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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 10 luglio 2008 n. 1465
Pres.E.Di Sciascio - Est.A. Vitali


Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per frequentazione malavitosa dei locali – Finalità del provvedimento – Mancanza di colpa del titolare – Non rileva.

Il provvedimento con il quale il Questore sospende la licenza di un pubblico esercizio quando il medesimo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose ha prevalente natura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, a nulla vale dimostrare di non avere alcuna responsabilità in ordine alla presenza di detti delinquenti nel locale, poiché simile provvedimento prescinde dall'accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso.


N. 01465/2008 REG.SEN.
N. 00032/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)




ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 32 del 2002, proposto da:

 

Panara Franca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ottavio Pasquali e Luigi Fante, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Genova, al c.so A. Podesta' 5b/1;

contro



Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2;

 

per l'annullamento
del provvedimento 24.10.2001 del Questore di Savona, di chiusura per 15 giorni dell’esercizio pubblico “bar Niki”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/06/2008 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato in data 21.12.2001 la signora Panara Franca, titolare dell’esercizio pubblico all’insegna “Bar Niki”, ha impugnato il provvedimento 24.10.2001 del Questore di Savona, di chiusura per 15 giorni dell’esercizio commerciale ex art. 100 R.D. 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), a motivo dell’accertata costante presenza nel locale, all’esito di più ispezioni, di persone pregiudicate per lo più dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.
A sostegno del gravame deduce, con un unico motivo di ricorso, eccesso di potere per travisamento e sviamento dei fatti, vuoi perché non sarebbero indicati nominativamente i pregiudicati che frequentano il locale, vuoi perché si tratterebbe, in ogni caso, di circostanze al di fuori della sfera di controllo della ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 26 giugno 2008 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

DIRITTO



Il ricorso è infondato.
Secondo una consolidata giurisprudenza che il Collegio condivide, “il provvedimento con il quale il questore sospende la licenza di pubblico esercizio quando l'esercizio medesimo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose emesso ex art. 100 r.d. n. 773 del 1931 (articolo restato in vigore anche dopo l'entrata in vigore della l. 25 agosto 1991 n. 287 regolatrice dell'attività dei pubblici esercizi) ha prevalente natura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché prescinde dall'accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malativosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso” (Cons. di St., VI, 7.2.2007, n. 505; nello stesso senso T.A.R. Toscana, I, 16.5.2006, n. 2325).
Per il resto, il provvedimento impugnato richiama espressamente le relazioni di servizio redatte dalla locale squadra volante in occasione dei controlli effettuati nelle date del 20 e del 27.3.2001, nonché nelle date dell’1, 2, 3, 5 e 6 agosto 2001, nelle quali sono puntualmente individuati i nominativi dei numerosi pregiudicati presenti nel locale (cfr. doc. 3 delle produzioni 15.5.2008 di parte resistente).
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Angelo Vitali, Referendario, Estensore



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