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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 10 luglio 2008 n. 1448


Pubblica Amministrazione – Semplificazione e trasparenza amministrativa – Art. 97 della Costituzione – Criteri per l’interpretazione.

In virtù dell’art. 97 della Costituzione è possibile argomentare in termini di inderogabilità dei principi di trasparenza, indipendenza ed autonomia dell’amministrazione, che deve operare in situazioni che ne assicurino l’imparzialità e che, al tempo stesso, permettano che tale requisito sia percepito dai terzi. Pertanto, quando la trattazione di un affare è tale da mettere in dubbio i profili professionali e morali dell’impiegato, questi è tenuto ad astenersi. Di tale asserzione, tuttavia, bisogna avvalersi cum grano salis, poiché un uso improprio potrebbe comportare disservizi o condizionamenti dell’azione amministrativa inaccettabili, posto che l’estensione delle nozioni esposte permetterebbe al cittadino o in genere all’utente dei servizi amministrativi di condizionarne l’attività, imponendo l’astensione dell’impiegato competente, solo perché non incline ad accogliere le istanze di una parte privata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2007, proposto dalla
Srl Gli Scogli, corrente a Milano in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Corsica 10/4;

contro



Comune di Chiavari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Rusca, con domicilio eletto presso di lui a Genova, via Palestro 2/11;
Regione Liguria, in persona del presidente in carica
Provincia di Genova, in persona del presidente in carica

 

per l'annullamento
della deliberazione 25.9.2007, n. 34, del consiglio comunale di Chiavari relativa al progetto di variante al SUA C4.3.a bis
del parere 14.9.2007 del settore 5
del parere della commissione edilizia 14.9.2007

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chiavari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/07/2008 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



La società Gli Scogli si duole del diniego oppostole dal comune di Chiavari, che con la deliberazione consiliare 25.9.2007, n. 34 ha disposto di non procedere all’indizione della conferenza dei servizi necessaria per dar corso al progetto di variante al SUA C4.3.a bis, da tempo proposto dall’interessata. Per ciò essa ha notificato l’atto 21.11.2007, depositato il 4.12.2007, con cui denuncia:
violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, difetto del presupposto.
Illegittimità in via derivata ed in via propria per violazione e falsa applicazione dell’art. 59 comma 1 e 2 della legge regione Liguria 1997 n. 36, con riferimento agli artt. 1, 2, 14 e 14 ter della legge 7,8.1990, n. 241, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza.
Violazione falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 e 2 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi di economicità, efficacia dell’attività amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.
Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 cost., eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca.
Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 2 della legge regione Liguria 1995, n. 25 in relazione all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto del presupposto e dell’istruttoria.
E’ proposta la domanda per il risarcimento del danno.
Il comune di Chiavari si è costituito in giudizio con atto depositato il 20.12.2007.
Il comune di Chiavari e la società ricorrente hanno depositato distinte memorie il 21.6.2008.

Sono impugnati gli atti del procedimento con cui il comune di Chiavari ha disposto di non procedere all’esame della proposta di variante al SUA C4.3.a bis, e la richiesta di annullamento si estende anche ai presupposti pareri che la struttura burocratica del comune ha rilasciato prima della pronuncia consiliare.
Si tratta di una questione urbanisticamente assai rilevante, poiché riguarda la riqualificazione di un ampio tratto della costa di Chiavari: il progetto presentato dall’interessata prevede il recupero di taluni immobili caduti in disuso, quali dei capannoni industriali ed una colonia risalente all’anteguerra, la costruzione di numerosi immobili e la modificazione dell’attuale modalità di utilizzo dell’accesso al mare.
Il procedimento in questione è stato assai lungo, ed aveva conosciuto una prima fase (anno 2002) in cui la p.a. sembrava aver accolto le richieste della dante causa dell’odierna ricorrente, mentre il comune ha da tempo riservato una sfavorevole considerazione ai differenti progetti che la nuova proprietà dei sedimi ha proposto per l’approvazione.
Tanto premesso in fatto, possono essere esaminati i motivi di impugnazione proposti.
Con il primo l’interessata denuncia la violazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, perché il consiglio comunale si è pronunciato negativamente, senza anticipare la determinazione lesiva con il preavviso di rigetto.
Il tribunale non ritiene di poter condividere la censura.
Si osserva infatti che l’art. 10 bis è una norma generale che si applica a tutti i procedimenti amministrativi, per i quali altre norme non abbiano previsto differenti modalità di formazione della volontà amministrativa. La sua applicazione è esclusa dalla norma stessa
In questo caso si tratta dell’approvazione di uno strumento di dettaglio, venendo per ciò in discussione dei procedimenti disciplinati da leggi nazionali e regionali, che delineano in modo diverso la serie degli atti che la p.a. deve seguire per portare a legittima perfezione i propri indirizzi.
Nella materia della pianificazione urbanistica affidata alla competenza degli organi di derivazione politica della p.a. sono perciò previste delle possibilità di interlocuzione che rendono superfluo il rispetto della formalità di cui è denunciata la violazione; in fatto si rileva poi che il legale degli odierni ricorrenti aveva tempestivamente ricevuto (raccomandata 21.9.2007) i pareri redatti dai professori architetto Bruno V. Gabrielli ed avvocato M. Alberto Quaglia relativi al progetto in questione, che tenevano luogo del preavviso di reiezione dell’istanza; ne deriva perciò l’infondatezza della doglianza.
Con il secondo motivo l’interessata lamenta l’illegittimità della deliberazione impugnata e dei presupposti pareri dei funzionari competenti, in quanto essi avrebbero dovuto idoneamente astenersi dalla trattazione della pratica in questione, perché indagati od imputati in un procedimento penale apertosi proprio per reati che sarebbero stati commessi nella vicenda iniziatasi con la domanda di variante per cui è lite.
Dai documenti prodotti dalla ricorrente risulta in particolare che il GUP presso il tribunale di Chiavari ha rinviato a giudizio tra gli altri il dirigente comunale del settore di Chiavari (architetto Angelo Valcarenghi) per rispondere dei delitti in concorso previsti dagli artt. 323, 56 e 317 cp perché in concorso con il sindaco, poi presidente del consiglio comunale e poi assessore all’urbanistica, con il figlio di questi, esercente la professione di architetto ed il sindaco successivamente eletto:
“… abusando della … qualità di pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio, …. come funzionario dirigente del settore urbanistica … in violazione del dovere di imparzialità ed obbiettività connesso … all’impiego pubblico esercitato, … nell’esercizio delle proprie funzioni, allo scopo di assicurare ad …. progettista e direttore dei lavori dell’opera … i vantaggi professionali e patrimoniali connessi al rilascio della concessione edilizia condizionata 8.7.02, prot. 2001/29921, … intervenendo direttamente all’uopo … affinché la stessa fosse irritualmente rilasciata e … realizzando tale intento, … al fine illecito di costringere …. presidente del consiglio di amministrazione della “Cantieri Navali di Chiavari” spa … ad alienare a terzi di lui scelta (del figlio del sindaco del tempo, anch’egli coimputato. Ndr) e con proprio diretto vantaggio tutta la … proprietà immobiliare (area di pertinenza della società indicata in località Preli, di cui si tratta. Ndr), intenzionalmente cagionavano alla stessa… un danno ingiusto, consistente nell’ostacolare e bloccare, strumentalmente escogitando ed applicando all’uopo infondati e pretestuosi ostacoli di natura burocratico-amministrativa …”.
Il riassunto del capo di imputazione formulato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Chiavari nei confronti anche del dirigente del settore del comune resistente evidenzia che il GUP alla data del 26.2.2006 ha ritenuto di disporre il rinvio a giudizio di due sindaci in successione del comune, del figlio di uno di questi, architetto libero professionista, e del dirigente che si è occupato della vicenda per cui è contenzioso: è ben noto che il provvedimento assunto ai sensi dell’art. 429 cpp non comporta alcuna pronuncia in ordine alla penale responsabilità dei soggetti per i quali termina l’indagine ed inizia il processo, ma ai fini della decisione in ordine alla censura in questione è significativo che il giudice abbia optato per una delle soluzioni prospettate dall’art. 424 cpp.
Tale norma dispone che dopo la discussione in sede di udienza preliminare “… il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio…”: il successivo art. 425 cpp ribadisce una nozione fondamentale del processo penale italiano (arg. ex art. 129 cpp), secondo cui l’indagato od imputato va immediatamente prosciolto con la formula più idonea, non appena emergano elementi atti a comportare tale pronuncia.
In questa sede deve prendersi pertanto atto che il GUP, letto il fascicolo delle indagini preliminari (art. 416, 2 comma cpp), ha ritenuto di non poter pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ravvisando con ciò elementi tali da far pensare che dal dibattimento potrebbero emergere profili di penale responsabilità a carico degli imputati.
Tale convincimento si applica anche al dirigente del settore del comune di Chiavari, che prima e dopo il decreto di rinvio a giudizio ha trattato attivamente molti momenti del procedimento in questione. Ad esempio il funzionario ha curato:
la conferenza dei servizi 26.4.2001 a cui partecipò insieme al libero professionista coimputato
la relazione 12.1.2006 prot. 04/2006 sull’esito dell’istruttoria dell’ufficio sul SUA C.4.3 a bis
la relazione 25.9.2006, prot. 265/06 sull’esito dell’istruttoria d’ufficio dopo le integrazioni progettuali depositate il 28.7.2006;
la nota 24.4.2007, prot. 143/07 relativa all’indizione della conferenza dei servizi
la relazione 21.5.2007, prot. 179/05 sull’adozione e l’audizione della conferenza dei servizi
la relazione 15.6.2007, prot. 204/07 contenente valutazione e proseguimento iter procedurali
la relazione 14.9.2007 prodromica alla deliberazione consiliare impugnata in principlaità
la comunicazione 24.10.2007, prot. 351/07 al legale degli odierni ricorrenti
la comunicazione 5.11.2007 con cui il funzionario in questione indica il proprio nome come quello del responsabile per il procedimento successivo alla deliberazione.
Si tratta di una serie di atti formali ed altri dal contenuto assai pregnante con cui l’indicato funzionario espresse pareri, cadenzò i tempi del procedimento, contattò esperti esterni al comune, non ostante fosse soggetto ad indagine penale, e dopo il 26.2.2006 avesse assunto la qualità di imputato rinviato a giudizio, proprio per il ruolo svolto nella vicenda per cui è causa.
Il collegio osserva che la ricorrente ha denunciato in proposito la violazione dell’art. 97 Cost., per cui la presente cognizione non può estendersi alla possibile applicazione alla specie delle norme (ad esempio art. 6 d.m. 31.3.2004, art. 54 d.lvo 30.3.2001, n. 165) che il legislatore ha dettato al fine di garantire più concretamente il rispetto dei principi previsti dalla disposizione costituzionale. Da questa è tuttavia possibile argomentare in termini di inderogabilità dei principi di trasparenza, indipendenza ed autonomia dell’amministrazione, che deve operare per quanto è dato in situazioni che ne assicurino l’imparzialità,e che al contempo garantiscano che tale requisito sia percepito dai terzi (in termini, anche se riferita ai funzionari elettivi, cons,. Stato, IV, 5 luglio 2000, n. 3734). La Costituzione richiede infatti che i funzionari preposti alla gestione della cosa pubblica assicurino in via continuativa i requisiti sopra ricordati, e per far ciò quando la trattazione di un affare è tale da mettere in dubbio i profili professionali e morali dell’impiegato, questi è tenuto ad astenersi.
Tale asserzione potrebbe astrattamente comportare disservizi o condizionamenti dell’azione amministrativa inaccettabili, posto che l’estensione delle nozioni esposte potrebbe permettere al cittadino od in genere all’utente dei servizi amministrativi di condizionarne l’attività, imponendo l’astensione del funzionario competente, solo perché non incline ad accogliere le istanze di una parte privata. Il collegio deve pertanto tener conto dell’ambivalenza delle nozioni in questione nell’apprezzamento della censura in esame. (cons. Stato, V 12.7.2004, n. 5041)
Tuttavia il caso di specie appare univocamente orientato, considerando che la società ricorrente ha dovuto trattare con il dirigente in questione prima e dopo il suo rinvio a giudizio, che è stato determinato anche dalla frapposizione di ostacoli burocratico-amministrativi alla pratica in questione, che il pm ha ravvisato dettati da intenti illeciti, trovando in ciò un iniziale consenso del giudice penale.
La pervicacia con cui l’impiegato ha conosciuto della vicenda prima e dopo l’inizio delle indagini e del rinvio a giudizio convince che l’interesse pubblico non è stato adeguatamente tutelato nella specie, posto che si è ingenerata in modo non certo infondato la convinzione che l’interesse pretensivo della ricorrente non fosse considerato come contemplato dall’art. 97 Cost..
A differente conclusione non può indurre l’intervenuta nomina di due stimati professionisti (un architetto ed un avvocato), che hanno espresso i pareri sui quali si è in gran parte fondato il consiglio comunale nell’adozione della deliberazione impugnata. Si osserva infatti che anche i contatti con gli indicati esperti sono stati tenuti sempre dal funzionario in questione, con ciò rappresentando ulteriormente ed in modo non indebito la sussistenza di un’anomala situazione di scorretto uso della funzione pubblica.
La natura formale delle censure in questione comporta l’accoglimento del motivo in rassegna, che vizia pertanto la deliberazione impugnata e gli atti accessori, ma non comporta che la p.a. si debba sentir tenuta a dar un diverso corso al procedimento dal punto di vista sostanziale. Il comune potrà infatti riprendere la serie di atti e pervenire, se del caso, ad una conclusione analoga a quella suggerita dai due esperti nominati, prestando tuttavia maggiore ossequio alle regole costituzionali esaminate.
L’accoglimento della doglianza ora esaminata è tale da indurre l’annullamento degli atti, mentre le censure proposte ulteriormente vanno assorbite.
Le spese possono essere compensate, data la natura formale del motivo accolto.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 03/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2008


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