REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI - SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANNA PAPPALARDO Presidente
PIERLUIGI RUSSO Cons.
UMBERTO MAIELLO Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 04 Settembre 2008
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 4200/2008 proposto da:
S.S.
rappresentato e difeso da:
ABBAMONTE GIUSEPPE
SANINO MARIO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIALE GRAMSCI, 16
presso
ABBAMONTE GIUSEPPE
contro
UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ, 11
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 2363 dell’8.7.2008;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II
Udito il relatore Primo Ref. UMBERTO MAIELLO
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;
Premesso che il Collegio ha deliberato - con decisione che verrà pubblicata con separato provvedimento - di sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 4 della legge n. 97 del 27-3-2001;
considerato che il provvedimento impugnato si pone come misura attuativa dei precetti compendiati nel precitato articolo, sicchè assume rilievo assorbente la preliminare delibazione di legittimità delle richiamate norme;
ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per l’accesso alla tutela cautelare di cui all’art. 21 della legge 1034/1971 fino alla data di riassunzione del giudizio in esito alla pronuncia della Consulta;
P.Q.M.
Accoglie la spiegata domanda cautelare nei sensi e termini indicati in parte motiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.