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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 1 settembre 2008 n. 7982
Pres. Savo Amodio - Est. Di Nezza
M. C. Pacetti (Avv. Francesca Soleti) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)


Pubblico impiego – Concorsi per soli interni – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Condizioni – Fascia superiore – Passaggio - Ragioni

In tema di pubblici concorsi, sussiste la giurisdizione amministrativa nelle controversie relative a concorsi per soli interni che comportino il passaggio da un’area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore. Infatti, il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro. Al contrario sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area (1).

 

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(1) Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873; T.A.R. Lazio, Roma I, 3 ottobre 2005, n. 7688; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2007, n. 3278.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione



nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonino Savo Amodio - Presidente
Dott. Roberto Caponigro - Componente
Dott. Mario Alberto Di Nezza - Componente, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 7294 del 2001, proposto da



Maria Cristina Pacetti rappresentata e difesa dall’Avv. Francesca Soleti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi n. 126


contro



Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12


per l’annullamento



della nota del 4.4.2001 prot. 1511 pos. 237.12.255, nella parte in cui è stato comunicato alla ricorrente che, a seguito della valutazione dei titoli, alla stessa era stato attribuito il punteggio complessivo di 3,25;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, compresi i verbali della Commissione giudicatrice, nonché, per quanto possa occorrere, dell’avviso di selezione del 4.12.2000 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31.12.2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 2 luglio 2008, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1. La ricorrente – in servizio presso l’Archivio Notarile di Roma con la figura professionale di Conservatore, area C, posizione economica C2, qualifica funzionale VIII – ha presentato domanda di ammissione alla selezione per il passaggio dei dipendenti alla posizione economica C3 della stessa area C, qualifica funzionale IX, indetta il 4.12.2000.
Con nota del 4 aprile 2001, il Direttore dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili ha comunicato alla dott.ssa Pacetti che, a seguito della valutazione dei titoli, le è stato attribuito un punteggio complessivo di 3,25.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, co. 2.1 e 17, del contratto collettivo integrativo 1998 – 2001 del Ministero della Giustizia pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30.6.2000; dei canoni di correttezza, imparzialità e buon andamento nonché dei principi generali in tema di capacità funzionali, modalità organizzative e svolgimento delle operazioni delle Commissioni di concorso. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 12 D.P.R. 487/1994; nonché dei principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità e dei principi generali in materia di valutazione dei titoli nello svolgimento dei concorsi pubblici. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 12 L. 241/1990, anche in relazione all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 2 luglio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce al quarto comma che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Dopo un iniziale diverso orientamento, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che detta norma, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 15 ottobre 2003 n. 15403).
Alla base di tale mutamento di indirizzo, la valorizzazione del principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente in definitiva un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.
Ciò nella considerazione che una nutrita giurisprudenza costituzionale ha avvertito che le progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in un sistema come quello oggi in vigore, devono essere esse stesse attuate mediante un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, coerentemente con la prospettiva imposta dall’art. 97 Cost., per mezzo di pubblico concorso, il che esclude la legittimità di selezioni riservate esclusivamente al personale già dipendente ed impone l’apertura all’esterno, per quote significative dei posti disponibili, solo così potendosi assicurare compiutamente la finalità di assegnare ad un determinato posto la persona che presenti i migliori requisiti attitudinali.
Con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le cui conclusioni sono state costantemente recepite dalla giurisprudenza successiva, sia civile sia amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa è vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizionale del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area.
In sostanza, considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato per aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino veri e propri concorsi, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere e detto indirizzo giurisprudenziale risulta in linea con i principi enunciati, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, dalla Corte costituzionale, che ha precisato come il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso, con la conseguenza che deve riconoscersi la giurisdizione amministrativa anche quando si tratti di concorsi per soli interni, sempre che comportino il passaggio da un’area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore, dovendosi, di contro, ravvisare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area (Cass. Civ., SS.UU., 26 novembre 2004 n. 22278; Cass. Civ., SS.UU., 12 luglio 2007, n. 15588).
Il Collegio ritiene di condividere tale orientamento, concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle ipotesi in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva.
Detta soluzione, peraltro, è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa ampiamente prevalente sia di secondo che di primo grado (ex multis: Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873; T.A.R. Lazio, Roma I, 3 ottobre 2005, n. 7688; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2007, n. 3278).
Ne consegue, considerato che nel caso di specie la controversia riguarda la procedura di selezione interna per il passaggio a posizioni superiori nell’ambito della stessa area C, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

3. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2008.



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