Condominio Isola Verde, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via S. Francesco di Paola 19;
contro
Comune di Silvi, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Gentileschi in L'Aquila, Vico Picenze 25;
per l'annullamento
In parte qua, e per quanto di interesse e ragione, della deliberazione del Consiglio comunale di Silvi (TE) nella seduta del 1° luglio 2002, recante il n.41 avente ad oggetto: “approvazione definitiva piano regolatore generale”, il cui avviso è stato pubblicato nel BURA del 7.8.2002, n.16 (pagina 2131), e di ogni altro atto e provvedimento prodromico e consequenziale, nonché
per il risarcimento del danno ingiusto
arrecato ai ricorrenti per effetto degli atti impugnati; ai sensi dell’articolo 7 della L.21.7.2000, n.205;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Silvi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/02/2008 il dott. Rolando Speca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 5.11.2002 l’istante Condominio denominato “Isola Verde” (costituito da un complesso immobiliare in Silvi Marina, via Cristoforo Colombo n.20), espone di essere stato realizzato sul finire degli atti ’70 ad opera della s.p.a. “Immobiliare Isola Verde” e di essere costituito da tre palazzine (ABC) e da ulteriori manufatti (piscine, campi da tennis e pattinaggio) inclusi all’interno di proprietà debitamente recintata, il tutto per un totale di 152 unità.
Precisa, poi, che il condominio stesso era dotato di spazi condominiali adibiti a parcheggi, sufficienti ad assicurare un “posto macchina” per ciascuna unità abitativa.
Avveniva, però, che a seguito di espropriazione nel 1987 nove unità abitative sono rimaste prive di spazi da utilizzare a parcheggio.
Successivamente sono intervenute trattative miranti a far riacquisire al Condominio la superficie perduta a seguito della avvenuta espropriazione.
Sennonché il ricorrente condominio veniva a conoscenza del nuovo piano regolatore (BURA 7.8.2002 n.16) recante previsioni “punitive” nei confronti del Condominio in quanto irragionevoli, illogiche ed arbitrarie.
Veniva infatti previsto di destinare a “zona per parcheggi pubblici” (F6) la maggior parte delle aree del Condominio “Isola Verde” attualmente adibita a parcheggi per i condomini.
L’Amministrazione, peraltro, operava con elaborati cartografici incompleti e inesatti.
Attesa dunque la lesività della epigrafata delibera, in quanto illegittima ed ingiusta, l’istante ne ha chiesto l’annullamento in parte qua per i motivi di cui appresso.
Violazione e falsa applicazione dell’art.7 e seguenti della legge 17.8.1942 n.1150, dell’articlo 9 e seguenti della legge regionale abruzzese 12.4.1989, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’articolo 43 della legge regionale abruzzese 3.3.1999 n.11, nel testo modificato dall’articolo 1 della legge reg.le abruzzese 14.3.2000 n.26, dell’articolo 26, comma 5, della legge 28.2.1985 n.47, degli articoli 2 e 9 della legge 24.3.1989 n.122, e successive modificazioni ed integrazioni, e di ogni altra norma e principio in materia di formazione e contenuto dei piani regolatori generali, nonché di ogni altra norma e principio in materia di parcheggi pubblici e privati.
Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti.
Chiede quindi parte ricorrente l’annullamento in parte qua, e per quanto di interesse, della deliberazione consiliare impugnata, e di ogni altro provvedimento ad essa prodromico e consequenziale, con condanna del Comune di Silvi al risarcimento dei danni da liquidarsi, in via equitativa, con ogni altra statuizione in ordine alle spese.
Con memoria difensiva depositata in data 19.5.2007 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento in parte qua del ricorso con condanna del Comune di Silvi al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa e con ogni altra statuizione in ordine alle spese.
Con ulteriore memoria difensiva parte ricorrente ha nuovamente insistito per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento in parte qua della impugnata delibera, reiterando le già formulate richieste conclusive.
Con atto depositato in data 11.12.2002 il Comune di Silvi si è costituito in giudizio e, con successiva memoria, depositata in data 4.2.2008, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente impugna, in parte qua, la deliberazione consiliare di approvazione del p.r.g. del Comune di Silvi (n.41/2002) in riferimento a due profili: 1) quello inerente alla previsione di destinazione a “zona per parcheggi pubblici” (F6) di consistenti aree del Condominio “Isola Verde” adibite a parcheggi per i condomini; 2) quello inerente alla previsione di una strada pubblica, il cui tracciato dovrebbe situarsi in altra area all’interno del complesso condominiale.
Censura altresì la violazione e falsa applicazione delle disposizioni statali e regionali in materia di formazione e contenuto dei piani regolatori generali e in materia di parcheggi pubblici e privati, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illegittimità e travisamento dei fatti.
Le censure sono fondate.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale mentre le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito generalmente sottratto al sindacato di legittimità, nondimeno, quando lo strumento urbanistico incide su aspettative assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento è necessaria una motivazione specifica sulla mera destinazione conferita alle aree interessate. (Cons. Stato, VI Sez., n.173/02: IV Sez. n.6917/02: IV Sez. n.2899/02; V Sez. n.2982/2000, IV Sez. n.382/1998).
La richiesta motivazione non può tuttavia consistere in un generale raffronto fra l’oggetto dello strumento urbanistico ed altre aree potenzialmente utilizzabili ricomprese nel territorio comunale, ma deve avere ad oggetto l’indicazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il mantenimento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata (Cons.Stato, Sez.IV n.6343/2001), come, nel caso di specie il superamento della precedente e consolidata destinazione.
La necessità di una specifica motivazione ancor più si pone,allorché, come nel caso in esame, la pianificazione tenda ad incidere sulla destinazione di immobili preesistenti; il che può avvenire solo con estrema prudenza e, in ogni caso, sulla base di scelte ponderate e motivate, che danno conto di una specifica valutazione dell’interesse pubblico.
Occorre peraltro una specifica motivazione quando al privato venga imposto un sacrificio specifico e peculiare, perché la proprietà attinta dalle sfavorevoli determinazioni non è inserita in un contesto territoriale più ampio ed esteso.
Orbene le determinazioni comunali impugnate non sfuggono alle censure di parte ricorrente.
Emerge dalla documentazione agli atti che il “Condominio Isola Verde” è costituito da un complesso edilizio realizzato da circa trenta anni, debitamente delimitato da una recinzione che lo circoscrive dalle strade pubbliche e munito di una congrua dotazione di parcheggi, sebbene non sufficiente ad assicurare un posto auto a ciascuna unità abitativa, in ragione dell’esproprio subito nel 1987 ad opera del Prefetto di Teramo, che ha attinto una porzione di area condominiale adibita a parcheggio.
Trattasi dunque di uno specifico immobile preesistente rispetto alla pianificazione censurata e ormai inserito nel tessuto urbano.
Dunque le sfavorevoli previsioni pianificatorie impugnate, particolarmente afflittive per la proprietà privata, avrebbero dovuto trovare fondamento in una specifica ed analitica motivazione, con la compiuta esternazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano un così radicale mutamento della qualificazione urbanistica di un singolo immobile.
Nulla di ciò si rinviene negli atti impugnati, anche in ragione della circostanza – rilevata da parte ricorrente – per cui le sfavorevoli previsioni in esame risultano esclusivamente dalla parte grafica del p.r.g..
Nessun elemento è peraltro emerso dalla sentenza interlocutoria emessa da questo Tribunale in data 11.9.2007 n.546 con la quale era stato ordinato all’Amministrazione comunale di provvedere al deposito di “copia conforme all’originale di tutta la documentazione prodromica all’adozione della deliberazione oggetto di impugnativa”.
Dalla documentazione versata in atti (allegato alla delibera di approvazione) non è dato ricavare alcun elemento di valutazione specifica relativo all’immobile in questione e alle sfavorevoli previsioni urbanistiche che lo hanno attinto, nel senso richiesto dalla esaminata giurisprudenza.
Né rilevanza possano assumere le valutazioni di merito contenute nella relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Silvi.
All’eventuale applicazione dell’articolo 21 – octies della L. n.241/1990 osta infatti la natura discrezionale del provvedimento impugnato rispetto alla quale non è ovviamente ammissibile una motivazione postuma, neppure in via meramente integrativa.
Fondate devono poi ritenersi anche le censure di eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dedotte dai ricorrenti nell’atto introduttivo, in particolare per quanto attiene alla questione parcheggi.
Le aree condominiali interessate della previsione pianificatoria impugnata sono in effetti adibite, nell’attualità, proprio a parcheggio ed integrano la dotazione del complesso condominale “Isola Verde”.
E’ evidente, pertanto, che i proprietari delle unità immobiliari del condominio, una volta privati dei propri spazi di sosta (pertinenza ex lege delle rispettive abitazioni), non potrebbero che utilizzare a tal fine le stesse aree rese però pubbliche, con il conseguente disagio di dover concorrere all’utilizzo con la collettività degli utenti.
Quindi, il sacrificio imposto ai proprietari condomini, è del tutto illogico in quanto genera un ulteriore bisogno di aree a parcheggio, soddisfatto attualmente, seppur non integralmente, per il condominio a favore di una utenza generica e indiscriminata, irragionevolmente preferita ai condomini.
Dalla documentazione versata dal Comune di Silvi in adempimento della sentenza interlocutoria di questo Tribunale (parere dello SUP di Teramo) si evince che la dotazione di parcheggi per la popolazione residente, quanto meno nella zona interessata (Centro-Santo Stefano), è addirittura superiore agli standard minimi, per cui la previsione pianificatoria impugnata non appare in alcun modo giustificata, neppure con riferimento alle paventate esigenze relative al periodo invernale.
Quanto alla questione della strada, si evince dalla deliberazione consiliare n.19/2004, prodotta dagli istanti, che essa dovrebbe ricadere “su area di pertinenza di abitazione privata”, con la ulteriore specificazione che “non risulta necessaria per preminenti interessi pubblici”, cosicché è stata proposta in quella sede la variazione della destinazione da strada urbana a zona residenziale ambito urbano B1, cioè la preesistente classificazione della zona in cui è ubicato il complesso condominiale “Isola Verde”.
Anche se tale deliberazione consiliare, con la quale era stata adottata una variante al p.r.g. non risulta sia stata seguita dalla effettiva approvazione del nuovo strumento, resta tuttavia il valore di accertamento della situazione di fatto con la conseguente illogicità e irragionevolezza anche di tale previsione, considerato altresì l’enorme sacrificio che la sua attivazione imporrebbe alla proprietà privata.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, la stessa è da ritenersi assorbita e parimenti soddisfatta dalla decisione favorevole nel merito, anche perché non risultano in atti pregiudizi ulteriori a carico delle singole proprietà, eventualmente verificatisi nelle more del giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidata nelle misure di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il
ricorso e per l’effetto annulla la deliberazione impugnata relativamente alle statuizioni impugnate da parte ricorrente.
Condanna il Comune di Silvi, in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio in favore della parte istante, che liquida in complessivi euro 3000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere, Estensore
Paolo Passoni, Consigliere