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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 17 luglio 2008 n. 1780
G. Cicciò Pres. B. Massari Est.
F. Chiocci(Avv. T. Vigni) contro la Provincia di Siena
(Avv. L. Piochi) nei confronti di D. Landi e Stogea S.r.l.
(non costituiti)


Giurisdizione e competenza - Provvedimenti di revoca, decadenza, ritiro di atti attributivi di benefici - Che trovino fondamento nell’adempimento, da parte del beneficiario, degli adempimenti previsti nei provvedimenti attributivi - Incidono su posizioni di diritto soggettivo – giurisdizione del Giudice ordinario -Sussistenza

I provvedimenti di revoca, decadenza, ritiro di atti attributivi di benefici o comunque diversamente qualificati, che trovino fondamento non nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione concedente circa la ponderazione dell’interesse pubblico sottostante all’erogazione del contributo, da effettuarsi, di regola, in sede di esercizio dei poteri di autotutela, ma nell’adempimento, da parte del beneficiario, degli adempimenti previsti nei provvedimenti attributivi, incidono su posizioni di diritto soggettivo, la cui cognizione è riservata al Giudice ordinario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2008, proposto da:

 

Francesca Chiocci, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Vigni, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Firenze, via Lamarmora 26;

contro



Provincia di Siena, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate, 31;

nei confronti di
David Landi, Stogea S.r.l.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del diritto della ricorrente alla liquidazione di finanziamento di percorsi formativi individuali, mediante assegnazione di voucher, per un importo pari ad Euro 3.000,00 e previo, ove occorra, annullamento di comunicazione, recante data 31.03.2008, relativa a diniego di concessione di finanziamento, per decadenza dal diritto alla liquidazione, da parte della Amministrazione Provinciale di Siena –Servizio Formazione e Lavoro, nonché annullamento, anche in parte de qua, della comunicazione di aggiudicazione finanziamento prot. n. 27339 dell’8.02.2008, in particolare dei punti d) ed e), laddove si riporta come termine decadenziale quello di gg. 30 per presentazione di atto unilaterale di impegno, calendario lezioni e vidimazione registro presenze, decorrenti dal suo ricevimento. Altresì, previo annullamento della frase riportata in calce alla medesima comunicazione datata 8.02.2008 prot n. 27339 ..omissis.. “Si fa presente che, qualora i termini inderogabili di cui ai punti d), e) ed f) non vengano rispettati, la S.V. verrà automaticamente considerata decaduta dal diritto al pagamento del Voucher assegnato.”
- Infine annullamento di comunicazione del 23.05.2008 prot. n. 106567 con la quale la Provincia di Siena confermava la decadenza dal finanziamento e si rifiutava di procedere alla vidimazione del registro presenze;
-Di ogni atto antecedente e connesso o conseguente e derivato;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che:
con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto alla liquidazione del finanziamento di percorsi formativi individuali, mediante assegnazione di voucher, per un importo pari ad euro 3.000,00, previo annullamento, ove occorra, degli atti indicati in epigrafe, e cioè del provvedimento mediante il quale le è stata negata la concessione di detto finanziamento, per decadenza dal diritto alla liquidazione, da parte della Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Formazione Lavoro, non essendo pervenuta la documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità specificate nella lettera dell’8 febbraio 2008 prot. n. 27339, ugualmente impugnata, nonché della comunicazione del 23 maggio 2008 prot. n. 106567 con la quale la Provincia di Siena ha confermato la decadenza dal finanziamento;
i provvedimenti di revoca, decadenza, ritiro di atti attributivi di benefici o comunque diversamente qualificati, che trovino fondamento non nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione concedente circa la ponderazione dell’interesse pubblico sottostante all’erogazione del contributo, da effettuarsi, di regola, in sede di esercizio dei poteri di autotutela, ma nell’adempimento, da parte del beneficiario, degli adempimenti previsti nei provvedimenti attributivi, incidono su posizioni di diritto soggettivo, la cui cognizione è riservata al Giudice ordinario (cfr., Cons. St., sez. V, 6 luglio 2007 n. 3856);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, e che le spese del giudizio possano essere compensate attesa la natura della controversia.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2008





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