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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 27 agosto 2008 n. 7922
Pres. Di Giuseppe - Est. Sandulli
So.Ge.Si. S.p.a. (Avv.ti A. Zanetti e S. Morganti) c/ L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, (Avv.ti A. Piazza e A. Leone)


1. Processo amministrativo – Intervento ad opponendum – Presupposti – Atto impugnato – Interesse alla conservazione.

 

2. Processo amministrativo – Intervento ad opponendum – Legittimazione – Interesse riflesso e fattuale – Sufficienza - Ragioni.

 

3. Processo amministrativo – Ricorso - Copia notificata – Incompletezza - Contestazione – Relata di notifica – Querela di falso – Necessità – Ragioni.

1. Nel processo amministrativo il presupposto per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum è la titolarità di un interesse alla conservazione dell'atto sottoposto all'esame del giudice amministrativo, atto dal quale si può trarre, sia pure di riflesso, una qualche utilità (1).

 

2. Nel processo amministrativo è solo l'interesse di fatto a tipizzare l'intervento 'ad opponendum' poichè se l'interventore agisse a causa dell'effetto diretto del provvedimento impugnato nella sua sfera giuridica — con un interesse legittimo alla sua conservazione -, allora egli sarebbe in realtà un vero e proprio controinteressato, nei cui confronti si sarebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo. Se l'interventore, invece, fa valere un interesse autonomo, derivato o comunque collegato all'atto impugnato - e, quindi, un interesse riflesso anche di fatto, allora la difesa del provvedimento impugnato può esser svolta attraverso ogni considerazione utile ad evidenziare l'infondatezza delle censure (2).

 

3. Ai sensi degli art. 137, comma 2 e 148 c.p.c., affinchè una copia incompleta del ricorso regolarmente notificata dall’ufficiale giudiziario e contenente nell’originale dell’atto depositato dal ricorrente la relata di notifica che attesta l’avvenuta consegna della copia integrale al resistente, venga ritenuta non integrale, occorre che la relata sia stata impugnata con querela di falso, dovendosi ritenere, in caso contrario che la copia notificata è in tutto conforme all’originale depositato in cancelleria (3).

 

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(1) Cfr. T.A.R. Basilicata Potenza, 26 ottobre 2007, n. 648

 

(2) Cfr.T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 settembre 2006 , n. 1452

 

(3) Cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 11 dicembre 2006 , n. 7232.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma - Sezione III quater



composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Carlo Taglienti - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 6462 del 2007 proposto dalla

spa So.Ge.Si. in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con la Rivoira spa e dalla Rivoira spa in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Zanetti e Sonia Morganti ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Napoleone III n. 28;


CONTRO



L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Piazza e Anna Leone, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Luigi Ribecchi Brichetti 10;


e nei confronti di



Società Alsco Italia srl
, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Barreca ed elettivamente domiciliata presso lo studio Antonio Giuffrida in Roma, Via Gregorio VII n. 326;


per l’annullamento



del verbale n. 2 relativo alla seduta pubblica del 17 maggio 2007, della commissione di gara per l’affidamento della “procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria, delle divise e dei sets chirurgici sterili per la sala operatoria e del servizio di noleggio di kit di ferri chirurgici sterili mediante gestione esterna inclusa la ristrutturazione edile e impiantistica e con gestione delle attuali aree di substerilizzazione interna del Policlinico, nella parte in cui si esclude dalla gara il costituendo raggruppamento temporaneo tra SoGeSi e Rivoira;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 16 luglio 2008 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso notificato il 10 luglio 2007 e depositato il 18 luglio successivo le società nominate in epigrafe impugnano, chiedendone l’annullamento, l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di “noleggio e lavaggio della biancheria, delle divise e dei sets chirurgici sterili per la sala operatoria e del servizio di noleggio di kit di ferri chirurgici sterili mediante gestione esterna inclusa la ristrutturazione edile e impiantistica e con gestione delle attuali aree di substerilizzazione interna del Policlinico”.
Lamentano le sottoindicate illegittimità:
1) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione. Violazione della lex specialis di gara.
2) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione ed omessa applicazione dell’articolo 46 del d. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
3) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto alle argomentazioni delle ricorrenti e chiesto il rigetto del gravame.
Anche la controinteressata Alsco si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad opponendum ed ha controdedotto con memoria articolata alle argomentazioni delle ricorrenti concludendo con la richiesta di rigetto del gravame.
In prossimità dell’udienza di discussione della causa le parti hanno prodotto memorie difensive nelle quali hanno ulteriormente illustrato le loro argomentazioni.
All’udienza del 16 luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO



Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum proposto dalla Alsco, per difetto di interesse e per omessa notifica, sollevata dalle ricorrenti.
Assumono le società Sogesi e Rivoira che la società Alsco, esclusa dalla gara per cui è causa, non riveste la posizione di controinteressata in quanto mancando ancora l’aggiudicazione mancherebbe una posizione sostanziale, nemmeno di mero fatto, da tutelare e non vi sarebbe interesse al ricorso.
Assumono anche che la predetta Alsco non ha notificato l’atto di intervento ad opponendum nella sua integrità, vale a dire mediante una copia conforme all’originale, mancando nel testo notificato la pagina 10, particolarmente rilevante in quanto contenente le conclusioni.
Entrambi i profili dell’eccezione in esame vanno respinti in quanto infondati.
Quanto al primo, osserva il Collegio che presupposto per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum nel processo amministrativo è la titolarità di un interesse alla conservazione dell'atto sottoposto all'esame del giudice amministrativo, atto dal quale si può trarre, sia pure di riflesso, una qualche utilità al punto che detto interesse legittimante può essere anche meramente fattuale. (T.A.R. Basilicata Potenza, 26 ottobre 2007, n. 648)
Più precisamente va rilevato che nel processo amministrativo è solo l'interesse di fatto a tipizzare l'intervento "ad opponendum", giacché, se l'interventore agisse a causa dell'effetto diretto del provvedimento impugnato nella sua sfera giuridica — con un interesse legittimo alla sua conservazione -, allora egli sarebbe in realtà un vero e proprio controinteressato, nei cui confronti si sarebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo. Se l'interventore, invece, fa valere un interesse autonomo, derivato o comunque collegato all'atto impugnato - e, quindi, un interesse riflesso anche di fatto, allora la difesa del provvedimento impugnato può esser svolta attraverso ogni considerazione utile ad evidenziare l'infondatezza delle censure. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 settembre 2006 , n. 1452).
Quanto al secondo profilo dell’eccezione in esame deve invece osservarsi che se è vero che a norma dell'art. 38, r.d. 17 agosto 1907, n. 638, cui fa rinvio l'art. 22, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, l'atto di intervento proposto con domanda a sostegno del resistente (ad opponendum), deve essere notificato, con osservanza delle forme, a tutte le parti, cioè all'amministrazione, al ricorrente ed a tutte le altre parti costituite, compresi gli eventuali intervenuti in precedenza, tanto da non poter essere ammesso qualora gli adempimenti richiesti siano incompleti, tuttavia, ai sensi degli art. 137, comma 2 e 148 c.p.c., perchè l’incompletezza di una copia del ricorso regolarmente notificata dall’ufficiale giudiziario e contenente nell’originale dell’atto depositato dal ricorrente la relata di notifica che attesta l’avvenuta consegna della copia integrale al resistente, venga ritenuta come tale, vale a dire, non integrale, occorre che la stessa, vale a dire la relata di notifica, sia stata impugnata con querela di falso, dovendosi ritenere, in caso contrario che la copia notificata è in tutto conforme all’originale depositato in cancelleria. (T.A.R. Toscana, sez. I, 11 dicembre 2006 , n. 7232).
Nel merito il ricorso si rivela fondato.
Con tre distinte censure le imprese ricorrenti, escluse dalla gara indetta per la fornitura di un servizio di noleggio e pulizia di sets chirurgici e per la realizzazione di opere edili - meglio precisata in epigrafe- lamentano l’eccesso di potere sotto molteplici profili, il difetto di motivazione e la violazione dell’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006.
Assumono che la ragione dell’esclusione dalla gara suddetta, vale a dire la rilevata mancanza di presentazione di una fideiussione estesa anche alla società Rivoira e non limitata alla sola Sogesi – società capogruppo della costituenda Associazione Temporanea di imprese, è insussistente atteso che, contrariamente a quanto affermato dalla stazione appaltante, la polizza fideiussoria costituita a titolo di cauzione provvisoria risulta intestata non soltanto alla SoGeSi, designata quale capogruppo, ma anche alla Rivoira, secondo quanto dimostra la lettura dell’appendice contrattuale (pattuizione speciale di coobligazione) contestuale alla prima e facente parte integrante di essa in ragione della esplicita previsione riguardante la Rivoira, in veste di co-obbligata, appunto.
L’argomento dell’impresa CoGeSi si rivela fondato.
Preliminarmente, va osservato che il bando di gara relativamente alla parte che qui interessa ha stabilito che “in caso di raggruppamento di prestatori di servizi la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dall’impresa designata quale capogruppo.
Va osservato, inoltre, che nel verbale n. 2 impugnato risulta che l’esclusione delle ricorrenti è stata disposta “poiché la fideiussione presentata quale cauzione provvisoria ai sensi dell’art 34, punto i) del capitolato speciale d’appalto risulta prestata in favore della So.Ge.Si. e non anche dell’impresa mandante della costituenda ATI, peraltro neppure citata nel testo della polizza fideiussoria” richiamandosi, poi, la giurisprudenza sul punto.
Dalla documentazione versata in atti risulta infine che alla polizza della Vittoria Assicurazioni, riguardante la So.Ge.Si., risulta allegata anche con un espresso riferimento al suo numero di individuazione, una “pattuizione speciale” facente parte integrante della medesima polizza stipulata a richiesta e per conto della SoGeSi e in nome e per conto della Rivoira e sottoscritta da entrambe.
Risulta, inoltre, che la scadenza di tale polizza unitamente alla parte allegata è stata prorogata, sulla base di quanto richiesto dalla stazione appaltante a tutte le imprese partecipanti alla gara, per entrambe le ricorrenti, fino alla data prevista, del 21 novembre 2007.
Deve rilevarsi, infine, che le ricorrenti hanno immediatamente contestato la ragione dell’esclusione con nota consegnata in data 10 maggio 2007 adducendo tutte le argomentazioni, poi proposte in ricorso, sostenendo la sussistenza del requisito richiesto e sottolineando la contenstualità della polizza con l’atto di coobligazione.
Dalla ricostruzione appena svolta ritiene il Collegio che nel caso in esame non trovi applicazione la richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 4 ottobre 2005 che prevede la necessità di una polizza fideiussoria sottoscritta da tutte le imprese che hanno manifestato la loro intenzione di riunirsi in raggruppamento, atteso che – contrariamente a quanto affermato nel verbale n. 2 della commissione esaminatrice – nella fattispecie in esame non si è in presenza di una polizza fideiussoria rilasciata in favore della sola impresa capogruppo ma di una polizza che si estende attraverso l’atto di coobligazione, sottoscritto in pari data 16 novembre 2006 e facente parte integrante della polizza medesima, alla società Rivoira, vale a dire all’altra impresa della costituenda ATI con ciò riguardando tutte le imprese che si sono obbligate a riunirsi in raggruppamento temporaneo.
Ne consegue che il ricorso si rivela fondato e va accolto.
La natura della vicenda esaminata consente al Collegio di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater



Accoglie il ricorso proposto dalle società So.Ge.Si e Rivoira meglio specificato in epigrafe, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2008.



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