T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 15 luglio 2008 n. 356
L. Papiano Pres. U. Giovannini Est.
C.M.E. ed altre (Avv. P. Michiara) contro il Comune di Guastalla (Avv.
D. Barigazzi) nei confronti di Tecton Societa' Cooperativa di Reggio
Emilia ed altre (Avv.ti L. Di Giannantonio, C. Branchetti e R.
Dall’Argine) |
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1. Contratti della P.A. - Offerta economicamente più vantaggiosa - Riferimento di un disciplinare di gara alla necessità che l’attribuzione dei punteggi sia fatta secondo il criterio proporzionale - Indica chiaramente ed unicamente che vi debba essere proporzionalità nella valutazione delle offerte economiche e nella conseguente ripartizione dei punteggi alle concorrenti – Non è possibile evincere dall’utilizzo del singolare e dell’articolo “il” qualsivoglia preferenza accordata dalla “lex specialis” all’uno o all’altro criterio – Scelta del criterio c.d. “criterio proporzionale inverso” - Legittimità
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2. Contratti della P.A. - Offerta economicamente più vantaggiosa – C.d.“criterio proporzionale inverso” di attribuzione del punteggio - Nozione
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3. Contratti della P.A. - Offerta economicamente più vantaggiosa – Inserimento di un criterio ulteriore o comunque nuovo rispetto a quelli previsti dal bando – È illegittimo qualora se conosciuto al momento della redazione delle domande di partecipazione alla gara avrebbe potuto oggettivamente influenzare detta preparazione
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1. Il riferimento di un disciplinare di gara alla necessità che l’attribuzione dei punteggi sia fatta secondo il criterio proporzionale indica chiaramente ed unicamente che vi debba essere proporzionalità nella valutazione delle offerte economiche e nella conseguente ripartizione dei punteggi alle concorrenti, senza che, di contro, sia possibile evincere dall’utilizzo del singolare e dell’articolo “il” qualsivoglia preferenza accordata dalla “lex specialis” all’uno o all’altro criterio, posto che, comunque, garantiscono entrambi sia che alla concorrente che ha presentato la migliore offerta economica sia attribuito il punteggio massimo previsto sia che a tutte le restanti offerte siano attribuiti punteggi in modo proporzionale. D’altra parte, se pure è vero che il c.d. “criterio diretto” è largamente utilizzato nelle gare pubbliche, è altrettanto vero che non è infrequente l’utilizzo del c.d. “criterio inverso”, specie in riferimento a gare da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa ove, come è nel caso in esame, la stazione appaltante ha chiaramente inteso attribuire maggiore considerazione e rilevanza in termini di punteggio alla componente tecnica-qualitativa dell’offerta rispetto al prezzo e, più in generale, rispetto alla componente economica. Ne consegue che è legittima la scelta della stazione appaltante di utilizzare tale ultimo criterio.
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2. Nel c.d. “criterio proporzionale inverso” i punteggi attribuiti alle offerte economiche diverse da quella migliore (e quindi più bassa ed alla quale è assegnato il punteggio massimo), sono tutti calcolati unicamente in proporzione rispetto a detto punteggio, in modo che all’aumentare del prezzo offerto diminuisca proporzionalmente il punteggio attribuibile all’offerta, con conseguente minore distacco – in valore assoluto - tra il punteggio conseguito dalla migliore offerta e quello da attribuire alle altre offerte e, in definitiva, con il risultato, per le concorrenti, di minore appetibilità dell’ottenimento della posizione di “migliore offerta economica”, specie laddove alla gara abbia preso parte un numero ridotto di imprese. All’opposto, in caso di folta partecipazione alla competizione, tale effetto del criterio di proporzionalità inversa tende a perdere progressivamente di consistenza con l’aumentare del numero di imprese ammesse alla valutazione delle offerte. Tale criterio indiretto è quello maggiormente idoneo, ai sensi di quanto disposto dal 5° comma dell’art. 83 del D. Lgs n. 163 del 2006, ad attribuire i punteggi laddove i parametri di valutazione dell’offerta economica previsti nel disciplinare siano oggettivamente disomogenei tra loro. Difatti tale disposizione prevede che, al fine di attuare”…la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa…”.
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3. Nelle gare pubbliche da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può ritenersi illegittimo l’inserimento, da parte dell’organo giudicatore, di un criterio ulteriore o comunque nuovo rispetto a quelli previsti dal bando, solo qualora l’eventuale conoscenza di tale elemento al momento della redazione delle domande di partecipazione alla gara avrebbe potuto oggettivamente influenzare detta preparazione
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N. 00356/2008 REG.SEN.
N. 00183/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 183 del 2007, proposto da:
C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Società cooperativa, in proprio e quale capogruppo della costituenda Ati con Montanari Luigi s.r.l., -S.A.C.E.A. s.p.a, Consorzio Pegaso e Studio di Ingegneria Ing. Marco Poli e Arch. Guido Tassoni, a loro volta ciascuna in proprio e quale componente la suddetta A.T.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dall'avv. Paolo Michiara, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Antini 3;
contro
Comune di Guastalla, in persona del Sindaco p.t. e Commissione della gara “de qua” presso lo stesso Comune di Guastalla, in persona del Presidente, rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Barigazzi, in Parma, via Carducci, 24;
nei confronti di
Tecton Societa' Cooperativa di Reggio Emilia, in proprio e quale capogruppo della costituenda Ati con Studio Gaggiotti - Gambacorta & Associati e Gaggiotti Andrea - Studio Gaggiotti -Gambacorta & Associati, a loro volta ciascuna in proprio e quale componente la suddetta A.T.I., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Di Giannantonio, Corrado Branchetti e Roberta Dall’Argine, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Padula, in Parma, Borgo del Parmigianino, 16;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della determina in data 18/4/2007, con cui l’Amministrazione Comunale di Guastalla ha aggiudicato definitivamente ad A.T.I. avente Tecton Società Cooperativa quale capogruppo l’appalto per la concessione di progettazione e costruzione e gestione dei lavori di restauro di Palazzo Gonzaga – 3° stralcio a Guastalla; b) dei verbali di gara del 19/2/2007, 27/2/2007 e 19/3/2007, della valutazione delle offerte avvenuta in tale ultima data e della lettera in data 21/4/2007 inviata dal Comune e, in subordine: c) del bando e del disciplinare di gara relativi all’appalto in questione e d) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ivi incluso l’atto di aggiudicazione provvisoria della gara
e per la condanna dell’Amministrazione Comunale di Guastalla a costituire con la ricorrente il rapporto contrattuale oggetto di gara o, in subordine, per dichiarare l’obbligo in tal senso del Comune o per la condanna a risarcire i danni subiti dalla ricorrente per equivalente monetario.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Guastalla e della Commissione di gara presso lo stesso Comune;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e contestuale ricorso incidentale presentati da Tecton Società cooperativa in proprio e quale capogruppo di costituenda ATI con Studio Gaggiotti-Gambacorta & associati
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 17/06/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente ricorso, la costituenda A.T.I. avente la società cooperativa C.M.E. – Consorzio Imprenditori edili quale capogruppo chiede l’annullamento della determina in data 18/4/2007, con la quale il Comune di Guastalla ha aggiudicato in via definitiva alla costituenda A.T.I. avente la società cooperativa Tecton quale capogruppo l’appalto per la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di restauro di Palazzo Gonzaga – 3° stralcio – in Guastalla (RE), nonchè dei verbali di gara redatti il 19/2/2007, 27/2/2007 e 19/3/2007 e, in via subordinata del bando e del disciplinare di gara.
La ricorrente svolge, inoltre, contestuale azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno a suo dire subito per effetto degli atti impugnati.
A sostegno dell’impugnativa ATI C.M.E. deduce i seguenti motivi in diritto:
1) Violazione del bando e del disciplinare di gara; violazione dell’art. 83 D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 91 D.P.R. n. 554 del 1999; Eccesso di poter per difetto di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento e di buon andamento;
L’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006 stabilisce, in relazione alle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che il bando elenchi i criteri di valutazione e, per ciascuno di tali criteri, preveda ove necessario i sub criteri e i sub pesi o i sub punteggi.
Il bando in esame prevedeva l’aggiudicazione dell’appalto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi indicati nel disciplinare di gara che, a sua volta, prevedeva, per l’offerta economica, che “la ripartizione dei vari punteggi verrà effettuata assegnando il punteggio max all’offerta migliore e di seguito alle altre secondo il criterio proporzionale”.
E’ ovvio che, in assenza di qualsiasi altra specificazione, l’indicato criterio proporzionale, doveva necessariamente essere inteso come criterio proporzionale in linea retta o diretto.
La Commissione, invece, nel verbale del 19/3/2007 non si atteneva al criterio stabilito dal disciplinare, indicando una formula per l’attribuzione e ripartizione proporzionale del punteggio una formula applicativa del criterio proporzionale inverso.
L’utilizzo di tale errato criterio ha quale illogica conseguenza che un offerta che non prospetti alcun miglioramento economico riceva comunque un punteggio superiore a zero.
Inoltre, la Commissione ha anche errato nell’individuare i parametri ai quali applicare la suddetta formula matematica per l’attribuzione dei vari punteggi, non avendo tenuto conto né degli “sconti” praticati dalle concorrenti (calcolati in giorni per la consegna dei progetti, in anni per la durata della concessione) né del ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara, prendendo a base semplicemente i termini di consegna, la durata della concessione e con riferimento al ribasso, il valore economico del prezzo effettivamente dovuto al concessionario.
In ragione di tali errori, si è verificato che per l’offerta economica A.T.I. controinteressata ha ottenuto un punteggio di 37,94, mentre alla ricorrente sono stati attribuiti solamente 37,50 punti.
A questo proposito, si consideri che, con riferimento alle voci “durata della concessione” e “ribasso sul prezzo offerto” (che insieme valgono 30 punti), la ricorrente ha ottenuto il massimo, mantre la controinteressata 27, 94 punti, pur a fronte di un’enorme differenza tra le due offerte: 25 anni di durata della concessione offerti dalla ricorrente a fronte di 29 anni ed un ribasso del 10, 25% evidenziato dalla ricorrente a fronte di quello del 7,10% della controinteressata.
In definitiva, la Commissione di gara ha illegittimamente stabilito, nella seduta del 19 marzo, in criterio di attribuzione dei punteggi che nulla ha a che vedere con quanto indicato nel bando e nel disciplinare di gara, con ciò violando palesemente quanto disposto dall’art. 83, comma 4, D. Lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 91 D.P.R. n. 554 del 1999.
D’altra parte si è dimostrato, tramite la nota tecnica depositata, che il corretto utilizzo del criterio proporzionale diretto avrebbe fatto conseguire alla ricorrente un punteggio più alto, tale da sopravanzare la controinteressata e a consentirle di aggiudicarsi la concessione.
Si rileva, inoltre, che l’utilizzo di un criterio diverso da quello indicato nel bando non risulta nemmeno supportato da alcuna motivazione.
2) Eccesso di potere per illogicità manifesta e falso supposto di fatto; Violazione dei principi del giusto procedimento e di buon andamento;
Il difetto di motivazione sussiste inoltre anche in riferimento alla comunicazione del Comune di Guastalla del 21/4/2007, dato che la presenza del procuratore speciale della ricorrente nella seduta della Commissione in cui è stata illustrata la formula matematica senza segnalare l’errore in cui è incorsa la stessa non è di per sé idonea né per giustificare la violazione delle norme disposte per la procedura di gara né può costituire comportamento acquiescente della società riguardo alla violazione stessa.
Inoltre, il sig. Cantoni ha presenziato alla seduta unicamente quale Procuratore speciale di C.M.E. , non avendo alcuna procura da parte degli altri componenti della costituenda A.T.I..
3) Violazione del bando e del disciplinare di gara; Eccesso di potere per falso supposto di fatto e difetto di motivazione; Violazione dei principi del giusto procedimento e di buon andamento;
La Commissione di gara ha inoltre errato nel valutare l’offerta tecnica di A.T.I. ricorrente, dato che mentre il bando prevedeva che ciascuna concorrente depositasse nella busta relativa all’offerta tecnica un “approfondimento del progetto preliminare” già approvato dalla stazione appaltante e, quindi, una progettazione di massima, la Commissione ha ritenuto di dover valutare gli elaborati grafici e, più in generale la documentazione tecnica di una sorta di “progettazione definitiva ed esecutiva”, tanto è vero che A.T.I. ricorrente, che aveva proposto la propria offerta tecnica sulla base di quanto richiesto dal bando, è stata ingiustamente penalizzata con un basso punteggio “poiché i progetti da loro presentati erano poco dettagliati”.
Anche per tali elementi di valutazione la Commissione risulta non essersi attenuta ai criteri indicati nella “lex specialis”, con conseguente illegittima attribuzione alla ricorrente di un punteggio relativo all’offerta tecnica inferiore di almeno tre punti a quello spettante.
4) Violazione degli artt. 83 e 144 del D. Lgs. n. 163 del 2006; Violazione dell’art. 91 D.P.R. n. 554 del 1999; Violazione del principio del giusto procedimento;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse corretto il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte economiche, sarebbero indubbiamente illegittimi il bando ed il disciplinare di gara per evidente violazione degli artt. 83 e 144 del D. Lgs. n. 163 del 2006, data la mancata indicazione dei criteri di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché la loro ponderazione, o se non era possibile, l’indicazione dei criteri in ordine decrescente di importanza.
Tali considerazioni valgono anche in riferimento all’offerta tecnica, dato che il bando aveva richiesto progetti “di massima” e non progetti “definitivi ed esecutivi”, così come. invece, sono stati valutati dalla Commissione.
5) Risarcimento del danno.
La sottrazione dell’appalto alla ricorrente comporterà un danno che, secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza in materia, può essere economicamente quantificato nella misura minima del 10%dell’importo dell’appalto. Nella denegata ipotesi in cui non si credesse vittoriosa l’offerta della ricorrente e si annullasse l’intera procedura di gara, questa avrebbe comunque diritto al risarcimento per perdita di possibilità da liquidarsi anche in via equitativa.
Il Comune di Guastalla, costituitosi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso.
A.T.I avente Tecton società cooperativa quale capogruppo, nel costituirsi in giudizio chiede che il ricorso sia respinto perché infondato, altresì proponendo, in subordine, ricorso incidentale avverso gli atti della gara “de qua” e più precisamente avverso i verbali della Commissione relativi alle sedute del 19 e del 27 febbraio 2007 nella parte in cui non è stata esclusa A.T.I. ricorrente per avere omesso di presentare l’atto costitutivo del componente dell’A.T.I. Consorzio Pegaso, malgrado tale produzione fosse richiesta a pena di esclusione dal disciplinare di gara. .
Alla pubblica udienza del 20/6/2008, la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la gara pubblica bandita dal Comune di Guastalla per la concessione di progettazione costruzione e gestione dei lavori di restauro di Palazzo Gonzaga – 3° stralcio – a Guastalla e che doveva essere aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Il ricorso è stato presentato dalla costituenda associazione temporanea di imprese tra C.M.E. – capogruppo -, Montanari Luigi s.r.l. S.A.C.E.A. s.pa., Consorzio Pegaso e Studio d’Ingegneria Ing. Marco Poli e Arch. Guido Tassoni, che agiscono sia in proprio sia quali componenti la suddetta A.T.I.
I ricorrenti (di seguito: ATI C.M.E.) chiedono, in via principale, l’annullamento della determina comunale di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della costituenda associazione temporanea di imprese tra Tecton Società cooperativa – capogruppo – e Studio Gaggiotti-Gambacorta & Associati, anch’essi attuali controinteressati che resistono in proprio e quali componenti la suddetta A.T.I. (di seguito: ATI Tecton).
Gli stessi chiedono, inoltre ed in via subordinata, l’annullamento del bando e del disciplinare di gara, di cui affermano l’illegittimità in quanto non contenenti i criteri ed i sub criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta economicamente più vantaggiosa, come invece è espressamente imposto dagli artt. 83 e 144 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 91 del D.P.R. n. 554 del 1999.
ATI C.M.E. svolge, infine, contestuale azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali che la stessa ritiene di avere subito a causa degli atti impugnati.
L’Amministrazione Comunale appaltante, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso.
A.T.I. Tecton, costituitasi anch’essa in giudizio, oltre a chiedere la reiezione del ricorso, presenta, al fine di paralizzare il ricorso principale avversario, ricorso incidentale avverso alcuni verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, limitatamente alle parti di tali atti non contenenti l’esclusione di ATI C.M.E. dalla competizione.
Il Collegio ritiene di dover affrontare le censure proposte dalla ricorrente seguendo l’ordine di priorità dalla stessa indicato, dando quindi la precedenza a quelle che attaccano direttamente il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara “de qua”.
Con il primo mezzo, la ricorrente sostiene che la Commissione di gara, nell’avere stabilito, nella seduta del 19/3/2007, un criterio di attribuzione dei punteggi all’offerta economica secondo il metodo c.d. “proporzionale inverso” e non secondo il metodo c.d. “proporzionale diretto”, avrebbe palesemente violato il bando ed il disciplinare di gara nella parte in cui si prescrive che “la ripartizione dei vari punteggi verrà effettuata assegnando il punteggio max all’offerta migliore e di seguito alle altre secondo il criterio proporzionale” (v. disciplinare pag. 4).
ATI C.M.E. afferma, in buona sostanza, che, in assenza di ulteriori precisazioni, il riferimento fatto nel disciplinare di gara al criterio “proporzionale” di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, imponeva alla Commissione di applicare il criterio proporzionale “diretto”, con conseguente illegittimità dei verbali di gara (e della successiva aggiudicazione definitiva), derivante dal fatto che il seggio di gara ha valutato le offerte economiche utilizzando un criterio del tutto difforme da quello previsto dalla “lex specialis”.
Il Collegio ritiene che le suesposte considerazioni non possano essere condivise.
Invero, il riferimento del disciplinare di gara alla necessità che l’attribuzione dei punteggi sia fatta secondo il criterio proporzionale indica chiaramente ed unicamente che vi debba essere proporzionalità nella valutazione delle offerte economiche e nella conseguente ripartizione dei punteggi alle concorrenti, senza che, di contro, sia possibile evincere dall’utilizzo del singolare e dell’articolo “il” qualsivoglia preferenza accordata dalla “lex specialis” all’uno o all’altro criterio, posto che, comunque, garantiscono entrambi sia che alla concorrente che ha presentato la migliore offerta economica sia attribuito il punteggio massimo previsto sia che a tutte le restanti offerte siano attribuiti punteggi in modo proporzionale.
D’altra parte, se pure è vero che il c.d. “criterio diretto” è largamente utilizzato nelle gare pubbliche, è altrettanto vero che non è infrequente l’utilizzo del c.d. “criterio inverso”, specie in riferimento a gare da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa ove, come è nel caso in esame, la stazione appaltante ha chiaramente inteso attribuire maggiore considerazione e rilevanza in termini di punteggio alla componente tecnica-qualitativa dell’offerta rispetto al prezzo e, più in generale, rispetto alla componente economica (v. ad es. relativamente ad una gara per l’affidamento del servizio di assistenza di alunni portatori di handicap C.d.S., sez. V, 5/12/2005 n. 6888).
Nel c.d. “criterio proporzionale inverso”, infatti, i punteggi attribuiti alle offerte economiche diverse da quella migliore (e quindi più bassa ed alla quale è assegnato il punteggio massimo), sono tutti calcolati unicamente in proporzione rispetto a detto punteggio, in modo che all’aumentare del prezzo offerto diminuisca proporzionalmente il punteggio attribuibile all’offerta, con conseguente minore distacco – in valore assoluto - tra il punteggio conseguito dalla migliore offerta e quello da attribuire alle altre offerte e, in definitiva, con il risultato, per le concorrenti, di minore appetibilità dell’ottenimento della posizione di “migliore offerta economica”, specie laddove alla gara abbia preso parte un numero ridotto di imprese.
All’opposto, in caso di folta partecipazione alla competizione, tale effetto del criterio di proporzionalità inversa tende a perdere progressivamente di consistenza con l’aumentare del numero di imprese ammesse alla valutazione delle offerte.
Il Collegio deve inoltre rilevare che il criterio applicato dalla Commissione era anche quello maggiormente idoneo, ai sensi di quanto disposto dal 5° comma dello stesso art. 83 del D. Lgs n. 163 del 2006, ad attribuire i punteggi in relazione a parametri di valutazione dell’offerta economica previsti nel disciplinare oggettivamente disomogenei tra loro.
Tale disposizione prevede che, al fine di attuare”…la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa…”.
E’ pertanto evidente che il criterio applicato dal seggio di gara per valutare i diversi e tra loro disomogenei parametri indicati nella “lex specialis” per le offerte economiche si ponga in linea di assoluta coerenza con la riportata disposizione, dato che, in tal modo, mediante lo sviluppo di un’unica formula matematica, è stato possibile valutare le componenti dell’offerta economica con i rispettivi diversi termini di valutazione e, quindi, nel dettaglio: i “tempi di esecuzione” in mesi, la “consegna dei progetti” in giorni, la “durata della concessione” in anni e, infine, l’elemento “prezzo”, sulla base dell’importo effettivamente dovuto al concessionario.
Risultato, questo, che è stato conseguito senza dovere far luogo, come sarebbe stato invece necessario utilizzando il criterio proporzionale diretto (v. pagg 8 e 9 del ricorso), ad un’artificiosa trasformazione dei suddetti parametri massimi indicati nel disciplinare in giorni, mesi ed anni, in dati su base percentuale rappresentanti fittizi “sconti” offerti dalle concorrenti sui suddetti parametri massimi del disciplinare.
Il Collegio ritiene, in definitiva, che l’utilizzo di tale criterio nella gara “de qua” sia legittimo, sia in quanto garantisce anch’esso, nel rispetto della “lex specialis”, una ripartizione proporzionale dei punteggi relativi alle offerte economiche sia perché esso appare del tutto logico, risultando coerente, oltre che con la volontà della stazione appaltante di attribuire maggiore rilevanza – in una gara inerente peculiari e delicati lavori di progettazione ed esecuzione del restauro di Palazzo Gonzaga – al profilo tecnico-qualitativo delle offerte rispetto a quello economico, anche con la stessa “lex specialis” di gara nella parte in cui sono indicati termini di valutazione dell’offerta economica tra loro disomogenei.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve conseguentemente essere respinto anche il secondo mezzo d’impugnazione, rilevante carenza di motivazione nell’utilizzo del criterio proporzionale “inverso”, stante l’accertata proporzionalità e ragionevolezza del metodo applicato dalla Commissione.
Inoltre, tale criterio, essendo stato esplicitato in una determinata formula matematica resa nota in seduta pubblica prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, non necessitava di alcun ulteriore supporto motivazionale.
Con il terzo mezzo d’impugnazione, ATI C.M.E. sposta il tiro dall’offerta economica a quella tecnica, al fine di rilevare violazione del bando per avere la Commissione a suo dire illegittimamente valutato gli elaborati grafici ed il progetto tecnico delle concorrenti alla stregua di un progetto definitivo od esecutivo e non già, come espressamente richiesto dalla “lex specialis”, quale documentazione relativa ad un mero “approfondimento del progetto preliminare”.
Riferisce ATI ricorrente che il basso punteggio attribuitole su questo elemento è dovuto ad un altro palese errore della Commissione, consistente nella illegittima penalizzazione, in termini di punteggio, di quei progetti che, come quello presentato dalla stessa, non hanno evidenziato elaborati più approfonditi e dettagliati, in quanto non erano richiesti dal bando ed in quanto non erano afferenti al tipo di progettazione (preliminare) richiesta.
Il Collegio ritiene che anche tale censura non colga nel segno, dato che è la stessa “lex specialis” a richiedere un approfondimento del progetto preliminare, oltre alle eventuali indicazioni di lavori aggiuntivi e di migliorie al progetto, cosicché risulta del tutto ragionevole e coerente con la suddetta disposizione di gara avere assegnato un basso punteggio a quelle concorrenti che, pur a fronte di un’esplicita richiesta del bando nella indicata direzione, hanno ciò nonostante ritenuto di presentare un’offerta poco approfondita e non sufficientemente dettagliata.
Il quarto motivo di ricorso è subordinato al mancato accoglimento dei primi tre ed esso, come si è accennato, aggredisce direttamente il bando ed il disciplinare di gara, denunciandone il contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 144 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 91 del D.P.R. n. 554 del 1999, per non avere la “lex specialis” previsto i criteri di attribuzione dei punteggi alle offerte che sono stati invece illegittimamente adottati dalla Commissione di gara.
Il motivo è infondato, stante che il disciplinare di gara indica i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l’elemento tecnico che per l’offerta economica, prevedendo in proposito anche i relativi sotto criteri e sotto punteggi.
Nel dettaglio, il disciplinare prevede che il punteggio massimo di 60 punti attribuibile all’offerta tecnica debba essere ulteriormente ripartito tra 2 criteri: “valutazione tecnica ed estetica delle opere da eseguire” (max punti 30) e “indicazione lavori aggiuntivi o migliorie non previsti nel progetto preliminare a base di gara, ma offerti dall’operatore economico” (max punti 30), con ulteriore suddivisione di tale ultimo criterio in altri 3 sottocriteri, proposti in via non esclusiva e relativi a: “restauro di tutte le facciate laterali (max punti 15), “progetto e realizzazione della rifunzionalizzazione del giardino” (max punti 10) e “restauro di stanze aggiuntive poste al piano primo attualmente collocate all’esterno del perimetro oggetto dei lavori (max punti 5).
A loro volta, i 40 punti attribuibili alla migliore offerta economica risultano ripartiti nei seguenti 5 criteri: “tempi di esecuzione” (max punti 5), “tempi per la consegna della progettazione definitiva (max punti 3), tempi per la consegna della progettazione esecutiva (max punti 2), durata della concessione (max punti 10) e infine “ribasso percentuale sul prezzo offerto” (max punti 20).
Dalla semplice rilettura della suddetta elencazione inserita nel disciplinare di gara emerge con nettezza la palese infondatezza della censura, tenuto anche conto che, come già si è avuto modo di accennare, la formula matematica relativa al c.d. “criterio proporzionale inverso” predisposta dalla Commissione nella seduta del 19/3/2007, costituisce mera estrinsecazione applicativa di un parametro già previsto dallo stesso disciplinare e con il quale si stabilisce che “La ripartizione dei vari punteggi verrà effettuata assegnando il punteggio max all’offerta migliore e di seguito alle altre secondo il criterio proporzionale”.
Il criterio applicato dalla Commissione assolve infatti ad entrambi i suddetti requisiti, prevedendo anch’esso che alla migliore offerta economica sia assegnato il punteggio massimo attribuibile e che le ulteriori offerte debbano essere valutate in proporzione a tale punteggio, con conseguente infondatezza sempre della stessa censura, nella parte in cui si afferma che tale elemento debba essere qualificato alla stregua di un autonomo criterio o sotto criterio illegittimamente introdotto “ex novo”dalla Commissione.
D’altra parte, anche a seguire, in via meramente ipotetica, la tesi della ricorrente e, quindi, a volere valutare tale elemento quale nuovo criterio o sotto criterio introdotto dal seggio di gara, non si perverrebbe comunque a rilevare un contrasto tra gli atti di gara e la normativa segnalata dalla ricorrente, con particolare riferimento all’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Ritiene la Sezione, condividendo, sul punto, il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, che a sua volta si è plasmato su diverse decisioni della Corte di Giustizia CE ( v. ad es. sent. 18/10/2001 causa 19/00) che nelle gare pubbliche da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possa ritenersi illegittimo l’inserimento, da parte dell’organo giudicatore, di un criterio ulteriore o comunque nuovo rispetto a quelli previsti dal bando, solo qualora l’eventuale conoscenza di tale elemento al momento della redazione delle domande di partecipazione alla gara avrebbe potuto oggettivamente influenzare detta preparazione (v. C.d.S., sez. VI, 14/9/2006 n. 5323).
Nella specie, ATI. C.M.E. sostiene, per l’appunto, che se avesse saputo a tempo debito dell’utilizzo del criterio proporzionale inverso di valutazione delle offerte economiche, avrebbe sicuramente modificato la propria offerta, da un lato maggiormente valorizzando e curando l’aspetto tecnico e dall’altro proponendo all’amministrazione – vista la più attenuata importanza dell’aspetto economico derivante dall’applicazione di tale criterio – un’offerta economica meno conveniente per l’amministrazione appaltante.
Il Collegio ritiene che tali argomentazioni siano poco persuasive e non siano, quindi, condivisibili, in quanto troppo semplicistiche e schematiche nelle affrettate conclusioni a cui pervengono.
Si osserva, in proposito, che un’impresa che partecipa ad una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa debba necessariamente adottare la strategia che la renda maggiormente competitiva a tale precipuo scopo, dovendo la stessa valutare e soppesare innumerevoli variabili ed elementi sia interni che esterni all’azienda, rispetto ai quali il mero utilizzo, da parte del seggio di gara, del criterio proporzionale “diretto” o di quello “inverso” di attribuzione dei punteggi all’offerta economica appare elemento di per sé poco rilevante ed oggettivamente inidoneo a modificare tale complessa ed articolata attività preparatoria.
Oltre a ciò, occorre anche tenere nel dovuto conto che la maggiore o minore rilevanza dell’effetto compressivo dei distacchi tra il migliore offerente e gli altri concorrenti del criterio avversato dalla ricorrente dipende da un dato: il numero di partecipanti alla gara che, comunque, non è conosciuto e nemmeno è conoscibile dal concorrente al momento della stesura dell’offerta.
In definitiva, anche a volere ipoteticamente qualificare l’elemento in questione nel senso sopra precisato, esso risulterebbe comunque fattore di trascurabile importanza e di per sé oggettivamente non idoneo, se conosciuto al momento della preparazione dell’offerta, a modificare il contenuto della stessa.
Per quanto sopra esposto, il ricorso principale è respinto.
A ciò ulteriormente consegue che il ricorso incidentale presentato da ATI Tecton debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La peculiarità e la complessità delle questioni affrontate costituiscono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Dichiara altresì improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso incidentale presentato da ATI Tecton.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2008
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