Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2008 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 27 agosto 2008 n. 7933
Pres.Di Giuseppe - Est. Sandulli
M.G. (Avv.ti M. De Luca) c/ Azienda Sanitaria locale Roma B (n.c.)


Atto amministrativo - Accesso - Pendenza ricorso giurisdizionale - Diritto all'accesso ed ammissibilità dell'azione - Persiste - Ragioni

La pendenza di un ricorso giurisdizionale non opera preclusivamente nè alla sussistenza del diritto di accesso previsto dalla legge 241/90 nè all'ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 25 della stessa legge, restando al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale ex articolo 25 o di conseguire la conoscenza dei documenti amministrativi nel giudizio pendente mediante esibizione istruttoria. Inoltre, l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma - Sezione III quater



composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Carlo Taglienti - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 5035 del 2008 proposto da

Giannotti Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato De Luca Maria Cristina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico 42;


CONTRO



L’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B e la Regione Lazio
, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, non costituiti;


per l’accertamento



del diritto all’accesso ai documenti inerenti alla sua documentazione medica depositata presso l’Ufficio Invalidi Civili dell' ASL Roma B;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza del 25 giugno 2008 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso notificato in data 29 aprile 2008 e depositato il 26 maggio successivo, il signor Giannotti Mario chiede l’accertamento del diritto all’accesso alla documentazione medica relativa alla sua pratica per l’indennità di accompagnamento depositata presso l’Ufficio Invalidi Civili dell’ASL Roma B.
Giustifica tale richiesta con la pendenza di una causa presso il Tribunale Civile di Roma e riferisce che tale causa è stata introdotta ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 1 della legge n. 18 del 1980.
Non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
All’udienza del 25 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO



Chiesta l’indennità di accompagnamento, il signor Giannotti Mario ha ottenuto dalla commissione di verifica di prima istanza un giudizio che ha valutato non pienamente soddisfacente.
Ha proposto, avanti al giudice ordinario, il ricorso n. 21983 del 2007 e chiesto, con raccomandata del 4 febbraio 2008, la documentazione medica in possesso dell’Ufficio Invalidi Civili al fine di meglio istruire la sua questione.
Non ha ottenuto quanto richiesto ed ha, pertanto, proposto l’odierno gravame che si rivela fondato.
Ha, più volte affermato la giurisprudenza amministrativa che: “.. l'esperimento dell'"actio ad exibendum" nei confronti delle p.a. non è precluso dalla facoltà dell'interessato di accedere, nel corso di un giudizio già pendente… (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 febbraio 2004, n. 793), ed ancora che:”La pendenza di un ricorso giurisdizionale non opera preclusivamente nè alla sussistenza del diritto di accesso previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 nè all'ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 25 della stessa legge, restando al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale ex art. 25 o di conseguire la conoscenza dei documenti amministrativi nel giudizio pendente mediante esibizione istruttoria. Inoltre, l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente. (Consiglio Stato, sezione VI, 9 gennaio 2004, n. 14).
Alla luce della giurisprudenza riferita – che il Collegio condivide – e tenuto conto che l’azione proposta ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990 sembra sorretta dai presupposti prescritti consistenti, secondo la disciplina dettata dal titolo V della l. 241/1990, nell’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata, che sorregga l'istanza al tal fine proposta (art. 22, lett. b), l. 241/1990), nonché nell'assenza di condizioni a ciò ostative, quali identificate in via generale dall'art. 24 della legge predetta o in via regolamentare dalla stessa amministrazione interessata, il Collegio accoglie il ricorso.
Conseguentemente va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di consentire l’accesso alla documentazione medica richiesta dal ricorrente.
Le spese di lite possono essere liquidate in complessivi € 2.000,00 di cui € 500,00 per spese di giustizia, e poste a carico dell’Azienda Sanitaria soccombente, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater



Accoglie il ricorso proposto da Giannotti Mario e dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria intimata di consentire l’accesso alla documentazione medica che lo riguarda.
Condanna la medesima Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in motivazione, in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2008



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento