto in un’autovettura fiat Punto bianca che, successivamente bloccata in viale Augusto, risultava occupata dal ricorrente identificato insieme ad altra persona ed entrambi restituivano i fumogeni precedentemente riposti nel veicolo »; ed, inoltre, che la Questura di Napoli, con la missiva sopra richiamata, evidenziava che: « il ricorrente è stato notato primo in Piazzale Tecchio e poi vicino allo stadio San Paolo avere contatti con il gruppo di tifosi sopraccitato armato di bastoni e, successivamente, dopo avere caricato nell’autovettura il materiale fumogeno, veniva bloccato in possesso di detti materiali proibiti, unitamente ad altro soggetto e che per tale circostanza entrambi venivano deferiti alla competente A.G. »;
- che, a sostegno del gravame, l’interessato ha dedotto profili di violazione di legge (artt. 6, 6 bis e 6 ter della legge 13.12.1989, n. 401) e di eccesso di potere (per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, erroneità, assenza di motivazione);
- che, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza contesta al ricorrente la violazione dell’art. 6 della L. 13.12.1989, n. 401, sancente il “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”, ovvero a quelli specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, divieto che può disporsi: « Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’art. 6-bis, commi 1 e 2, ed all’art. 6-ter della presente legge (……). Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni stesse »;
- che, trattasi, all’evidenza, di un provvedimento agevolmente riconducibile al genus delle misure di prevenzione o di polizia, per tali dovendosi intendere, per costante giurisprudenza, quelle dirette a prevenire reati (o ulteriori reati) piuttosto che a reprimerli e comminabili nei confronti di soggetti che, per il loro comportamento e sulla base degli elementi di fatto acquisiti, sono ritenuti pericolosi per la sicurezza e l‘ordine pubblico;
- che, poi, con particolare riferimento al provvedimento in questione, la locuzione (“può”) usata dal Legislatore nella disposizione normativa non lascia adito a dubbi circa la sussistenza in capo all’Autorità preposta al mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica di un potere discrezionale di valutare la pericolosità sociale del soggetto, in grado di giustificare l’applicazione della misura di prevenzione attraverso una tipica valutazione di merito, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto profili di abnormità dell’iter logico o di incongruenza della motivazione.( Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 4 maggio 1984 n. 312, in Cons. Stato 1984, I, 485, nonché T.A.R. Umbria 20 maggio 1996 n. 203, T.A.R. Palermo, II Sez., 4 novembre 1993 n. 798 e T.A.R. Lazio, I Sez., 17 giugno 1993 n. 908, T.A.R. Catanzaro 9 marzo 1998 n. 174, TAR Campania III Sez. 22 febbraio 2003 n., 1252);
- che in aperto contrasto con il testo della su riferita disposizione si presenta la tesi interpretativa prospettata da parte ricorrente, per la quale, nel suo caso, l’unica ipotesi contestabile sarebbe quella prevista all’art. 6 della legge n. 401/1989, alla stregua del quale la possibilità di emettere una misura interdittiva sussisterebbe esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al successivo articolo 6-bis (oggetto di espresso richiamo dall’art. 6 citato) e, cioè, di coloro che, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, “lancino o utilizzino”, in modo da creare pericolo concreto per le persone: razzi bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di gas visibile, ovvero corpi contundenti od altri oggetti; mentre, alla stregua del successivo art. 6-ter, il comportamento di chiunque « è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibili, ovvero di bastoni, mazze materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere » sarebbe sanzionato solo penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro, con esclusione della possibilità di emettere alcuna misura interdittiva connessa e consequenziale al porto di fumogeni, ostandovi l’omesso richiamo da parte dell’art. 6 citato dell’art. 6 ter;
- che, tuttavia le argomentazioni formulate sul punto da parte ricorrente si presentano erronee ed inconferenti, atteso che il novellato testo dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, in relazione alle situazioni ivi ipotizzate, nell’elencare i soggetti che possono divenire destinatari del provvedimento interdittivo in questa sede impugnato, richiama anche l’art. 6 ter della legge in parola che sanziona (anche se unicamente per ricollegarvi una sanzione penale), il mero possesso;
- che, quindi, preso atto che la censurata misura interdittiva, è stata adottata all’esito di adeguata istruttoria da cui è emersa in maniera inconfutabile la rappresentazione del fatto ed operando corretta applicazione della normativa di riferimento, a tutela degli interessi pubblici all’incolumità pubblica di persone e cose che intendono tutelarsi, e risulta, altresì, assistita da motivazione congrua e sufficiente, in ogni caso, tale da non apparire manifestamente illogica o irrazionale, il proposto ricorso è infondato e, come tale, va respinto;
- che le spese del grado, nella sussistenza di giusti motivi, possono compensarsi fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3518/2008), proposto da Sangiovanni Tommaso, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2008.
ANTONIO ONORATO Presidente
VINCENZO CERNESE Consigliere Estensore
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