Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2008 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 28 agosto 2008 n. 7950
Pres. Di Giuseppe Est. Amicuzzi
Blasi F.R. ed altri (Avv. M.V. Santonocito) c/
Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata (n.c.).


1. Processo amministrativo – Sentenza autoesecutiva - Ottemperanza – Ricorso –– Inammissibilità – Ragioni.

 

2. Processo amministrativo – Giudicato – Violazione - Configurabilità - Condizioni – Sentenza - Obbligo puntuale - Conseguenze.

 

3. Processo amministrativo – Giudicato – Effetto conformativo – Sussiste.

1. Nel processo amministrativo, il ricorso per ottemperanza è inammissibile se fondato su sentenza autoesecutiva, idonea a ripristinare le posizioni lese col suo semplice effetto demolitorio, senza necessità che l'Amministrazione esprima alcuna successiva attività per eliminare gli atti gravati[1] . Infatti il ricorso per ottemperanza presuppone che la sentenza contenga, anche solo in modo implicito, ulteriori statuizioni comportanti il dovere dell'Amministrazione al compimento di una conseguenziale attività materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso, e che alle doverose successive prescrizioni l'Autorità amministrativa, rimasta inottemperante, non abbia dato spontanea esecuzione.

 

2. Gli atti emanati dall'Amministrazione sono da considerarsi emessi in violazione del giudicato (e, dunque, nulli in base al disposto dell'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990) solo allorché da quest'ultimo derivi un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell'adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza. Di conseguenza nel caso in cui il giudicato imponga solo il vincolo di una successiva attività il cui contenuto resti sempre discrezionale, gli atti de quibus sono soggetti agli ordinari sistemi di impugnazione[2] essendo la discrezionalità che residua in capo all'Amministrazione nella fase di esecuzione della sentenza comunque astretta a stringenti canoni di legittimità ed all'effettiva rispondenza a preminenti necessità dell'interesse pubblico.

 

3. Il giudicato amministrativo, pur avendo come oggetto immediato l'atto amministrativo annullato, ha un contenuto complesso, che non si esaurisce nell'effetto demolitorio proprio dell'annullamento, ma si estende all'effetto conformativo, consistente nei vincoli imposti alla Amministrazione in ragione delle motivazioni poste a base della decisione da eseguire[3].

 

________________________________
[1] (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 09 ottobre 2006, n. 5995).
[2] Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19 dicembre 2003, n. 8366.
[3] Cfr., Cons. St., IV Sez., 7 marzo 1994 n. 219; Cons. StatoV Sez., 20 marzo 1992 n. 304.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO>
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER

 

composto dai signori Magistrati:
Consigliere Mario DI GIUSEPPE - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore
Consigliere Carlo TAGLIENTI - Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 11392 del 2007 proposto da

BLASI Francesca Romana, BOLDRINI Bruna, MAIETTA Tiziana e TRAMONTANA Fiorella, rappresentate e difese dall’avv. Marco Valerio Santonocito, unitamente al quale sono elettivamente domiciliate in Roma, alla Via degli Scipioni, n. 52;

contro



l’AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’esecuzione
della Sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III bis, n. 10424 del 2006, con emanazione di ordine alla P.A. di conformarsi ad essa ed assegnazione di un termine perentorio per adempiere, nonché nomina di un Commissario ad acta, in caso di inadempimento;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla udienza in camera di consiglio del 28.5.2008, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, il procuratore delle parti ricorrenti comparso come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 30.11.2007, depositato il 12.12.2007, le deducenti in epigrafe indicate, che avevano partecipato con esito negativo al concorso a sei posti di operatore professionale coordinatore caposala presso l’Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni – Addolorata, di cui al bando pubblicato sul B.U.R. del Lazio n. 33 del 29.11.1997, hanno chiesto l’esecuzione della sentenza di questo T.A.R. in epigrafe indicata, con cui è stato accolto il ricorso da esse proposto per l’annullamento delle “prove pratiche” di detto concorso e del provvedimento di approvazione della relativa graduatoria.
Con l’atto introduttivo del giudizio le deducenti, premesso che, dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza (di cui è stata fornita prova), l’Amministrazione è stata inutilmente costituita in mora con assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere, hanno chiesto che sia ordinato all’Azienda intimata di eseguire il giudicato, anche mediante nomina di un Commissario ad acta,”con ricostruzione della carriera anche ai fini giuridici ed economici”.
Alla udienza in camera di consiglio del 28.5.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO



1.- Con il ricorso in esame le deducenti in epigrafe indicate, che avevano partecipato con esito negativo al concorso a sei posti di operatore professionale coordinatore caposala presso l’Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni – Addolorata, di cui al bando pubblicato sul B.U.R. del Lazio n. 33 del 29.11.1997, hanno chiesto l’esecuzione della sentenza di questo T.A.R. in epigrafe indicata, con cui è stato accolto il ricorso da esse proposto per l’annullamento delle “prove pratiche” di detto concorso e del provvedimento di approvazione della relativa graduatoria.
Con l’atto introduttivo del giudizio le ricorrenti, premesso che, dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza (di cui è stata fornita prova), l’Amministrazione è stata inutilmente costituita in mora con assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere, hanno chiesto che sia ordinato all’Azienda intimata di eseguire il giudicato, anche mediante nomina di un Commissario ad acta,”con ricostruzione della carriera anche ai fini giuridici ed economici”.
2.- Premette il Collegio che il ricorso per ottemperanza presuppone che la sentenza contenga, anche solo in modo implicito, ulteriori statuizioni comportanti il dovere dell'Amministrazione al compimento di una conseguenziale attività materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso, e che alle doverose successive prescrizioni l'Autorità amministrativa, rimasta inottemperante, non abbia dato spontanea esecuzione; esso ricorso è invece inammissibile se fondato su sentenza autoesecutiva (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 09 ottobre 2006, n. 5995).
Deve qualificarsi sentenza autoesecutiva la sentenza idonea a ripristinare le posizioni lese col suo semplice effetto demolitorio, senza necessità che l'Amministrazione esprima alcuna successiva attività per eliminare gli atti gravati; per esse sentenze non è dato, quindi, il rimedio del giudizio di ottemperanza, il quale presuppone la necessità di ulteriori statuizioni volte ad ordinare all'Amministrazione il compimento di una consequenziale attività materiale ovvero giuridica derivante dal giudicato.
Gli atti emanati dall'Amministrazione possono quindi considerarsi emessi in violazione del giudicato (e da considerarsi nulli in base al disposto dell'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990) solo allorché da quest'ultimo derivi un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell'adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza.
L'oggetto proprio del giudizio per l'esecuzione del giudicato è infatti costituito dalla verifica della circostanza se la P.A. abbia o meno adempiuto all'obbligo nascente dal giudicato, e cioè abbia o meno attribuito all'interessato quella utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta.
Nel caso in cui il giudicato imponga solo il vincolo di una successiva attività il cui contenuto resti sempre discrezionale, gli atti de quibus sono soggetti agli ordinari sistemi di impugnazione (Consiglio Stato, sez. IV, 19 dicembre 2003, n. 8366) essendo la discrezionalità che residua in capo all'Amministrazione nella fase di esecuzione della sentenza comunque astretta a stringenti canoni di legittimità ed all'effettiva rispondenza a preminenti necessità dell'interesse pubblico.
Nel caso che occupa con la sentenza della quale si chiede l’ottemperanza è stato accolto un precedente ricorso proposto dalle instanti “… con riferimento ai restanti ricorrenti Blasi, Boldrini, Maietta, Brugioni, Bosco, Tramontana, con l'annullamento degli atti impugnati, ossia delle prove pratiche e della delibera di approvazione della graduatoria finale.
Per completezza, si ribadisce che l'annullamento dell'impugnata delibera commissariale non si estende alla parte relativa all'assunzione dei vincitori, trattandosi di un profilo rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario
”.
Ciò nell’assunto che “l'illegittimità dell'intera prova pratica, da considerarsi inscindibile sotto questo profilo, avuto riguardo al fatto che l'impostazione delle domande in questione (suddivise in ragione delle singole sedute di esame ed applicate a ciascun sottogruppo di concorrenti) ha comunque alterato in concreto l'intera prova pratica, incidendo negativamente sull'interesse di parte ricorrente (che si configura in questa sede come interesse strumentale alla rinnovazione parziale del concorso)”.
Detta sentenza non può ritenersi autoesecutiva (tale, cioè, da non consentire all'ente destinatario dell'annullamento alcun potere discrezionale di scelta tra diverse modalità di esecuzione del giudicato), non essendo idonea a ripristinare le posizioni lese col suo semplice effetto demolitorio, senza necessità che l'Amministrazione esprima alcuna successiva attività per eliminare gli atti gravati, essendo essa tenuta a reiniziare la procedura concorsuale dalla fase precedente a quella annullata giurisdizionalmente e a portarla a compimento.
Costituisce invero principio pacifico in giurisprudenza che il giudicato amministrativo, pur avendo come oggetto immediato l'atto amministrativo annullato, ha un contenuto complesso, che non si esaurisce nell'effetto demolitorio proprio dell'annullamento, ma si estende all'effetto conformativo, consistente nei vincoli imposti alla Amministrazione in ragione delle motivazioni poste a base della decisione da eseguire (Cfr., Cons. St., IV Sez., 7 marzo 1994 n. 219; V Sez., 20 marzo 1992 n. 304).
Nel particolare caso di specie, tuttavia, proprio la motivazione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza determina l’inammissibilità del relativo giudizio.
Essa sentenza, infatti, ha disposto l’annullamento delle prove pratiche e della delibera di approvazione della graduatoria finale del concorso de quo, ma ha anche espressamente specificato che “l'annullamento dell'impugnata delibera commissariale non si estende alla parte relativa all'assunzione dei vincitori, trattandosi di un profilo rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario”, avendo, in precedenza, evidenziato che riteneva sussistere la propria giurisdizione “per la procedura concorsuale strettamente intesa, che si conclude con l'approvazione della graduatoria. Per quanto attiene invece all'atto di nomina dei controinteressati (che nella specie va ricondotto ad una specifica deliberazione contenuta nello stesso atto di approvazione della graduatoria), occorre rilevare che si tratta di un atto concettualmente e praticamente autonomo, che resta devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Si è quindi verificata nel caso che occupa una particolare fattispecie in cui le prove pratiche e la graduatoria del concorso de quo sono state annullate, ma non l’atto di nomina dei vincitori.
Non può quindi questo Giudice (non essendo noto, alla luce delle produzioni documentali in atti, se detto atto di nomina sia ancora valido ed efficace o meno) ordinare all’Amministrazione di eseguire la sentenza de qua disponendo, come richiesto in ricorso, la ricostruzione della carriera dei ricorrenti, che comporta la loro previa assunzione, e sostituirsi ad essa nella determinazione delle concrete possibili modalità di esecuzione del prosieguo della procedura (attuabile solo se è stato ottenuto in sede di giurisdizione ordinaria l’annullamento della nomina dei vincitori), perché, in caso contrario, l’Amministrazione potrebbe invece discrezionalmente intraprendere eventuali iniziative risarcitorie.
3.- Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile perché dal giudicato non deriva un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell'adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza.
4.- Nulla per le spese del giudizio, stante la omessa costituzione della parte intimata.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III quater -, nella camera di consiglio del 28.5.2008, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Mario DI GIUSEPPE - Presidente_______________________
Consigliere Antonio AMICUZZI - Estensore_______________________



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento