Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 luglio 2008 n. 3474
C. Piscitello Pres. G. Calderoni Est.
Collegio Naz.Le Agrotecnici e Agrotecnici Laureati ed altri
(Avv.ti F. Ferroni M. Prosperetti D. Tomassetti ed F.
Lucarelli) contro la Regione Emilia Romagna (Avv. R.
Facinelli) ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(non costituito)


1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Ordini professionali – Sussite anche ogniqualvolta si tratti di conseguire determinati vantaggi giuridicamente riferibili alla categoria - Sussiste anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto di interessi tra ordini e singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato che l'ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionalizzato della categoria

 

2. Ambiente – Agricoltura e foreste – Piano rurale regionale - Avviso pubblico per la presentazione di offerte di servizi di formazione, informazione e consulenza – Richiesta del requisito dell’esperienza (almeno biennale) indiscriminatamente per tutto il personale ovvero anche per gli iscritti ad Ordini e Collegi professionali - Illegittimità

1. Gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, non solo - ovviamente - quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria ed anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto di interessi tra ordini e singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato che l'ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionalizzato della categoria. Ciò significa che la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idonea ad escludere la legittimazione ad agire dell'ordine professionale, deve essere sostanziale, essendo all'uopo insufficiente la circostanza meramente eventuale e giuridicamente insignificante che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento che l'ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato della categoria

 

2. È illegittima la deliberazione regionale con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di offerte di servizi di formazione, informazione e consulenza, ai fini del loro inserimento nel Catalogo regionale telematico denominato “Catalogo verde”, previsto nel Piano Regionale di sviluppo rurale 2007/2013 nella parte in cui richiede il requisito dell’esperienza (almeno biennale) indiscriminatamente per tutto il personale - e, dunque, anche per gli iscritti ad Ordini e Collegi professionali -, in quanto tali soggetti, per ottenere l’iscrizione all’Ordine o Collegio, hanno già sostenuto un periodo di praticantato e superato un esame di stato e ciò integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v’è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I




Registro Sentenze: 3474/2008
Registro Generale: 141/2008




nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore

GRAZIA BRINI Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 141/2008 proposto da:

COLLEGIO NAZ.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI E ALTRI
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI BOLOGNA
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI FC
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI FERRARA
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI MODENA
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI PC-PR-
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI RAVENNA
FED.NAZ.LE ORDINE VETERINARI ITALIANI
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI BOLOGNA
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI FERRARA
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI FORLI'
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI PARMA
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI PIACENZA
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI RAVENNA
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI REGGIO EMILIA
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI RIMINI



rappresentati e difesi da:

FERRONI AVV. FRANCESCO
PROSPERETTI AVV. MARCO
TOMASSETTI AVV. DOMENICO
LUCARELLI AVV. FEDERICO




con domicilio eletto in BOLOGNA


VIA MURRI N. 9 C/O AVV. TIRAPANI
presso
FERRONI AVV. FRANCESCO

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA
rappresentata e difesa da:
FACINELLI AVV. ROBERTO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CASTELLATA N. 3/2 A - 3/B
presso la sua sede

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI n.c.
per l'annullamento



della deliberazione della Giunta regionale 5.11.2007, n. 1652, recante avviso pubblico per la presentazione di offerte di servizi per l’implementazione del “catalogo verde”, in applicazione delle misure 111-azione 1 e 114 del P.S.R. 2007-2013;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 5 giugno 2008, il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.
Con l’atto introduttivo del giudizio, gli Ordini dei veterinari e i Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati delle provincie dell’Emilia-Romagna (nonché i rispettivi Federazione e Collegio nazionale) - premesse la propria legittimazione al ricorso e la normativa europea in tema di Piani di sviluppo rurale e di Sistema di consulenza aziendale per le aziende agricole beneficiarie di aiuti diretti - impugnano la deliberazione regionale in epigrafe, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di offerte di servizi di formazione, informazione e consulenza, ai fini del loro inserimento nel Catalogo regionale telematico denominato “Catalogo verde”, previsto nel Piano di sviluppo Regionale 2007/2013.
Queste le censure dedotte:
1) violazione artt. 3, 4, 5, 13, 14, 15 Regolamento CE n. 1782/2003; degli artt. 9, 20 e 24 Regolamento CE n. 1698/2005; degli artt. 21 bis usque quinquies Regolamento CE n. 1257/1999 e successive modificazioni; violazione Regolamento CE n. 817/2004; nonché dei principi di cui agli artt. 2, 3, 34, 49, 50, 81, 82 e 86 del Trattato UE e agli artt. 1, 2, 3, 41, 97, 120 e 177 Cost.; dell’art. 2 legge n. 3/1976; del D.Lgs. n. 233/1946 e del D.P.R. n. 221/1954;del D.Lgs. n. 30/2006 e del D.Lgs. n. 206/2007; della legge n. 241/90; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, nell’assunto fondamentale che - essendo le attività di consulenza previste dalla misura 114 del P.S.R. Emilia-Romagna comprese tra quelle “tipiche” degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati e dei Veterinari - le stesse sarebbero esercitabili esclusivamente dagli iscritti nei relativi Albi e che l’atto impugnato ostacolerebbe il libero esercizio della loro attività professionale, consentendone lo svolgimento anche a soggetti non iscritti a detti Albi;
2) sussistenza dei medesimi vizi elencati sub 1), con riferimento alla specifica previsione regionale che stabilisce l’obbligo di dimostrare, anche per i professionisti iscritti all’albo, un’esperienza almeno biennale nell’erogazione delle consulenze di cui si tratta, laddove tale requisito (ulteriore rispetto al possesso dell’abilitazione e all’iscrizione all’Albo professionale) risulterebbe limitativo del libero e pieno esercizio delle competenze professionali;
3) ulteriore ricorrenza dei vizi di cui sopra, sotto il profilo che gli anzidetti criteri limiterebbero la possibilità per gli Agrotecnici e i Veterinari di ottenere il riconoscimento di organismo di consulenza;
4) infine, l’avviso pubblico de quo sarebbe affetto da difetto di motivazione, contraddittorietà e perplessità, nella parte in cui omette di considerare che per lo svolgimento delle consulenze in discorso sia necessaria l’iscrizione ad un albo professionale che, al contrario, viene considerato requisito solo eventuale.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo ai Collegi e Ordini ricorrenti, poiché sarebbe ipotizzabile un conflitto di interessi, in seno alla categoria rappresentata, tra soggetti in possesso dell’esperienza (almeno) biennale richiesta e soggetti sprovvisti della stessa; nel merito, la Regione contesta la fondatezza delle censure avversarie e ne chiede la reiezione.
3. Dopo il rinvio della discussione dell’incidente cautelare, la causa è passata in decisione all’odierna pubblica udienza, previa produzione di documentazione e memoria conclusiva da parte dei ricorrenti, nonché previa discussione orale tra i difensori delle parti costituite.
4.1. Ciò premesso, il Collegio deve preliminarmente dichiarare l’ammissibilità del ricorso e di tutte le censure dedotte a suo sostegno, con ciò disattendendo le eccezioni in contrario sollevate dalla Regione.
4.2. Invero, la giurisprudenza è da ultimo orientata (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 4 marzo 2008, n. 483) nel senso che gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, non solo - ovviamente - quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria ed anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto di interessi tra ordini e singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato che l'ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionalizzato della categoria (cfr. in termini: Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; 3 giugno 1996, n. 624; TAR Palermo, sez. II, 22 marzo 2005, n. 410; TAR Campania - Napoli, 11 giugno 1999, n. 1602).
Ciò significa che la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idonea ad escludere la legittimazione ad agire dell'ordine professionale, deve essere sostanziale, essendo all'uopo insufficiente la circostanza meramente eventuale e giuridicamente insignificante che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento che l'ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato della categoria.
4.3. Nel caso in esame, l’azione dei Collegi degli Agrotecnici e degli Ordini dei Veterinari tende, in primis, a riservare ai soli propri iscritti lo svolgimento dell’attività di consulenza di cui si tratta e, sotto questo profilo, non è ravvisabile conflitto di interessi alcuno.
Quanto alla doglianza subordinata che si appunta sulla richiesta di esperienza almeno biennale anche per gli iscritti a detti Ordini e Collegi, il conflitto tra gli iscritti eventualmente in possesso di tale requisito e quelli che ne sono sprovvisti non raggiunge quell’intensità sostanziale individuata dalla giurisprudenza per poter escludere la legittimazione degli Ordini e Collegi medesimi, essendo giuridicamente non rilevante, sotto questo profilo, che alcuni singoli iscritti siano – in ipotesi – dotati di quell’esperienza biennale che tali Organi rappresentativi delle rispettive categorie mirano ad espungere per la generalità delle stesse, con ciò svolgendo un’azione nel superiore interesse collettivo delle categorie in parola, unitariamente intese.
Il ricorso e le singole censure che lo sorreggono si rivelano, pertanto, ammissibili.
5.1. Quanto al merito delle pretese dedotte in ricorso, si è appena detto che esse si articolano in una tesi e domanda principale ed in una tesi e domanda subordinata.
Anche in riferimento alla tesi e connessa domanda principale, si rivelano condivisibili gli argomenti opposti dalla Regione (cfr. pagg. 13-14-15 controricorso), secondo cui, rispettivamente:
- le offerte di formazione, informazione e consulenza considerate dall’impugnato avviso pubblico riguardano un “ventaglio molto più vasto di quello indicato in sede comunitaria come componenti indispensabili del ”;
- “solo una parte delle materie considerate dalle misure nn. 111 e 114 rientrano tra quelle riservate ai membri dell’Ordine ricorrente, ovvero di un qualsiasi altro Ordine professionale”;
- considerando, dunque, sia l’ipotesi di materie non riservate per legge ad uno specifico Ordine professionale (come, ad es., il commercio elettronico e la logistica aziendale) e l’ipotesi di offerte di consulenza in settori, invece, professionalmente “riservati”, l’Avviso ha conseguentemente indicato sia requisiti comuni ad entrambe le suddette tipologie di offerte (quali il titolo di studio e l’esperienza minimi, disponibilità di una struttura adeguata, ecc.), sia requisiti specifici per le materie riservate a determinate categorie di professionisti (superamento esame di stato, iscrizione al competente Albo).
Tali argomenti trovano, invero, puntuale riscontro negli atti di causa e nel tenore letterale dell’Avviso controverso (cfr. pag. 9, su cui infra al capo 5.3.), cosicché risulta, all’evidenza, priva di fondamento la pretesa di fondo degli Ordini e Collegi ricorrenti (sviluppata nel primo e quarto motivo) a che tutte le attività indicate nell’Avviso regionale siano riservate in esclusiva ai propri iscritti.
Laddove, infatti, le parti ricorrenti provvedono ad una elencazione di dette attività (quarto motivo), esse si limitano anche ad indicare funzioni certamente rientranti nella competenza professionale dei Veterinari e degli Agrotecnici (salute e benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali, ecc.) ma trascurano di menzionare i servizi che a tale competenza palesemente sfuggono e che il par. 4 dell’Avviso invece contempla tra quelli pubblicabili nel “Catalogo verde” e ammissibili a contributo, quali:
 B06, Integrazione dei lavoratori stranieri: corsi di lingua italiana, materiali didattici e divulgativi specifici per stranieri;
 C01, Gestione, economia e finanza: supporti volti alla crescita delle capacità di gestione economica, finanziaria, logistica e organizzativa degli imprenditori;
 C02, Fiscalità, tributi e aspetti giuridici dell’impresa;
 C05, Marketing;
 C10, E-skill, professionalizzazione informatica;
 C11, Professionalizzazione linguistica.
5.2. Siffatto ampliamento del campo della consulenza risulta, peraltro, operato proprio dal regolamento CE 1698/05 che - nel confermare le linee del precedente 1782/2003, di riforma a medio termine della PAC - ha correlato l’estensione del ventaglio dei servizi agli obiettivi generali di miglioramento della competitività delle imprese e di sviluppo del potenziale umano.
Il medesimo Regolamento n. 1698/05 sullo sviluppo rurale non fornisce, poi, indicazioni in merito ai soggetti erogatori del servizio di consulenza aziendale.
Dato il carattere generale delle coordinate poste dalla normativa comunitaria, ampi risultano i margini di manovra della loro attuazione nell’ordinamento interno: e, sul piano della prassi operativa, il modus agendi della Regione Emilia-Romagna risulta assolutamente in linea con quello delle altre Regioni italiane, quali ad es. la Puglia, ove la consulenza ex art. 24 Reg. CE n. 1698/2005 è concepita come servizio assai composito e multidimensionale, cui corrispondono soggetti erogatori caratterizzati da multidisciplinarietà e da un alto livello di specializzazione in diverse discipline, con una spiccata preferenza - circa la forma giuridica - per le Società rispetto alle Associazioni tra professionisti; ovvero il Veneto, ove (All. B - D.G.R. n. 199 del 12.2.2008, concernente la misura 114) figurano tra gli interventi ammissibili il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili; il marketing e la logistica; le tecnologie di informazione e comunicazione (ICT); l’innovazione ed il trasferimento tecnologico.
5.3. Sotto il profilo propriamente giuridico, vanno, poi, richiamati i principi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale, ma quello degli interessi di una società, connotati in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (Corte Cost. 345 del 1995). Ed alla luce di tali principi, ancora la Consulta (sentenza n. 418 del 1996) ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità dell'art. 1, primo e ultimo comma del D.P.R. n. 1067 del 1953 e dell'art. 1, primo e ultimo comma, del D.P.R. n. 1068 del 1953, in relazione all'art. 76 Cost., rilevandone la conformità alla precisa prescrizione contenuta nell'articolo unico, lettera a), della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), secondo cui "la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva". Nelle norme delegate - hanno sottolineato i giudici delle leggi - non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l'elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica ne' "l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati ne' quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti".
In altri termini, la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività della elencazione delle attività e, dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi professionisti. L'espressione "a norma di leggi e regolamenti" - di cui all'ultimo comma di entrambe le disposizioni dei DD.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 – deve, ad avviso della Corte, essere doverosamente intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo, ma anche, con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi.
Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio: cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari). L’anzidetto canone generale della libertà di lavoro autonomo e/o di impresa risulta senz’altro osservato dall’avviso regionale di cui qui si controverte, che ha avuto precisa cura di specificare (cfr. pag. 9) che “per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l’ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l’iscrizione all’albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività stessa” e che, in tal caso, risulta pertanto necessaria l’indicazione del superamento dell’esame di stato e l’iscrizione all’Albo.
5.4. Vanno, pertanto, respinte, siccome infondate, le censure (primo e quarto motivo) svolte a supporto della tesi principale prospettata in ricorso.
6.
E’, invece, meritevole di accoglimento la tesi subordinata, dispiegata con il secondo e terzo mezzo di impugnazione e volta a sostenere l’arbitrarietà dell’ulteriore requisito dell’esperienza (almeno biennale), richiesto dall’Avviso per tutto il personale - e, dunque, anche per gli iscritti ad Ordini e Collegi professionali -, in quanto per poter svolgere l’attività consulenziale de qua sarebbe, per l’appunto, sufficiente l’anzidetta iscrizione.
Infatti, l’imposizione di un tale requisito “esperienziale” appare certamente rispondente a criteri di ragionevolezza, allorquando si riferisca a quelle prestazioni per le quali non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo od Ordine professionale, cosicché l’aver già svolto, per un certo lasso di tempo, il servizio offerto si traduce in una garanzia di affidabilità e pone il destinatario al riparo dalla scarsa professionalità di soggetti improvvisatisi consulenti di questa o quella attività: in questo caso, sì, il richiedere un’esperienza minima nel settore vale ad assicurare la ratio sottesa al Sistema di consulenza aziendale e alla misura 111, così come ricostruita dalla difesa regionale (cioè offrire agli agricoltori l’opportunità di avvalersi di un servizio consulenziale d’eccellenza: pag. 17 controricorso).
Non altrettanto, però, dicasi allorquando il requisito esperienziale viene richiesto in aggiunta anche all’iscrizione ad un Albo od Ordine professionale, poiché detta iscrizione - in quanto presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato, come esattamente dedotto con il secondo motivo di ricorso - integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v’è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo.
Al più, un siffatto requisito ulteriore e successivo all’abilitazione professionale potrebbe essere richiesto - come è stato stabilito, ad esempio, dalla Regione Toscana - per il responsabile tecnico del servizio oggetto di consulenza (tuttavia formato, secondo la disciplina regionale toscana, anche da almeno altre due unità di personale tecnico): si veda il Decreto dirigenziale ARSIA 8 aprile 2008, n. 133, pubblicato sul B.U.R. 23.4.2008 e recante “Bando per il riconoscimento degli organismi abilitati all’erogazione di consulenza riguardante l’applicazione della condizionalità ed il miglioramento del rendimento globale dell’azienda - Reg. CE 1974/06 art. 15 comma 2, misura 114 del PSR - Toscana - 2007-2013”.
Nell’imporre, invece, il medesimo requisito esperienziale indifferenziatamente per tutto “il personale preposto alla fornitura dei servizi” e sia per le consulenze riservate ad iscritti ad Albi ed Ordini professionali che per quelle “libere” da simile iscrizione, l’Avviso regionale impugnato incorre, all’evidenza, nel vizio di disparità di trattamento dedotto con i motivi secondo e terzo qui all’esame, in quanto assoggetta ad uguale disciplina situazioni tra loro obiettivamente ineguali, effettivamente ponendosi, in tal modo, per gli iscritti ad Albi e Ordini, “quale discriminazione ingiustificata ed illogica rispetto agli altri soggetti ammessi a svolgere servizio di consulenza in possesso del solo titolo di studio e non anche della predetta iscrizione” (cfr. pag. 17 ricorso introduttivo).
7. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei soli limiti della fondatezza del secondo e terzo motivo e, per l’effetto, l’impugnato Avviso regionale, approvato con deliberazione G.R. n. 1652/2007, va annullato nella parte in cui (Par. 2, Requisiti degli Enti che offrono servizi) richiede - quanto ai servizi di consulenza e informazione - per tutto il personale impiegato, e quindi anche per gli iscritti agli Ordini e Collegi ricorrenti:
- “un’attività almeno biennale nell’offerta di servizi alle imprese, su ambiti attinenti alle materie e settori per i quali si propone la consulenza”;
- un percorso formativo per almeno 60 ore nell’ultimo biennio ovvero un’ulteriore esperienza lavorativa di almeno un anno oltre ai due sopraindicati.
In considerazione della peculiarità della controversia e del suo - appena indicato - esito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, così decide:
1) ACCOGLIE il ricorso in premessa, per quanto di ragione e nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
2) per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe nelle esclusive parti sempre in motivazione indicate al numero 7;
3) compensa, tra le parti, le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna il 5 giugno 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. rel. est. F.to Giorgio Calderoni

Depositata in Segreteria in data 22.7.2008



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