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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 25 agosto 2008 n. 449
Giuseppe Caruso – Presidente f.f. ed Estensore.
A Lanterna s.a.s. (avv.ti G. Mosca e D. Verbaro) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato),
Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria (Avv. Stato).


Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali – Indagini archeologiche preliminari – Prescrizione – Potestà ai sensi dell’art.28 comma 4, d.lg. n.42 del 2004 – Per opere private – Non è ammessa.

In forza dell’art.28 comma 4, d.lg. 22 gennaio 2004 n.42, la potestà di prescrivere indagini archeologiche preliminari è prevista solo in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico e non quando si tratti di realizzazione di opere private, pur con concessione di un contributo pubblico.


N. 00449/2008 REG.SEN.
N. 00490/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 490 del 2008, proposto da:
Soc. Agricola “A Lanterna” di Annalisa Fiorenza & C. s.a.s., in persona del’amministratore Annalisa Fiorenza, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Mosca e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Donatella Nucera, via Spagnolio, 1/C;

contro



Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore; Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, in persona del Soprintendente pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di cui alla nota della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria prot. n. 4901 del 14 marzo 2008, nella parte in cui, con riferimento al progetto della ricorrente di ristrutturazione e destinazione ad azienda agrituristica di una casa padronale sita in Monasterace Marina, località Cuturi: a) denega il nulla osta di competenza, relativamente alla realizzazione del terrazzino, di tutte le opere proposte per il piano cantinato (in particolare prescrivendo che siano lasciate integre le vasche esistenti per la lavorazione del vino) e di tutti gli impianti di carico e scarico delle reti idrica e fognante; e b) prescrive, a spese della ricorrente, l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari nel piano cantinato, subordinando ad esse l’autorizzazione delle opere ivi previste (inclusi gli impianti idrico e fognario);
- ove occorra, delle precedenti note prot. n. 19493 del 18 ottobre 2007, n. 19793 del 23 ottobre 2007 e n. 25302 del 21 dicembre 2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/07/2008 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con atto notificato il 10 maggio 2008 e depositato il 16 maggio 2008, la Soc. Agricola “A Lanterna” impugna il provvedimento di cui alla nota della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria prot. n. 4901 del 14 marzo 2008, nella parte in cui, con riferimento al suo progetto di ristrutturazione e destinazione ad azienda agrituristica di una casa padronale sita in Monasterace Marina, località Cuturi: a) denega il nulla osta di competenza, relativamente alla realizzazione del terrazzino, di tutte le opere proposte per il piano cantinato (in particolare prescrivendo che siano lasciate integre le vasche esistenti per la lavorazione del vino) e di tutti gli impianti di carico e scarico delle reti idrica e fognante; e b) prescrive, a spese della ricorrente, l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari nel piano cantinato, subordinando ad esse l’autorizzazione delle opere ivi previste (inclusi gli impianti idrico e fognario). Impugna altresì, ove occorra, le precedenti note prot. n. 19493 del 18 ottobre 2007, n. 19793 del 23 ottobre 2007 e n. 25302 del 21 dicembre 2007.
La ricorrente fa presente:
che, in catasto, l’immobile in questione ricade nella particella 85 del foglio di mappa 9, località Cuturi del Comune di Monasterace, in zona qualificata come “area archeologica con vincolo indiretto”;
che il suo progetto di ristrutturazione ha ottenuto un contributo di € 100.000,00 (giusta D.D.G. n. 6603 del 23 maggio 2007) nell’àmbito del P.O.R. Calabria 2000/2006, parte Feoga, Asse IV, Misura 4.10, Piar 35, con prescrizione di conclusione del programma di spesa entro 12 mesi (successivamente prorogati all’1 settembre 2008, giusta nota Regione Calabria n. 2857 del 2 luglio 2008, agli atti);
che il progetto medesimo è stato favorevolmente valutato dalla Soprintendenza nella seduta della Commissione edilizia di Monasterace del 6 aprile 2006 ed ha ottenuto il permesso di costruire dal Comune in data 27 agosto 2007;
che il predetto parere favorevole si riferisce alla destinazione d’uso ad agriturismo della proprietà, rimanendo necessario il nulla sosta della Soprintendenza sul progetto esecutivo di ristrutturazione dell’immobile;
che a seguito della trasmissione del progetto esecutivo e di successivi contatti la Soprintendenza ha consentito il lavori di ristrutturazione interna al primo e secondo piano dell’immobile, mentre per le opere esterne ed il cantinato ha richiesto una variante progettuale, che la ricorrente ha presentato l’11 gennaio 2008, ottenendo il nulla osta solo parziale, di cui al provvedimento impugnato.
Avverso quest’ultimo la ricorrente deduce il seguente, articolato, motivo unico:
Violazione dei principi generali. Violazione degli artt. 21 e 28 del D.Lg.vo n. 42/2004. Sviamento di potere. Illogicità manifesta. Travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Violazione del principio di proporzionalità.
L’area in questione non sarebbe direttamente interessata dal vincolo imposto nella zona dal D.M. 28 giugno 1957, ma rientrerebbe solo nel vincolo “indiretto” posto dal P.R.G. di Monasterace a salvaguardia delle vestigia di epoca greca ritrovate nelle zone limitrofe. L’interesse archeologico della tutela escluderebbe l’esercizio della potestà autorizzatoria della Sovrintendenza ad altri fini. Nella fattispecie i divieti e le prescrizioni posti dalla Sovrintendenza sarebbero totalmente avulsi rispetto al bene archeologico tutelato. Il diniego di autorizzazione del terrazzino vorrebbe preservare l’integrità di un edificio non avente alcun valore archeologico, in contraddizione con l’assenso di principio fornito sulla destinazione d’uso ad agriturismo, che postula necessariamente lavori di adeguamento e modernizzazione. Analogo discorso varrebbe per la tutela delle vasche da vino e per gli altri lavori interni. Questi ultimi – comunque - non potrebbero in nessun caso ledere eventuali reperti esistenti al di sotto del piano cantinato. Del resto, la stessa costruzione della casa in discorso ha – a suo tempo – compromesso gli eventuali reperti esistenti e non si comprenderebbe dunque l’esigenza di operare accertamenti né con riguardo ai lavori da eseguire, né con riguardo alla situazione preesistente. L’esecuzione di saggi archeologici a spese e cura di chi deve eseguire lavori sarebbe prevista solo nel caso di lavori pubblici, mentre nel caso di specie sarebbero stati in astratto possibili solo accertamenti d’ufficio ad opera della stessa Sovrintendenza. La realizzazione degli impianti idrico e fognario non potrebbe determinare alcuna compromissione di interessi archeologici.
Per l’amministrazione dei beni culturali si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto, con articolate controdeduzioni, la piena legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successive memorie le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni (la ricorrente ha anche depositato perizia giurata sullo stato dei luoghi), insistendo nelle rassegnate conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 17 luglio 2008.
Il ricorso è fondato.
Il collegio rileva innanzi tutto che è pacifico tra le parti che l’area in questione non è soggetta al vincolo archeologico diretto imposto in zona limitrofa dai D.M. in data 28 giugno 1957, ma rientra nell’ “area archeologica” in cui qualsiasi progetto di trasformazione dell’assetto territoriale è soggetto a benestare della Sovrintendenza, ai sensi delle prescrizioni del P.R.G. di Monasterace.
Va poi osservato che la casa padronale che la ricorrente sta ristrutturando risale agli anni ’20 e non presenta alcun pregio artistico o architettonico, né di testimonianza “rurale” (v. perizia giurata dell’arch. Caglioti, in atti, secondo cui si riscontrano: strutture in cemento armato, serramenti avvolgibili, grandi finestroni, elevazioni strutturali, travi e solette orizzontali in cemento armato, moderna copertura dei tetti).
Ciò posto, il collegio ritiene che il diniego di nulla osta relativo al terrazzino - deciso “perché altera le caratteristiche peculiari del fabbricato ed interrompe l’andamento armonico del tetto” - e la disposizione di lasciare integre le vasche (di cemento armato!) per la lavorazione del vino siano chiaramente viziati, in quanto dichiaratamente volti alla tutela di beni (il fabbricato e le vasche) non protetti (né meritevoli di protezione alcuna, secondo le predette risultanze della perizia giurata), senza alcun riferimento all’interesse archeologico, in ordine al quale la Sovrintendenza avrebbe dovuto esercitare le sue valutazioni.
Né appare conferente la dissertazione operata dalla difesa dello Stato sulla pretesa necessità di una più ampia considerazione di detto interesse, che ricomprenda l’insieme “parco archeologico”, con i suoi compresenti valori storici, paesaggistici ed ambientali, dato che di simili valori (dei quali la citata perizia giurata esclude peraltro l’esistenza, con riguardo sia alla casa padronale, sia alle vasche) non si fa cenno alcuno nel provvedimento impugnato ed essi non vengono in concreto precisati neppure nel presente giudizio.
Per quanto riguarda la prescrizione di indagini archeologiche preliminari, “a carico della ricorrente”, occorre poi osservare che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D.Lg.vo n. 42/2004, siffatta potestà prescrittiva è prevista solo “in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico” e non quando si tratti – come nella specie, non essendo sufficiente, come invece sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, la concessione di un contributo pubblico per trasformare i lavori da privati in pubblici - di realizzazione di opere private, nel qual caso l’art. 22, comma 3, del D.Lg.vo n. 42/2004, prevede che eventuali accertamenti devono essere effettuati d’ufficio dalla Sovrintendenza, entro trenta giorni.
L’acclarata illegittimità delle disposte indagini preliminari a carico della ricorrente rende illegittimo anche il diniego di nulla osta in attesa del loro esito, disposto dal provvedimento impugnato con riferimento al pavimento “galleggiante” ed agli impianti idrico e fognario.
Esso è peraltro affetto anche da vizi propri.
Per quanto riguarda il pavimento “galleggiante”, infatti, non si comprende come la realizzazione, sopra il pavimento esistente, di una nuova copertura, volta ad innalzare il piano di calpestìo, potrebbe pregiudicare eventuali reperti archeologici che si troverebbero, evidentemente, sotto l’esistente pavimento e dunque rimarrebbero nell’identica situazione in cui si trovano attualmente.
In ordine, infine, agli impianti idrico e fognario, è evidente che un qualsiasi utilizzo dell’edificio ne presuppone l’esistenza e, a maggior ragione, essi sono indispensabili per l’utilizzo quale azienda agrituristica, già assentito dalla Sovrintendenza.
Si aggiunga che nell’edificio:
- sono già presenti scarichi ed allacci (e, conseguentemente, tracce per le canalizzazioni) “lungo le quali gli scavi, la posa delle condutture ed il rinterro già eseguiti all’epoca dell’edificazione del fabbricato sono già stati eseguiti con buona pace dei possibili reperti” ;
- il nuovo allaccio è “possibile con un breve tratto di raccordo, da eseguirsi negli strati superficiali del terreno (gli stessi in cui è normalmente consentita l’attività agraria anche con l’uso di mezzi meccanici)”;
- esiste “la possibilità che le tubazioni esistenti possano essere solamente sostituite (dunque senza manomissione di strati di sottosuolo ‘vergini’) o che, ad esempio, previa verifica, le vecchie tubazioni esistenti possano essere utilizzate da tubo – camicia, onde, senza alcuna ulteriore pregiudizievole escavazione, introdurre le nuove” (v. perizia arch. Caglioti, pagg. 8 / 9).
Sulla base dalle considerazioni fin qui svolte, il ricorso si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui esso:
a) denega il nulla osta, relativamente alla realizzazione del terrazzino della casa padronale, di tutte le opere proposte per il piano cantinato (in particolare prescrivendo che siano lasciate integre le vasche esistenti per la lavorazione del vino) e di tutti gli impianti di carico e scarico delle reti idrica e fognante; e
b) prescrive, a spese della ricorrente, l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari nel piano cantinato, subordinando al loro esito l’autorizzazione delle opere ivi previste (inclusi gli impianti idrico e fognario).
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in motivazione.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato, come precisato in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento dlele spese di causa a favore della ricorrente, forfetariamente liquidate in € 2.500,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore
Daniele Burzichelli, Consigliere
Desire'e Zonno, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2008


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