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| n. 9-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 25 agosto 2008 n. 7848
Pres. Riggio - Est. Fantini
Sogeco S.r.l. (Avv. T. Di Nitto) c/ Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (Avv. P. Carbone) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Imprese prequalificate – Modifiche organizzative interne – Immodificabilità soggettiva – Violazione – Esclusione – Ragioni.
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2. Provvedimento amministrativo – Impugnazione – Termine – Decorso – Elementi essenziali – Conoscenza – Sufficienza.
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3. Provvedimento amministrativo – Acquiescienza – Configurabilità .
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1. Nelle procedure di gara, non è ravvisabile una violazione del principio di immodificabilià soggettiva dei partecipanti nel caso in cui le imprese prequalificate siano le stesse che hanno presentato l’offerta, sebbene con un diverso modulo organizzativo interno (1). Infatti, il divieto mira ad assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la piena conoscenza dei soggetti che intendono contrarre con esse, onde consentire loro un tempestivo controllo preliminare e compiuto dei requisiti di partecipazione, non rilevando a tal fine la modifica del loro struttura organizzativa interna.
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2. Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, non si richiede necessariamente che esso sia conosciuto in tutti i suoi elementi, essendo sufficiente che il destinatario sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo, ed il suo effetto lesivo, essendo comunque ammessa la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (2) .
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3. L’acquiescenza ad un provvedimento esige, per la sua configurabilità, il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile volontà di accettarne gli effetti e l’operatività, e che si riferiscono ad un momento successivo a quello in cui si verifica la lesione dell’interesse legittimo successivamente azionato (3).
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(1) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 27/12/2007, n. 14081.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/4/2008, n. 1541; Sez. IV, 12/5/2008, n. 2185; T.A.R. Liguria, Sez. II, 13/6/2008, n. 1319.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31/5/2007, n. 2804; Sez. IV, 14/5/2007, n. 2426; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10/4/2008, n. 548. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Italo RIGGIO - Presidente
Giulia FERRARI - Componente
Stefano FANTINI - Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8646 del 2007 Reg. Gen. proposto dalla
SEGECO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso di Nitto, con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale “Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri S.t.p.”, alla Via Taranto n. 58;
CONTRO
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Tecnica - Direzione Norme, Standard, Sviluppo e Omologazione, Qualità e Sicurezza, Sistemi di Qualificazione, in persona dell’institore dr. Domenico Maricchiolo, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Carbone, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Regina Margherita n. 290;
per l’annullamento
- della nota RFI - DTC/DNS/QS 1449 del 22/6/07, nella parte in cui asserisce che i documenti presentati dalla ricorrente “non permettono l’attribuzione della qualifica richiesta” e, dunque, non riconosce alla Segeco S.r.l. la categoria di specializzazione LAR - 001, classe di importo n. 6;
- della nota RFI - DTC/DNS/QS 1524 del 5/7/2007, nella parte in cui non riconosce alla Segeco S.r.l. la categoria di specializzazione LAR - 001, classe di importo n. 6;
- della nota RFI - DTC/DNS/QS 1743 del 30/7/2007, nella parte in cui non riconosce alla Segeco S.r.l. la categoria di specializzazione LAR - 001, classe di importo n. 6;
- della nota RFI - DTC/DNS/QS 1922 del 31/8/2007, nella parte in cui non riconosce alla Segeco S.r.l. la categoria di specializzazione LAR - 001, classe di importo n. 6;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12/6/2008, il Cons. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Di Nitto per la società ricorrente, e l’Avv. Carbone per Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato in data 8/10/07 e depositato il successivo 18/10 la società ricorrente ha impugnato le note di R.F.I. S.p.a., meglio specificate in epigrafe, con le quali non le è stata riconosciuta la categoria di specializzazione LAR - 001, classe di importo n. 6.
Premette che R.F.I. S.p.a. ha istituito un proprio sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi sull’armamento ferroviario e che l’art. 8 del sistema individua tre categorie di specializzazione, denominate LAR - 001, LAR - 002 e LAR - 003, rispettivamente per effettuare interventi di manutenzione sulle infrastrutture, interventi di rinnovamento ed interventi di costruzione dell’armamento.
L’art. 9 del sistema disciplina poi le sei classi di importo nelle quali devono essere classificati gli interventi, precisando che “la qualificazione in una categoria abilita il soggetto a partecipare alle gare e trattative e ad eseguire le prestazioni nei limiti della propria classe d’importo incrementata di un quinto”.
Espone di avere presentato, in data 4/1/07, a R.F.I. domanda per il rinnovo delle proprie qualificazioni, ed in particolare per il riconoscimento della categoria specialistica LAR - 001, classe di importo 6 (valore di importo illimitato), e della categoria specialistica LAR - 003, classe di importo n. 4 (valore di importo fino ad euro 7.800.000,00).
Con nota in data 11/6/07 R.F.I. ha richiesto la presentazione dei certificati, già allegati alla domanda, “rilasciati tramite il casellario dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, e firmati dal Responsabile del Procedimento”.
Precisa di avere dunque prodotto tale documentazione il 18/6/07.
Con nota n. 1449 del 22/6/07 R.F.I. ha comunicato che dall’esame della Commissione era emerso che i documenti inviati da Segeco non erano “emessi nella forma prevista e comunque non permettono l’attribuzione della qualificazione richiesta”.
A fronte di ciò, la ricorrente ha inviato la documentazione già prodotta, integrandola con due nuovi certificati.
A seguito di tale integrazione documentale con nota R.F.I. del 5/7/07 la ricorrente ha visto riconoscersi la qualificazione in LAR - 001, per classe d’importo n. 4 ed in LAR - 003 per classe di importo n. 3.
A seguito di ulteriore produzione documentale R.F.I. ha riconosciuto alla ricorrente, con nota n. 1743 del 30/7/07, sia per la categoria di specializzazione LAR - 001, che per la categoria LAR - 003, la classe di importo n. 4.
Per effetto di una rivalutazione della documentazione R.F.I. con nota n. 1922 del 31/8/07 ha attribuito alla Segeco la classe di importo n. 5 con riferimento alla categoria LAR - 001, mentre per la categoria LAR - 003 ha ribadito la classe di importo n. 4.
A sostegno del ricorso esperito avverso le predette comunicazioni, nella parte in cui non riconoscono alla ricorrente la classe di importo n. 6 per la categoria di specializzazione LAR - 001, deduce i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione degli artt. 10.3.3 e 10.5 del Sistema di Qualificazione imprese per interventi all’armamento ferroviario istituito da R.F.I.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principio del giusto procedimento.
Le norme rubricate chiedono, per il riconoscimento della categoria di specializzazione LAR - 001, classe di importo n. 6 (oltre euro 16.000.000,00), che le imprese : a) dimostrino di avere eseguito, nei 60 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, un contratto di prestazioni, rientrante nella categoria de qua, di importo non inferiore ad euro 9.600.000, ovvero due contratti di prestazioni, sempre rientranti nella medesima categoria, di importo complessivo pari ad almeno euro 13.200.000,00; b) dimostrino di avere eseguito, nei 60 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, contratti di interventi rientranti nella categoria di riferimento per un importo complessivo pari ad almeno euro 28.800.000,00, c) dimostrino di avere eseguito, nei 60 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, contratti di manutenzione eseguiti su binari di corsa e/o di circolazione su rete ferroviaria, per un importo globale non inferiore ad euro 16.800.000,00; d) dimostrino di essere in possesso dei necessari mezzi ed attrezzature; e) dimostrino l’esistenza, nel proprio organico, di figure aventi le necessarie professionalità.
Con la documentazione prodotta la ricorrente, fin dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo dell’iscrizione nel sistema di qualificazione di R.F.I., ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’attribuzione della categoria di specializzazione LAR - 001, classe n. 6, avendo eseguito, nei sessanta mesi antecedenti la presentazione della domanda, due contratti di prestazioni per un importo complessivo pari ad euro 19.545.743,15, contratti di intervento rientranti nella categoria di riferimento per un valore complessivo di euro 31.970.237,81 e contratti di manutenzione eseguiti su binari di corsa e/o di circolazione su rete ferroviaria per un importo globale superiore a 16.800.000,00.
Risulta dunque evidente il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione nel disattendere l’attribuzione alla ricorrente della classe n. 6.
2) Violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione del principio di pubblicità dell’azione amministrativa.
Le note gravate sono prive di un adeguato supporto motivazionale che renda conto del diniego ad attribuire la classe di importo richiesta con riferimento alla categoria di specializzazione LAR - 001, e dunque la ricorrente si trova nell’impossibilità di comprenderne la ragione, nonostante possegga tutti i requisiti prescritti.
Si è costituita in giudizio R.F.I. S.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza ai provvedimenti impugnati, e comunque la sua infondatezza nel merito, nell’assunto che Segeco non avrebbe titolo ad ottenere la qualificazione corrispondente agli importi dei lavori eseguiti negli ultimi 60 mesi, trattandosi di prestazioni rese “in frode alla legge”, in particolare perché, in caso di esecuzione di lavori in associazione temporanea, ha realizzato lavori per percentuali superiori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate al momento della gara, ed in un’occasione anche prestazioni senza essere in possesso della necessaria qualificazione.
La Segeco S.r.l. ha esperito i seguenti motivi aggiunti avverso la proposta di relazione redatta dalla Commissione di qualificazione di R.F.I. in data 11/4/2007, conosciuta a seguito del deposito agli atti del processo, nella parte in cui, con riferimento alla propria domanda di qualificazione, afferma che “non possono essere presi in considerazione i certificati di esecuzione dei lavori realizzati nei 60 mesi antecedenti la presentazione della domanda in quanto in molti certificati gli importi dei lavori non corrispondono alle quote di partecipazione dell’impresa alle ATI alle quali ha partecipato”, avverso la proposta di relazione in data 28/6/07 ove, sempre con riferimento alla domanda di qualificazione presentata dalla Segeco, è affermato che “per i certificati presentati sono stati attribuiti gli importi riferiti alle quote di partecipazione per i lavori eseguiti in ATI, mentre è stato attribuito l’intero importo per i lavori eseguiti come imprese singole. Per la cat. LAR - 003 non sono stati presi in considerazione gli importi certificati C, G, L, in quanto privi di firma e di identificazione della stampa del server dell’Osservatorio. L’esame dei certificati è sopra riportato e consente la qualificazione della Segeco per la LAR - 001 cl. 4 e LAR - 003 cl. 3. Per quanto sopra non si rende necessaria la visita ai mezzi così come riportato nel verbale precedente”, nonché, ancora, avverso la proposta di relazione di RFI in data 30/8/07, con cui, in esito all’esame della documentazione prodotta dalla Segeco S.r.l., è stata riconosciuta alla ricorrente la qualificazione nella categoria LAR - 001 nella classe 5 :
3) Violazione degli artt. 93, IV comma, del d.P.R. n. 554/99 e dell’art. 37, XIII comma, del d.lgs. n. 163/2006 in combinato disposto con l’art. 1 del d.P.R. n. 554/99 e con l’art. 40 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per contraddittorietà.
Con riferimento al fatto che la Segeco avrebbe utilizzato certificati relativi ai lavori eseguiti per un importo esorbitante le percentuali di partecipazione al raggruppamento dichiarate al momento della partecipazione alla gara, ed alla conseguente allegazione di R.F.I. secondo cui ciò integrerebbe gli estremi di un negozio in frode alla legge, con derivata impossibilità di considerare i maggiori importi ai fini dell’acquisizione della qualificazione, va detto che si tratta di assunto che muove dal presupposto indimostrato della immodificabilità in assoluto delle quote dichiarate all’atto di partecipazione alla gara.
Si deve altresì evidenziare la contraddittorietà del comportamento di R.F.I. che ha dapprima consentito la modifica in fase di esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento, rilasciando anche i certificati di regolare esecuzione e provvedendo al pagamento delle relative fatture, per poi negarne il valore ai fini dell’incremento nei livelli di qualificazione.
La prescritta indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento risponde infatti all’esigenza di verificare che le imprese siano effettivamente in possesso della qualificazione richiesta per poter eseguire le percentuali di lavori indicate; nel caso di specie la ricorrente in talune occasioni ha svolto lavorazioni per importi superiori alle quote di partecipazione al raggruppamento in precedenza dichiarate, ma in relazione alle quali era comunque in possesso di adeguata qualificazione.
La stessa circostanza per cui esiste nel raggruppamento uno sleeping partner (che non ha materialmente partecipato all’esecuzione dei lavori) non configura in ogni caso un negozio in frode alla legge, ma solo allorché sia giustificata dallo scopo di consentire al raggruppamento di raggiungere i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara.
4) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione del principio del legittimo affidamento.
R.F.I. , dopo avere consentito a Segeco di modificare in fase di esecuzione le quote di partecipazione al raggruppamento, ne ha riconosciuto la legittimità rilasciando i certificati di regolare esecuzione e pagando le relative fatture; non può dunque successivamente rifiutarsi, in modo del tutto contraddittorio, di riconoscere, ai fini della qualificazione, la valenza degli importi dei maggiori lavori eseguiti.
E’ altresì evidente che il precedente comportamento di R.F.I. ha ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento.
5) Violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241; violazione del principio del divieto di motivazione postuma; violazione dell’art. 3, III comma, della legge 7/8/1990, n. 241.
R.F.I. non ha mai posto Segeco in condizione di conoscere le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di qualificazione presentata; anche dunque aderendo ad una concezione sostanziale dell’obbligo di motivazione del provvedimento, sussiste nei provvedimenti gravati la violazione dell’art. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo.
La documentazione versata in atti, come pure la memoria difensiva di R.F.I. non valgono a sanare il difetto motivazionale; ritenere diversamente, equivarrebbe a legittimare l’integrazione postuma della motivazione, notoriamente non consentita, salvo che, a tutto concedere, in caso di attività vincolata.
R.F.I. S.p.a. ha svolto ulteriori difese sui motivi aggiunti, eccependone in via preliminare la irricevibilità.
All’udienza del 12/6/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale svolta da R.F.I. S.p.a. nell’assunto dell’intervenuta acquiescenza alle note impugnate da parte della società ricorrente, che ha sempre provveduto ad ottemperare alle medesime, inoltrando in ogni occasione ulteriore documentazione, in tale modo riconoscendo l’insufficienza di quella in precedenza prodotta ai fini della dimostrazione dei requisiti occorrenti per ottenere la qualificazione richiesta.
L’eccezione è infondata, e deve dunque essere disattesa.
Ed invero l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo, implicante il riconoscimento della legittimità del precedente operato dell’Amministrazione, con conseguente rinuncia alla situazione giuridica che il titolare avrebbe potuto far valere, è riconoscibile, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, solo allorché una parte tiene una condotta univocamente ed esplicitamente confliggente con l’intendimento di impugnare il provvedimento lesivo.
Più precisamente, l’acquiescenza ad un provvedimento esige, per la sua configurabilità, il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile volontà di accettarne gli effetti e l’operatività, e che si riferiscono ad un momento successivo a quello in cui si verifica la lesione dell’interesse legittimo successivamente azionato (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31/5/2007, n. 2804; Sez. IV, 14/5/2007, n. 2426; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10/4/2008, n. 548).
Nella vicenda in esame tale univocità di un comportamento manifestante la volontà (espressa o tacita) di accettare gli effetti del provvedimento non è ravvisabile, in quanto la reiterata produzione documentale, se da un lato è indice di volontà collaborativa, al contempo non evidenzia certamente un’acquiescenza, ma piuttosto una ribadita pretesa all’incremento di iscrizione della qualificazione LAR - 001.
2. - Procedendo ora all’esame del merito, ritiene il Collegio necessario trattare congiuntamente il ricorso principale ed i motivi aggiunti, venendo questi ultimi ad integrare le censure originarie alla stregua della documentazione versata agli atti del processo.
Ciò impone peraltro, in via preliminare, di tenere conto dell’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti svolta da R.F.I. S.p.a. nella memoria depositata in data 5/12/07, ed argomentata nella considerazione che le impugnate “proposte di relazione” in data 11/4/07, 28/6/07 e 30/8/07 erano conosciute dalla Segeco ben prima del loro deposito agli atti del presente procedimento.
L’eccezione, nel suo complesso, non appare meritevole di positiva valutazione.
Seguendo la prospettazione di parte resistente, Segeco sarebbe venuta a conoscenza della “proposta di relazione” dell’11/4/07 al più tardi con la nota prot. n. 1379 in data 11/6/07.
L’assunto non è condivisibile, atteso che con quest’ultima nota R.F.I. comunica di essere “in attesa dei certificati di esecuzione lavori come previsto dalle disposizioni vigenti; essi, cioè, dovranno essere rilasciati tramite il Casellario dell’Autorità di Vigilanza dei LL.PP., e firmati dal Responsabile del Procedimento”, senza che vi sia alcun riferimento, quanto meno esplicito, all’essenziale circostanza per cui i certificati di esecuzione lavori realizzati nei 60 mesi antecedenti la presentazione della domanda “non possono essere presi in considerazione …, in quanto in molti certificati gli importi dei lavori indicati non corrispondono alle quote di partecipazione dell’impresa alle ATI alle quali ha partecipato”.
Sempre ad avviso di R.F.I., Segeco avrebbe conosciuto la determinazione della Commissione di qualificazione del 28/6/07 con la impugnata (in via principale) nota del 5/7/07.
Anche in tale caso, peraltro, l’eccezione di irricevibilità è infondata; ed infatti la nota del 5/7/07 è priva di una motivazione che concerna le ragioni dell’attribuzione delle categorie di specializzazione e delle classi di importo.
Per quanto concerne, invece, la “proposta di relazione” del 30/8/07, impugnata invero in via prudenziale con i motivi aggiunti, osserva il Collegio come in questo caso la nota prot. n. 1922 del 31/8/07, fatta oggetto del gravame principale, effettivamente riproduca la statuizione in essa contenuta, con conseguente difetto di interesse ad impugnarla.
Occorre peraltro aggiungere che la proposta di relazione del 30/8/07, come pure la nota del 31/8/07 non contengono alcun riferimento alle ragioni sostanziali della mancata attribuzione dell’invocata classe di importo per la categoria LAR - 001.
2.1. - La disamina dell’eccezione di tardività dei motivi aggiunti deve essere completata anche con riferimento alla “nota per il Presidente” dell’A.N.C.E. in data 12/7/07, redatta “a seguito del colloquio, in data odierna, con il dr. Federico Semenzato della Segeco S.r.l.”, ove l’aspetto problematico della mancata valutazione, da parte di R.F.I., in occasione del rinnovo della qualificazione, dei lavori eseguiti nella misura superiore alla quota di partecipazione all’A.T.I. indicata in sede di gara, appare bene enucleato e costituisce, anzi, l’oggetto stesso del parere, con la conseguenza di dover ritenere che, quanto meno dal 12/7/07, Segeco era perfettamente informata delle ragioni ostative all’accoglimento della propria istanza.
Anche tale eccezione deve essere disattesa.
E’ noto infatti il consolidato indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale, ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo non postula necessariamente che esso sia conosciuto in tutti i suoi elementi, essendo sufficiente che il destinatario sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (così, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 10/4/2008, n. 1541; Sez. IV, 12/5/2008, n. 2185; T.A.R. Liguria, Sez. II, 13/6/2008, n. 1319).
Ora, con riguardo alla suddetta nota dell’A.N.C.E., non può dalla stessa inferirsi con sicurezza che Segeco fosse a conoscenza degli elementi essenziali delle proposte di relazione redatte dalla Commissione di qualificazione, ma solo del loro contenuto di massima.
Ma v’è di più; con i motivi aggiunti, in realtà, sono stati impugnati degli atti endoprocedimentali, non definitivi (significativamente definiti “proposte di relazione”), con la verosimile conseguenza che la loro stessa impugnativa non era necessaria.
Sotto il profilo dell’ampliamento del petitum del ricorso principale, dunque, i motivi aggiunti potrebbero anche ritenersi inammissibili (T.A.R. Campania, Sez. IV, 7/5/2008, n. 3550); in ogni caso essi risultano, nel caso di specie, un utile strumento processuale per arricchire la causa petendi, in linea con la funzione originaria (antecedente cioè alla legge n. 205/00) ad essi riconosciuta dall’ordinamento.
In questa prospettiva i motivi aggiunti sono ammissibili, in quanto preordinati alla denuncia di ulteriori vizi dei provvedimenti originariamente impugnati, di cui non è dimostrata l’integrale conoscenza al momento della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, acquisita con il successivo deposito nel corso del procedimento giurisdizionale.
3. - Deriva da quanto esposto che devono essere disattese le censure (seconda del ricorso principale e terza dei motivi aggiunti) con cui si deduce il vizio motivazionale dei provvedimenti impugnati.
E’ pur vero che dalle note principaliter impugnate non si evince la motivazione del diniego al riconoscimento della classe di importo n. 6 per la categoria di specializzazione LAR - 001, ma le ragioni di tale provvedimento negativo sono emerse dagli atti endoprocedimentali e comunque antecedenti, nei confronti dei quali la società ricorrente è stata in condizione di svolgere le sue critiche.
La prevalente giurisprudenza, condivisa dalla Sezione, precisa al riguardo che la garanzia di adeguata tutela delle proprie ragioni non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 29/4/2002, n. 2281).
Né può correttamente parlarsi di un’inammissibile integrazione postuma del provvedimento, atteso che l’assunto motivazionale del provvedimento negativo si ricava dagli atti ad esso antecedenti.
4. - Con il primo mezzo del gravame principale, letto alla luce del primo motivo aggiunto, la Segeco deduce la violazione del “Sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi all’armamento ferroviario”, dell’art. 93, IV comma, del d.P.R. n. 554/99, nonché dell’art. 37, XIII comma, del codice dei contratti pubblici, assumendo di possedere i requisiti necessari per l’attribuzione della categoria di specializzazione LAR - 001 nella classe n. 6, ed al contempo la rilevanza, ai fini della qualificazione, dei lavori eseguiti, negli ultimi 60 mesi, per un importo superiore alla percentuale di partecipazione al raggruppamento di imprese dichiarata al momento della partecipazione alla gara.
Le censure non sono meritevoli di positiva valutazione.
La questione rilevante ai fini del decidere è, in sintesi, se possono essere utilizzati, per la qualificazione, i contratti in relazione ai quali Segeco ha prodotto una documentazione attestante l’esecuzione di prestazioni, svolte nell’ambito di raggruppamenti temporanei di imprese risultati aggiudicatari di appalti di lavori relativi all’armamento ferroviario, superiori alla quota di partecipazione al raggruppamento indicata; in altre parole, il profilo giuridico controverso è se Segeco abbia diritto a vedere integralmente valutate le prestazioni eseguite quale impresa temporaneamente riunita, anche oltre la quota di partecipazione dichiarata in sede di gara, o se, al contrario, come sostiene R.F.I. nei propri scritti difensivi, l’esecuzione di siffatte prestazioni, presupponendo accordi interni tra le imprese associate, ridondi in un negozio in frode alla legge ex art. 1344 del c.c., in quanto tale illecito ed insuscettibile di essere considerato per la qualificazione dell’impresa.
Giova precisare che, a termini del punto 10.3.3. del Sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi all’armamento ferroviario, la “valutazione dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttive ed organizzazione per la qualità” avviene mediante verifica dell’intervenuta esecuzione, da parte dell’impresa richiedente, nei 60 mesi antecedenti la data della presentazione della domanda, di contratti di prestazioni rientranti nella categoria di specializzazione per la quale è stata richiesta la qualificazione in importi prestabiliti.
Ciò significa che, ai fini della qualificazione, il parametro di valutazione è costituito dai contratti eseguiti; e dunque a tali contratti occorre fare riferimento.
Con questa premessa, appare evidente che non possa essere attribuito rilievo alle prestazioni rese dalla società ricorrente in misura ulteriore a quanto previsto nel contratto, e dunque per effetto di un sopravvenuto accordo interno fra le imprese raggruppate.
Un siffatto accordo, peraltro, prospetta, ad avviso del Collegio, seri dubbi di validità ed opponibilità a R.F.I.; anzitutto sotto il profilo della forma, in quanto un patto non scritto con il quale le singole imprese si accordino nel senso di affidare l’esecuzione dell’appalto ad una soltanto di esse è nullo per difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam per i contratti conclusi con l’Amministrazione, in quanto il patto realizzerebbe una modifica del contratto di appalto concluso con l’Amministrazione stessa (in termini Cass., Sez. I, 2/3/1996, n. 1650).
In alcuni casi (il riferimento è in particolare all’appalto di lavori eseguito presso la Direzione Compartimentale di Trieste, con l’impresa Gefer in condizione di sleeping partner) detti accordi evidenziano altresì profili di nullità per elusione di norme imperative, se non anche una vera e propria frode in danno dell’Amministrazione, come risulta ove si consideri che la ratio dell’associazione temporanea orizzontale è ravvisabile nell’esigenza di assicurare, attraverso il concorso degli apporti di tutte le imprese, il risultato finale dei lavori appaltati, altrimenti compromesso dalla (presupposta) inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari in possesso delle singole imprese (così Cass., Sez. I, 7/8/1997, n. 7287).
Non ignora il Collegio come la giurisprudenza più attenta abbia relativizzato il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, sulla base di un’interpretazione funzionale delle norme, precisando che il divieto mira ad impedire l’aggiunta ad un’A.T.I., in corso di gara, di un’impresa, ovvero la sostituzione di un’associata con altre nuove, ma non preclude, ad esempio, il recesso di un’impresa dall’associazione, con conseguente intestazione della sua quota di partecipazione all’impresa od alle imprese rimanenti, in quanto in tale ultima ipotesi non viene frustrata la finalità delle norme, che è quella di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la piena conoscenza dei soggetti che intendono contrarre con esse, onde consentire loro un tempestivo controllo preliminare e compiuto dei requisiti di partecipazione (così Cons. Stato, Sez. IV, 23/7/2007, n. 4101).
Anche questa Sezione ha ritenuto non ravvisabile una violazione del principio di immodificabilià soggettiva dei partecipanti ad una gara di appalto nel caso in cui le imprese prequalificate siano le stesse che hanno presentato l’offerta, sebbene con un diverso modulo organizzativo interno (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 27/12/2007, n. 14081).
Va peraltro osservato come nei precedenti ora richiamati la modificazione soggettiva dei componenti dell’A.T.I. era antecedente alla stipulazione del contratto d’appalto, e si inseriva nella procedura di valutazione comparativa concorrenziale, mentre nella fattispecie oggetto del presente giudizio l’accordo modificativo delle prestazioni contrattuali è successivo al contratto, collocandosi nella fase dell’esecuzione contrattuale, allorché le prestazioni oggetto dell’obbligazione sono ormai cristallizzate.
Né può riconoscersi efficacia autorizzatoria dell’accordo interno al rilascio, da parte di R.F.I., del certificato di esecuzione dei lavori.
Infatti il certificato di regolare esecuzione delle opere, al pari del collaudo, esprime l’accettazione, da parte dell’Amministrazione, dell’opera, in quanto eseguita in conformità agli atti progettuali ed a regola d’arte (come si suole dire : regolarmente e con buon esito), ma non altera la ripartizione dei diritti e degli obblighi delle parti originanti dal contratto di appalto.
In ogni caso, appare evidente come un accordo nullo non possa essere oggetto di un’autorizzazione implicita a posteriori, potendosi al più ammettere una conversione del medesimo, della quale nel caso di specie non sussistono i requisiti di forma e di sostanza, almeno per quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti.
5. - Le considerazioni ora esposte con riguardo al valore attribuibile al certificato di regolare esecuzione introducono alla disamina del secondo motivo aggiunto, con il quale si deduce, appunto, il vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, nonché per violazione del principio del legittimo affidamento, originato proprio dal rilascio dei certficati di regolare esecuzione e del pagamento delle fatture, nonostante le variazioni intervenute.
Anche tale censura deve essere disattesa, in quanto infondata.
La disomogeneità funzionale del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritta dal responsabile del procedimento, rispetto alla modifica o, come preferisce dire parte ricorrente, alla disarticolazione della quota di Segeco di partecipazione al raggruppamento preclude infatti di fondare in detto atto amministrativo un affidamento meritevole di tutela da parte dell’ordinamento.
Non è in discussione la legittimità o meno dei certificati di collaudo, in quanto questi risultano irrilevanti rispetto all’invalida modifica delle quote, sì che deve anche escludersi qualsivoglia illogicità o contraddittorietà inficiante i provvedimenti oggetto del presente ricorso.
6. - Alla stregua di quanto precede, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, li respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2008.
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