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n. 8-2008 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 17 luglio 2008 n. 1646
Pres. Bianchi – Est. Correale
Assicuratrice Edile S.p.a. (avv.ti Curà, Scopone) c. Comune di Alessandria (avv.ti Caraccio, Cipolla) e Caralt S.p.a. (avv. Picollo)


1. – Giurisdizione e competenza – Obbligazione fideiussoria – Garanzia di oneri di urbanizzazione – Giurisdizione G.A.

 

2. – Imposte e tasse – Entrate locali – Iscrizione a ruolo – Necessità conferimento esecutività – Esclusione.

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Prescrizione – Decorrenza.

1. – Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto il pagamento della fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento degli oneri di urbanizzazione, sussistendo il collegamento con la materia urbanistica.

 

2. - Le entrate degli enti locali possono essere iscritte a ruolo senza necessità di atti che conferiscano esecutività ai titoli relativi.

 

3. - Il diritto del Comune ad ottenere il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria si prescrive in dieci anni decorrenti dal rilascio della concessione edilizia.


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