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| n. 9-2008 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 30 luglio 2008 n. 9616
Pres. F. Guerriero, est. M. Caminiti
G. Visciotto (Avv.ti E. Iasevoli e L. Manna) c. Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria, Ufficio del Capo del Dipartimento, Uff. Contenzioso (Avvocatura dello Stato) c. il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Casa Circondariale di Napoli “Poggioreale” (N.C.) |
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1.Pubblico impiego - Generalità - Rimborso delle spese legali - Ex art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 - Natura giuridica della pretesa - E’ diritto soggettivo.
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2. Pubblico impiego - Generalità - Rimborso delle spese legali - Ex art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 - Presupposti - Esistenza di un nesso strumentale fra le condotte incriminate e il perseguimento degli obiettivi propri del servizio - Necessità - Ratio della norma - Individuazione.
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3. Pubblico impiego - Generalità - Rimborso delle spese legali - Ex art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 - Nel caso di proscioglimento esclusivamente per ragioni di rito - Senza che sia stata esclusa con certezza la responsabilità sui fatti addebitati - Non spetta - Ragioni.
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1. La posizione dell’impiegato che rivendica il rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti inerenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli, previsto dall'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con mod. dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, ha natura di diritto soggettivo, in quanto è condizionata dalla ricorrenza di puntuali condizioni, normativamente previste, quali: a) l’esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali; b) l’esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente; c) una valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell’Avvocatura dello Stato. (1)
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2. Il rimborso delle spese legali ai dipendenti pubblici per i giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa compete solo quando esista un nesso strumentale fra le condotte incriminate e il perseguimento degli obiettivi propri del servizio (1); tale rimborso delle spese è previsto anche nell’interesse dell’Amministrazione per evitare, tra l’altro, che il timore dei dipendenti, adibiti a servizi pericolosi, di dover sopportare gli oneri derivanti dai correlati rischi giudiziari, non provochi una minore efficacia dei servizi stessi (2).
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3. E’ legittimo il provvedimento con il quale una P.A. ha respinto la domanda di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente per l’attività difensiva relativa ad un giudizio penale per fatti inerenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli, motivato con riferimento al fatto che il proscioglimento in sede penale è stato disposto esclusivamente per ragioni di rito (nella specie dovute alla proposizione del ricorso in appello da parte del P.M. oltre i termini), senza che sia stata effettivamente esclusa, con certezza, la responsabilità in ordine ai fatti addebitati.
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(1) Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681, Tar Trentino Alto Adige, 13 marzo 2007, n. 101; Tar Puglia - Bari, Sez. I, 4 aprile 2005, n. 1353; Tar Umbria, 31 gennaio 2008, n. 44;
(2) Cfr. TAR Umbria, n. 44 del 2008. |
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Napoli - VII Sezione
composto dai Magistrati
Francesco GUERRIERO - Presidente
Mariangela CAMINITI - Componente rel.
Guglielmo PASSARELLI - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2733 del 2006, proposto dal
sig. Giuseppe VISCIOTTO, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Espedito Iasevoli e Luigi Manna, con i quali è elettivamente domiciliato, in Napoli, Via Aniello Falcone, n.70,
contro
- il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio del Capo del Dipartimento – Uff. Contenzioso, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è ope legis domiciliato, in via A. Diaz, n. 11;
e nei confronti
- il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Casa Circondariale di Napoli “Poggioreale”, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente al rimborso delle spese di patrocinio legale relative al giudizio penale al quale lo stesso è stato sottoposto, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio, concluso con sentenza della Corte di Cassazione n. 47959/04.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il gravame in esame, il ricorrente, dipendente della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Napoli “Poggioreale”, riferisce di essere stato sottoposto a procedimento penale con l’accusa di corruzione per atti contrari ai doveri inerenti alle funzioni di guardia carceraria e per altri reati strettamente connessi con l’accusa principale e con la funzione svolta e di essere stato assolto “perché il fatto non sussiste”, con sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli in data 2.7.2002. Avverso tale decisione è stato proposto appello dal Procuratore della Repubblica e la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha riconosciuto la responsabilità penale dell’odierno ricorrente condannandolo.
Il sig. Visciotto avverso la decisione della Corte d’Appello ha proposto ricorso per Cassazione che, con sentenza n.47959 del 27.10.2004, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, per inammissibilità dell’appello.
A seguito di ciò il ricorrente ha inoltrato richiesta di rimborso delle spese processuali sostenute, ai sensi dell’art.18 del D.L. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n.135 del 1997.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con nota del 12 maggio 2005, ha espresso parere negativo sulla richiesta di rimborso sull’assunto che la vicenda si sarebbe definitivamente conclusa con decisione meramente processuale ed in presenza di sentenza di merito di affermazione della penale responsabilità dell’imputato, di cui alla decisione della Corte di Appello, in nessun modo riformata o annullata nelle sue statuizioni di merito.
A seguito di tale parere negativo, il difensore del sig. Visciotto ha inoltrato istanza al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso in quanto, a seguito della sentenza di annullamento della Cassazione, la statuizione definitiva sarebbe quella dei primi giudici che hanno escluso la responsabilità penale del Visciotto. Con nota 22 luglio 2005 il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non ha accolto la predetta istanza in quanto il procedimento non sia sarebbe concluso con sentenza di esclusione della responsabilità, come previsto dal predetto art.18 del DL n. 67 del 1997.
Avverso il parere dell’Avvocatura distrettuale di Napoli e il successivo provvedimento di diniego il sig. Visciotto ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo l’illogicità e l’illegittimità delle considerazioni ivi contenute in quanto, nella specie, il processo nei suoi confronti si sarebbe definitivamente concluso con la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato, senza rinvio, la sentenza di secondo grado e così asserisce che il provvedimento di primo grado, divenuto irrevocabile, sarebbe quello che definisce il giudizio.
Il ricorrente sostiene che in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione, che si verifica allorché essa colpisce l’impugnazione nel momento iniziale, neppure si instaura il rapporto processuale di impugnazione. La vicenda penale avrebbe trovato definitiva conclusione con la sentenza di primo grado divenuta irrevocabile a seguito della dichiarata inammissibilità dell’appello proposto dal PM.
Secondo il sig. Visciotto l’avviso dell’Avvocatura dello Stato porterebbe alla illogica conseguenza che la vicenda penale sarebbe rimasta impregiudicata, nonostante l’esistenza di una pronuncia di merito divenuta irrevocabile; tale assunto sarebbe paradossale in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dall’Avvocatura erariale, il giudizio si sarebbe concluso con una decisione di merito con formula assolutoria ampia, resa definitiva dalla decisione della Cassazione dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, che annullando senza rinvio avrebbe comportato che la sentenza di secondo grado sarebbe tamquam non esset, insuscettibile di produrre effetti giuridici, sopravvivendo la sentenza assolutoria di primo grado divenuta irrevocabile.
Infine, sarebbe illogica l’affermazione del Ministero secondo il quale nulla esclude che, nel caso di impugnazione tempestiva , la decisione di condanna potesse essere confermata apparendo irrilevante la mera ipotetica eventualità di un tale giudizio prognostico. Le argomentazioni del ricorrente si concludono con l’affermazione del proprio diritto a conseguire il chiesto rimborso delle spese legali.
Il Ministero della giustizia intimato si è costituito ritualmente in giudizio per resistere al ricorso e ha prodotto documentazione a difesa. In occasione dell’udienza di discussione l’Amministrazione ha depositato memoria conclusionale con la quale ha controdedotto, sostenendo la legittimità dei provvedimenti adottati e del comportamento seguito, chiedendo la reiezione del ricorso, perché infondato.
La difesa dell’Amministrazione, richiamando l’espressa previsione normativa, ha evidenziato che, il diritto al rimborso delle spese in esame va riconosciuto nel caso in cui, ai sensi dell’art. 18 del DL n. 67 del 1997 citato, i procedimenti di responsabilità a carico dei pubblici dipendenti si siano conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. Secondo la difesa erariale tale norma costituisce una disposizione di diritto amministrativo e/o civile che nulla ha a che vedere con le norme del codice di procedura penale; lo scopo della norma è quello di sollevare il dipendente dall’onere economico della propria difesa nel caso in cui sia stata in positivo e definitivamente accertata l’innocenza dello stesso. L’errore interpretativo di controparte consisterebbe nel voler applicare le regole e gli effetti tecnico processuali posti dal codice di procedura penale ad una norma, quale quella dell’art.18 cit., per la quale essi non sarebbero stati concepiti ed alla quale resterebbero inapplicabili.
Il ricorso è stato posto in decisione nel corso della stessa udienza.
DIRITTO
1. La controversia all’esame del Collegio concerne l’ammissibilità del rimborso delle competenze professionali, ex art.18 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito con mod. dalla Legge 23 maggio 1997, n.135, sostenute dal pubblico dipendente a seguito delle pronunce che sono intervenute nei diversi gradi del giudizio per il procedimento penale a suo carico, come meglio descritto in fatto. In particolare, il ricorrente censura la determinazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli del 12.5.2005, di rigetto dell’istanza di rimborso delle predette spese legali e chiede il riconoscimento del diritto a detto rimborso sul presupposto della interpretazione della normativa in parola che tenga conto delle norme processualpenalistiche disciplinanti l’efficacia delle sentenze penali.
2. Le doglianze formulate appaiono infondate alla luce delle considerazioni di seguito riportate.
2.1. Preliminarmente, osserva il Collegio che l’art. 18 del predetto DL n. 67 del 1997 dispone che le spese legali relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di assenza definitiva che accerti la responsabilità.
La funzione della predetta norma è quella di ripristinare la situazione di esposizione economica in cui viene a trovarsi il dipendente di un’amministrazione a causa di giudizi in cui lo stesso sia stato ingiustamente coinvolto per fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio e nell’ambito dell’assolvimento di obblighi istituzionali (cfr. Cass.civ., sez. I, 3 gennaio 2008, n. 2). In tal senso, richiamando la consolidata giurisprudenza, qui condivisa, si rileva che il rimborso delle spese compete solo quando esiste un nesso strumentale fra le condotte incriminate e il perseguimento degli obiettivi propri del servizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681; Tar Trentino Alto Adige, 13 marzo 2007, n. 101; Tar Puglia, Bari, sez. I, 4 aprile 2005, n. 1353; Tar Umbria, 31 gennaio 2008, n. 44) e che il rimborso delle spese è previsto anche nell’interesse dell’Amministrazione per evitare, tra l’altro, che il timore dei dipendenti, adibiti a servizi pericolosi, di dover sopportare gli oneri derivanti dai correlati rischi giudiziari, non provochi una minore efficacia dei servizi stessi (cfr. sent. cit. Tar Umbria, n. 44 del 2008).
La disposizione dell’art.18 del D.L. n. 67 del 1997 è meramente confermativa del principio generale di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente pubblico assolto da un giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio – anche in ossequio alla regola civilistica generale di cui all’art.1720, comma 2 del cod. civ. in tema di rapporti tra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico, che declina e traduce, a sua volta, il principio generale dell’ordinamento di divieto di locupletatio cum aliena iactura (cfr. Cons. Stato. Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681).
Pertanto, la posizione dell’impiegato che rivendica il rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti inerenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli ha natura di diritto soggettivo in quanto condizionata dalla ricorrenza di puntuali condizioni, normativamente previste, quali: a) l’esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali; b) l’esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente; c) una valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell’Avvocatura dello Stato.
Alla luce di tali premesse, va precisato che l’art.18 in esame costituisce una disposizione dal contenuto di diritto amministrativo e/o civile non avente natura processualpenalistica che riconosce in capo al dipendente il rimborso delle spese legali relative ai giudizi in questione che si sono conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, cioè sia stata acclarata, in via definitiva e certa, l’estraneità del dipendente dai fatti addebitati .
E in tal senso, va osservato che la norma non fa riferimento a formule assolutorie specifiche, così come invece indicate espressamente nel codice di procedura penale per i benefici riconosciuti per la riparazione per l’ingiusta detenzione di cui agli art.314 e 315 cpp. (per colui che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato……..), ma la formulazione recata dalla norma, di cui al predetto art. 18 del DL n. 67 del 1997, condiziona per il riconoscimento del diritto la verifica della conclusione del giudizio di responsabilità con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente. Applicando tali principi al caso in esame emerge che va escluso il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal sig. Visciotto, in quanto sussiste la decisione della Corte di Appello di Napoli di condanna che è stata annullata per un profilo di rito dovuto al tardivo deposito dell’impugnazione da parte del PM.
Nella specie, la situazione determinata dalla sequenza dei giudizi intervenuti, ampiamente descritta in fatto, ha comportato quale effetto processuale la definitiva reviviscenza della decisione assolutoria di primo grado, ma ciò solo ai fini processualpenalistici, non con riferimento ai profili extrapenali di cui all’art. 18 citato, riguardante il rimborso delle spese legali a carico della resistente Amministrazione. Infatti, il ricorrente ha ottenuto il proscioglimento esclusivamente per ragioni di rito (dovute alla proposizione del ricorso in appello da parte del PM oltre i termini) e non si può affermare che sia stata esclusa con certezza la responsabilità sui fatti addebitati.
In definitiva, non può affermarsi che un proscioglimento per motivi di rito possa legittimare il diritto al rimborso delle spese in questione.
Sulla base delle predette considerazioni il ricorso, in quanto infondato, va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sez.VII^ , respinge il ricorso in epigrafe.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nelle Camere di consiglio del 16 gennaio 2008 e del 25 luglio 2008 .
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