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n. 9-2008 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Ordinanza 4 settembre 2008 n. 9302
Pres. Pappalardo, est. Maiello
S.S. (Avv. G. Abbamonte e M. Sanino) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Stato)


Pubblico impiego – Sospensione automatica dal servizio ex art. 4 l.n. 97/01 – Questione di legittimità costituzionale – Va sollevata – Sospensione del provvedimento – Va disposta

Deve sospendersi il provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio del pubblico dipendente, comminata a seguito di condanna pronunciata dal giudice penale, nell’attesa della delibazione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 97/2001 e s.m.i. (1).

 

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(1). Nel caso di specie il pubblico dipendente era stato automaticamente sospeso dal servizio ex art. 4 l.n. 97/01 a seguito di condanna con sentenza penale per fatti non commessi in servizio ed estranei alla funzione esercitata. Per l’effetto il TAR Campania ha sollevato la q.l.c. dell’articolo 4 citato nella parte in cui prevede la sospensione automatica dal servizio anche in tale ipotesi e ha accordato la tutela cautelare nell’attesa della decisione da parte della Consulta.


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI - SECONDA SEZIONE



nelle persone dei Signori:
ANNA PAPPALARDO Presidente
PIERLUIGI RUSSO Cons.

UMBERTO MAIELLO Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del 04 Settembre 2008

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 4200/2008 proposto da:

S.S.



rappresentato e difeso da:

ABBAMONTE GIUSEPPE
SANINO MARIO



con domicilio eletto in NAPOLI

VIALE GRAMSCI, 16
presso
ABBAMONTE GIUSEPPE

contro

UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ, 11
presso la sua sede
;



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 2363 dell’8.7.2008;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II



Udito il relatore Primo Ref. UMBERTO MAIELLO
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;

Premesso che il Collegio ha deliberato - con decisione che verrà pubblicata con separato provvedimento - di sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 4 della legge n. 97 del 27-3-2001;
considerato che il provvedimento impugnato si pone come misura attuativa dei precetti compendiati nel precitato articolo, sicchè assume rilievo assorbente la preliminare delibazione di legittimità delle richiamate norme;
ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per l’accesso alla tutela cautelare di cui all’art. 21 della legge 1034/1971 fino alla data di riassunzione del giudizio in esito alla pronuncia della Consulta;


P.Q.M.



Accoglie la spiegata domanda cautelare nei sensi e termini indicati in parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.



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