T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 29 agosto 2008 n. 2430
Pres.Luigi Costantini –Est.Patrizia Moro.
SO.GE.A. s.r.l. (avv.ti F. Massa e F. Cantobelli) c.
Comune di Campi Salentina (avv. P. Quinto),
Provincia di Lecce (avv.ti A. Bruni e P.S. Vacca). |
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Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Smaltimento in discarica – Servizio – Proroga – Condizioni.
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Ai fini dell’adozione di una proroga del servizio di smaltimento di rifiuti in discarica, la p.a. deve verificare se permangano tutte le condizioni richieste dalla legge, nonché la conformità dell’impianto a quello autorizzato e la rispondenza delle stesso alle norme tecniche vigenti, nonché il possesso dei requisiti professionali, morali e finanziari previsti dalla legge statale e regionale, atteso che l'attività di smaltimento costituisce, ex art.1, d.P.R. 10 settembre 1982, n.915, attività di pubblico interesse.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Generale:3120/1992
Reg. dec. nr. 2430/08
Nelle persone dei Signori Magistrati:
LUIGI COSTANTINI Presidente
PATRIZIA MORO Primo Ref. , relatore
GIUSEPPE ESPOSITO Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 3120/1992 proposto da:
SO.GE.A. srl, incorporata nella MONTECO SRL , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Francesco Cantobelli ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Zanardelli,60 presso lo studio dell’avv. Massa
contro
COMUNE DI CAMPI SALENTINA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Garibaldi, 43 presso lo studio di quest’ultimo
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bruni e Paolo Silvio Vacca ed elettivamente domiciliata in Lecce preso l’ufficio legale della Provincia
Per l’annullamento
Della deliberazione G.P. n.2571 del 10.10.1992 nella parte in cui, disattendendo la istanza dell’8..9.1992 della So.Ge.A. finalizzata ad ottenere la proroga dell’autorizzazione all’esercizio della discarica “per il tempo necessario a completare il piano di coltivazione…” ha deliberato di concedere una proroga unica e definitiva di gg.20 a decorrere dal 12.10.1992;
di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale ed, in particolare, ove occorra della deliberazione di C.C. del Comune di Campi Salentina n.46/1992.
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visti gli atti di costituzione di:
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
PROVINCIA DI LECCE
Visti gli atti di causa;
Udito nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 il Giudice relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv. Cantobelli e L.Quinto, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. P.Quinto.
Considerato in
FATTO
La SO.GE.A srl, che ha gestito da diversi anni una discarica per R.S.U. in Campi Salentina, con il ricorso all’esame, impugna il provvedimento epigrafato con il quale il Comune di Campi Salentina ha respinto la richiesta di proroga dell’autorizzazione all’esercizio della discarica, concedendola solo per 20 giorni decorrenti dal 12.10.1992.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione della L.R. n.30/1986.
Sostanzialmente, a dire della ricorrente, la gravata decisione amministrativa sarebbe affetta da difetto di istruttoria non risultando adeguatamente valutata ed accertata la effettiva sussistenza di pregiudizio alla salute ed al benessere della cittadinanza, la compatibilità urbanistica della localizzazione della discarica, con conseguente carenza di motivazione in ordine alla determinazione di disattendere il parere reso dall’organo tecnico competente ed infondatezza ed ultroneità delle considerazioni contenute nella deliberazione n.46/92 del C.C. di Campi, acriticamente recepite dalla G.P. e poste a fondamento del rigetto della istanza di proroga proposta dalla SO.GE.A.
Con articolate memorie, si sono costituite in giudizio sia il Comune di Campi Salentina, sia la Provincia di Lecce, insistendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.2482/1992 la Sezione ha disposto verificazione dello stato dei luoghi interessati dalla discarica gestita dalla ricorrente.
Nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.
Occorre necessariamente premettere quanto segue.
La G.R. pugliese con deliberazione n.6592 del 22.7.1985 autorizzava in via provvisoria la SO.GE.A. all’esercizio di un discarica su un terreno sito in Campi Salentina; l’autorizzazione, inizialmente limitata al 31.12.1986, veniva prorogata prima fino al 30.4.1987 e poi al 28.4.1988.
Successivamente, la G.P. di Lecce, con deliberazione n.1021/1989 approvava il progetto di adeguamento dell’impianto di smaltimento dei r.s.u. proposto dalla So.GE.A. in località “Stabili” a condizione, tra l’altro, che il quantitativo massimo di r.s.u. da smaltire fosse di mc 214.850 derivante dal volume massimo disponibile nelle zone D1,D2, D3.
Inoltre, con successiva deliberazione n.2040/1990 la stessa Amm.ne prov.le approvava una variante in corso d’opera relativa all’impianto di smaltimento r.s.u, autorizzando la medesima società , in via provvisoria e per dodici mesi, all’esercizio dell’impianto sempre a condizione che il quantitativo dei rifiuti non fosse superiore a mc 214.850 e che l’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti fosse effettuato per un periodo massimo di due anni.
Con la delibera impugnata, la Giunta provinciale, richiamava e faceva propria la relazione a firma dei tecnici Antonio Serio e Quarta Mario datata 5.10.1992; in particolare, quest’ultima chiariva che la società ricorrente aveva utilizzato, oltre alle zone contraddistinte dalle lettere D1,D2,D3, superfici mai autorizzate (zone B e C) per un altezza di ml 14,00 e , quanto alla zona A , autorizzata dalla Regione , si aggiungeva che la stessa aveva raggiunto di fatto l’altezza di ml14, mentre doveva limitarsi a ml 6.
Inoltre, nella stessa relazione si acclarava che il quantitativo e la volumetria utilizzata dalla SO.GE.A, tra la data del 31.1.89 ed il 30.9.92 erano di gran lunga superiori a quelli autorizzati.
Quanto alle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico provinciale, le stesse venivano ivi specificamente confutate , rilevandosi che quest’ultimo “nel valutare la potenziale capacità ricettiva residua della discarica ha assunto quali dati i soli quantitativi risultanti dai registri obbligatori di carico e scarico limitatamente al periodo degli ultimi due anni, tralasciando il periodo precedente e cioè dal 30.1.89 al 1990” e che “ le risultanze alle quali il predetto Comitato è pervenuto sono da considerare meramente teoriche per il fatto che non è stata determinata la volumetria restante nella discarica in esercizio ma è stato eseguito un mero conteggio aritmetico tra valori in termini di volumi autorizzati(mc 214.850) e quantità di rifiuto ritirati risultanti dai registri in possesso della società”.
Secondo i tecnici comunali invece, ”il volume derivante dal prodotto ritirato risulta di mc 429,999, superiore a quello autorizzato di mc 215.185”.
Tale circostanza esclude che il Comune di Campi Salentina sia incorso nel denunciato difetto di istruttoria, risultando la citata relazione piuttosto esaustiva nello specificare la reale situazione venutasi a creare nonché nel confutare e contestare le risultanze cui era pervenuto il Comitato tecnico provinciale, il quale aveva espresso parere favorevole per la colmatura del volume disponibile fino al raggiungimento del piano di campagna( e quindi ad una proroga del servizio) pur riconoscendo che, a seguito di successive verifiche, il quantitativo smaltito aveva superato quello autorizzato.
Né può ritenersi sussistente alcun difetto motivazionale nell’atto impugnato atteso che quest’ultimo richiama e fa propria la citata relazione del 5.10.1992, con la conseguenza che quest’ultima assurge a supporto motivazionale della delibera 2571/92.
Quanto alla dedotta carenza di istruttoria in termini di pregiudizio alla salute ed al benessere della cittadinanza , il Collegio rileva che le circostanze, peraltro pacifiche, del superamento della volumetria consentita e dello smaltimento di rifiuti in zone non autorizzate (B e C ) o comunque per quantità di rifiuti eccedenti quelle autorizzate( zona A), comportanti in re ipsa potenziale pregiudizio alla salute dei cittadini, risultano certamente sufficienti a supportare la ragionevolezza e coerenza della scelta amministrativa .
Infine , con riferimento all’assunto espresso dalla ricorrente a dire della quale la discarica non avrebbe ancora esaurito la volumetria disponibile, deve osservarsi che, come peraltro, risulta dagli atti relativi alla verificazione disposta dalla Sezione, deve ribadirsi che “la ditta ricorrente ha adottato un sistema di coltivazione della discarica che porta ad una sistemazione finale dell’area differente da quella prevista negli elaborati progettuali approvati”; tale circostanza, comporta la assoluta irrilevanza, ai fini in questione, della sussistenza di volumetria disponibile, atteso che anche ove la stessa fosse sussistente, sarebbe frutto di un’attività non consentita .
Quanto alla pretesa proroga , deve rilevarsi che l’autorizzazione per l'esercizio di impianti di discarica non costituisce un diritto del gestore, nè risulta sottoposto al regime della proroga automatica. Piuttosto, in sede di proroga di un servizio di smaltimento di rifiuti in discarica, la P.A. deve verificare se permangano tutte le condizioni richieste dalla legge, nonché la conformità dell’impianto a quello autorizzato e la rispondenza delle stesso alle norme tecniche vigenti, nonché il possesso dei requisiti professionali, morali e finanziari previsti dalla legge statale e regionale , atteso che l'attività di smaltimento costituisce, ex art.1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, attività di pubblico interesse.
Nella specie, la non conformità dell’impianto a quello autorizzato , oltre a non permanere delle condizioni inizialmente stabilite, rende il provvedimento impugnato esente dalle censure espresse .
Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione
di Lecce respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in
€2000,00, da ripartirsi in parti uguali tra le Amm.ni costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2008.
Dott. Luigi Costantini - Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore
Pubblicata il 29 agosto 2008
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